Date: 10:10 AM 12/3/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: regolarizzazione

 

Cari amici,

vi mando una nota sulle disposizioni necessarie in relazione alla

regolarizzazione in corso che potrebbe fare da traccia per una lettera

delle associazioni, con richiesta di incontro diretto (entro la settimana

prossima), al Ministro Jervolino. La nota contiene, in gran parte, elementi

gia' portati all'attenzione del Ministro. Ho eliminato, rispetto alle note

precedenti, gli elementi che hanno gia' trovato soluzione nelle circolari

dei giorni scorsi, e ho suddividere le proposte in due categorie di diversa

rilevanza. E' ovvio come si tratti pur sempre di proposte tecniche, che

restano nell'ambito delimitato dal presente decreto-flussi. In vista

dell'emanazione di un successivo provvedimento, e' opportuno che, alla luce

dei dati relativi alle prenotazioni effettuate, si ragioni su proposte, di

carattere politico, di respiro piu' ampio (possibilita' di emersione anche

per coloro che, essendosi prenotati, non posseggano i requisiti prescritti;

definizione di quote di ingresso congrue per il '99, a preescindere dalla

regolarizzazione). Personalmente, reputo necessaria un'azione in due fasi:

 

a) adozione di misure tecniche che consentano al maggior numero possibile

di prenotati di dimostrare il possesso dei requisiti (es.:

autocertificazione del reddito ai fini della regolarizzazione per lavoro

autonomo);

 

b) adozione di misure politiche per il salvataggio degli altri, e

definizione di ulteriori quote di ingresso.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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DISPOSIZIONI NECESSARIE PER UNA EFFICACE APPLICAZIONE

DEL DECRETO SULLA REGOLARIZZAZIONE

 

3/12/1998

 

 

1) Elementi di primaria importanza

 

 

Lavoro autonomo

 

- Sia ammessa autocertificazione del reddito disponibile, non essendo

questo dimostrabile in altro modo.

 

- Si chiarisca che l'apertura di Partita IVA e la corrispondente

dichiarazione di inizio attivita' davanti all'Ufficio IVA sono da

considerarsi requisito sufficiente per la regoalrizzazione per lavoro

autonomo qualora non sia prevista l'iscrizione in albi o registri o il

rilascio di ulteriori autorizzazioni o licenze.

 

 

Disponibilita' di alloggio

 

- Sia consentita l'autocertificazione della disponibilita' di alloggio (si

tratta di un dato verificabile dalla polizia). Si supererebbe cosi' il

problema dei titolari di immobili non disponibili ad effettuare la

dichiarazione di ospitalita'.

 

 

Prova di presenza

 

- Sia considerata valida la dichiarazione delle associazioni da lungo tempo

impegnate nel campo dell'immigrazione riguardo alla erogazione di servizi

in data anteriore al 27/3/1998.

 

 

Documento di viaggio e attestazione di identita'

 

- Siano previste disposizioni ad hoc per coloro che, privi di passaporto,

non possono ottenenere la prescritta attestazione di identita' da parte

dell'ambasciata (si pensi ai profughi provenienti dal Kosovo, ai

richiedenti asilo che hanno visto rigettata la loro domanda e sono in

attesa di decisione del TAR sul ricorso, ai nomadi da lungo tempo presenti

in Italia, ai cittadini di paesi le cui ambasciate rifiutino di rilasciare

passaporti o attestazioni, o rilascino attestazioni non corrispondenti ai

requisiti prescritti).

 

 

 

2) Elementi ulteriori

 

 

Prenotazione

 

- Il possesso di ricevuta di prenotazione e di passaporto sia considerato

requisito sufficiente ai fini dell'uscita e del reingresso nel territorio

dello Stato, in modo da consentire ai richiedenti la regolarizzazione di

visitare i familiari.

 

 

Espulsioni pregresse

 

- Si chiarisca che sono revocabili anche

a) le espulsioni comminate ai sensi dell'art. 7 comma 1 L. 39/90, prima

della nota sentenza della Corte Costituzionale e delle conseguenti

disposizioni emanate dal Ministero, con cui si riconosceva che tali

espulsioni erano di competenza del giudice come misure di sicurezza

(impostazioni poi recepita nella legge 40/98): si tratta in questi casi per

lo piu' di persone che, in conseguenza di reati commessi diversi anni

orsono, hanno subito prima l'espulsione e poi non hanno potuto

regolarizzarsi con il decreto Dini, stante l'esclusione automatica, in quel

caso adottata, dei condannati per reati ricompresi nell'art. 380 c.p.p.;

b) le espulsioni adottate ai sensi dell'art. 25 L. Reale, che anch'esse -

come le precedenti - non hanno piu' base giuridica, essendo stato abrogato

tale articolo dalla legge 40/98;

c) le espulsioni giudiziali, conseguenti a condanna penale e disposte dal

giudice come misura di sicurezza, qualora sia revocata dal Magistrato di

Sorveglianza tale misura;

 

 

Lavoro subordinato e parasubordinato

 

- Si stabilisca di rilasciare permessi della durata di un anno (come

previsto dalla bozza di regolamento) nei casi di stipula di un contratto a

tempo determinato ovvero di un contratto atipico. Questo darebbe senso alla

previsione relativa ai lavori atipici (il contratto atipico che un

lavoratore puo' esibire al momento della regolarizzazione sara' tipicamente

di durata limitatissima, e sarebbe insensato fargli corrispondere un

permesso della stessa durata).

 

 

Lavoro autonomo

 

- Si solleciti l'indicazione delle risorse necessarie da parte del

Ministero dell'industria.

 

- Si chiarisca che gli stranieri che vivono di attivita' artistiche possono

usufruire della regolarizzazione.

 

 

Motivi familiari

 

- Si stabilisca di esonerare lo straniero che chieda la regolarizzazione

per motivi familiari (che risponde a un diritto, non ad una aspirazione, e

che quindi e' sottratta a quote) dalla dimostrazione del possesso del

requisito relativo alla data di ingresso.

 

- Evitare di applicare, rispetto all'alloggio e, per quanto possibile, al

reddito, criteri piu' restrittivi (come da Testo unico) di quelli previsti

per la regolarizzazione per lavoro.

 

 

Accesso alla regolarizzazione degli ex-detenuti

 

- Si chiarisca che, salvi i casi in cui si debba procedere a espulsione ai

sensi dell'articolo 15 del Testo unico, e' consentito, in presenza degli

altri requisiti, l'accesso alla regolarizzazione anche agli stranieri che

siano stati o stiano per essere dimessi da istituti di pena essendo

inseriti in programmi di assistenza e integrazione sociale.

 

 

Conversione del permesso di soggiorno

 

- Si chiarisca che non vi e' alcun impedimento alla conversione di un

qualunque permesso di soggiorno in corso di validita' in uno dei permessi

previsti dal decreto, previa dimostrazione dei requisiti.