Date: 11:09 AM 12/1/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: regolarizzazione (circolari)

 

Cari amici,

come promesso, vi mando il testo della circolare del Ministero

dell'interno, cosi' come mi e' stato dettato in sogno (non si tratta quindi

di un documento ufficiale). Vi mando anche il testo della nuova circolare

del Ministero del Lavoro.

 

I contenuti delle due circolari mi sembrano apprezzabili. Qualche

perplessita' e' destata solo dal riferimento al lavoro stagionale nella

circolare del Ministero del Lavoro (avrebbero dovuto parlare di durata

massima di sei mesi, anziche' di durata minima).

 

Restano da risolvere alcune questioni importanti; penso in particolare alla

faccenda della autocertificazione della disponibilita' di reddito (ai fini

della regolarizzazione per lavoro autonomo) e di alloggio. Su questi punti

dovremmo cpncentrare i nostri sforzi in queste ultime due settimane.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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Di seguito alla circolare p.n. del 30 ottobre scorso, sono pervenuti

numerosi quesiti in ordine alla possibilita' di ammettere alla

regolarizzazione prevista dal decreto in oggetto i cittadini

extracomunitari, gia' colpiti da provvedimento di espulsione, che avanzino

istanza di revoca del provvedimento stesso o abbiano presentato ricorso

giurisdizionale sul quale non sia ancora intervenuta una pronuncia

definitiva.

 

In proposito, si chiarisce preliminarmente che le Questure potranno

ricevere le prenotazioni anche degli stranieri gia' colpiti da

provvedimento di espulsione.

 

All'atto della presentazione della domanda di regolarizzazione i predetti

stranieri potranno presentare l'istanza di revoca del provvedimento di

espulsione, rivolta al Prefetto competente, insieme alla documentazione

attestante il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 o 4 o 5 del

D.P.C.M. in oggetto.

 

Le Questure, valutata la sussistenza o meno dei predetti requisiti,

dovranno inoltrare la richiesta di revoca al Prefetto evidenziando gli

esiti dell'accertamento e tenendo sospeso l'ulteriore seguito della domanda

di regolarizzazione.

 

I Sigg. Prefetti, ai quali come noto compete in via esclusiva la decisione

di merito sull'istanza di revoca, riconsidereranno, alla luce dei predetti

requisiti, tutti gli elementi oggettivi e soggettivi nonche' i motivi che

hanno determinato l'adozione del provvedimento di cui si chiede la revoca.

 

La decisione sull'istanza di revoca verra' comunicata alla Questura, la

quale provvedera' a convocare lo straniero per notificargli il

provvedimento adottato dal Prefetto. Nel caso in cui sia intervenuta la

revoca, la Questura proseguira' l'istruttoria della domanda di

regolarizzazione, altrimenti adottera' le misure previste dalla normativa

vigente.

 

Resta inteso che gli stranieri potranno produrre istanza di revoca del

provvedimento di espulsione per violazione delle norme sul soggiorno, anche

in pendenza di ricorso giuridizionale.

 

A tale riguardo, si precisa che la sola ordinanza di sospensiva adottata

dal Giudice Amministrativo non puo' essere considerata sufficiente ai fini

dell'accoglienza dell'istanza di regolarizzazione, essendo necessaria la

decisione definitiva del TAR di annullamento del provvedimento di

espulsione ed essendo gli interessati gia' in possesso di permesso di

soggiorno per motivi di giustizia. Diverse sono le considerazioni che

devono svolgersi nel caso di pendenza di un giudizio dinanzi a un Giudice

ordinario come previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 286/1998,

vista la particolare celerita' con la quale interviene una definizione. In

tale caso, si ritiene opportuno attendere, per la valutazione delle

domande, che il Giudice si pronunci per lo meno in prima istanza.

 

 In merito al quesito relativo alla possibilita', per gli stranieri

dichiarati inammissibili in altro Stato firmatario dell'Accordo di

Schengen, di poter beneficiare dellla regolarizzazione prevista dal

D.P.C.M. in oggetto, si chiarisce che gli stessi potranno effettuare la

prenotazione. All'atto della successiva presentazione della domanda, pero',

le Questure, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti

dagli artt. 3 o 4 o 5 del richiamato D.P.C.M., avvieranno la nota procedura

di cui alla circolare n. 52 del 17 novembre 1997 finalizzata ad eliminare

l'inammissibilita', tenendo sospeso l'ulteriore seguito della domanda di

regolarizzazione fino ad avvenuta conclusione della procedura stessa.

 

Si chiarisce, altresi', che nel caso di mancata presentazione dello

straniero richiedente la regolarizzazione alla data indicata dalle Questure

al momento della prenotazione, per giustificati motivi debitamente

documentati (es.: ricovero ospedaliero), puo' essere fissata, in via

eccezionale e a richiesta dell'interessato, una nuova data per la

presentazione della prescritta documentazione.

 

Analoga possibilita' potra' essere concessa, a richiesta, qualora gli

Uffici della Pubblica Aministrazione interessati alla regolarizzazione

(Camera di Commercio, Direzioni Provinciali del Lavoro, etc.) non abbiano

fornito il nulla-osta entro la data fissata all'atto della prenotazione.

 

Infine, tenuto conto che il termine di presentazione delle prenotazioni e'

comunque fissato, come indicato nella circolare p.n. del 6.11.1998, al 15

dicembre, dovra' essere consentito agli stranieri che siano stati invitati

a presentare l'istanza in una data antecedente al 15 dicembre e che o non

si siano presentati per mancanza della prescritta documentazione o per

motivi di forza maggiore o abbiano presentato la stessa documentazione

incompleta, di ripetere la prenotazione sempre entro la data sopra

indicata, con ulteriore invito a presentarsi successivamente.

 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

 

 

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Circolare n. 131/98

25 novembre 1998

 

Oggetto: Regolarizzazione DPCM 16.10.1998 - Verifiche contratti di lavoro.

 

 

In risposta ai quesiti che sono stati posti da alcune Direzioni Provinciali

del Lavoro impegnate attualmente nella verifica dei contratti di lavoro

sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del DPCM indicato in oggetto e

dalle disposizioni ministeriali sinora emanate, si ritiene opportuno

precisare quanto segue.

 

I contratti di lavoro possono essere stipulati a tempo parziale (secondo i

limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria). In

carenza di CCNL, il limite minimo puo' essere indicato nel 40% dell'orario

normale.

 

Inoltre, possono essere presentati piu' contratti part-time, conformemente

alle previsioni dei contratti collettivi. In tal caso (piu' contratti

raggruppati) l'orario minimo di ciascuno di essi puo' anche essere

inferiore al citato 40% (purche' si sia sempre in carenza di indicazioni

del CCNL) a condizione che, nell'insieme, tali contratti raggiungano il

minimo del 40% (per ragioni pratiche e' opportuno che non coesistano piu'

di quattro datori di lavoro).

 

Per la sottoscrizione di un contratto di lavoro per conto di altri, si

possono applicare le norme vigenti sulla rappresentanza.

 

Nelle verifiche dei contratti di lavoro, il reddito del datore di lavoro

deve costituire elemento di valutazione determinante, al fine della

individuazione del numero massimo di lavoratori stranieri che uno stesso

datore di lavoro puo' assumere.

 

Per quanto riguarda i minori stranieri in eta' da lavoro gia' in Italia,

che non possano fruire della regolarizzazione per ricongiungimento

familiare in quanto privi dei genitori o, comunque, di familiari, i

funzionari, che hanno effettuato le verifiche, devono segnalare i casi alla

Questura competente per il successivo espletamento urgente delle procedure

relative alla tutela del minore da parte delle autorita' competenti.

 

Possono essere verificati, secondo le procedure in uso per i rapporti di

lavoro subordinato, i contratti di lavoro riguardanti i dipendenti di

cooperative o i contratti di collaborazione non occasionale e coordinata

per quanto attiene, soprattutto, i revisori e i sindaci delle cooperative.

Per i soci che non siano dipendenti, dovra' provvedere il Ministero

dell'Industria, Commercio e Artigianato.

 

Infine, per quanto riguarda il lavoro stagionale, il relativo contratto

deve avere una durata minima di almeno sei mesi per tutti i settori di

attivita' (eventualmente cumulando piu' datori di lavoro).

 

Si ritiene utile precisare, che le verifiche dei rapporti di lavoro devono

essere effettuate dalle Direzioni Provinciali in indirizzo, nella misura

massima possibile, entro il 15 dicembre p.v..

 

Per le Regioni Autonome Friuli Venezia Giulia e Sicilia, gli Uffici

Regionali in indirizzo provvederanno a rendere noto il testo della presente

circolare alle sedi provinciali.