Date: 8:07 AM 1/7/99 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: regolarizzazione e ddl asilo

 

Cari amici,

martedi' 5 gennaio ha avuto luogo l'incontro di alcune associazioni

(Migrantes, FCEI, Caritas, ARCI, S. Egidio, ACLI, Anolf) con il Ministro

Jervolino. Erano presenti, tra gli altri, anche il prof. Guelfi e il

vice-capo di gabinetto, Prefetto Di Giannantonio. L'incontro, a mio parere,

e' andato molto bene. Si e' discusso del misure piu' opportune per rendere

efficace la regolarizzazione in corso. Su molte di queste il nostro punto

di vista sembra convergere con quello del Ministero dell'interno. Allego il

pro-memoria che mi e' stato richiesto dal Prof. Guelfi e dal Prefetto Di

Giannantonio, fermo restando che un conto sono le proposte da noi avanzate,

un altro le decisioni che verranno assunte dal Ministero e dal Governo.

 

Allego anche - su altro argomento - un sommario dei contenuti principali

del Testo unificato sul diritto di asilo, approvato dal Senato e trasmesso

alla Camera. Vi ricordo che tra non molto comincera' l'esame di tale testo

da parte della Commissione affari costituzionali.

 

Cordiali saluti e auguri di un ottimo 1999,

sergio briguglio

 

 

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(Sergio Briguglio 6/1/1999)

 

 

SOMMARIO DELLE ISTANZE E DEI SUGGERIMENTI PRESENTATI

DALLE ASSOCIAZIONI NELL'INCONTRO DEL 5/1/1999

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

 

1) Misure mirate a consentire al maggior numero possibile di stranieri

prenotati per la regolarizzazione di dimostrare l'effettivo possesso dei

requisiti prescritti:

 

 

Lavoro autonomo

 

- Sia ammessa autocertificazione del reddito disponibile, non essendo

questo dimostrabile in altro modo.

 

- Si dia (principalmente da parte di sindacati e associazioni, ma, se

necessario, anche da parte delle Questure) informazione agli stranieri

privi di contratto di lavoro subordinato o di altro solido inserimento

lavorativo riguardo alla possibilita' di accedere ad un permesso per lavoro

autonomo previa richiesta alla Camera di commercio del nulla-osta per

l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, in corrispondenza ad

attivita' per le quali non sono previsti requisiti particolari (muratore,

giardiniere, falegname, imbianchino, carpentiere, piastrellista,

parchettista, lavorazione meccanica conto terzi, lavori di impianti

tecnici, vetraio, lattoniere, serramentista, calzolaio, sarto, decorazione

oggettistica, produzione di prodotti artistici dell'artigianato,

confezionamento bomboniere, confezionamento fiori secchi, fotografo,

tipografo, litografo, rilegatore, restauratore d'opere d'arte). Si

verifichi che le Camere di commercio concedano - come devono - il

nulla-osta, senza frapporre ulteriori ostacoli.

 

 

Disponibilita' di alloggio

 

- Sia consentita l'autocertificazione della disponibilita' di alloggio (si

tratta di un dato verificabile dalla polizia). Si supererebbe cosi' il

problema dei titolari di immobili non disponibili ad effettuare la

dichiarazione di ospitalita'.

 

- Si consenta, nei casi di mancanza di sistemazione alloggiativa stabile,

la domiciliazione presso associazioni.

 

 

Prova di presenza

 

- Sia considerata valida la dichiarazione delle associazioni da lungo tempo

impegnate nel campo dell'immigrazione riguardo alla erogazione di servizi

in data anteriore al 27/3/1998.

 

- Si consideri il visto Schengen (o il timbro a data apposto all'atto

dell'attraversamento della frontiera esterna in paese diverso dall'Italia)

quale prova valida di presenza anteriore al 27 marzo 1998, anche in

considerazione del fatto che, trascorso la data del 15 Dicembre, non vi e'

piu' rischio di richiamo di irregolari soggiornanti in altri paesi

dell'Area Schengen.

 

 

Espulsioni pregresse

 

- Si diano le indicazione necessarie ai Prefetti perche' le revoche dei

provvedimenti di espulsione siano adottate, salvi i casi di accertata

pericolosita' sociale, normalmente e uniformemente sul territorio nazionale.

 

 

Regolarizzazione per motivi familiari

 

- Si stabilisca di esonerare lo straniero che chieda la regolarizzazione

per motivi familiari (che risponde a un diritto, non ad una aspirazione, e

che quindi e' sottratta a quote) dalla dimostrazione del possesso del

requisito relativo alla data di ingresso.

 

- Evitare di applicare, rispetto all'alloggio e, per quanto possibile, al

reddito, criteri piu' restrittivi (come da Testo unico) di quelli previsti

per la regolarizzazione per lavoro.(*)

 

 

Attivita' artistiche

 

- Si chiarisca che gli stranieri che vivono di attivita' artistiche possono

usufruire della regolarizzazione.

 

 

Accesso alla regolarizzazione degli ex-detenuti

 

- Si chiarisca che, salvi i casi in cui si debba procedere a espulsione ai

sensi dell'articolo 15 del Testo unico, e' consentito, in presenza degli

altri requisiti, l'accesso alla regolarizzazione anche agli stranieri che

siano stati o stiano per essere dimessi da istituti di pena essendo

inseriti in programmi di assistenza e integrazione sociale.

 

 

Uscita dal territorio dello Stato e reingresso

 

- Si pubblicizzi adeguatamente la circolare in base alla quale il possesso

di ricevuta di prenotazione e di passaporto e' considerato requisito

sufficiente ai fini dell'uscita dal territorio dello Stato e del successivo

reingresso, in modo da consentire agli stranieri regolarizzandi di visitare

i familiari. Si estenda la previsione a tutto il periodo di attesa del

rilascio del permesso di soggiorno, e al caso di stranieri che abbiano gia'

presentato la domanda (e che siano quindi in possesso della corrispondente

ricevuta)

 

 

Lavoro subordinato e parasubordinato(*)

 

- Si stabilisca di rilasciare permessi della durata di un anno (come

previsto dalla bozza di regolamento) nei casi di stipula di un contratto a

tempo determinato ovvero di un contratto atipico. Questo darebbe senso alla

previsione relativa ai lavori atipici (il contratto atipico che un

lavoratore puo' esibire al momento della regolarizzazione sara' tipicamente

di durata limitatissima, e sarebbe insensato fargli corrispondere un

permesso della stessa durata).

 

 

2) Misure mirate a porre le basi perche' non abbia a formarsi,

immediatamente, un nuovo bacino di irregolarita':

 

- Si eviti, in relazione ai permessi di soggiorno rilasciabili a quanti

dimostrino di possedere i requisiti previsti dal DPCM 16 Ottobre 1998, di

indicare tetti numerici inferiori al numero di prenotazioni e domande

presentate per la regolarizzazione.

 

- Si ammettano quote significative per ricerca di lavoro (l'opportuna quota

"a regime" essendo stimabile in 100.000 unita' per anno) gia' con il

decreto sui flussi per il 1999. Si proceda all'istituzione delle liste di

prenotazione nelle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, almeno

nei paesi di maggiore emigrazione verso l'Italia.

 

 

(*) Punto non discusso nell'incontro con il Ministro.

 

 

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(Sergio Briguglio 29/12/1998)

 

PRINCIPALI CONTENUTI DEL DDL ASILO

(COME APPROVATO DAL SENATO)

 

 

Diritto di asilo

 

- Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, e' garantito

a) allo straniero o all'apolide che possa essere definito rifugiato ai

sensi della Convenzione di Ginevra (rischio di persecuzione per motivi di

razza, religione, nazionalita', appartenenza a un determinato gruppo

sociale, opinioni politiche), ovvero corra rischio di persecuzione per

motivi di sesso o appartenenza a un determinato gruppo etnico(*);

b) allo straniero o all'apolide impedito nell'esercizio delle liberta'

democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed esposto a concreto

pericolo per la vita propria o dei familiari o a restrizioni gravi della

liberta' personale.

 

 

Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo

 

- E' nominata dal Presidente del Consiglio.

- Decide sulle domande e sulla cessazione dell'asilo.

- Dura in carica tre anni.

- Presieduta da un prefetto (rinnovabile una sola volta).

- Articolata in tre sezioni (presidente di sezione, rappresentanti della

Presidenza del consiglio, del Ministero dell'interno e del MAE, esperto di

diritti umani).

- Consentita la partecipazione alle sedute delle sezioni di un

rappresentante ACNUR con funzioni consultive.

- Possibile l'istituzione di altre sezioni.

- Il consiglio di presidenza (presidente della Commissione e presidenti

delle sezioni) stabilisce le direttive e i criteri generali per l'esame

delle domande.

- Al consiglio di presidenza possono essere invitati, con funzioni

consultive, un rappresentante ACNUR e uno degli esperti di diritti umani.

- Il consiglio di presidenza delega per il pre-esame due funzionari di ogni

prefettura.

- Relazione annuale del Presidente della Commissione al Governo, trasmesso

per un parere alle commissioni parlamentari competenti.

 

 

Presentazione della domanda

 

- La domanda e' presentata al posto di frontiera o alla questura del luogo

di dimora.

- La domanda puo' essere presentata per iscritto (anche nella lingua del

richiedente) o oralmente (con verbalizzazione da parte di chi la riceve).

- Il richiedente ha diritto ad essere assistito da un avvocato di fiducia e

da persona a conoscenza della sua lingua o, in mancanza, delle lingue

internazionali piu' diffuse.

- Il richiedente ha diritto a ricevere informazione sulla procedura e sulle

sue facolta' in lingua a lui comprensibile.

- Le donne hanno diritto ad essere assistite da persone del loro sesso.

- I rappresentanti dell'ACNUR e di ONG appositamente autorizzate sono

ammessi ai posti di frontiera e in questura per prestare assistenza e

informazione ai richiedenti.

- E' rilasciata copia della domanda al richiedente, con l'indicazione della

documentazione presentata.

- Le domande che superano il pre-esame sono trasmesse alla Commissione. Il

richiedente (se alla frontiera) e' ammesso sul territorio dello Stato, deve

fissare il proprio domicilio e recarsi in Questura entro otto giorni.

- Salvo il caso di ricorso, in caso di rigetto della domanda il richiedente

deve lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla decisione.

- Al richiedente e' rilasciato un permesso per richiesta di asilo, e

ritirato il documento di viaggio.

- In caso di nucleo familiare, e' redatta una domanda e rilasciato un

permesso per ciascun componente, salvo i minori.

 

 

Minori non accompagnati

 

- Sono considerati non accompagnati i minori privi in Italia di parente o

affine maggiorenne entro il quarto grado o di persona cui sia stata

attribuita la potesta' tutoria.

- In caso di minore non accompagnato, il procedimento e' sospeso. Il

Tribunale per i minorenni nomina immediatamente un tutore, che prende

contatto con la questura per la riattivazione del procedimento

- Il pre-esame per minore non accompagnato riguarda solo l'individuazione

dello Stato competente.

- Il ricongiungimento e' consentito solo in caso di riconoscimento del

diritto di asilo (e non dell'impossibilita' temporanea di rimpatrio).

 

 

Pre-esame della domanda

 

- Individuazione dello Stato competente (ai sensi, ad esempio, della

Convenzione di Dublino).

- Inammissibilita':

a) riconoscimento dello status in altro Stato che assicuri protezione;

b) soggiorno, senza presentazione di domanda di asilo, in altro Stato

aderente alla Convenzione di Ginevra;

c) condanna non definitiva per crimine contro la pace o contro l'umanita',

crimine di guerra o grave delitto di diritto comune, ovvero responsabilita'

di azioni contrarie ai fini e ai principi dell'ONU (art. 1, par. F,

Convenzione di Ginevra);

d) perseguimento per gli stessi fatti da parte di un tribunale

internazionale istituito sulla base di accordi cui l'Italia aderisce;

e) condanna in Italia con sentenza di secondo grado per un reato dell'art.

380 c.p.p.,  o appartenenza ad una delle categorie cui si applicano misure

di prevenzione;

f) pericolo per la sicurezza dello Stato, valutata la gravita' delle

persecuzioni in cui il richiedente respinto potrebbe incorrere.

- Manifesta infondatezza:

a) motivi non correlati con quelli per giustificano il riconoscimento

dell'asilo;

b) elementi a sostegno della domanda inconsistenti, generici e privi di

sostanza;

c) domanda priva di credibilita', perche' incoerente, contraddittoria o

inverosimile;

d) domanda strumentale avanzata, senza giustificato motivo, successivamente

a un provvedimento di allontanamento o per evitare l'adozione di tale

provvedimento.

- La domanda supera comunque il pre-esame in caso di impossibilita' di

riammissione del richiedente nello Stato di provenienza, o di pericolo per

la vita o la liberta', o di rischio di incorrere in trattamenti inumani o

degradanti, anche a causa di rinvio in altro Stato.

- Il pre-esame si svolge entro quarantotto ore dalla presentazione della

domanda, in uno dei valichi di frontiera o delle questure indicati in un

decreto del Ministro dell'interno. In caso di domanda pesentata presso

posto di frontiera o questura non indicata, il richiedente e' avviato alla

questura indicata piu' prossima.

- Puo' intervenire un rappresentante dell'ACNUR o di ONG autorizzata,

tempestivamente informati dal delegato della Commissione.

- In caso di esito positivo, la domanda e' trasmessa alla Commissione. In

caso di esito negativo, il richiedente e' respinto o espulso, salvo che

abbia titolo a soggiornare per altri motivi.

- Il ricorso al TAR contro l'esito del pre-esame non ha effetto sospensivo

e puo' essere presentato dall'estero.

- Nel caso che il pre-esame si protagga oltre le quarantottore successive

alla presentazione della domanda, e in caso di necessita' di soccorso, il

richiedente e' trattenuto nella sezione per richiedenti asilo del centro di

permanenza temporanea piu' vicino. In caso di allontanamento arbitrario dal

centro, si applica l'art. 650 del c.p.p.

- In mancanza di convalida del trattenimento, il richiedente ha il divieto

di allontanamento senza autorizzazione dal territorio del comune in cui

elegge domicilio o in cui e' ospitato (se necessita di assistenza).

L'allontanamento arbitrario determina il trattenimento nel centro di

permanenza.

- In caso di afflusso di richiedenti tale da non consentire la conclusione

del pre-esame entro le quarantotto ore e l'alloggiamento nei centri di

permanenza, ne' nei centri di accoglienza, il Prefetto puo' istituire

centri di permanenza provvisori.

 

 

Esame della domanda

 

- Ai fini della decisione sulla domanda, la Commissione valuta

a) la domanda e la documentazione prodotta;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione davanti alla Commissione;

c) la situazione del Paese dello straniero e quella del richiedente e della

sua famiglia;

d) l'eventuale documentazione presentata da ONG di tutela dei diritti umani.

- Il richiedente puo' chiedere di essere sentito dalla Commissione. In tal

caso l'audizione e' obbligatoria.

- In caso di domanda presentata da minore, chi esercita' la potesta' sul

minore deve essere presente a tutte le fasi del procedimento.

- In caso di richiedenti che abbiano subito violenza, la Commissione puo'

disporre la designazione di personale specializzato per fornire assistenza

psicologica al richiedente. L'audizione puo' essere esclusa o sospesa per

le particolari condizioni emotive del richiedente.

- Il richiedente ha diritto ad esprimersi in lingua a lui nota. In caso di

necessita' e' nominato un interprete.

- Il richiedente puo' farsi assistere durante l'audizione da persona di sua

fiducia.

- L'audizione avviene a porte chiuse, presenti almeno due membri della sezione.

- Possono porre domande anche il rappresentante dell'ACNUR e la persona che

assiste lo straniero.

- E' rilasciata copia del  verbale e della documentazione presentata dal

richiedente in occasione della audizione.

 

 

Decisione sulla domanda

 

- La Commissione adotta una delle tre seguenti decisioni:

a) riconosce il diritto d'asilo;

b) rigetta la domanda;

c) adotta il provvedimento di impossibilita' temporanea di rimpatrio.

- La Commissione decide con atto scritto e motivato entro trenta giorni

dall'audizione, con decisione da notificare entro quindici giorni, salvo il

caso di necessita' di ulteriore istruttoria.

- Alla decisione e' allegata traduzione sintetica con l'indicazione delle

modalita' di impugnazione, in lingua nota al richiedente.

- Trascorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto senza

che sia stato presentato ricorso, lo straniero che non si sia allontanato

dal territorio dello Stato e' espulso con accompagnamento immediato alla

frontiera.

- Sono predisposti programmi di rimpatrio dei richiedenti ai quali non sia

stato riconosciuto il diritto di asilo.

 

 

Decisione di impossibilita' temporanea di rimpatrio

 

- In caso di inopportunita' di rimpatrio, anche per fondati motivi

umanitari, la Commissione puo' decidere di adottare un provvedimento di

impossibilita' temporanea di rimpatrio.

- E' rilasciato un permesso per gli stessi motivi, della durata di un anno,

rinnovabile, valido per lavoro e studio.

- Dopo cinqe anni, il titolare puo' accedere alla carta di soggiorno, e

gode degli stessi diritti di cui gode colui cui sia stato riconosciuto il

diritto di asilo.

- Allo scadere di misure di protezione temporanea, i beneficiari possono

chiedere il riconoscimento del diritto di asilo su base individuale. Si

procede al pre-esame delle domande. In mancanza di riconoscimento, puo'

essere adottato il provvedimento di impossibilita' temporanea di rimpatrio.

 

 

Ricorsi

 

- Contro il diniego del riconoscimento puo' essere presentato ricorso al

TAR entro trenta giorni dalla notificazione. Il ricorrente ottiene un

permesso per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine

pubblico, sicurezza dello Stato o tutela delle relazioni internazionali.

- I tempi previsti dalla legge per il procedimento sono ridotti della

meta'. L'udienza e' fissata entro sessanta giorni dalla data di deposito

del ricorso.

- In caso di sentenza negativa, il ricorrente deve lascire il territorio

dello Stato entro quindici giorni. In caso di mancato rispetto

dell'obbligo, salvi i casi di forza maggiore, lo straniero e' espulso con

accompagnamento immediato alla frontiera.

- Il ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'allontanamento.

- Qualora trascorrano piu' di sei mesi senza che il procedimento

giurisdizionale sia concluso, il ricorrente ha diritto a svolgere attivita'

lavorativa fino alla definizione del procedimento.

- Il giudice amministrativo ha giurisdizione estesa al merito.

 

 

Riconoscimento del diritto d'asilo

 

- Allo straniero cui sia riconosciuto il diritto d'asilo sono rilasciati,

su richiesta, un permesso di soggiorno per asilo della durata di cinque

anni e un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile

fino alla scadenza del permesso di soggiorno.

- Le caratteristiche del documento di viaggio sono disciplinate dal

regolamento, in conformita' con le convenzioni internazionali.

- In caso di nucleo familiare, ciascun membro (minori iscritti sul permesso

dei genitori esclusi) ottiene un permesso di soggiorno e un documento di

viaggio.

 

 

Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio

 

- Sei mesi prima della scadenza del permesso, l'interessato chiede alla

Commissione, tramite la questura, l'accertamento della permanenza del

diritto di asilo. In caso di permanenza, la questura rilascia, su

richiesta, una carta di soggiorno.

 

 

Estinzione del diritto di asilo

 

- Nelle procedure di accertamento di permanenza del diritto di asilo si

osservano le disposizioni valide per l'esame della domanda.

- Nel caso non sussistano piu' le condizioni che hanno determinato il

riconoscimento del diritto di asilo, o quando sussista una delle condizioni

previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, la Commissione

dichiara cessato il diritto di asilo. La questura notifica la decisione

all'interessato.

- Il permesso di soggiorno per asilo e' revocato trascorsi trenta giorni

dalla notificazione dell'estinzione del diritto di asilo, qualora

l'estinzione sia divenuta definitiva.

- Il permesso e' revocato anche in caso di espulsione per motivi di ordine

pubblico o di sicurezza dello Stato, o in caso di rinunzia.

- In caso di estinzione del diritto di asilo, lo straniero puo' chiedere il

rilascio di altro permeso di soggiorno o di carta di soggiono per i quali

abbia titolo.

- Contro la decisione di estinzione del diritto di asilo puo' essere

presentato ricorso al TAR entro trenta giorni dalla notificazione. Si

applicano le disposizioni relative ai ricorsi contro il diniego del

riconoscimento del diritto di asilo.

- Al ricorrente e' rilasciato un permesso per motivi di giustizia,

utilizzabile per lavoro e studio.

- Sono predisposti programmi di rimpatrio degli stranieri per i quali si

sia estinto il diritto di asilo.

 

 

Misure assistenziali nei confronti dei richiedenti asilo

 

- Presso i posti di frontiera e le questure maggiormente interessate, negli

ultimi tre anni, da richieste di asilo, sono istituiti punti di accoglienza

provvisori, al fine di soccorrere i richiedenti durante la fase ordinaria

di pre-esame.

- Al richiedente, durante il pre-esame, sono assicurate le cure urgenti o

essenziali, anche a carattere continuativo, nonche' vitto e possibilita' di

riposo in un luogo attrezzato e fornito di locali igienico-sanitari, una

telefonata in Italia e una all'estero. Gli oneri sono a carico dello Stato.

In caso di presentazione della domanda in questura e di impossibilita' ad

accogliere il richiedente nei punti di accoglienza, si procede al suo

trasferimento nei centri di accoglienza per immigrati.

- Il comune in cui il richiedente ha fissato il domicilio e' tenuto ad

assicurare, a richiesta, l'accoglienza ed assistenza immediate.

Successivamente accoglienza ed assistenza sono subordinate all'accertamento

delle effettive condizioni di necessita'. L'assistenza puo' essere fornita

anche in convenzione con associazioni.

- L'assistenza e' garantita comunque per un periodo non superiore alla

durata del riconoscimento della domanda, incluso il tempo richiesto

dall'eventuale ricorso.

- L'assistenza include vitto e alloggio, il trasporto del richiedente in

occasione dell'audizione e l'assistenza dei minori in strutture protette.

- Al richiedente asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni

sanitarie necessarie, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

 

 

Diritti del titolare del diritto di asilo

 

- Il titolare del diritto di asilo e lo straniero cui e' riconosciuta la

protezione umanitaria (impossibilita' temporanea di rimpatrio?) hanno

diritto a soggiornare in Italia, e a praticare il ricongiungimento

familiare a parita' di condizioni con il cittadino italiano.

- Il rifugiato ha accesso allo studio di ogni ordine e grado e alla

fruizione di borse di studio a parita' con il cittadino italiano.

- Il regolamento stabilisce le modalita' per il riconoscimento dei titoli

di studio e per il completamento dei corsi ai fini del conseguimento dei

titoli italiani.

- Il rifugiato e' parificato al cittadino italiano per quanto riguarda

lavoro subordinato e autonomo, iscrizione agli albi professionali,

previdenza, assistenza sociale e sanitaria (oneri a carico del Ministero

dell'interno). E' parificato ai cittadini dell'Unione europea regolarmente

soggiornanti in Italia per quanto riguarda l'accesso al pubblico impiego.

- I familiari ricongiunti godono degli stessi diritti ed hanno diritto di

asilo, su richiesta, sulla base del solo vincolo familiare.

 

 

Misure di assistenza e di integrazione per i rifugiati

 

- Il regolamento definisce i programmi di assistenza, integrazione e

rimpatrio, e le norme per il coordinamento e il finanziamento degli

interventi a cura degli enti locali e delle ONG che soddisfano fissati

criteri.

- I finanziamenti ai comuni sono erogati proporzionalmente al numero di

rifugiati assistiti.

- Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo

giornaliero di prima assistenza o, in alternativa, assicurano vitto e

alloggio in strutture di accoglienza, per un massimo di centottanta giorni.

- I comuni definiscono, anche in collaborazione con ONG, programmi per

l'inserimento lavorativo dei rifugiati e corsi di lingua.

- Ai rifugiati che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status dopo i

cinquant'anni si applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le

disposizioni della legge 482/1968.

- I rifugiati sono equiparati ai profughi italiani per l'accesso

all'edilizia popolare.

- Sono predisposti dalle prefetture programmi per il rimpatrio volontario

dei rifugiati e delle loro famiglie.

- Gli oneri di tutte queste misure sono a carico del Ministero dell'interno.

 

 

Disposizioni transitorie

 

- E' abrogato l'articolo 1 della legge 39/1990, con ogni altra disposizione

in contrasto con la presente legge, a partire dall'entrata in vigore del

regolamento.

- I procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge

restano disciplinati dalle vecchie norme, se esse sono piu' favorevoli al

richiedente.

 

 

(*) La formulazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), e' inadeguata,

prestandosi ad una interpretazione restrittiva in base alla quale chi sia

peseguitato per motivi di sesso o appartenenza a un determinato gruppo

etnico godrebbe del diritto di asilo solo a condizione di rientrare anche

nella definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra.