Date: 10:18 AM 12/7/98 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: regolarizzazione (I)
Cari amici,
venerdi' scorso ha avuto luogo il consueto
incontro con i responsabili
dell'uffcio stranieri della Questura di Roma.
Riporto qui alcuni degli
elementi principali emersi, ricordando che
potrebbero pero' riguardare solo
la prassi adottata da quell'ufficio.
Regolarizzazione di detenuti: si consiglia di
far presentare la
prenotazione (tramite l'avvocato), almeno per
coloro la cui scarcerazione
e' imminente o per i quali e' possibile
l'inserimento in progetti di
recupero. Precedenti penali che non siano
accompagnati da una misura di
sicurezza consistente nell'espulsione a pena
scontata non sono considerati
ostativi alla regolarizzazione.
Richiedenti asilo con ricorso pendente (privi
di passaporto e della
possibilita' di recarsi in ambasciata: e'
sufficiente, per la prenotazione,
l'esibizione di copia del ricorso al TAR.
Altra possibilita': rinunciare al
ricorso e chiedere alla Questura la
restituzione del passaporto.
Dimostrazione del reddito da parte del datore
di lavoro (vedi ultima
circolare del Ministero del lavoro): e'
richiesta solo in caso di
assunzione di piu' lavoratori da parte di uno
stesso datore di lavoro.
Passaporti rilasciati in Italia dalle
ambasciate con data anteriore al 27
marzo: non sono validi, di per se', come prova
di presenza. E' valida
invece, ovviamente, l'esibizione della
ricevuta della denuncia di
smarrimento (o simili), che ha reso possibile
il rilascio del duplicato.
Nulla-osta per l'iscrizione all'albo delle
imprese artigiane: non esistono
problemi, e la cosa sta funzionando senza
intoppi. Resta oscuro il punto
relativo al nulla-osta per lo svolgimento di
attivita' non coperte da albo.
La mia personale interpretazione, suffragata -
mi sembra - da quanto
affermato dall'opinione dell'esperto di cui vi
ho mandato nota alcuni
giorni fa, e' la seguente: il nulla-osta, in
mancanza di albo o registro,
dovrebbe essere relativo alla ricezione della
dichiarazione di inizio
attivita' da rendere all'Ufficio IVA
competente per territorio. Il problema
sta nel fatto che ancora nessuno ha provveduto
a sollecitare gli uffici IVA
a rilasciare i nulla-osta. Abbiamo chiesto,
nella lettera che allego, al
Ministro dell'interno di intervenire in
relazione a questo punto.
Vedremo... Intanto la procedura potrebbe
essere questa: recarsi alla Camera
di commercio e chiedere e esiste l'albo -
poniamo - dei masticatori di
chewing-gum; in caso di risposta negativa,
recarsi all'Ufficio IVA e
chiedere il nulla-osta alla ricezione della
dichiarazione di inizio
attivita', ai sensi dell'art. 4 del DPCM
16-10-1998; quindi, procedere alla
regolarizzazione per lavoro autonomo; aprire
poi la partita IVA, se
necessario, e la posizione presso l'INPS;
infine, procedere all'acquisto e
alla masticazione di chewing-gum.
Disponibilita' di alloggio per i nomadi: anche
gli alloggi all'interno di
campi nomadi sono considerati adeguati,
purche' censiti dal Comune.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Lettera inviata Venerdi' scorso al Ministro
Jervolino (parola piu' parola
meno; firmatario piu', firmatario meno):
Gentile Ministro,
desideriamo esprimere il nostro compiacimento
per come e' stata data
soluzione, con le ultime circolari, ad alcuni
dei problemi segnalati, in
una nostra precedente nota sulla
regolarizzazione in corso. Prendiamo
inoltre atto con soddisfazione delle Sue
recenti dichiarazioni, con le
quali si conferma che a tutti gli stranieri
che risulteranno in possesso
dei requisiti prescritti dal D.P.C.M.
16-10-1998 sara' rilasciato un
permesso di soggiorno sulla base di ulteriori
provvedimenti.
Ci sembra doveroso segnalare, tuttavia, come
si rendano ancora necessari
provvedimenti, di carattere, rispettivamente,
amministrativo e politico,
allo scopo di raggiungere i seguenti
risultati:
a) consentire al maggior numero possibile di
stranieri prenotati per la
regolarizzazione di dimostrare l'effettivo
possesso dei requisiti
prescritti;
b) dare completamento all'operazione di
regolarizzazione e porre le basi
perche' non abbia a formarsi, immediatamente,
un nuovo bacino di
irregolarita'.
Riguardo al primo di questi obiettivi, e'
indispensabile, a nostro parere,
che siano adottate le seguenti disposizioni.
Lavoro autonomo
- Sia ammessa autocertificazione del reddito
disponibile, non essendo
questo dimostrabile in altro modo.
- Si chiarisca che l'apertura di Partita IVA e
la corrispondente
dichiarazione di inizio attivita' davanti
all'Ufficio IVA sono da
considerarsi requisito sufficiente per la
regoalrizzazione per lavoro
autonomo qualora non sia prevista l'iscrizione
in albi o registri o il
rilascio di ulteriori autorizzazioni o
licenze.
Disponibilita' di alloggio
- Sia consentita l'autocertificazione della
disponibilita' di alloggio (si
tratta di un dato verificabile dalla polizia).
Si supererebbe cosi' il
problema dei titolari di immobili non
disponibili ad effettuare la
dichiarazione di ospitalita'.
Prova di presenza
- Sia considerata valida la dichiarazione
delle associazioni da lungo tempo
impegnate nel campo dell'immigrazione riguardo
alla erogazione di servizi
in data anteriore al 27/3/1998.
- Si consideri il visto Schengen (o il timbro
a data apposto all'atto
dell'attraversamento della frontiera esterna
in paese diverso dall'Italia)
quale prova valida di presenza anteriore al 27
marzo 1998.
Documento di viaggio e attestazione di
identita'
- Siano previste disposizioni ad hoc per
coloro che, privi di passaporto,
non possono ottenenere la prescritta
attestazione di identita' da parte
dell'ambasciata (si pensi ai profughi
provenienti dal Kosovo, ai
richiedenti asilo che hanno visto rigettata la
loro domanda e sono in
attesa di decisione del TAR sul ricorso, ai
nomadi da lungo tempo presenti
in Italia, ai cittadini di paesi le cui
ambasciate rifiutino di rilasciare
passaporti o attestazioni, o rilascino
attestazioni non corrispondenti ai
requisiti prescritti).
Riguardo al secondo obiettivo, e' necessario
che, con successivi decreti di
programmazione (o, se necessario, con
provvedimenti di carattere
legislativo), sia consentito il recupero di
tutte le posizioni "sanabili"
(anche al di la' del dettato del D.P.C.M.
16-10-1998), e siano definite
quote di ingresso significative gia' per il
prossimo anno.
Alleghiamo, infine, una nota contenente
raccomandazioni relative a diversi
problemi che non trovano ancora adeguata
risposta nelle disposizioni
impartite alle Questure e agli altri uffici
interessati.
Con l'auspicio di poterLa incontrare
direttamente per presentare piu'
dettagliatamente gli argomenti qui accennati,
Le porgiamo
I migliori saluti
ACLI, ACSE, CARITAS ITALIANA, COMUNITA' DI
S.EGIDIO, CSER, FEDERAZIONE
DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA, FONDAZIONE
MIGRANTES DELLA CEI, JESUIT
REFUGEE SERVICE, OSA, UCSEI
ULTERIORI MISURE NECESSARIE PER UN'EFFICACE
APPLICAZIONE
DEL D.P.C.M. 16-10-1998
4/12/1998
Prenotazione
- Il possesso di ricevuta di prenotazione e di
passaporto sia considerato
requisito sufficiente ai fini dell'uscita e
del reingresso nel territorio
dello Stato, in modo da consentire ai
richiedenti la regolarizzazione di
visitare i familiari.
Espulsioni pregresse
- Si chiarisca che sono revocabili anche
a) le espulsioni comminate ai sensi dell'art.
7 comma 1 L. 39/90, prima
della nota sentenza della Corte Costituzionale
e delle conseguenti
disposizioni emanate dal Ministero, con cui si
riconosceva che tali
espulsioni erano di competenza del giudice
come misure di sicurezza
(impostazioni poi recepita nella legge 40/98):
si tratta in questi casi per
lo piu' di persone che, in conseguenza di
reati commessi diversi anni
orsono, hanno subito prima l'espulsione e poi
non hanno potuto
regolarizzarsi con il decreto Dini, stante
l'esclusione automatica, in quel
caso adottata, dei condannati per reati
ricompresi nell'art. 380 c.p.p.;
b) le espulsioni adottate ai sensi dell'art.
25 L. Reale, che anch'esse -
come le precedenti - non hanno piu' base
giuridica, essendo stato abrogato
tale articolo dalla legge 40/98;
c) le espulsioni giudiziali, conseguenti a
condanna penale e disposte dal
giudice come misura di sicurezza, qualora sia
revocata dal Magistrato di
Sorveglianza tale misura;
Lavoro subordinato e parasubordinato
- Si stabilisca di rilasciare permessi della
durata di un anno (come
previsto dalla bozza di regolamento) nei casi
di stipula di un contratto a
tempo determinato ovvero di un contratto atipico.
Questo darebbe senso alla
previsione relativa ai lavori atipici (il
contratto atipico che un
lavoratore puo' esibire al momento della
regolarizzazione sara' tipicamente
di durata limitatissima, e sarebbe insensato
fargli corrispondere un
permesso della stessa durata).
- Si dia rilevanza alla denuncia,
eventualmente congiunta (datore di lavoro
e lavoratore), di rapporti di lavoro
subordinato pregressi.
Lavoro autonomo
- Si solleciti l'indicazione delle risorse
necessarie da parte del
Ministero dell'industria.
- Si chiarisca che gli stranieri che vivono di
attivita' artistiche possono
usufruire della regolarizzazione.
Motivi familiari
- Si stabilisca di esonerare lo straniero che
chieda la regolarizzazione
per motivi familiari (che risponde a un
diritto, non ad una aspirazione, e
che quindi e' sottratta a quote) dalla
dimostrazione del possesso del
requisito relativo alla data di ingresso.
- Evitare di applicare, rispetto all'alloggio
e, per quanto possibile, al
reddito, criteri piu' restrittivi (come da
Testo unico) di quelli previsti
per la regolarizzazione per lavoro.
Accesso alla regolarizzazione degli
ex-detenuti
- Si chiarisca che, salvi i casi in cui si
debba procedere a espulsione ai
sensi dell'articolo 15 del Testo unico, e'
consentito, in presenza degli
altri requisiti, l'accesso alla
regolarizzazione anche agli stranieri che
siano stati o stiano per essere dimessi da
istituti di pena essendo
inseriti in programmi di assistenza e
integrazione sociale.
Conversione del permesso di soggiorno
- Si chiarisca che non vi e' alcun impedimento
alla conversione di un
qualnque permesso di soggiorno in corso di
validita' in uno dei permessi
previsti dal decreto, previa dimostrazione dei requisiti.