Date: 10:18 AM 2/1/99 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: immigrazione
Cari amici,
domani incontreremo l'On. Maselli, per
discutere - ritengo - della faccenda
Regolamento. Vi mando l'elenco delle modifiche
che propongo di suggerire a
Maselli. Coincide, quasi, con un documento
gia' consegnato a Napolitano
(senza alcun effetto) all'inizio di Ottobre.
Si accettano scommesse
sull'esito che avra' questa ulteriore forma di
pressione...
Vi mando anche, per conoscenza, il testo di
una lettera che sto per inviare
alla Jervolino, con un richiamo alla faccenda
Regolarizzazione e
Programmazione dei flussi per il '99. Avanzo
una proposta, forse ovvia,
forse sbagliata, per avviare una politica di
ingressi per ricerca di lavoro
(con qualche riferimento alla faccenda Profughi).
Vi mando, infine, un comunicato
dell'Associazione Studi Giuridici
sull'immigrazione, relativo ad una sentenza
della Corte Costituzionale
riguardante l'iscrizione di invalidi civili
stranieri nelle liste per il
collocamento obbligatorio.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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30/1/1999)
PRINCIPALI OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO
TRASMESSO ALLE COMMISSIONI COMPETENTI
Capo II - Ingresso e soggiorno
Art. 5 - Visti di ingresso.
- Comma 6: la lettera c), relativa alla
disponibilita' dei mezzi di
sostentamento dovrebbe applicarsi, ai sensi
della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen ai soli
soggiorni di breve durata. In
ogni caso, non deve applicarsi ai soggiorni ex
art. 23, comma 4, del testo
unico (ricerca di lavoro).
- Comma 6, lettera d): le condizioni di
alloggio non devono costituire
requisiti necessari all'ottenimento del visto
quando questo viene richiesto
per ragioni diverse dal ricongiungimento
familiare.
- Devono essere stabilite le modalita' di
dimostrazione della sussistenza
dei vincoli familiari richiesti per il
ricongiungimento, prevedendo la
possibilita' di dichiarazione sostitutiva per
i casi in cui la
documentazione non sia prevista, o comunque
non sia ottenibile, nel Paese
di appartenenza, o, in caso di apolidia, di
stabile residenza, dello
straniero.
Art. 6 - Ingresso nel territorio dello Stato.
- Comma 2: al riguardo degli stranieri
provenienti da aree in cui sono
presenti epidemie esistono comunque
disposizioni a livello internazionale;
qualsiasi specificazioni in questo contesto
risulta discriminatoria.
Art. 8 - Richiesta del permesso di soggiorno.
- Comma 4: la lettera b) non deve applicarsi
ai soggiorni per ricerca di
lavoro.
- Comma 4, lettera c): le condizioni di
alloggio devono essere richieste
solo per il rilascio del permesso per motivi
familiari.
- Deve essere definita, coerentemente con il
disposto del comma 3
dell'articolo 5 del Testo unico, la durata di
ciascun permesso. E' di
fondamentale importanza che la durata del
permesso di soggiorno per lavoro
subordinato non sia legata alla durata
dell'eventuale rapporto di lavoro a
tempo determinato. In tal caso, infatti, la
conclusione del rapporto stesso
comporterebbe la contemporanea scadenza del
permesso, in contrasto con lo
spirito del disposto del comma 9 dell'articolo
22 del Testo unico e
dell'articolo 8 della Convenzione OIL n.143.
Art. 10 - Rilascio del permesso di soggiorno.
- Comma 1: il Testo unico indica la durata
massima dei vari permessi. E'
necessario chiarire che il permesso viene
rilasciato con la durata massima
consentita per ciascun motivo.
Art. 11 - Rifiuto o revoca del permesso di
soggiorno.
- Occorre prevedere che, se, entro un fissato
termine dalla data in cui il
provvedimento e' stato notificato o comunicato
all'interessato, e'
depositato ricorso contro i provvedimenti di
rifiuto, di revoca, di
annullamento, di rifiuto del rinnovo e di
rifiuto della conversione del
permesso di soggiorno, la presentazione del
ricorso differisce i termini
per l'esecuzione dei provvedimenti stessi fino
alla decisione del tribunale
amministrativo regionale. E' necessario anche
prevedere che, in caso di
annullamento dell'atto impugnato, il questore
rilascia, rinnova o converte
il permesso di soggiorno a cui lo straniero
abbia titolo in conformita' con
la sentenza del giudice.
- Occorre prevedere esplicitamente criteri e
modalita' per il rilascio di
un permesso di soggiorno, della durata di un
anno, valido anche per motivi
di lavoro e studio, nei casi in cui ricorrano
i seri motivi di carattere
umanitario di cui al comma 6 dell'articolo 5
del Testo unico. Una simile
previsione e' necessaria per integrare quanto
previsto dall'articolo 19 del
Testo unico, riferendosi il suddetto comma al
caso di rifiuto o revoca del
permesso - provvedimenti comunque distinti da
quello dell'espulsione.
Art. 12 - Rinnovo del permesso di soggiorno.
- Il regolamento deve specificare in quali
casi il rinnovo e' concesso per
una durata doppia di quella originaria, e in
quali no.
- Comma 2: la disponibilita' di un reddito (da
lavoro o da altra fonte
lecita) non deve essere richiesta per il
rinnovo di permessi per studio,
motivi religiosi, giustizia, etc.
- Comma 3: dovrebbe essere capovolto l'onere
della segnalazione: e' la
questura che deve segnalare la definitiva
decadenza dal diritto
all'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale. La disposizione e' in
contrasto con quanto stabilito dall'articolo
41 del presente regolamento.
Art. 13 - Conversione del permesso di
soggiorno.
- Comma 4: deve essere stabilita la
possibilita' di iscrizione del titolare
di permesso per motivi di studio nelle liste
di collocamento e negli albi o
registri previsti per lo svolgimento di
attivita' di lavoro autonomo.
Capo III - Espulsione e trattenimento
- L'odg n. 109 del Senato impegna il Governo
ad utilizzare il potere
regolamentare per introdurre sanzioni
alternative all'espulsione quando lo
straniero risulti adeguatamente inserito nel
tessuto sociale.
- Occorre stabilire che, in caso di revoca
della misura di sicurezza
dell'espulsione, il Questore, al momento della
dimissione dall'istituto
penitenziario, rilasci allo straniero, su
richiesta, un permesso di
soggiorno o una carta di soggiorno per i quali
l'interessato sia in
possesso dei requisiti, e provveda alla
cancellazione della segnalazione
dell'espulsione dal Sistema Informativo
Schengen.
Art. 18 - Divieto di reingresso per gli
stranieri espulsi.
- Deve essere precisato che l'autorizzazione
al reingresso dello straniero
espulso deve essere rilasciata dal Ministro
dell'Interno nei casi in cui
sussistono i requisiti previsti dagli articoli
28, 29 e 30 del Testo unico
per il ricongiungimento familiare o per il
rilascio di un permesso di
soggiorno per motivi familiari, ovvero nei
casi in cui sussistono i motivi
di giustizia previsti dall'articolo 17 del
Testo unico o da altre
disposizioni del Testo unico o del regolamento
di attuazione, ovvero
qualora il tribunale per i minorenni abbia
disposto l'autorizzazione
all'ingresso ai sensi dell'articolo 31, comma
3, del Testo unico, salvo che
il magistrato competente ritenga tuttora
sussistente la pericolosita'
sociale dello straniero espulso a titolo di
misura di sicurezza.
- Devono essere esplicitamente previste le
procedure per l'inserimento nel
Sistema Informativo Schengen dei dati relativi
ai divieti di reingresso
(art.13, co.13 e 14, del Testo unico), con
l'eventuale specificazione della
minor durata stabilita dal giudice, e
soprattutto quelle per la
cancellazione degli stessi in occasione della
scadenza del divieto o della
autorizzazione del reingresso anticipato.
Art. 19 - Trattenimento nei centri di
permanenza temporanea e assistenza.
- Deve essere previsto il rilascio di un
permesso di soggiorno temporaneo
agli stranieri per i quali scadano i limiti di
tempo per il trattenimento
nei centri di cui all'articolo 14 del Testo
unico senza che sia stato
eseguito l'allontanamento dal territorio dello
Stato. Anche in questo caso,
il permesso dovra' abilitare il titolare a
provvedere con mezzi leciti al
proprio sostentamento.
Capo IV - Disposizioni di carattere umanitario
Art. 23 - Servizi di accoglienza alla
frontiera.
- Comma 2: l'odg n. 5 del Senato impegna il
Governo ad adottare norme che
consentano l'accesso delle associazioni ai
servizi di accoglienza al fine
di favorire l'informazione e l'assistenza
dello straniero in relazione al
rischio di refoulement e di abbandono di
minori. Si tratta quindi di
informazione ed assistenza anche di natura
giuridica.
- Deve essere stabilito, conformemente con il
disposto degli articoli 2,
comma 6, e 13, comma 7, del Testo unico che il
provvedimento di
respingimento alla frontiera e' adottato con
atto scritto e motivato ed e'
comunicato allo straniero in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in
inglese, francese o spagnolo, unitamente alle
modalita' di impugnazione.
Deve essere altresi' previsto che tale
provvedimento possa essere impugnato
di fronte al tribunale amministrativo
regionale del luogo in cui si trova
il valico di frontiera presso cui il
respingimento e' effettuato.
Art. 26 - Rilascio del permesso di soggiorno
per motivi di protezione sociale.
- Comma 2: coerentemente con il disposto del
comma 1 dell'art.18 del Testo
unico, e' necessario chiarire, con riferimento
alla formulazione del comma
2 di quello stesso articolo, che ai fini del
rilascio del permesso di
soggiorno sono da considerarsi condizione
sufficiente la gravita' e
l'attualita' del pericolo, anche in mancanza
di un rilevante contributo
offerto dallo straniero per l'efficace
contrasto dell'organizzazione
criminale.
Art. 27 - Permessi di soggiorno per gli
stranieri per i quali sono vietati
l'espulsione o il respingimento.
- E' necessario stabilire che, nei casi
contemplati dall'articolo 19 del
Testo unico, il Ministro dell'Interno o il
Questore procedono d'ufficio
all'annullamento del provvedimeno
amministrativo di espulsione
precedentemente adottato nei confronti dello
straniero alla conseguente
cancellazione della segnalazione
dell'espulsione dagli schedari del Centro
elaborazione dati del Ministero dell'interno e
dal Sistema Informativo
Schengen.
Capo V - Disciplina del lavoro
Art. 29 - Chiamata dello straniero residente
all'estero.
- Comma 3: alla lettera c) devono essere
fissati criteri per determinare in
modo certo l'entita' della capacita' economica
richiesta, limitando tale
requisito al caso di assunzione di piu'
lavoratori da parte di uno stesso
datore di lavoro. Fino ad oggi, l'imposizione
arbitraria di soglie di
reddito molto elevate ha impedito, in
moltissimi casi, che si
instaurassero, per esempio, rapporti di lavoro
tra stranieri e anziani
bisognosi di assistenza domiciliare.
Art. 31 - Liste degli stranieri che chiedono
di lavorare in Italia.
- Comma 1 e comma 2, lettera d): la
distinzione tra liste per lavoratori a
tempo determinato e lavoratori a tempo
indeterminato e' del tutto priva di
senso.
Art. 32 - Autorizzazione al lavoro degli
stranieri iscritti nelle liste.
- Comma 1: i dati relativi alla propria
posizione in graduatoria devono
essere accessibili a ciascun lavoratore.
Art. 33 - Prestazione di garanzia.
- Comma 1: stabilire cosa si intenda per
capacita' economica adeguata alla
prestazione di garanzia, facendo riferimento
ai parametri fissati per il
ricongiungimento familiare.
Art. 34 - Autorizzazione all'ingresso per
inserimento nel mercato del lavoro.
- Comma 1: le liste di cui si parla negli
articoli precedenti sono quelle
facoltative istituite sulla base di accordi
bilaterali. L'art. 23 del testo
unico prevede invece, al comma 4,
l'istituzione obbligatoria di liste (per
l'ingresso per ricerca di lavoro) nei
consolati o nelle ambasciate
italiane. Niente di male che le prime
confluiscano nel piu' vasto insieme
delle seconde; ma non possono rimpiazzarle.
Art. 35 - Rilascio del permesso di soggiorno
per inserimento nel mercato
del lavoro.
- Occorre precisare che l'autorizzazione
all'ingresso per inserimento nel
mercato del lavoro consente allo straniero
anche attivita' di lavoro
autonomo, e di ottenenere un permesso per
lavoro autonomo in presenza di
regolare attivita' non occasionale di lavoro
autonomo.
Art. 36 - Iscrizione nelle liste di
collocamento del lavoratore licenziato
o dimesso.
- Comma 1: prevedere che si dia comunque luogo
a iscrizione nelle liste di
collocamento, anche per licenziamenti che
occorrano dopo che siano
trascorsi ventiquattro mesi dalla data di
instaurazione del primo rapporto
di lavoro, nonche' in caso di conclusione del
rapporto di lavoro a tempo
determinato. In quest'ultimo caso, in
particolare, l'assenza di una
siffatta previsione, per rapporti di lavoro di
durata superiore a dodici
mesi, la conclusione del rapporto
coinciderebbe con la scadenza del
permesso, con danno evidente per il
lavoratore, che sarebbe costretto a
lasciare immediatamente il territorio dello
Stato.
- Comma 3: chiarire che in caso di iscrizione
nelle liste di collocamento
successiva alla conclusione, per qualunque
motivo, del rapporto di lavoro
il titolo del permesso di soggiorno rimane
quello "per lavoro subordinato".
Art. 37 - Accesso al lavoro stagionale.
- Comma 7: non sta scritto da nessuna parte,
nel testo unico, che la
possibilita' di lavoro che determina la
conversione del permesso debba
afferire allo stesso settore produttivo per
cui e' stato autorizzato
l'ingresso.
Art. 38 - Disposizioni relative al lavoro
autonomo.
- Comma 3: disciplinare la prestazione di
garanzia in favore del lavoratore
autonomo.
- Comma 4: prevedere che la documentazione
possa essere spedita (anziche'
presentata) in questura.
- Comma 5: prevedere che la dichiarazione
corredata dal nulla-osta della
questura possa essere spedita all'interessato.
- Comma 7: la limitazione sulla conversione
del permesso di soggiorno in
permesso per lavoro autonomo contrasta con il
disposto dell'art. 13 del
Regolamento in esame.
- E' necessario chiarire che, riguardo alla
dimostrazione di disponibilita'
di alloggio, e' sufficiente la dimostrazione
della disponibilita' di mezzi
corrispondenti (l'alloggio puo' essere di
fatto reperito solo
sucessivamente all'ingresso).
Capo VI bis (da inserire) - Ricongiungimento,
permesso per motivi familiari
e condizione dei minori.
- La possibilita' di ricongiungimento con
dimostrazione successiva dei
requisiti di reddito e alloggio (art.29, comma
6, del Testo unico) deve
essere garantita, oltre che al genitore
naturale, anche al genitore tout
court, al tutore e all'affidatario del minore
regolarmente soggiornante in
Italia, che altrimenti risulterebbero
inaccettabilmente discriminati.
- Devono essere stabilite le modalita' con
cui, in sede di espulsione o
respingimento o richiesta di visto di
ingresso, lo straniero possa
concretamente richiedere al Tribunale per i
minorenni di autorizzare, ai
sensi del comma 3 dell'articolo 31 del Testo
unico, il soggiorno o
l'ingresso del genitore del minore, nonche' le
modalita' e i termini per la
trasmissione alla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana
all'estero e/o alla Questura
dell'autorizzazione, anche ai fini del
successivo inoltro al Centro elaborazione dati
del Minstero dell'interno e,
ove prescritto, al Sistema Informativo
Schengen.
- Deve essere previsto che allo straniero
autorizzato a soggiornare in
Italia ai sensi del comma 3 dell'articolo 31
del Testo unico sia rilasciato
un permesso di soggiorno che lo abiliti a
provvedere con mezzi leciti al
sostentamento proprio e dei familiari
conviventi.
Capo VII - Disposizioni in materia sanitaria
Art. 41 - Assistenza agli stranieri iscritti
al Servizio sanitario nazionale.
- Comma 6: chiarire che la limitazione ai
titolari di permesso di soggiorno
di durata superiore a tre mesi si applica non
solo in relazione alla
possibilita' di iscrizione al SSN, ma anche
all'obbligo di assicurazione.
- Comma 6: chiarire che le disposizioni del
presente articolo relative a
identificazione della residenza, durata
dell'iscrizione e parita' con il
cittadino italiano si applicano anche agli
stranieri facoltativamente
iscritti.
- Occorre precisare che la copertura sanitaria
per i richiedenti asilo
(art.34, comma 1, del Testo unico) vale sino
al completamento delle
procedure di riconoscimento dello status,
inclusi gli eventuali ricorsi.
Art. 42 - Assistenza sanitaria per gli
stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale.
- E' necessario prevedere che agli stranieri
presenti sul territorio dello
Stato non in regola con le disposizioni in
materia di soggiorno siano
comunque assicurati anche gli interventi
preventivi, curativi e
riabilitativi delle tossicodipendenze previsti
dal testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 e
successive modificazioni e integrazioni.
- E' necessario prevedere possibilita' di
accesso a comunita' terapeutiche
o ad altre strutture protette (e relativi strumenti
di finanziamento) per i
detenuti stranieri tossicodipendenti o affetti
da patologie incompatibili
con la vita carceraria (ad esempio, AIDS).
Analoghe possibilita' vanno
previste per gli stranieri dimessi da istituti
penitenziari.
Capo VII - Disposizioni in materia di
istruzione, diritto allo studio e
professioni
Art. 44 - Iscrizione scolastica.
- Comma 7: stabilire esplicitamente, in
conformita' con il disposto del
comma 1 dell'articolo 6 e del comma 4
dell'articolo 9 del Testo unico, che
lo straniero titolare di un permesso di
soggiorno per studio, o di una
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a un
anno possa iscriversi ai corsi delle scuole
secondarie superiori, accedere
agli esami finali e ricevere il medesimo trattamento
previsto per l'allievo
italiano, salva la verifica della effettiva
preparazione scolastica
precedentemente ricevuta all'estero.
Art. 45 - Accesso degli stranieri alle
universita'.
- Comma 4: disciplinare il rinnovo del
permesso di soggiorno per studio
conformemente all'odg n. 8 del Senato,
prevedendo che il permesso possa
essere rinnovato fino a tre anni fuori corso
(salvo che si voglia evitare
la posizione di un limite), e anche oltre su
indicazione del Consiglio di
corso di laurea o per consentire
l'affrontamento dell'esame finale; che i
requisiti relativi al profitto siano rilassati
in caso di impedimenti
legati alle condizioni di salute; che siano
coperti dal rinnovo i tempi
necessari per sostenere, a titolo conseguito,
gli esami di abilitazione
professionale, di ammissione ai corsi di
dottorato o alle scuole di
specializzazione.
- Occorre specificare che la parita' rispetto
agli studenti italiani
(art.39, comma 1, del Testo unico) si estende
all'accesso alle abilitazioni
professionali, ai corsi di dottorato e alle
scuole di specializzazione,
senza i vincoli previsti precedentemente (ad
esempio, la titolarita' di
borsa di studio).
Art. 47 - Riconoscimento dei titoli abilitanti
all'esercizio della professione.
- Comma 3: i decreti legislativi 115/92 e
319/94 prevedono che, quale
misura compensativa, l'interessato possa di
norma sceglere tra una prova
attitudinale e un tirocinio. L'imposizione di
una eventuale formazione
aggiuntiva e' prevista solo in caso di
svolgimento del tirocinio.
- Coerentemente con l'o.d.g. 500 del Senato
accolto dal Governo, che
impegna il Governo ad attivarsi perche' gli
stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia che abbiano conseguito
i titoli abilitanti allo
svolgimento delle professioni possano
iscriversi agli albi professionali in
deroga alle disposizioni che prevedono il
requisito della cittadinanza
italiana, e' necessario stabilire, ai sensi
del comma 3 dell'articolo 37
del Testo unico, criteri per la definizione
delle percentuali massime di
impiego che non ostacolino l'accesso agli albi
degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, ne' lo svolgimento
della corrispondente attivita'
professionale. Tali criteri possono invece
comportare restrizioni per
l'accesso degli stranieri ancora residenti
all'estero.
Capo VII bis (da inserire) - Misure relative a
stranieri in condizioni
particolari.
- E' opportuno che l'equiparazione dello straniero
titolare di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno al
cittadino italiano ai fini
della fruizione delle misure di assistenza
sociale sia estesa
esplicitamente alla iscizione nelle liste
degli invalidi civili ai fini
delle assunzioni obbligatorie (legge
482/1968). Deve essere anche previsto
che lo straniero portatore di handicap o di
invalidita' possa accedere
all'accertamento di tale condizione a parita'
con i cittadini italiani.
- Occorre prevedere che il detenuto straniero
abbia la possibilita' di
intrattenere corrispondenza e colloqui
telefonici in lingua straniera,
salvi i casi in cui si presentino particolari
esigenze processuali o di
sicurezza degli istituti penitenziari, e che,
in tali casi l'autorita'
penitenziaria disponga la presenza di un
interprete ai colloqui e la previa
traduzione della corrispondenza scritta.
Occorre inoltre prevedere che,
quando non siano presenti in Italia familiari
in possesso di un apparecchio
telefonico, il detenuto straniero possa
effettuare telefonate dirette ad
altri destinatari, compatibilmente con le
suddette esigenze.
- E' opportuno prevedere che l'autorita'
penitenziaria, anche in
collaborazione con enti o associazioni di
volontariato attivi nel
reinserimento sociale dei detenuti, si adoperi
per garantire al detenuto
straniero concrete possibilita' di accesso a
misure alternative alla
detenzione e, comunque, allo svolgimento di
attivita' lavorativa
(indispensabile allo straniero per procurarsi
lecitamente sia pur minimi
mezzi economici nel periodo della sua
detenzione).
- E' necessario prevedere la possibilita' di
prestazione di garanzia, in
luogo della dimostrazione di disponibilita' di
mezzi di sostentamento, da
parte di cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti, ovvero
da parte di enti o associazioni, finalizzata
all'ingresso di familiari in
visita allo straniero detenuto.
- La predisposizione di strutture alloggiative
adibite a centro di
accoglienza deve essere finalizzata a favorire
anche
a) l'ospitalita' ed il sostegno allo straniero
in condizioni di salute
precarie, perche' dimesso dalle strutture
ospedaliere ma non ancora in
grado di provvedere a se' stesso o perche'
sottoposto a terapie, anche
tramite day hospital, prolungate e
debilitanti;
b) la disponibilita' di una dimora che
consenta al detenuto straniero
maggiorenne, privo di alloggio idoneo o senza
fissa dimora, di avvalersi
della misura della detenzione domiciliare, nei
casi previsti dall'art.47
ter, e dell'affidamento in prova di cui agli
artt.47 e 47 bis dell'O.P.
Capo VIII - Disposizioni sull'integrazione
sociale
Art. 51 - Condizioni per l'iscrizione nel
Registro.
- Comma 1, lettera c): non si capisce perche'
l'associazione debba essere
operativa anche all'estero.
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LETTERA AL MINISTRO JERVOLINO:
...
e' passato quasi un mese dall'incontro nel
quale abbiamo affrontato i
principali problemi legati alla
regolarizzazione in corso e alla
programmazione di ulteriori ingressi per il
1999. In quell'incontro, se
ricordo bene, era stata riconosciuta
l'importanza dell'opera di capillare
informazione che le associazioni avrebbero
potuto svolgere, con gli
immigrati, allo scopo di rendere manifesti i
percorsi di regolarizzazione
piu' efficaci, senza che questo comportasse
necessariamente la
pubblicazione di nuove circolari.
Era pero' necessario, a questo fine, che
almeno alle associazioni fossero
noti gli orientamenti del Governo e del
Ministero dell'interno in
particolare, e le istruzioni che sulla base di
tali orientamenti si
intendeva fornire alle questure.
A tutt'oggi, purtroppo, non abbiamo invece
nessun elemento per guidare gli
immigrati che si rivolgono ai nostri
sportelli. Anche il comportamento dei
singoli commissariati sembra ancora ispirato a
un'interpretazione non
uniforme delle diverse disposizioni.
C'e' cosi' il rischio che l'esito della
regolarizzazione risulti affidato
al caso, e che tutta l'operazione lasci dietro
di se' uno strascico di
irregolarita' e di incertezza evitabilissime.
Allego il sommario dei punti discussi
nell'incontro del 5 Gennaio, e resto
in attesa di indicazioni precise.
C'e' anche il rischio che, riguardo alla
programmazione di ulteriori flussi
per il 1999, si proceda con eccessivo timore.
Nell'incontro di Gennaio, tu
stessa hai sottolineato come esista un unico
modo per abbattere il problema
della clandestinita': quello di ammettere
quote significativamente ampie di
immigrati in cerca di lavoro. La nuova legge
sull'immigrazione consente di
dar vita a questo tipo di programmazione,
grazie all'emendamento all'art.
21 (ora art. 23 del Testo Unico) che tu,
Rosanna e Domenico siete riusciti
a far approvare.
So bene che puo' essere impopolare, in un
momento come questo, prospettare
ingressi regolari di stranieri disoccupati. Il
problema e' pero' che il
momento sara' sempre "come questo",
almeno finche' da Valona, da Tunisi e
da Rabat - supponiamo - i migranti non
potranno entrare regolarmente, per
ricerca di lavoro, essendosi iscritti in una
lista di prenotazione.
Si tratta di sottrarre il mercato agli
scafisti; con i seguenti vantaggi:
a) crollo del traffico clandestino;
b) conoscenza di chi entra (dotato di
passaporto e, quindi, identificabile
ed espellibile all'occorrenza);
c) risposta preventiva alle esigenze del
mercato del lavoro, piuttosto che,
ex post, con sanatorie;
d) certezza di diritto (e di prospettive di
migrazione regolare) per gli
stranieri iscritti nelle liste.
Capisco che ci possano essere delle
difficolta' nel modificare costumi
incancreniti delle nostre rappresentanze
diplomatiche e consolari, ma
nessuno - dico nessuno - ha saputo prospettare
altre soluzioni; e
combattere contro il personale diplomatico
italiano dovrebbe essere, in
fondo, piu' semplice che combattere contro la
malavita albanese.
Nel dubbio che la cosa possa o meno
funzionare, varrebbe la pena di tentare
un esperimento con il solo fronte albanese.
Fra un anno si potrebbero
tirare le somme, sanare i clandestini che nel
frattempo sono entrati dagli
altri fronti, ed estendere il modello
"albanese" anche agli altri consolati.
Concludo con un suggerimento sulle modalita'
dell'esperimento (liberissima
tu di cestinarlo): scegli un paio di
funzionari di cui ti fidi; chiedi a
Dini e a Bassolino che facciano lo stesso;
fatene una mini task-force per
l'istituzione e la gestione delle prenotazioni
in Albania; fissate una
quota di ventimila ingressi di albanesi per il
1999 per ricerca di lavoro;
create un analogo terminale per lo smistamento
dei profughi (dal Kosovo,
dal Kurdistan, etc.); fate arrivare immigrati
e profughi con le navi della
Marina militare italiana, con traversate
settimanali (cinquecento arrivi
alla settimana, da smistare subito nelle varie
regioni italiane).
Cordiali saluti
Sergio Briguglio
SOMMARIO DELLE ISTANZE E DEI SUGGERIMENTI
PRESENTATI
DALLE ASSOCIAZIONI NELL'INCONTRO DEL 5/1/1999
CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
1) Misure mirate a consentire al maggior
numero possibile di stranieri
prenotati per la regolarizzazione di
dimostrare l'effettivo possesso dei
requisiti prescritti:
Lavoro autonomo
- Sia ammessa autocertificazione del reddito
disponibile, non essendo
questo dimostrabile in altro modo.
- Si dia (principalmente da parte di sindacati
e associazioni, ma, se
necessario, anche da parte delle Questure)
informazione agli stranieri
privi di contratto di lavoro subordinato o di
altro solido inserimento
lavorativo riguardo alla possibilita' di
accedere ad un permesso per lavoro
autonomo previa richiesta alla Camera di
commercio del nulla-osta per
l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane,
in corrispondenza ad
attivita' per le quali non sono previsti
requisiti particolari (muratore,
giardiniere, falegname, imbianchino,
carpentiere, piastrellista,
parchettista, lavorazione meccanica conto
terzi, lavori di impianti
tecnici, vetraio, lattoniere, serramentista,
calzolaio, sarto, decorazione
oggettistica, produzione di prodotti artistici
dell'artigianato,
confezionamento bomboniere, confezionamento
fiori secchi, fotografo,
tipografo, litografo, rilegatore, restauratore
d'opere d'arte). Si
verifichi che le Camere di commercio concedano
- come devono - il
nulla-osta, senza frapporre ulteriori
ostacoli.
Disponibilita' di alloggio
- Sia consentita l'autocertificazione della
disponibilita' di alloggio (si
tratta di un dato verificabile dalla polizia).
Si supererebbe cosi' il
problema dei titolari di immobili non
disponibili ad effettuare la
dichiarazione di ospitalita'.
- Si consenta, nei casi di mancanza di
sistemazione alloggiativa stabile,
la domiciliazione presso associazioni.
Prova di presenza
- Sia considerata valida la dichiarazione
delle associazioni da lungo tempo
impegnate nel campo dell'immigrazione riguardo
alla erogazione di servizi
in data anteriore al 27/3/1998.
- Si consideri il visto Schengen (o il timbro
a data apposto all'atto
dell'attraversamento della frontiera esterna
in paese diverso dall'Italia)
quale prova valida di presenza anteriore al 27
marzo 1998, anche in
considerazione del fatto che, trascorso la
data del 15 Dicembre, non vi e'
piu' rischio di richiamo di irregolari
soggiornanti in altri paesi
dell'Area Schengen.
Espulsioni pregresse
- Si diano le indicazione necessarie ai
Prefetti perche' le revoche dei
provvedimenti di espulsione siano adottate,
salvi i casi di accertata
pericolosita' sociale, normalmente e
uniformemente sul territorio nazionale.
Regolarizzazione per motivi familiari
- Si stabilisca di esonerare lo straniero che
chieda la regolarizzazione
per motivi familiari (che risponde a un
diritto, non ad una aspirazione, e
che quindi e' sottratta a quote) dalla
dimostrazione del possesso del
requisito relativo alla data di ingresso.
- Evitare di applicare, rispetto all'alloggio
e, per quanto possibile, al
reddito, criteri piu' restrittivi (come da
Testo unico) di quelli previsti
per la regolarizzazione per lavoro.
Attivita' artistiche
- Si chiarisca che gli stranieri che vivono di
attivita' artistiche possono
usufruire della regolarizzazione.
Accesso alla regolarizzazione degli
ex-detenuti
- Si chiarisca che, salvi i casi in cui si
debba procedere a espulsione ai
sensi dell'articolo 15 del Testo unico, e'
consentito, in presenza degli
altri requisiti, l'accesso alla
regolarizzazione anche agli stranieri che
siano stati o stiano per essere dimessi da
istituti di pena essendo
inseriti in programmi di assistenza e
integrazione sociale.
Uscita dal territorio dello Stato e reingresso
- Si pubblicizzi adeguatamente la circolare in
base alla quale il possesso
di ricevuta di prenotazione e di passaporto e'
considerato requisito
sufficiente ai fini dell'uscita dal territorio
dello Stato e del successivo
reingresso, in modo da consentire agli
stranieri regolarizzandi di visitare
i familiari. Si estenda la previsione a tutto
il periodo di attesa del
rilascio del permesso di soggiorno, e al caso
di stranieri che abbiano gia'
presentato la domanda (e che siano quindi in
possesso della corrispondente
ricevuta)
Lavoro subordinato e parasubordinato
- Si stabilisca di rilasciare permessi della
durata di un anno (come
previsto dalla bozza di regolamento) nei casi
di stipula di un contratto a
tempo determinato ovvero di un contratto
atipico. Questo darebbe senso alla
previsione relativa ai lavori atipici (il
contratto atipico che un
lavoratore puo' esibire al momento della
regolarizzazione sara' tipicamente
di durata limitatissima, e sarebbe insensato fargli
corrispondere un
permesso della stessa durata).
2) Misure mirate a porre le basi perche' non
abbia a formarsi,
immediatamente, un nuovo bacino di
irregolarita':
- Si eviti, in relazione ai permessi di
soggiorno rilasciabili a quanti
dimostrino di possedere i requisiti previsti
dal DPCM 16 Ottobre 1998, di
indicare tetti numerici inferiori al numero di
prenotazioni e domande
presentate per la regolarizzazione.
- Si ammettano quote significative per ricerca
di lavoro (l'opportuna quota
"a regime" essendo stimabile in
100.000 unita' per anno) gia' con il
decreto sui flussi per il 1999. Si proceda
all'istituzione delle liste di
prenotazione nelle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane, almeno
nei paesi di maggiore emigrazione verso
l'Italia.
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A.S.G.I.
Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione
Sede legale: Via Gerdil, 7 10152 TORINO
Sede organizzativa: Corso del popolo, 54 34074
Monfalcone (Gorizia)
Tel. 0481/790719 0347/9332554 fax. 0481/46661
Trieste, 30 gennaio, 1999
OGGETTO: Comunicato stampa
LA CORTE COSTITUZIONALE RICONOSCE IL DIRITTO
DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
INVALIDI CIVILI ALL'ISCRIZIONE ALLE LISTE DEL
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO.
Con
sentenza n. 454 dd. 30 dicembre scorso, pubblicata
sulla G.U. dd. 13.1.1999, la Corte
Costituzionale ha riconosciuto il
diritto dei cittadini extracomunitari invalidi
civili (ad es. sordomuti,
cechi, o perch gi affetti da tubercolosi o
in conseguenza di infortunio
sul lavoro) di iscriversi alle liste del
collocamento obbligatorio
disciplinate dalla legge n. 482/1968, in
condizioni di parit con i
cittadini italiani. Come noto, tale legge
prevede forme di assunzioni
speciali per determinate categorie
svantaggiate di lavoratori, comunemente
chiamate "categorie protette", di
cui fanno parte, oltre agli invalidi,
anche i portatori di handicap fisico e mentale, i profughi di cittadinanza
italiana, i familiari delle vittime del
terrorismo. In pratica, ogni
azienda privata con pi di 50 dipendenti,
nonch le amministrazioni dello
Stato con pi di 35 dipendenti, sono tenute ad
assumere lavoratori
appartenenti alle soprarichiamate categorie
nella misura del 15% del
personale di servizio.
Finora, i lavoratori extracomunitari portatori
di invalidit civile o per
infortunio sul lavoro, ciechi, sordomuti o gi
affetti da tubercolosi erano
esclusi da detta misura di agevolazione
all'ingresso nel mercato del lavoro
in base ad una circolare emanata dall'allora
Ministero del Lavoro Mastella
nel luglio del 1994 e poi tacitamente
confermata dai suoi successori,
secondo cui la normativa doveva essere
riservata ai cittadini italiani,
mancando nella legislazione sull'immigrazione
una norma esplicita che la
estendesse anche agli stranieri
extracomunitari.
Contro tale decisione, gli avvocati aderenti
all'ASGI (Associazione Studi
Giuridici sull'Immigrazione) avevano proposto
diversi ricorsi dinanzi ai
Pretori del Lavoro in tutta Italia. Uno di
essi, quello di Trieste, con
ordinanza emessa il 7 ottobre 1997, promosse
il giudizio di legittimit
costituzionale dinanzi alla Corte, la quale
ora si pronunciata risolvendo
definitivamente la questione.
La Corte infatti ha innanzitutto rilevato che
nemmeno la recente normativa
sull'immigrazione, varata dal governo Prodi,
si era esplicitamente espressa
a favore dell'estensione ai cittadini
extracomunitari invalidi delle norme
sul collocamento obbligatorio, per cui la
situazione di status quo
continuava a sussistere, con il Ministero del
Lavoro fermo sulle sue
posizioni di rifiuto. La Corte tuttavia, ha
ritenuto illegittima la
posizione del Ministero del Lavoro,
rilevandone il contrasto con il
principio di eguaglianza di diritti e parit di trattamento dei lavoratori
extracomunitari regolarmente soggiornanti
rispetto ai cittadini, stabilito
gi
con l'adesione e la ratifica dell'Italia alla Convenzione n.143
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
avvenuta nel 1981; principi
poi solennemente sanciti anche nella prima
normativa italiana
sull'immigrazione , risalente al 1986 e in
quelle successive, fino alla
recente legge Prodi del marzo scorso, che
andata ancora pi in l,
stabilendo per i lavoratori extracomunitari la garanzia del godimento
dei
diritti in materia civile in condizioni di
piena uguaglianza con i
lavoratori italiani.
L'ASGI esprime dunque soddisfazione per questa
sentenza della Corte
Costituzionale che segna un passo in avanti
nel processo di conquista di
diritti di cittadinanza dei cittadini extracomunitari e
per la loro piena
integrazione nella societ italiana come soggetti portatori di diritti e
doveri.
P. l'ASGI
Dott. Walter Citti
Il segretario organizzativo