Date: 12:25 PM 11/24/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: disposizioni correttive al testo
unico immigrazione
Cari amici,
vi mando il testo del decreto legislativo
approvato in Ottobre.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Decreto Legislativo 19 ottobre 1998, n. 380
"Disposizioni correttive al testo unico
delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a
norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6
marzo 1998, n 40"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del
3 novembre 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 2, della legge 6
marzo 1998, n. 40, recante
delega al Governo per l'emanazione di uno o
piu' decreti legislativi
recanti le disposizioni correttive che si
dimostrino necessarie per
realizzare pienamente i principi della
medesima legge o per assicurarne la
migliore attuazione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, adottato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 24 luglio 1998;
Acquisito il parere delle competenti
commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione
dell'8 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, del Ministro per
la solidarieta' sociale, del Ministro degli
affari esteri e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 11 del testo unico delle
disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, i commi 4 e 5
sono sostituiti dai seguenti:
"4. Il Ministero degli affari esteri e il
Ministero dell'interno promuovono
le iniziative occorrenti, d'intesacon i Paesi
interessati, al fine di
accelerare l'espletamento degli accertamenti
ed il rilascio dei documenti
eventualmente necessari per
migliorarel'efficacia dei provvedimenti
previsti dal presente testo unico, e per la
reciproca collaborazione a fini
di contrasto dell'immigrazione clandestina. A
tale scopo, le intese di
collaborazione possono prevedere la cessione a
titolo gratuito alle
autorita' dei Paesi interessati di beni mobili
ed apparecchiature
specificamente individuate, nei limiti delle
compatibilita' funzionali e
finanziarie definite dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, se si tratta
di beni, apparecchiature o servizi accessori
forniti da altre
amministrazioni, con il Ministro competente.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, il
Ministro dell'interno predispone
uno o piu' programmi pluriennali di interventi
straordinari per
l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici
e logistici necessari, per
acquistare o ripristinare i beni mobili e le
apparecchiature in
sostituzione di quelli ceduti ai Paesi
interessati, ovvero per fornire
l'assistenza e altri servizi accessori. Se si
tratta di beni,
apparecchiature o servizi forniti da altre
amministrazioni, i programmi
sono adottati di concerto con il Ministro
competente.
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti
servizi di accoglienza al
fine di fornire informazioni e assistenza agli
stranieri che intendano
presentare domanda di asilo o fare ingresso in
Italia per un soggiorno di
durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono
messi a disposizione, ove
possibile, all'interno della zona di transito.".