Date: 10:18 AM 12/7/98 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: regolarizzazione (I)

 

Cari amici,

venerdi' scorso ha avuto luogo il consueto incontro con i responsabili

dell'uffcio stranieri della Questura di Roma. Riporto qui alcuni degli

elementi principali emersi, ricordando che potrebbero pero' riguardare solo

la prassi adottata da quell'ufficio.

 

Regolarizzazione di detenuti: si consiglia di far presentare la

prenotazione (tramite l'avvocato), almeno per coloro la cui scarcerazione

e' imminente o per i quali e' possibile l'inserimento in progetti di

recupero. Precedenti penali che non siano accompagnati da una misura di

sicurezza consistente nell'espulsione a pena scontata non sono considerati

ostativi alla regolarizzazione.

 

Richiedenti asilo con ricorso pendente (privi di passaporto e della

possibilita' di recarsi in ambasciata: e' sufficiente, per la prenotazione,

l'esibizione di copia del ricorso al TAR. Altra possibilita': rinunciare al

ricorso e chiedere alla Questura la restituzione del passaporto.

 

Dimostrazione del reddito da parte del datore di lavoro (vedi ultima

circolare del Ministero del lavoro): e' richiesta solo in caso di

assunzione di piu' lavoratori da parte di uno stesso datore di lavoro.

 

Passaporti rilasciati in Italia dalle ambasciate con data anteriore al 27

marzo: non sono validi, di per se', come prova di presenza. E' valida

invece, ovviamente, l'esibizione della ricevuta della denuncia di

smarrimento (o simili), che ha reso possibile il rilascio del duplicato.

 

Nulla-osta per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane: non esistono

problemi, e la cosa sta funzionando senza intoppi. Resta oscuro il punto

relativo al nulla-osta per lo svolgimento di attivita' non coperte da albo.

La mia personale interpretazione, suffragata - mi sembra - da quanto

affermato dall'opinione dell'esperto di cui vi ho mandato nota alcuni

giorni fa, e' la seguente: il nulla-osta, in mancanza di albo o registro,

dovrebbe essere relativo alla ricezione della dichiarazione di inizio

attivita' da rendere all'Ufficio IVA competente per territorio. Il problema

sta nel fatto che ancora nessuno ha provveduto a sollecitare gli uffici IVA

a rilasciare i nulla-osta. Abbiamo chiesto, nella lettera che allego, al

Ministro dell'interno di intervenire in relazione a questo punto.

Vedremo... Intanto la procedura potrebbe essere questa: recarsi alla Camera

di commercio e chiedere e esiste l'albo - poniamo - dei masticatori di

chewing-gum; in caso di risposta negativa, recarsi all'Ufficio IVA e

chiedere il nulla-osta alla ricezione della dichiarazione di inizio

attivita', ai sensi dell'art. 4 del DPCM 16-10-1998; quindi, procedere alla

regolarizzazione per lavoro autonomo; aprire poi la partita IVA, se

necessario, e la posizione presso l'INPS; infine, procedere all'acquisto e

alla masticazione di chewing-gum.

 

Disponibilita' di alloggio per i nomadi: anche gli alloggi all'interno di

campi nomadi sono considerati adeguati, purche' censiti dal Comune.

 

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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Lettera inviata Venerdi' scorso al Ministro Jervolino (parola piu' parola

meno; firmatario piu', firmatario meno):

 

Gentile Ministro,

 

desideriamo esprimere il nostro compiacimento per come e' stata data

soluzione, con le ultime circolari, ad alcuni dei problemi segnalati, in

una nostra precedente nota sulla regolarizzazione in corso. Prendiamo

inoltre atto con soddisfazione delle Sue recenti dichiarazioni, con le

quali si conferma che a tutti gli stranieri che risulteranno in possesso

dei requisiti prescritti dal D.P.C.M. 16-10-1998 sara' rilasciato un

permesso di soggiorno sulla base di ulteriori provvedimenti.

 

Ci sembra doveroso segnalare, tuttavia, come si rendano ancora necessari

provvedimenti, di carattere, rispettivamente, amministrativo e politico,

allo scopo di raggiungere i seguenti risultati:

 

a) consentire al maggior numero possibile di stranieri prenotati per la

regolarizzazione di dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti

prescritti;

 

b) dare completamento all'operazione di regolarizzazione e porre le basi

perche' non abbia a formarsi, immediatamente, un nuovo bacino di

irregolarita'.

 

Riguardo al primo di questi obiettivi, e' indispensabile, a nostro parere,

che siano adottate le seguenti disposizioni.

 

Lavoro autonomo

 

- Sia ammessa autocertificazione del reddito disponibile, non essendo

questo dimostrabile in altro modo.

 

- Si chiarisca che l'apertura di Partita IVA e la corrispondente

dichiarazione di inizio attivita' davanti all'Ufficio IVA sono da

considerarsi requisito sufficiente per la regoalrizzazione per lavoro

autonomo qualora non sia prevista l'iscrizione in albi o registri o il

rilascio di ulteriori autorizzazioni o licenze.

 

 

Disponibilita' di alloggio

 

- Sia consentita l'autocertificazione della disponibilita' di alloggio (si

tratta di un dato verificabile dalla polizia). Si supererebbe cosi' il

problema dei titolari di immobili non disponibili ad effettuare la

dichiarazione di ospitalita'.

 

 

Prova di presenza

 

- Sia considerata valida la dichiarazione delle associazioni da lungo tempo

impegnate nel campo dell'immigrazione riguardo alla erogazione di servizi

in data anteriore al 27/3/1998.

 

- Si consideri il visto Schengen (o il timbro a data apposto all'atto

dell'attraversamento della frontiera esterna in paese diverso dall'Italia)

quale prova valida di presenza anteriore al 27 marzo 1998.

 

 

Documento di viaggio e attestazione di identita'

 

- Siano previste disposizioni ad hoc per coloro che, privi di passaporto,

non possono ottenenere la prescritta attestazione di identita' da parte

dell'ambasciata (si pensi ai profughi provenienti dal Kosovo, ai

richiedenti asilo che hanno visto rigettata la loro domanda e sono in

attesa di decisione del TAR sul ricorso, ai nomadi da lungo tempo presenti

in Italia, ai cittadini di paesi le cui ambasciate rifiutino di rilasciare

passaporti o attestazioni, o rilascino attestazioni non corrispondenti ai

requisiti prescritti).

 

Riguardo al secondo obiettivo, e' necessario che, con successivi decreti di

programmazione (o, se necessario, con provvedimenti di carattere

legislativo), sia consentito il recupero di tutte le posizioni "sanabili"

(anche al di la' del dettato del D.P.C.M. 16-10-1998), e siano definite

quote di ingresso significative gia' per il prossimo anno.

 

Alleghiamo, infine, una nota contenente raccomandazioni relative a diversi

problemi che non trovano ancora adeguata risposta nelle disposizioni

impartite alle Questure e agli altri uffici interessati.

 

Con l'auspicio di poterLa incontrare direttamente per presentare piu'

dettagliatamente gli argomenti qui accennati, Le porgiamo

 

I migliori saluti

 

ACLI, ACSE, CARITAS ITALIANA, COMUNITA' DI S.EGIDIO, CSER, FEDERAZIONE

DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA, FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CEI, JESUIT

REFUGEE SERVICE, OSA, UCSEI

 


ULTERIORI MISURE NECESSARIE PER UN'EFFICACE APPLICAZIONE

DEL D.P.C.M. 16-10-1998

 

4/12/1998

 

Prenotazione

 

- Il possesso di ricevuta di prenotazione e di passaporto sia considerato

requisito sufficiente ai fini dell'uscita e del reingresso nel territorio

dello Stato, in modo da consentire ai richiedenti la regolarizzazione di

visitare i familiari.

 

 

Espulsioni pregresse

 

- Si chiarisca che sono revocabili anche

a) le espulsioni comminate ai sensi dell'art. 7 comma 1 L. 39/90, prima

della nota sentenza della Corte Costituzionale e delle conseguenti

disposizioni emanate dal Ministero, con cui si riconosceva che tali

espulsioni erano di competenza del giudice come misure di sicurezza

(impostazioni poi recepita nella legge 40/98): si tratta in questi casi per

lo piu' di persone che, in conseguenza di reati commessi diversi anni

orsono, hanno subito prima l'espulsione e poi non hanno potuto

regolarizzarsi con il decreto Dini, stante l'esclusione automatica, in quel

caso adottata, dei condannati per reati ricompresi nell'art. 380 c.p.p.;

b) le espulsioni adottate ai sensi dell'art. 25 L. Reale, che anch'esse -

come le precedenti - non hanno piu' base giuridica, essendo stato abrogato

tale articolo dalla legge 40/98;

c) le espulsioni giudiziali, conseguenti a condanna penale e disposte dal

giudice come misura di sicurezza, qualora sia revocata dal Magistrato di

Sorveglianza tale misura;

 

 

Lavoro subordinato e parasubordinato

 

- Si stabilisca di rilasciare permessi della durata di un anno (come

previsto dalla bozza di regolamento) nei casi di stipula di un contratto a

tempo determinato ovvero di un contratto atipico. Questo darebbe senso alla

previsione relativa ai lavori atipici (il contratto atipico che un

lavoratore puo' esibire al momento della regolarizzazione sara' tipicamente

di durata limitatissima, e sarebbe insensato fargli corrispondere un

permesso della stessa durata).

 

- Si dia rilevanza alla denuncia, eventualmente congiunta (datore di lavoro

e lavoratore), di rapporti di lavoro subordinato pregressi.

 

 

Lavoro autonomo

 

- Si solleciti l'indicazione delle risorse necessarie da parte del

Ministero dell'industria.

 

- Si chiarisca che gli stranieri che vivono di attivita' artistiche possono

usufruire della regolarizzazione.

 

 

Motivi familiari

 

- Si stabilisca di esonerare lo straniero che chieda la regolarizzazione

per motivi familiari (che risponde a un diritto, non ad una aspirazione, e

che quindi e' sottratta a quote) dalla dimostrazione del possesso del

requisito relativo alla data di ingresso.

 

- Evitare di applicare, rispetto all'alloggio e, per quanto possibile, al

reddito, criteri piu' restrittivi (come da Testo unico) di quelli previsti

per la regolarizzazione per lavoro.

 

 

Accesso alla regolarizzazione degli ex-detenuti

 

- Si chiarisca che, salvi i casi in cui si debba procedere a espulsione ai

sensi dell'articolo 15 del Testo unico, e' consentito, in presenza degli

altri requisiti, l'accesso alla regolarizzazione anche agli stranieri che

siano stati o stiano per essere dimessi da istituti di pena essendo

inseriti in programmi di assistenza e integrazione sociale.

 

 

Conversione del permesso di soggiorno

 

- Si chiarisca che non vi e' alcun impedimento alla conversione di un

qualnque permesso di soggiorno in corso di validita' in uno dei permessi

previsti dal decreto, previa dimostrazione dei requisiti.