Date: 11:48 AM 11/24/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: regolarizzazione
Cari amici,
vi mando la versione definitiva della nota
sulla regolarizzazione inviata
al Ministero dell'interno.
cordiali saluti
sergio briguglio
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DISPOSIZIONI NECESSARIE PER UNA EFFICACE
APPLICAZIONE
DEL DECRETO SULLA REGOLARIZZAZIONE
20/11/1998
Prenotazione
- Le prenotazioni siano accolte sulla base
della semplice esibizione del
documento di viaggio o della attestazione di
identita' sostitutiva. Sia
rilasciata ricevuta nominativa di ogni
prenotazione.
Prova di presenza
- Sia considerata valida la dichiarazione
delle associazioni da lungo tempo
impegnate nel campo dell'immigrazione riguardo
alla erogazione di servizi
in data anteriore al 27/3/1998.
- Riguardo alle prove "remote", non
si chieda allo straniero di produrre
ulteriori prove. Riguardo alle interruzioni di
presenza, si renda possibile
l'autocertificazione dei motivi gravi.
- Si consideri il visto Schengen (o il timbro
a data apposto all'atto
dell'attraversamento della frontiera esterna
in paese diverso dall'Italia)
quale prova valida di presenza anteriore al 27
marzo 1998.
Disponibilita' di alloggio
- Sia consentita l'autocertificazione della
disponibilita' di alloggio (si
tratta di un dato verificabile dalla polizia).
Si supererebbe cosi' il
problema dei titolari di immobili non
disponibili ad effettuare la
dichiarazione di ospitalita'.
- Si chiarisca che non e' necessario che il
titolare dell'immobile si
presenti con lo straniero regolarizzando a
rendere la dichiarazione di
ospitalita', e che questa puo' essere
effettuata anche a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Documento di viaggio e attestazione di identita'
- Siano previste disposizioni ad hoc per i
profughi (ad esempio, dal
Kosovo), per i richiedenti asilo che hanno
visto rigettata la loro domanda
e sono in attesa di decisione del TAR sul
ricorso e per i nomadi da lungo
tempo presenti in Italia, qualora questi siano
privi di passaporto e
nell'impossibilita' di ottenere dalle
rispettive ambasciate l'attestazione
di identita'.
- Si consideri valida l'attestazione di
identita', cosi' come fornita dalle
ambasciate, a prescindere dalla data di
rilascio o da eventuali carenze
indipendenti dalla volonta' dello straniero
(mancanza di foto e simili).
Espulsioni pregresse
- Sia data disposizione uniforme su tutto il
territorio nazionale per la
revoca d'ufficio delle espulsioni pregresse,
ogni qual volta risulti
l'unico requisito mancante per la
regolarizzazione, anche nei casi in cui
l'espulsione sia stata irrogata in provincia
diversa da quella in cui si
chiede la regolarizzazione.
- Si stabilisca esplicitamente una moratoria
delle esecuzioni delle
espulsioni revocabili.
- Si chiarisca che sono revocabili
a) le espulsioni per violazione delle norme su
ingresso e soggiorno (art. 7
co. 2 L. 39/90, o ai sensi della L. 40/98);
b) le espulsioni comminate ai sensi dell'art.
7 comma 1 L. 39/90, prima
della nota sentenza della Corte Costituzionale
e delle conseguenti
disposizioni emanate dal Ministero, con cui si
riconosceva che tali
espulsioni erano di competenza del giudice
come misure di sicurezza
(impostazioni poi recepita nella legge 40/98):
si tratta in questi casi per
lo piť di persone che, in conseguenza di reati
commessi diversi anni
orsono, hanno subito prima l'espulsione e poi
non hanno potuto
regolarizzarsi con il decreto Dini, stante
l'esclusione automatica, in quel
caso adottata, dei condannati per reati
ricompresi nell'art. 380 c.p.p.;
c) le espulsioni adottate ai sensi dell'art.
25 L. Reale, che anch'esse -
come le precedenti - non hanno piť base
giuridica, essendo stato abrogato
tale articolo dalla legge 40/98;
d) le altre espulsioni adottate ai sensi
dell'art. 7 L. 39/90, salvo che
rientrino (eventualmente a seguito di
richiesta di riesame motivata,
proposta dall'interessato contestualmente alla
domanda) nella tipologia
citata dalla circolare (espulsione per motivi
di ordine pubblico o
sicurezza dello Stato; misura di prevenzione);
d) le espulsioni giudiziali, conseguenti a
condanna penale e disposte dal
giudice come misura di sicurezza, qualora sia
revocata dal Magistrato di
Sorveglianza tale misura;
e) le espulsioni adottate da altro Stato
aderente alla Convenzione di
Schengen, previa consultazione con la Parte
interessata, ai sensi dell'art.
25 della Convenzione.
Lavoro subordinato e parasubordinato
- Si stabilisca di rilasciare permessi della
durata di un anno (come
previsto dalla bozza di regolamento) nei casi
di stipula di un contratto a
tempo determinato ovvero di un contratto
atipico. Questo darebbe senso alla
previsione relativa ai lavori atipici (il
contratto atipico che un
lavoratore puo' esibire al momento della
regolarizzazione sara' tipicamente
di durata limitatissima, e sarebbe insensato
fargli corrispondere un
permesso della stessa durata).
- Si chiarisca la situazione relativa ai
rapporti di lavoro alle dipendenze
da piu' datori di lavoro: quanti datori di
lavoro devono sottoscrivere i
contratti? devono essere presentati piu'
contratti part-time? e' possibile
che un solo datore di lavoro sia delegato, per
la sottoscrizione, dagli
altri? qual e' il minimo di ore complessive
settimanali per ottenere la
regolarizzazione?
- Si chiarisca la posizione dei dipendenti e
dei soci di cooperative.
Accedono a permessi di soggiorno per lavoro
subordinato o autonomo? Sono
previsti limiti al numero di soci che possono
essere regolarizzati da una
cooperativa?
- Si chiarisca la procedura da seguire in caso
di impossibilita' del datore
di lavoro a recarsi personalmente in
commissariato. Si diano le
disposizioni necessarie a Comuni e
Circoscrizioni perche' accettino di
autenticare firme di stranieri irregolari.
- Si chiarisca che e' consentita la
regolarizzazione per lavoro di
stranieri minori in eta' da lavoro, anche in
caso di irregolarita' o di
assenza dei genitori.
- Si dia rilevanza alla denuncia,
eventualmente concordante, di rapporti di
lavoro subordinato pregressi.
Lavoro autonomo
- Sia ammessa autocertificazione del reddito
disponibile, non essendo
questo dimostrabile in altro modo.
- Si solleciti l'indicazione delle risorse
necessarie da parte del
Ministero dell'industria.
- Si consideri come requisito sufficiente per
la regolarizzazione per
lavoro autonomo l'avvio delle procedure di
iscrizione ad albi e registri
(ove previsti), eventualmente in attesa
dell'istituzione dei corsi di
qualficazione.
- Si chiarisca che l'apertura di Partita IVA e
la corrispondente
dichiarazione di inizio attivita' davanti
all'Ufficio IVA sono da
considerarsi requisito sufficiente per la
regoalrizzazione per lavoro
autonomo qualora non sia prevista l'iscrizione
in albi o registri o il
rilascio di ulteriori autorizzazioni o
licenze.
- Si chiarisca che gli stranieri che vivono di
attivita' artistiche possono
usufruire della regolarizzazione.
Motivi familiari
- Si stabilisca di esonerare lo straniero che
chieda la regolarizzazione
per motivi familiari (che risponde a un
diritto, non ad una aspirazione, e
che quindi e' sottratta a quote) dalla
dimostrazione del possesso del
requisito relativo alla data di ingresso.
- Evitare di applicare, rispetto all'alloggio
e, per quanto possibile, al
reddito, criteri piu' restrittivi (come da
Testo unico) di quelli previsti
per la regolarizzazione per lavoro.
Conversione del permesso di soggiorno
- Si chiarisca che non vi e' alcun impedimento
alla conversione di un
qualnque permesso di soggiorno in corso di
validita' in uno dei permessi
previsti dal decreto, previa dimostrazione dei
requisiti.
Accesso alla regolarizzazione degli
ex-detenuti
- Si chiarisca che, salvi i casi in cui si
debba procedere a espulsione ai
sensi dell'articolo 15 del Testo unico, e'
consentito, in presenza degli
altri requisiti, l'accesso alla
regolarizzazione anche agli stranieri che
siano stati o stiano per essere dimessi da
istituti di pena essendo
inseriti in programmi di assistenza e integrazione sociale.