Date: 12:25 PM 11/24/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: disposizioni correttive al testo unico immigrazione

 

Cari amici,

vi mando il testo del decreto legislativo approvato in Ottobre.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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Decreto Legislativo 19 ottobre 1998, n. 380

"Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a

norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40"

 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante

delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi

recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per

realizzare pienamente i principi della medesima legge o per assicurarne la

migliore attuazione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, adottato con

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata

nella riunione del 24 luglio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della

Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione

dell'8 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per

la solidarieta' sociale, del Ministro degli affari esteri e del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i commi 4 e 5

sono sostituiti dai seguenti:

"4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono

le iniziative occorrenti, d'intesacon i Paesi interessati, al fine di

accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti

eventualmente necessari per migliorarel'efficacia dei provvedimenti

previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini

di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di

collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle

autorita' dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature

specificamente individuate, nei limiti delle compatibilita' funzionali e

finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta

di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre

amministrazioni, con il Ministro competente.

5. Per le finalita' di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone

uno o piu' programmi pluriennali di interventi straordinari per

l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per

acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in

sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire

l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni,

apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi

sono adottati di concerto con il Ministro competente.

6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al

fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano

presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di

durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove

possibile, all'interno della zona di transito.".