Date: 11:09 AM 12/1/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: regolarizzazione (circolari)
Cari amici,
come promesso, vi mando il testo della
circolare del Ministero
dell'interno, cosi' come mi e' stato dettato
in sogno (non si tratta quindi
di un documento ufficiale). Vi mando anche il
testo della nuova circolare
del Ministero del Lavoro.
I contenuti delle due circolari mi sembrano
apprezzabili. Qualche
perplessita' e' destata solo dal riferimento
al lavoro stagionale nella
circolare del Ministero del Lavoro (avrebbero
dovuto parlare di durata
massima di sei mesi, anziche' di durata
minima).
Restano da risolvere alcune questioni
importanti; penso in particolare alla
faccenda della autocertificazione della
disponibilita' di reddito (ai fini
della regolarizzazione per lavoro autonomo) e
di alloggio. Su questi punti
dovremmo cpncentrare i nostri sforzi in queste
ultime due settimane.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Di seguito alla circolare p.n. del 30 ottobre
scorso, sono pervenuti
numerosi quesiti in ordine alla possibilita'
di ammettere alla
regolarizzazione prevista dal decreto in
oggetto i cittadini
extracomunitari, gia' colpiti da provvedimento
di espulsione, che avanzino
istanza di revoca del provvedimento stesso o
abbiano presentato ricorso
giurisdizionale sul quale non sia ancora
intervenuta una pronuncia
definitiva.
In proposito, si chiarisce preliminarmente che
le Questure potranno
ricevere le prenotazioni anche degli stranieri
gia' colpiti da
provvedimento di espulsione.
All'atto della presentazione della domanda di
regolarizzazione i predetti
stranieri potranno presentare l'istanza di
revoca del provvedimento di
espulsione, rivolta al Prefetto competente,
insieme alla documentazione
attestante il possesso dei requisiti previsti
dagli artt. 3 o 4 o 5 del
D.P.C.M. in oggetto.
Le Questure, valutata la sussistenza o meno
dei predetti requisiti,
dovranno inoltrare la richiesta di revoca al
Prefetto evidenziando gli
esiti dell'accertamento e tenendo sospeso
l'ulteriore seguito della domanda
di regolarizzazione.
I Sigg. Prefetti, ai quali come noto compete
in via esclusiva la decisione
di merito sull'istanza di revoca,
riconsidereranno, alla luce dei predetti
requisiti, tutti gli elementi oggettivi e
soggettivi nonche' i motivi che
hanno determinato l'adozione del provvedimento
di cui si chiede la revoca.
La decisione sull'istanza di revoca verra'
comunicata alla Questura, la
quale provvedera' a convocare lo straniero per
notificargli il
provvedimento adottato dal Prefetto. Nel caso
in cui sia intervenuta la
revoca, la Questura proseguira' l'istruttoria
della domanda di
regolarizzazione, altrimenti adottera' le
misure previste dalla normativa
vigente.
Resta inteso che gli stranieri potranno
produrre istanza di revoca del
provvedimento di espulsione per violazione
delle norme sul soggiorno, anche
in pendenza di ricorso giuridizionale.
A tale riguardo, si precisa che la sola
ordinanza di sospensiva adottata
dal Giudice Amministrativo non puo' essere
considerata sufficiente ai fini
dell'accoglienza dell'istanza di
regolarizzazione, essendo necessaria la
decisione definitiva del TAR di annullamento
del provvedimento di
espulsione ed essendo gli interessati gia' in
possesso di permesso di
soggiorno per motivi di giustizia. Diverse
sono le considerazioni che
devono svolgersi nel caso di pendenza di un
giudizio dinanzi a un Giudice
ordinario come previsto dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 286/1998,
vista la particolare celerita' con la quale
interviene una definizione. In
tale caso, si ritiene opportuno attendere, per
la valutazione delle
domande, che il Giudice si pronunci per lo
meno in prima istanza.
In merito al quesito relativo alla possibilita', per gli
stranieri
dichiarati inammissibili in altro Stato
firmatario dell'Accordo di
Schengen, di poter beneficiare dellla
regolarizzazione prevista dal
D.P.C.M. in oggetto, si chiarisce che gli
stessi potranno effettuare la
prenotazione. All'atto della successiva
presentazione della domanda, pero',
le Questure, dopo aver verificato la
sussistenza dei requisiti previsti
dagli artt. 3 o 4 o 5 del richiamato D.P.C.M.,
avvieranno la nota procedura
di cui alla circolare n. 52 del 17 novembre
1997 finalizzata ad eliminare
l'inammissibilita', tenendo sospeso
l'ulteriore seguito della domanda di
regolarizzazione fino ad avvenuta conclusione
della procedura stessa.
Si chiarisce, altresi', che nel caso di
mancata presentazione dello
straniero richiedente la regolarizzazione alla
data indicata dalle Questure
al momento della prenotazione, per
giustificati motivi debitamente
documentati (es.: ricovero ospedaliero), puo'
essere fissata, in via
eccezionale e a richiesta dell'interessato,
una nuova data per la
presentazione della prescritta documentazione.
Analoga possibilita' potra' essere concessa, a
richiesta, qualora gli
Uffici della Pubblica Aministrazione
interessati alla regolarizzazione
(Camera di Commercio, Direzioni Provinciali
del Lavoro, etc.) non abbiano
fornito il nulla-osta entro la data fissata
all'atto della prenotazione.
Infine, tenuto conto che il termine di
presentazione delle prenotazioni e'
comunque fissato, come indicato nella
circolare p.n. del 6.11.1998, al 15
dicembre, dovra' essere consentito agli
stranieri che siano stati invitati
a presentare l'istanza in una data antecedente
al 15 dicembre e che o non
si siano presentati per mancanza della
prescritta documentazione o per
motivi di forza maggiore o abbiano presentato
la stessa documentazione
incompleta, di ripetere la prenotazione sempre
entro la data sopra
indicata, con ulteriore invito a presentarsi
successivamente.
Si confida nella consueta collaborazione delle
SS.LL.
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Circolare n. 131/98
25 novembre 1998
Oggetto: Regolarizzazione DPCM 16.10.1998 -
Verifiche contratti di lavoro.
In risposta ai quesiti che sono stati posti da
alcune Direzioni Provinciali
del Lavoro impegnate attualmente nella
verifica dei contratti di lavoro
sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del
DPCM indicato in oggetto e
dalle disposizioni ministeriali sinora
emanate, si ritiene opportuno
precisare quanto segue.
I contratti di lavoro possono essere stipulati
a tempo parziale (secondo i
limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali
di categoria). In
carenza di CCNL, il limite minimo puo' essere
indicato nel 40% dell'orario
normale.
Inoltre, possono essere presentati piu'
contratti part-time, conformemente
alle previsioni dei contratti collettivi. In
tal caso (piu' contratti
raggruppati) l'orario minimo di ciascuno di
essi puo' anche essere
inferiore al citato 40% (purche' si sia sempre
in carenza di indicazioni
del CCNL) a condizione che, nell'insieme, tali
contratti raggiungano il
minimo del 40% (per ragioni pratiche e' opportuno
che non coesistano piu'
di quattro datori di lavoro).
Per la sottoscrizione di un contratto di
lavoro per conto di altri, si
possono applicare le norme vigenti sulla
rappresentanza.
Nelle verifiche dei contratti di lavoro, il
reddito del datore di lavoro
deve costituire elemento di valutazione
determinante, al fine della
individuazione del numero massimo di
lavoratori stranieri che uno stesso
datore di lavoro puo' assumere.
Per quanto riguarda i minori stranieri in eta'
da lavoro gia' in Italia,
che non possano fruire della regolarizzazione
per ricongiungimento
familiare in quanto privi dei genitori o,
comunque, di familiari, i
funzionari, che hanno effettuato le verifiche,
devono segnalare i casi alla
Questura competente per il successivo
espletamento urgente delle procedure
relative alla tutela del minore da parte delle
autorita' competenti.
Possono essere verificati, secondo le
procedure in uso per i rapporti di
lavoro subordinato, i contratti di lavoro
riguardanti i dipendenti di
cooperative o i contratti di collaborazione
non occasionale e coordinata
per quanto attiene, soprattutto, i revisori e
i sindaci delle cooperative.
Per i soci che non siano dipendenti, dovra'
provvedere il Ministero
dell'Industria, Commercio e Artigianato.
Infine, per quanto riguarda il lavoro
stagionale, il relativo contratto
deve avere una durata minima di almeno sei
mesi per tutti i settori di
attivita' (eventualmente cumulando piu' datori
di lavoro).
Si ritiene utile precisare, che le verifiche
dei rapporti di lavoro devono
essere effettuate dalle Direzioni Provinciali
in indirizzo, nella misura
massima possibile, entro il 15 dicembre p.v..
Per le Regioni Autonome Friuli Venezia Giulia
e Sicilia, gli Uffici
Regionali in indirizzo provvederanno a rendere
noto il testo della presente
circolare alle sedi provinciali.