Date: 8:07 AM 1/7/99 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: regolarizzazione e ddl asilo
Cari amici,
martedi' 5 gennaio ha avuto luogo l'incontro
di alcune associazioni
(Migrantes, FCEI, Caritas, ARCI, S. Egidio,
ACLI, Anolf) con il Ministro
Jervolino. Erano presenti, tra gli altri,
anche il prof. Guelfi e il
vice-capo di gabinetto, Prefetto Di
Giannantonio. L'incontro, a mio parere,
e' andato molto bene. Si e' discusso del
misure piu' opportune per rendere
efficace la regolarizzazione in corso. Su
molte di queste il nostro punto
di vista sembra convergere con quello del
Ministero dell'interno. Allego il
pro-memoria che mi e' stato richiesto dal
Prof. Guelfi e dal Prefetto Di
Giannantonio, fermo restando che un conto sono
le proposte da noi avanzate,
un altro le decisioni che verranno assunte dal
Ministero e dal Governo.
Allego anche - su altro argomento - un
sommario dei contenuti principali
del Testo unificato sul diritto di asilo,
approvato dal Senato e trasmesso
alla Camera. Vi ricordo che tra non molto comincera'
l'esame di tale testo
da parte della Commissione affari
costituzionali.
Cordiali saluti e auguri di un ottimo 1999,
sergio briguglio
------------------------------
(Sergio Briguglio 6/1/1999)
SOMMARIO DELLE ISTANZE E DEI SUGGERIMENTI
PRESENTATI
DALLE ASSOCIAZIONI NELL'INCONTRO DEL 5/1/1999
CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
1) Misure mirate a consentire al maggior
numero possibile di stranieri
prenotati per la regolarizzazione di
dimostrare l'effettivo possesso dei
requisiti prescritti:
Lavoro autonomo
- Sia ammessa autocertificazione del reddito
disponibile, non essendo
questo dimostrabile in altro modo.
- Si dia (principalmente da parte di sindacati
e associazioni, ma, se
necessario, anche da parte delle Questure)
informazione agli stranieri
privi di contratto di lavoro subordinato o di
altro solido inserimento
lavorativo riguardo alla possibilita' di
accedere ad un permesso per lavoro
autonomo previa richiesta alla Camera di
commercio del nulla-osta per
l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane,
in corrispondenza ad
attivita' per le quali non sono previsti
requisiti particolari (muratore,
giardiniere, falegname, imbianchino,
carpentiere, piastrellista,
parchettista, lavorazione meccanica conto
terzi, lavori di impianti
tecnici, vetraio, lattoniere, serramentista,
calzolaio, sarto, decorazione
oggettistica, produzione di prodotti artistici
dell'artigianato,
confezionamento bomboniere, confezionamento
fiori secchi, fotografo,
tipografo, litografo, rilegatore, restauratore
d'opere d'arte). Si
verifichi che le Camere di commercio concedano
- come devono - il
nulla-osta, senza frapporre ulteriori
ostacoli.
Disponibilita' di alloggio
- Sia consentita l'autocertificazione della disponibilita'
di alloggio (si
tratta di un dato verificabile dalla polizia).
Si supererebbe cosi' il
problema dei titolari di immobili non
disponibili ad effettuare la
dichiarazione di ospitalita'.
- Si consenta, nei casi di mancanza di
sistemazione alloggiativa stabile,
la domiciliazione presso associazioni.
Prova di presenza
- Sia considerata valida la dichiarazione
delle associazioni da lungo tempo
impegnate nel campo dell'immigrazione riguardo
alla erogazione di servizi
in data anteriore al 27/3/1998.
- Si consideri il visto Schengen (o il timbro
a data apposto all'atto
dell'attraversamento della frontiera esterna
in paese diverso dall'Italia)
quale prova valida di presenza anteriore al 27
marzo 1998, anche in
considerazione del fatto che, trascorso la
data del 15 Dicembre, non vi e'
piu' rischio di richiamo di irregolari
soggiornanti in altri paesi
dell'Area Schengen.
Espulsioni pregresse
- Si diano le indicazione necessarie ai
Prefetti perche' le revoche dei
provvedimenti di espulsione siano adottate,
salvi i casi di accertata
pericolosita' sociale, normalmente e
uniformemente sul territorio nazionale.
Regolarizzazione per motivi familiari
- Si stabilisca di esonerare lo straniero che
chieda la regolarizzazione
per motivi familiari (che risponde a un
diritto, non ad una aspirazione, e
che quindi e' sottratta a quote) dalla
dimostrazione del possesso del
requisito relativo alla data di ingresso.
- Evitare di applicare, rispetto all'alloggio
e, per quanto possibile, al
reddito, criteri piu' restrittivi (come da
Testo unico) di quelli previsti
per la regolarizzazione per lavoro.(*)
Attivita' artistiche
- Si chiarisca che gli stranieri che vivono di
attivita' artistiche possono
usufruire della regolarizzazione.
Accesso alla regolarizzazione degli
ex-detenuti
- Si chiarisca che, salvi i casi in cui si
debba procedere a espulsione ai
sensi dell'articolo 15 del Testo unico, e'
consentito, in presenza degli
altri requisiti, l'accesso alla
regolarizzazione anche agli stranieri che
siano stati o stiano per essere dimessi da
istituti di pena essendo
inseriti in programmi di assistenza e
integrazione sociale.
Uscita dal territorio dello Stato e reingresso
- Si pubblicizzi adeguatamente la circolare in
base alla quale il possesso
di ricevuta di prenotazione e di passaporto e'
considerato requisito
sufficiente ai fini dell'uscita dal territorio
dello Stato e del successivo
reingresso, in modo da consentire agli stranieri
regolarizzandi di visitare
i familiari. Si estenda la previsione a tutto
il periodo di attesa del
rilascio del permesso di soggiorno, e al caso
di stranieri che abbiano gia'
presentato la domanda (e che siano quindi in
possesso della corrispondente
ricevuta)
Lavoro subordinato e parasubordinato(*)
- Si stabilisca di rilasciare permessi della
durata di un anno (come
previsto dalla bozza di regolamento) nei casi
di stipula di un contratto a
tempo determinato ovvero di un contratto
atipico. Questo darebbe senso alla
previsione relativa ai lavori atipici (il
contratto atipico che un
lavoratore puo' esibire al momento della
regolarizzazione sara' tipicamente
di durata limitatissima, e sarebbe insensato
fargli corrispondere un
permesso della stessa durata).
2) Misure mirate a porre le basi perche' non
abbia a formarsi,
immediatamente, un nuovo bacino di
irregolarita':
- Si eviti, in relazione ai permessi di
soggiorno rilasciabili a quanti
dimostrino di possedere i requisiti previsti
dal DPCM 16 Ottobre 1998, di
indicare tetti numerici inferiori al numero di
prenotazioni e domande
presentate per la regolarizzazione.
- Si ammettano quote significative per ricerca
di lavoro (l'opportuna quota
"a regime" essendo stimabile in
100.000 unita' per anno) gia' con il
decreto sui flussi per il 1999. Si proceda
all'istituzione delle liste di
prenotazione nelle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane, almeno
nei paesi di maggiore emigrazione verso
l'Italia.
(*) Punto non discusso nell'incontro con il
Ministro.
-------------------
(Sergio Briguglio 29/12/1998)
PRINCIPALI CONTENUTI DEL DDL ASILO
(COME APPROVATO DAL SENATO)
Diritto di asilo
- Il diritto di asilo, nel territorio dello
Stato, e' garantito
a) allo straniero o all'apolide che possa
essere definito rifugiato ai
sensi della Convenzione di Ginevra (rischio di
persecuzione per motivi di
razza, religione, nazionalita', appartenenza a
un determinato gruppo
sociale, opinioni politiche), ovvero corra
rischio di persecuzione per
motivi di sesso o appartenenza a un
determinato gruppo etnico(*);
b) allo straniero o all'apolide impedito
nell'esercizio delle liberta'
democratiche garantite dalla Costituzione
italiana ed esposto a concreto
pericolo per la vita propria o dei familiari o
a restrizioni gravi della
liberta' personale.
Commissione centrale per il riconoscimento del
diritto di asilo
- E' nominata dal Presidente del Consiglio.
- Decide sulle domande e sulla cessazione
dell'asilo.
- Dura in carica tre anni.
- Presieduta da un prefetto (rinnovabile una
sola volta).
- Articolata in tre sezioni (presidente di
sezione, rappresentanti della
Presidenza del consiglio, del Ministero
dell'interno e del MAE, esperto di
diritti umani).
- Consentita la partecipazione alle sedute
delle sezioni di un
rappresentante ACNUR con funzioni consultive.
- Possibile l'istituzione di altre sezioni.
- Il consiglio di presidenza (presidente della
Commissione e presidenti
delle sezioni) stabilisce le direttive e i
criteri generali per l'esame
delle domande.
- Al consiglio di presidenza possono essere
invitati, con funzioni
consultive, un rappresentante ACNUR e uno
degli esperti di diritti umani.
- Il consiglio di presidenza delega per il
pre-esame due funzionari di ogni
prefettura.
- Relazione annuale del Presidente della
Commissione al Governo, trasmesso
per un parere alle commissioni parlamentari
competenti.
Presentazione della domanda
- La domanda e' presentata al posto di
frontiera o alla questura del luogo
di dimora.
- La domanda puo' essere presentata per
iscritto (anche nella lingua del
richiedente) o oralmente (con verbalizzazione
da parte di chi la riceve).
- Il richiedente ha diritto ad essere
assistito da un avvocato di fiducia e
da persona a conoscenza della sua lingua o, in
mancanza, delle lingue
internazionali piu' diffuse.
- Il richiedente ha diritto a ricevere
informazione sulla procedura e sulle
sue facolta' in lingua a lui comprensibile.
- Le donne hanno diritto ad essere assistite
da persone del loro sesso.
- I rappresentanti dell'ACNUR e di ONG
appositamente autorizzate sono
ammessi ai posti di frontiera e in questura
per prestare assistenza e
informazione ai richiedenti.
- E' rilasciata copia della domanda al
richiedente, con l'indicazione della
documentazione presentata.
- Le domande che superano il pre-esame sono
trasmesse alla Commissione. Il
richiedente (se alla frontiera) e' ammesso sul
territorio dello Stato, deve
fissare il proprio domicilio e recarsi in
Questura entro otto giorni.
- Salvo il caso di ricorso, in caso di rigetto
della domanda il richiedente
deve lasciare il territorio dello Stato entro
trenta giorni dalla decisione.
- Al richiedente e' rilasciato un permesso per
richiesta di asilo, e
ritirato il documento di viaggio.
- In caso di nucleo familiare, e' redatta una
domanda e rilasciato un
permesso per ciascun componente, salvo i
minori.
Minori non accompagnati
- Sono considerati non accompagnati i minori
privi in Italia di parente o
affine maggiorenne entro il quarto grado o di
persona cui sia stata
attribuita la potesta' tutoria.
- In caso di minore non accompagnato, il
procedimento e' sospeso. Il
Tribunale per i minorenni nomina
immediatamente un tutore, che prende
contatto con la questura per la riattivazione
del procedimento
- Il pre-esame per minore non accompagnato
riguarda solo l'individuazione
dello Stato competente.
- Il ricongiungimento e' consentito solo in caso
di riconoscimento del
diritto di asilo (e non dell'impossibilita'
temporanea di rimpatrio).
Pre-esame della domanda
- Individuazione dello Stato competente (ai
sensi, ad esempio, della
Convenzione di Dublino).
- Inammissibilita':
a) riconoscimento dello status in altro Stato
che assicuri protezione;
b) soggiorno, senza presentazione di domanda
di asilo, in altro Stato
aderente alla Convenzione di Ginevra;
c) condanna non definitiva per crimine contro
la pace o contro l'umanita',
crimine di guerra o grave delitto di diritto
comune, ovvero responsabilita'
di azioni contrarie ai fini e ai principi
dell'ONU (art. 1, par. F,
Convenzione di Ginevra);
d) perseguimento per gli stessi fatti da parte
di un tribunale
internazionale istituito sulla base di accordi
cui l'Italia aderisce;
e) condanna in Italia con sentenza di secondo
grado per un reato dell'art.
380 c.p.p., o appartenenza ad una delle categorie cui si applicano
misure
di prevenzione;
f) pericolo per la sicurezza dello Stato, valutata
la gravita' delle
persecuzioni in cui il richiedente respinto
potrebbe incorrere.
- Manifesta infondatezza:
a) motivi non correlati con quelli per
giustificano il riconoscimento
dell'asilo;
b) elementi a sostegno della domanda
inconsistenti, generici e privi di
sostanza;
c) domanda priva di credibilita', perche'
incoerente, contraddittoria o
inverosimile;
d) domanda strumentale avanzata, senza
giustificato motivo, successivamente
a un provvedimento di allontanamento o per
evitare l'adozione di tale
provvedimento.
- La domanda supera comunque il pre-esame in
caso di impossibilita' di
riammissione del richiedente nello Stato di
provenienza, o di pericolo per
la vita o la liberta', o di rischio di
incorrere in trattamenti inumani o
degradanti, anche a causa di rinvio in altro
Stato.
- Il pre-esame si svolge entro quarantotto ore
dalla presentazione della
domanda, in uno dei valichi di frontiera o
delle questure indicati in un
decreto del Ministro dell'interno. In caso di
domanda pesentata presso
posto di frontiera o questura non indicata, il
richiedente e' avviato alla
questura indicata piu' prossima.
- Puo' intervenire un rappresentante
dell'ACNUR o di ONG autorizzata,
tempestivamente informati dal delegato della
Commissione.
- In caso di esito positivo, la domanda e'
trasmessa alla Commissione. In
caso di esito negativo, il richiedente e'
respinto o espulso, salvo che
abbia titolo a soggiornare per altri motivi.
- Il ricorso al TAR contro l'esito del
pre-esame non ha effetto sospensivo
e puo' essere presentato dall'estero.
- Nel caso che il pre-esame si protagga oltre
le quarantottore successive
alla presentazione della domanda, e in caso di
necessita' di soccorso, il
richiedente e' trattenuto nella sezione per
richiedenti asilo del centro di
permanenza temporanea piu' vicino. In caso di
allontanamento arbitrario dal
centro, si applica l'art. 650 del c.p.p.
- In mancanza di convalida del trattenimento,
il richiedente ha il divieto
di allontanamento senza autorizzazione dal
territorio del comune in cui
elegge domicilio o in cui e' ospitato (se
necessita di assistenza).
L'allontanamento arbitrario determina il
trattenimento nel centro di
permanenza.
- In caso di afflusso di richiedenti tale da
non consentire la conclusione
del pre-esame entro le quarantotto ore e
l'alloggiamento nei centri di
permanenza, ne' nei centri di accoglienza, il
Prefetto puo' istituire
centri di permanenza provvisori.
Esame della domanda
- Ai fini della decisione sulla domanda, la
Commissione valuta
a) la domanda e la documentazione prodotta;
b) le dichiarazioni rese in sede di audizione
davanti alla Commissione;
c) la situazione del Paese dello straniero e
quella del richiedente e della
sua famiglia;
d) l'eventuale documentazione presentata da
ONG di tutela dei diritti umani.
- Il richiedente puo' chiedere di essere
sentito dalla Commissione. In tal
caso l'audizione e' obbligatoria.
- In caso di domanda presentata da minore, chi
esercita' la potesta' sul
minore deve essere presente a tutte le fasi
del procedimento.
- In caso di richiedenti che abbiano subito
violenza, la Commissione puo'
disporre la designazione di personale
specializzato per fornire assistenza
psicologica al richiedente. L'audizione puo'
essere esclusa o sospesa per
le particolari condizioni emotive del
richiedente.
- Il richiedente ha diritto ad esprimersi in
lingua a lui nota. In caso di
necessita' e' nominato un interprete.
- Il richiedente puo' farsi assistere durante
l'audizione da persona di sua
fiducia.
- L'audizione avviene a porte chiuse, presenti
almeno due membri della sezione.
- Possono porre domande anche il
rappresentante dell'ACNUR e la persona che
assiste lo straniero.
- E' rilasciata copia del verbale e della documentazione
presentata dal
richiedente in occasione della audizione.
Decisione sulla domanda
- La Commissione adotta una delle tre seguenti
decisioni:
a) riconosce il diritto d'asilo;
b) rigetta la domanda;
c) adotta il provvedimento di impossibilita'
temporanea di rimpatrio.
- La Commissione decide con atto scritto e
motivato entro trenta giorni
dall'audizione, con decisione da notificare
entro quindici giorni, salvo il
caso di necessita' di ulteriore istruttoria.
- Alla decisione e' allegata traduzione
sintetica con l'indicazione delle
modalita' di impugnazione, in lingua nota al
richiedente.
- Trascorsi trenta giorni dalla notifica del
provvedimento di rigetto senza
che sia stato presentato ricorso, lo straniero
che non si sia allontanato
dal territorio dello Stato e' espulso con
accompagnamento immediato alla
frontiera.
- Sono predisposti programmi di rimpatrio dei
richiedenti ai quali non sia
stato riconosciuto il diritto di asilo.
Decisione di impossibilita' temporanea di
rimpatrio
- In caso di inopportunita' di rimpatrio,
anche per fondati motivi
umanitari, la Commissione puo' decidere di
adottare un provvedimento di
impossibilita' temporanea di rimpatrio.
- E' rilasciato un permesso per gli stessi
motivi, della durata di un anno,
rinnovabile, valido per lavoro e studio.
- Dopo cinqe anni, il titolare puo' accedere
alla carta di soggiorno, e
gode degli stessi diritti di cui gode colui
cui sia stato riconosciuto il
diritto di asilo.
- Allo scadere di misure di protezione
temporanea, i beneficiari possono
chiedere il riconoscimento del diritto di
asilo su base individuale. Si
procede al pre-esame delle domande. In
mancanza di riconoscimento, puo'
essere adottato il provvedimento di
impossibilita' temporanea di rimpatrio.
Ricorsi
- Contro il diniego del riconoscimento puo'
essere presentato ricorso al
TAR entro trenta giorni dalla notificazione.
Il ricorrente ottiene un
permesso per motivi di giustizia, salvo
diniego per motivi di ordine
pubblico, sicurezza dello Stato o tutela delle
relazioni internazionali.
- I tempi previsti dalla legge per il
procedimento sono ridotti della
meta'. L'udienza e' fissata entro sessanta
giorni dalla data di deposito
del ricorso.
- In caso di sentenza negativa, il ricorrente
deve lascire il territorio
dello Stato entro quindici giorni. In caso di
mancato rispetto
dell'obbligo, salvi i casi di forza maggiore,
lo straniero e' espulso con
accompagnamento immediato alla frontiera.
- Il ricorso al Consiglio di Stato non
sospende l'allontanamento.
- Qualora trascorrano piu' di sei mesi senza
che il procedimento
giurisdizionale sia concluso, il ricorrente ha
diritto a svolgere attivita'
lavorativa fino alla definizione del
procedimento.
- Il giudice amministrativo ha giurisdizione
estesa al merito.
Riconoscimento del diritto d'asilo
- Allo straniero cui sia riconosciuto il
diritto d'asilo sono rilasciati,
su richiesta, un permesso di soggiorno per
asilo della durata di cinque
anni e un documento di viaggio della durata di
cinque anni, rinnovabile
fino alla scadenza del permesso di soggiorno.
- Le caratteristiche del documento di viaggio
sono disciplinate dal
regolamento, in conformita' con le convenzioni
internazionali.
- In caso di nucleo familiare, ciascun membro
(minori iscritti sul permesso
dei genitori esclusi) ottiene un permesso di
soggiorno e un documento di
viaggio.
Rinnovo del permesso di soggiorno e del
documento di viaggio
- Sei mesi prima della scadenza del permesso,
l'interessato chiede alla
Commissione, tramite la questura,
l'accertamento della permanenza del
diritto di asilo. In caso di permanenza, la
questura rilascia, su
richiesta, una carta di soggiorno.
Estinzione del diritto di asilo
- Nelle procedure di accertamento di
permanenza del diritto di asilo si
osservano le disposizioni valide per l'esame
della domanda.
- Nel caso non sussistano piu' le condizioni
che hanno determinato il
riconoscimento del diritto di asilo, o quando
sussista una delle condizioni
previste dall'articolo 1 della Convenzione di
Ginevra, la Commissione
dichiara cessato il diritto di asilo. La
questura notifica la decisione
all'interessato.
- Il permesso di soggiorno per asilo e'
revocato trascorsi trenta giorni
dalla notificazione dell'estinzione del
diritto di asilo, qualora
l'estinzione sia divenuta definitiva.
- Il permesso e' revocato anche in caso di
espulsione per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato, o in caso
di rinunzia.
- In caso di estinzione del diritto di asilo,
lo straniero puo' chiedere il
rilascio di altro permeso di soggiorno o di
carta di soggiono per i quali
abbia titolo.
- Contro la decisione di estinzione del
diritto di asilo puo' essere
presentato ricorso al TAR entro trenta giorni
dalla notificazione. Si
applicano le disposizioni relative ai ricorsi
contro il diniego del
riconoscimento del diritto di asilo.
- Al ricorrente e' rilasciato un permesso per
motivi di giustizia,
utilizzabile per lavoro e studio.
- Sono predisposti programmi di rimpatrio
degli stranieri per i quali si
sia estinto il diritto di asilo.
Misure assistenziali nei confronti dei
richiedenti asilo
- Presso i posti di frontiera e le questure
maggiormente interessate, negli
ultimi tre anni, da richieste di asilo, sono
istituiti punti di accoglienza
provvisori, al fine di soccorrere i
richiedenti durante la fase ordinaria
di pre-esame.
- Al richiedente, durante il pre-esame, sono
assicurate le cure urgenti o
essenziali, anche a carattere continuativo,
nonche' vitto e possibilita' di
riposo in un luogo attrezzato e fornito di
locali igienico-sanitari, una
telefonata in Italia e una all'estero. Gli
oneri sono a carico dello Stato.
In caso di presentazione della domanda in
questura e di impossibilita' ad
accogliere il richiedente nei punti di accoglienza,
si procede al suo
trasferimento nei centri di accoglienza per
immigrati.
- Il comune in cui il richiedente ha fissato
il domicilio e' tenuto ad
assicurare, a richiesta, l'accoglienza ed
assistenza immediate.
Successivamente accoglienza ed assistenza sono
subordinate all'accertamento
delle effettive condizioni di necessita'.
L'assistenza puo' essere fornita
anche in convenzione con associazioni.
- L'assistenza e' garantita comunque per un
periodo non superiore alla
durata del riconoscimento della domanda,
incluso il tempo richiesto
dall'eventuale ricorso.
- L'assistenza include vitto e alloggio, il
trasporto del richiedente in
occasione dell'audizione e l'assistenza dei
minori in strutture protette.
- Al richiedente asilo sono assicurate
gratuitamente tutte le prestazioni
sanitarie necessarie, con oneri a carico del
Ministero dell'interno.
Diritti del titolare del diritto di asilo
- Il titolare del diritto di asilo e lo
straniero cui e' riconosciuta la
protezione umanitaria (impossibilita'
temporanea di rimpatrio?) hanno
diritto a soggiornare in Italia, e a praticare
il ricongiungimento
familiare a parita' di condizioni con il
cittadino italiano.
- Il rifugiato ha accesso allo studio di ogni
ordine e grado e alla
fruizione di borse di studio a parita' con il
cittadino italiano.
- Il regolamento stabilisce le modalita' per
il riconoscimento dei titoli
di studio e per il completamento dei corsi ai
fini del conseguimento dei
titoli italiani.
- Il rifugiato e' parificato al cittadino
italiano per quanto riguarda
lavoro subordinato e autonomo, iscrizione agli
albi professionali,
previdenza, assistenza sociale e sanitaria
(oneri a carico del Ministero
dell'interno). E' parificato ai cittadini
dell'Unione europea regolarmente
soggiornanti in Italia per quanto riguarda
l'accesso al pubblico impiego.
- I familiari ricongiunti godono degli stessi
diritti ed hanno diritto di
asilo, su richiesta, sulla base del solo
vincolo familiare.
Misure di assistenza e di integrazione per i
rifugiati
- Il regolamento definisce i programmi di
assistenza, integrazione e
rimpatrio, e le norme per il coordinamento e
il finanziamento degli
interventi a cura degli enti locali e delle
ONG che soddisfano fissati
criteri.
- I finanziamenti ai comuni sono erogati
proporzionalmente al numero di
rifugiati assistiti.
- Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni
erogano un contributo
giornaliero di prima assistenza o, in
alternativa, assicurano vitto e
alloggio in strutture di accoglienza, per un
massimo di centottanta giorni.
- I comuni definiscono, anche in
collaborazione con ONG, programmi per
l'inserimento lavorativo dei rifugiati e corsi
di lingua.
- Ai rifugiati che abbiano ottenuto il
riconoscimento dello status dopo i
cinquant'anni si applicano, ai soli fini delle
assunzioni obbligatorie, le
disposizioni della legge 482/1968.
- I rifugiati sono equiparati ai profughi
italiani per l'accesso
all'edilizia popolare.
- Sono predisposti dalle prefetture programmi
per il rimpatrio volontario
dei rifugiati e delle loro famiglie.
- Gli oneri di tutte queste misure sono a
carico del Ministero dell'interno.
Disposizioni transitorie
- E' abrogato l'articolo 1 della legge
39/1990, con ogni altra disposizione
in contrasto con la presente legge, a partire
dall'entrata in vigore del
regolamento.
- I procedimenti avviati prima dell'entrata in
vigore della presente legge
restano disciplinati dalle vecchie norme, se
esse sono piu' favorevoli al
richiedente.
(*) La formulazione dell'art. 2, comma 1,
lettera a), e' inadeguata,
prestandosi ad una interpretazione restrittiva
in base alla quale chi sia
peseguitato per motivi di sesso o appartenenza
a un determinato gruppo
etnico godrebbe del diritto di asilo solo a
condizione di rientrare anche
nella definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra.