Date: 10:10 AM 12/3/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: regolarizzazione
Cari amici,
vi mando una nota sulle disposizioni
necessarie in relazione alla
regolarizzazione in corso che potrebbe fare da
traccia per una lettera
delle associazioni, con richiesta di incontro
diretto (entro la settimana
prossima), al Ministro Jervolino. La nota
contiene, in gran parte, elementi
gia' portati all'attenzione del Ministro. Ho
eliminato, rispetto alle note
precedenti, gli elementi che hanno gia'
trovato soluzione nelle circolari
dei giorni scorsi, e ho suddividere le
proposte in due categorie di diversa
rilevanza. E' ovvio come si tratti pur sempre
di proposte tecniche, che
restano nell'ambito delimitato dal presente
decreto-flussi. In vista
dell'emanazione di un successivo
provvedimento, e' opportuno che, alla luce
dei dati relativi alle prenotazioni
effettuate, si ragioni su proposte, di
carattere politico, di respiro piu' ampio
(possibilita' di emersione anche
per coloro che, essendosi prenotati, non
posseggano i requisiti prescritti;
definizione di quote di ingresso congrue per
il '99, a preescindere dalla
regolarizzazione). Personalmente, reputo
necessaria un'azione in due fasi:
a) adozione di misure tecniche che consentano
al maggior numero possibile
di prenotati di dimostrare il possesso dei
requisiti (es.:
autocertificazione del reddito ai fini della
regolarizzazione per lavoro
autonomo);
b) adozione di misure politiche per il
salvataggio degli altri, e
definizione di ulteriori quote di ingresso.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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DISPOSIZIONI NECESSARIE PER UNA EFFICACE
APPLICAZIONE
DEL DECRETO SULLA REGOLARIZZAZIONE
3/12/1998
1) Elementi di primaria importanza
Lavoro autonomo
- Sia ammessa autocertificazione del reddito disponibile,
non essendo
questo dimostrabile in altro modo.
- Si chiarisca che l'apertura di Partita IVA e
la corrispondente
dichiarazione di inizio attivita' davanti
all'Ufficio IVA sono da
considerarsi requisito sufficiente per la
regoalrizzazione per lavoro
autonomo qualora non sia prevista l'iscrizione
in albi o registri o il
rilascio di ulteriori autorizzazioni o
licenze.
Disponibilita' di alloggio
- Sia consentita l'autocertificazione della
disponibilita' di alloggio (si
tratta di un dato verificabile dalla polizia).
Si supererebbe cosi' il
problema dei titolari di immobili non
disponibili ad effettuare la
dichiarazione di ospitalita'.
Prova di presenza
- Sia considerata valida la dichiarazione
delle associazioni da lungo tempo
impegnate nel campo dell'immigrazione riguardo
alla erogazione di servizi
in data anteriore al 27/3/1998.
Documento di viaggio e attestazione di
identita'
- Siano previste disposizioni ad hoc per
coloro che, privi di passaporto,
non possono ottenenere la prescritta
attestazione di identita' da parte
dell'ambasciata (si pensi ai profughi
provenienti dal Kosovo, ai
richiedenti asilo che hanno visto rigettata la
loro domanda e sono in
attesa di decisione del TAR sul ricorso, ai
nomadi da lungo tempo presenti
in Italia, ai cittadini di paesi le cui
ambasciate rifiutino di rilasciare
passaporti o attestazioni, o rilascino
attestazioni non corrispondenti ai
requisiti prescritti).
2) Elementi ulteriori
Prenotazione
- Il possesso di ricevuta di prenotazione e di
passaporto sia considerato
requisito sufficiente ai fini dell'uscita e
del reingresso nel territorio
dello Stato, in modo da consentire ai
richiedenti la regolarizzazione di
visitare i familiari.
Espulsioni pregresse
- Si chiarisca che sono revocabili anche
a) le espulsioni comminate ai sensi dell'art.
7 comma 1 L. 39/90, prima
della nota sentenza della Corte Costituzionale
e delle conseguenti
disposizioni emanate dal Ministero, con cui si
riconosceva che tali
espulsioni erano di competenza del giudice
come misure di sicurezza
(impostazioni poi recepita nella legge 40/98):
si tratta in questi casi per
lo piu' di persone che, in conseguenza di
reati commessi diversi anni
orsono, hanno subito prima l'espulsione e poi
non hanno potuto
regolarizzarsi con il decreto Dini, stante
l'esclusione automatica, in quel
caso adottata, dei condannati per reati
ricompresi nell'art. 380 c.p.p.;
b) le espulsioni adottate ai sensi dell'art.
25 L. Reale, che anch'esse -
come le precedenti - non hanno piu' base
giuridica, essendo stato abrogato
tale articolo dalla legge 40/98;
c) le espulsioni giudiziali, conseguenti a
condanna penale e disposte dal
giudice come misura di sicurezza, qualora sia
revocata dal Magistrato di
Sorveglianza tale misura;
Lavoro subordinato e parasubordinato
- Si stabilisca di rilasciare permessi della
durata di un anno (come
previsto dalla bozza di regolamento) nei casi
di stipula di un contratto a
tempo determinato ovvero di un contratto
atipico. Questo darebbe senso alla
previsione relativa ai lavori atipici (il
contratto atipico che un
lavoratore puo' esibire al momento della
regolarizzazione sara' tipicamente
di durata limitatissima, e sarebbe insensato
fargli corrispondere un
permesso della stessa durata).
Lavoro autonomo
- Si solleciti l'indicazione delle risorse
necessarie da parte del
Ministero dell'industria.
- Si chiarisca che gli stranieri che vivono di
attivita' artistiche possono
usufruire della regolarizzazione.
Motivi familiari
- Si stabilisca di esonerare lo straniero che
chieda la regolarizzazione
per motivi familiari (che risponde a un
diritto, non ad una aspirazione, e
che quindi e' sottratta a quote) dalla
dimostrazione del possesso del
requisito relativo alla data di ingresso.
- Evitare di applicare, rispetto all'alloggio
e, per quanto possibile, al
reddito, criteri piu' restrittivi (come da
Testo unico) di quelli previsti
per la regolarizzazione per lavoro.
Accesso alla regolarizzazione degli
ex-detenuti
- Si chiarisca che, salvi i casi in cui si
debba procedere a espulsione ai
sensi dell'articolo 15 del Testo unico, e'
consentito, in presenza degli
altri requisiti, l'accesso alla
regolarizzazione anche agli stranieri che
siano stati o stiano per essere dimessi da
istituti di pena essendo
inseriti in programmi di assistenza e
integrazione sociale.
Conversione del permesso di soggiorno
- Si chiarisca che non vi e' alcun impedimento
alla conversione di un
qualunque permesso di soggiorno in corso di
validita' in uno dei permessi
previsti dal decreto, previa dimostrazione dei requisiti.