Date: 10:18 AM 2/1/99 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: immigrazione

 

Cari amici,

domani incontreremo l'On. Maselli, per discutere - ritengo - della faccenda

Regolamento. Vi mando l'elenco delle modifiche che propongo di suggerire a

Maselli. Coincide, quasi, con un documento gia' consegnato a Napolitano

(senza alcun effetto) all'inizio di Ottobre. Si accettano scommesse

sull'esito che avra' questa ulteriore forma di pressione...

 

Vi mando anche, per conoscenza, il testo di una lettera che sto per inviare

alla Jervolino, con un richiamo alla faccenda Regolarizzazione e

Programmazione dei flussi per il '99. Avanzo una proposta, forse ovvia,

forse sbagliata, per avviare una politica di ingressi per ricerca di lavoro

(con qualche riferimento alla faccenda Profughi).

 

Vi mando, infine, un comunicato dell'Associazione Studi Giuridici

sull'immigrazione, relativo ad una sentenza della Corte Costituzionale

riguardante l'iscrizione di invalidi civili stranieri nelle liste per il

collocamento obbligatorio.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

--------------------

 

30/1/1999)

 

 

PRINCIPALI OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI  REGOLAMENTO

TRASMESSO ALLE COMMISSIONI COMPETENTI

 

 

Capo II - Ingresso e soggiorno

 

Art. 5 - Visti di ingresso.

 

- Comma 6: la lettera c), relativa alla disponibilita' dei mezzi di

sostentamento dovrebbe applicarsi, ai sensi della Convenzione di

applicazione dell'Accordo di Schengen ai soli soggiorni di breve durata. In

ogni caso, non deve applicarsi ai soggiorni ex art. 23, comma 4, del testo

unico (ricerca di lavoro).

 

- Comma 6, lettera d): le condizioni di alloggio non devono costituire

requisiti necessari all'ottenimento del visto quando questo viene richiesto

per ragioni diverse dal ricongiungimento familiare.

 

- Devono essere stabilite le modalita' di dimostrazione della sussistenza

dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento, prevedendo la

possibilita' di dichiarazione sostitutiva per i casi in cui la

documentazione non sia prevista, o comunque non sia ottenibile, nel Paese

di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, dello

straniero.

 

 

Art. 6 - Ingresso nel territorio dello Stato.

 

- Comma 2: al riguardo degli stranieri provenienti da aree in cui sono

presenti epidemie esistono comunque disposizioni a livello internazionale;

qualsiasi specificazioni in questo contesto risulta discriminatoria.

 

 

Art. 8 - Richiesta del permesso di soggiorno.

 

- Comma 4: la lettera b) non deve applicarsi ai soggiorni per ricerca di

lavoro.

 

- Comma 4, lettera c): le condizioni di alloggio devono essere richieste

solo per il rilascio del permesso per motivi familiari.

 

- Deve essere definita, coerentemente con il disposto del comma 3

dell'articolo 5 del Testo unico, la durata di ciascun permesso. E' di

fondamentale importanza che la durata del permesso di soggiorno per lavoro

subordinato non sia legata alla durata dell'eventuale rapporto di lavoro a

tempo determinato. In tal caso, infatti, la conclusione del rapporto stesso

comporterebbe la contemporanea scadenza del permesso, in contrasto con lo

spirito del disposto del comma 9 dell'articolo 22 del Testo unico e

dell'articolo 8 della Convenzione OIL n.143.

 

 

Art. 10 - Rilascio del permesso di soggiorno.

 

- Comma 1: il Testo unico indica la durata massima dei vari permessi. E'

necessario chiarire che il permesso viene rilasciato con la durata massima

consentita per ciascun motivo.

 

 

Art. 11 - Rifiuto o revoca del permesso di soggiorno.

 

- Occorre prevedere che, se, entro un fissato termine dalla data in cui il

provvedimento e' stato notificato o comunicato all'interessato, e'

depositato ricorso contro i provvedimenti di rifiuto, di revoca, di

annullamento, di rifiuto del rinnovo e di rifiuto della conversione del

permesso di soggiorno, la presentazione del ricorso differisce i termini

per l'esecuzione dei provvedimenti stessi fino alla decisione del tribunale

amministrativo regionale. E' necessario anche prevedere che, in caso di

annullamento dell'atto impugnato, il questore rilascia, rinnova o converte

il permesso di soggiorno a cui lo straniero abbia titolo in conformita' con

la sentenza del giudice.

 

- Occorre prevedere esplicitamente criteri e modalita' per il rilascio di

un permesso di soggiorno, della durata di un anno, valido anche per motivi

di lavoro e studio, nei casi in cui ricorrano i seri motivi di carattere

umanitario di cui al comma 6 dell'articolo 5 del Testo unico. Una simile

previsione e' necessaria per integrare quanto previsto dall'articolo 19 del

Testo unico, riferendosi il suddetto comma al caso di rifiuto o revoca del

permesso - provvedimenti comunque distinti da quello dell'espulsione.

 

 

Art. 12 - Rinnovo del permesso di soggiorno.

 

- Il regolamento deve specificare in quali casi il rinnovo e' concesso per

una durata doppia di quella originaria, e in quali no.

 

- Comma 2: la disponibilita' di un reddito (da lavoro o da altra fonte

lecita) non deve essere richiesta per il rinnovo di permessi per studio,

motivi religiosi, giustizia, etc.

 

- Comma 3: dovrebbe essere capovolto l'onere della segnalazione: e' la

questura che deve segnalare la definitiva decadenza dal diritto

all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. La disposizione e' in

contrasto con quanto stabilito dall'articolo 41 del presente regolamento.

 

 

Art. 13 - Conversione del permesso di soggiorno.

 

- Comma 4: deve essere stabilita la possibilita' di iscrizione del titolare

di permesso per motivi di studio nelle liste di collocamento e negli albi o

registri previsti per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

 

 

Capo III - Espulsione e trattenimento

 

- L'odg n. 109 del Senato impegna il Governo ad utilizzare il potere

regolamentare per introdurre sanzioni alternative all'espulsione quando lo

straniero risulti adeguatamente inserito nel tessuto sociale.

 

- Occorre stabilire che, in caso di revoca della misura di sicurezza

dell'espulsione, il Questore, al momento della dimissione dall'istituto

penitenziario, rilasci allo straniero, su richiesta, un permesso di

soggiorno o una carta di soggiorno per i quali l'interessato sia in

possesso dei requisiti, e provveda alla cancellazione della segnalazione

dell'espulsione dal Sistema Informativo Schengen.

 

 

Art. 18 - Divieto di reingresso per gli stranieri espulsi.

 

- Deve essere precisato che l'autorizzazione al reingresso dello straniero

espulso deve essere rilasciata dal Ministro dell'Interno nei casi in cui

sussistono i requisiti previsti dagli articoli 28, 29 e 30 del Testo unico

per il ricongiungimento familiare o per il rilascio di un permesso di

soggiorno per motivi familiari, ovvero nei casi in cui sussistono i motivi

di giustizia previsti dall'articolo 17 del Testo unico o da altre

disposizioni del Testo unico o del regolamento di attuazione, ovvero

qualora il tribunale per i minorenni abbia disposto l'autorizzazione

all'ingresso ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Testo unico, salvo che

il magistrato competente ritenga tuttora sussistente la pericolosita'

sociale dello straniero espulso a titolo di misura di sicurezza.

 

- Devono essere esplicitamente previste le procedure per l'inserimento nel

Sistema Informativo Schengen dei dati relativi ai divieti di reingresso

(art.13, co.13 e 14, del Testo unico), con l'eventuale specificazione della

minor durata stabilita dal giudice, e soprattutto quelle per la

cancellazione degli stessi in occasione della scadenza del divieto o della

autorizzazione del reingresso anticipato.

 

 

Art. 19 - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza.

 

- Deve essere previsto il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo

agli stranieri per i quali scadano i limiti di tempo per il trattenimento

nei centri di cui all'articolo 14 del Testo unico senza che sia stato

eseguito l'allontanamento dal territorio dello Stato. Anche in questo caso,

il permesso dovra' abilitare il titolare a provvedere con mezzi leciti al

proprio sostentamento.

 

 

Capo IV - Disposizioni di carattere umanitario

 

Art. 23 - Servizi di accoglienza alla frontiera.

 

- Comma 2: l'odg n. 5 del Senato impegna il Governo ad adottare norme che

consentano l'accesso delle associazioni ai servizi di accoglienza al fine

di favorire l'informazione e l'assistenza dello straniero in relazione al

rischio di refoulement e di abbandono di minori. Si tratta quindi di

informazione ed assistenza anche di natura giuridica.

 

- Deve essere stabilito, conformemente con il disposto degli articoli 2,

comma 6, e 13, comma 7, del Testo unico che il provvedimento di

respingimento alla frontiera e' adottato con atto scritto e motivato ed e'

comunicato allo straniero in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in

inglese, francese o spagnolo, unitamente alle modalita' di impugnazione.

Deve essere altresi' previsto che tale provvedimento possa essere impugnato

di fronte al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui si trova

il valico di frontiera presso cui il respingimento e' effettuato.

 

 

Art. 26 - Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

 

- Comma 2: coerentemente con il disposto del comma 1 dell'art.18 del Testo

unico, e' necessario chiarire, con riferimento alla formulazione del comma

2 di quello stesso articolo, che ai fini del rilascio del permesso di

soggiorno sono da considerarsi condizione sufficiente la gravita' e

l'attualita' del pericolo, anche in mancanza di un rilevante contributo

offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione

criminale.

 

 

Art. 27 - Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati

l'espulsione o il respingimento.

 

- E' necessario stabilire che, nei casi contemplati dall'articolo 19 del

Testo unico, il Ministro dell'Interno o il Questore procedono d'ufficio

all'annullamento del provvedimeno amministrativo di espulsione

precedentemente adottato nei confronti dello straniero alla conseguente

cancellazione della segnalazione dell'espulsione dagli schedari del Centro

elaborazione dati del Ministero dell'interno e dal Sistema Informativo

Schengen.

 

 

Capo V - Disciplina del lavoro

 

Art. 29 - Chiamata dello straniero residente all'estero.

 

- Comma 3: alla lettera c) devono essere fissati criteri per determinare in

modo certo l'entita' della capacita' economica richiesta, limitando tale

requisito al caso di assunzione di piu' lavoratori da parte di uno stesso

datore di lavoro. Fino ad oggi, l'imposizione arbitraria di soglie di

reddito molto elevate ha impedito, in moltissimi casi, che si

instaurassero, per esempio, rapporti di lavoro tra stranieri e anziani

bisognosi di assistenza domiciliare.

 

 

Art. 31 - Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia.

 

- Comma 1 e comma 2, lettera d): la distinzione tra liste per lavoratori a

tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e' del tutto priva di

senso.

 

 

Art. 32 - Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste.

 

- Comma 1: i dati relativi alla propria posizione in graduatoria devono

essere accessibili a ciascun lavoratore.

 

 

Art. 33 - Prestazione di garanzia.

 

- Comma 1: stabilire cosa si intenda per capacita' economica adeguata alla

prestazione di garanzia, facendo riferimento ai parametri fissati per il

ricongiungimento familiare.

 

 

Art. 34 - Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro.

 

- Comma 1: le liste di cui si parla negli articoli precedenti sono quelle

facoltative istituite sulla base di accordi bilaterali. L'art. 23 del testo

unico prevede invece, al comma 4, l'istituzione obbligatoria di liste (per

l'ingresso per ricerca di lavoro) nei consolati o nelle ambasciate

italiane. Niente di male che le prime confluiscano nel piu' vasto insieme

delle seconde; ma non possono rimpiazzarle.

 

 

Art. 35 - Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato

del lavoro.

 

- Occorre precisare che l'autorizzazione all'ingresso per inserimento nel

mercato del lavoro consente allo straniero anche attivita' di lavoro

autonomo, e di ottenenere un permesso per lavoro autonomo in presenza di

regolare attivita' non occasionale di lavoro autonomo.

 

 

Art. 36 - Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato

o dimesso.

 

- Comma 1: prevedere che si dia comunque luogo a iscrizione nelle liste di

collocamento, anche per licenziamenti che occorrano dopo che siano

trascorsi ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto

di lavoro, nonche' in caso di conclusione del rapporto di lavoro a tempo

determinato. In quest'ultimo caso, in particolare, l'assenza di una

siffatta previsione, per rapporti di lavoro di durata superiore a dodici

mesi, la conclusione del rapporto coinciderebbe con la scadenza del

permesso, con danno evidente per il lavoratore, che sarebbe costretto a

lasciare immediatamente il territorio dello Stato.

 

- Comma 3: chiarire che in caso di iscrizione nelle liste di collocamento

successiva alla conclusione, per qualunque motivo, del rapporto di lavoro

il titolo del permesso di soggiorno rimane quello "per lavoro subordinato".

 

 

Art. 37 - Accesso al lavoro stagionale.

 

- Comma 7: non sta scritto da nessuna parte, nel testo unico, che la

possibilita' di lavoro che determina la conversione del permesso debba

afferire allo stesso settore produttivo per cui e' stato autorizzato

l'ingresso.

 

 

Art. 38 - Disposizioni relative al lavoro autonomo.

 

- Comma 3: disciplinare la prestazione di garanzia in favore del lavoratore

autonomo.

 

- Comma 4: prevedere che la documentazione possa essere spedita (anziche'

presentata) in questura.

 

- Comma 5: prevedere che la dichiarazione corredata dal nulla-osta della

questura possa essere spedita all'interessato.

 

- Comma 7: la limitazione sulla conversione del permesso di soggiorno in

permesso per lavoro autonomo contrasta con il disposto dell'art. 13 del

Regolamento in esame.

 

- E' necessario chiarire che, riguardo alla dimostrazione di disponibilita'

di alloggio, e' sufficiente la dimostrazione della disponibilita' di mezzi

corrispondenti (l'alloggio puo' essere di fatto reperito solo

sucessivamente all'ingresso).

 

 

Capo VI bis (da inserire) - Ricongiungimento, permesso per motivi familiari

e condizione dei minori.

 

- La possibilita' di ricongiungimento con dimostrazione successiva dei

requisiti di reddito e alloggio (art.29, comma 6, del Testo unico) deve

essere garantita, oltre che al genitore naturale, anche al genitore tout

court, al tutore e all'affidatario del minore regolarmente soggiornante in

Italia, che altrimenti risulterebbero inaccettabilmente discriminati.

 

- Devono essere stabilite le modalita' con cui, in sede di espulsione o

respingimento o richiesta di visto di ingresso, lo straniero possa

concretamente richiedere al Tribunale per i minorenni di autorizzare, ai

sensi del comma 3 dell'articolo 31 del Testo unico, il soggiorno o

l'ingresso del genitore del minore, nonche' le modalita' e i termini per la

trasmissione alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana

all'estero e/o alla Questura dell'autorizzazione, anche ai fini del

successivo inoltro al Centro elaborazione dati del Minstero dell'interno e,

ove prescritto, al Sistema Informativo Schengen.

 

- Deve essere previsto che allo straniero autorizzato a soggiornare in

Italia ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 del Testo unico sia rilasciato

un permesso di soggiorno che lo abiliti a provvedere con mezzi leciti al

sostentamento proprio e dei familiari conviventi.

 

 

Capo VII - Disposizioni in materia sanitaria

 

Art. 41 - Assistenza agli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

 

- Comma 6: chiarire che la limitazione ai titolari di permesso di soggiorno

di durata superiore a tre mesi si applica non solo in relazione alla

possibilita' di iscrizione al SSN, ma anche all'obbligo di assicurazione.

 

- Comma 6: chiarire che le disposizioni del presente articolo relative a

identificazione della residenza, durata dell'iscrizione e parita' con il

cittadino italiano si applicano anche agli stranieri facoltativamente

iscritti.

 

- Occorre precisare che la copertura sanitaria per i richiedenti asilo

(art.34, comma 1, del Testo unico) vale sino al completamento delle

procedure di riconoscimento dello status, inclusi gli eventuali ricorsi.

 

 

Art. 42 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio

sanitario nazionale.

 

- E' necessario prevedere che agli stranieri presenti sul territorio dello

Stato non in regola con le disposizioni in materia di soggiorno siano

comunque assicurati anche gli interventi preventivi, curativi e

riabilitativi delle tossicodipendenze previsti dal testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e

successive modificazioni e integrazioni.

 

- E' necessario prevedere possibilita' di accesso a comunita' terapeutiche

o ad altre strutture protette (e relativi strumenti di finanziamento) per i

detenuti stranieri tossicodipendenti o affetti da patologie incompatibili

con la vita carceraria (ad esempio, AIDS). Analoghe possibilita' vanno

previste per gli stranieri dimessi da istituti penitenziari.

 

 

Capo VII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e

professioni

 

Art. 44 - Iscrizione scolastica.

 

- Comma 7: stabilire esplicitamente, in conformita' con il disposto del

comma 1 dell'articolo 6 e del comma 4 dell'articolo 9 del Testo unico, che

lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio, o di una

carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un

anno possa iscriversi ai corsi delle scuole secondarie superiori, accedere

agli esami finali e ricevere il medesimo trattamento previsto per l'allievo

italiano, salva la verifica della effettiva preparazione scolastica

precedentemente ricevuta all'estero.

 

 

Art. 45 - Accesso degli stranieri alle universita'.

 

- Comma 4: disciplinare il rinnovo del permesso di soggiorno per studio

conformemente all'odg n. 8 del Senato, prevedendo che il permesso possa

essere rinnovato fino a tre anni fuori corso (salvo che si voglia evitare

la posizione di un limite), e anche oltre su indicazione del Consiglio di

corso di laurea o per consentire l'affrontamento dell'esame finale; che i

requisiti relativi al profitto siano rilassati in caso di impedimenti

legati alle condizioni di salute; che siano coperti dal rinnovo i tempi

necessari per sostenere, a titolo conseguito, gli esami di abilitazione

professionale, di ammissione ai corsi di dottorato o alle scuole di

specializzazione.

 

- Occorre specificare che la parita' rispetto agli studenti italiani

(art.39, comma 1, del Testo unico) si estende all'accesso alle abilitazioni

professionali, ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione,

senza i vincoli previsti precedentemente (ad esempio, la titolarita' di

borsa di studio).

 

 

Art. 47 - Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione.

 

- Comma 3: i decreti legislativi 115/92 e 319/94 prevedono che, quale

misura compensativa, l'interessato possa di norma sceglere tra una prova

attitudinale e un tirocinio. L'imposizione di una eventuale formazione

aggiuntiva e' prevista solo in caso di svolgimento del tirocinio.

 

- Coerentemente con l'o.d.g. 500 del Senato accolto dal Governo, che

impegna il Governo ad attivarsi perche' gli stranieri regolarmente

soggiornanti in Italia che abbiano conseguito i titoli abilitanti allo

svolgimento delle professioni possano iscriversi agli albi professionali in

deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza

italiana, e' necessario stabilire, ai sensi del comma 3 dell'articolo 37

del Testo unico, criteri per la definizione delle percentuali massime di

impiego che non ostacolino l'accesso agli albi degli stranieri regolarmente

soggiornanti in Italia, ne' lo svolgimento della corrispondente attivita'

professionale. Tali criteri possono invece comportare restrizioni per

l'accesso degli stranieri ancora residenti all'estero.

 

 

Capo VII bis (da inserire) - Misure relative a stranieri in condizioni

particolari.

 

- E' opportuno che l'equiparazione dello straniero titolare di permesso di

soggiorno di durata non inferiore a un anno al cittadino italiano ai fini

della fruizione delle misure di assistenza sociale sia estesa

esplicitamente alla iscizione nelle liste degli invalidi civili ai fini

delle assunzioni obbligatorie (legge 482/1968). Deve essere anche previsto

che lo straniero portatore di handicap o di invalidita' possa accedere

all'accertamento di tale condizione a parita' con i cittadini italiani.

 

- Occorre prevedere che il detenuto straniero abbia la possibilita' di

intrattenere corrispondenza e colloqui telefonici in lingua straniera,

salvi i casi in cui si presentino particolari esigenze processuali o di

sicurezza degli istituti penitenziari, e che, in tali casi l'autorita'

penitenziaria disponga la presenza di un interprete ai colloqui e la previa

traduzione della corrispondenza scritta. Occorre inoltre prevedere che,

quando non siano presenti in Italia familiari in possesso di un apparecchio

telefonico, il detenuto straniero possa effettuare telefonate dirette ad

altri destinatari, compatibilmente con le suddette esigenze.

 

- E' opportuno prevedere che l'autorita' penitenziaria, anche in

collaborazione con enti o associazioni di volontariato attivi nel

reinserimento sociale dei detenuti, si adoperi per garantire al detenuto

straniero concrete possibilita' di accesso a misure alternative alla

detenzione e, comunque, allo svolgimento di attivita' lavorativa

(indispensabile allo straniero per procurarsi lecitamente sia pur minimi

mezzi economici nel periodo della sua detenzione).

 

- E' necessario prevedere la possibilita' di prestazione di garanzia, in

luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento, da

parte di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, ovvero

da parte di enti o associazioni, finalizzata all'ingresso di familiari in

visita allo straniero detenuto.

 

- La predisposizione di strutture alloggiative adibite a centro di

accoglienza deve essere finalizzata a favorire anche

a) l'ospitalita' ed il sostegno allo straniero in condizioni di salute

precarie, perche' dimesso dalle strutture ospedaliere ma non ancora in

grado di provvedere a se' stesso o perche' sottoposto a terapie, anche

tramite day hospital, prolungate e debilitanti;

b) la disponibilita' di una dimora che consenta al detenuto straniero

maggiorenne, privo di alloggio idoneo o senza fissa dimora, di avvalersi

della misura della detenzione domiciliare, nei casi previsti dall'art.47

ter, e dell'affidamento in prova di cui agli artt.47 e 47 bis dell'O.P.

 

 

Capo VIII - Disposizioni sull'integrazione sociale

 

Art. 51 - Condizioni per l'iscrizione nel Registro.

 

- Comma 1, lettera c): non si capisce perche' l'associazione debba essere

operativa anche all'estero.

 

--------------------

 

LETTERA AL MINISTRO JERVOLINO:

 

...

e' passato quasi un mese dall'incontro nel quale abbiamo affrontato i

principali problemi legati alla regolarizzazione in corso e alla

programmazione di ulteriori ingressi per il 1999. In quell'incontro, se

ricordo bene, era stata riconosciuta l'importanza dell'opera di capillare

informazione che le associazioni avrebbero potuto svolgere, con gli

immigrati, allo scopo di rendere manifesti i percorsi di regolarizzazione

piu' efficaci, senza che questo comportasse necessariamente la

pubblicazione di nuove circolari.

 

Era pero' necessario, a questo fine, che almeno alle associazioni fossero

noti gli orientamenti del Governo e del Ministero dell'interno in

particolare, e le istruzioni che sulla base di tali orientamenti si

intendeva fornire alle questure.

 

A tutt'oggi, purtroppo, non abbiamo invece nessun elemento per guidare gli

immigrati che si rivolgono ai nostri sportelli. Anche il comportamento dei

singoli commissariati sembra ancora ispirato a un'interpretazione non

uniforme delle diverse disposizioni.

 

C'e' cosi' il rischio che l'esito della regolarizzazione risulti affidato

al caso, e che tutta l'operazione lasci dietro di se' uno strascico di

irregolarita' e di incertezza evitabilissime.

 

Allego il sommario dei punti discussi nell'incontro del 5 Gennaio, e resto

in attesa di indicazioni precise.

 

C'e' anche il rischio che, riguardo alla programmazione di ulteriori flussi

per il 1999, si proceda con eccessivo timore. Nell'incontro di Gennaio, tu

stessa hai sottolineato come esista un unico modo per abbattere il problema

della clandestinita': quello di ammettere quote significativamente ampie di

immigrati in cerca di lavoro. La nuova legge sull'immigrazione consente di

dar vita a questo tipo di programmazione, grazie all'emendamento all'art.

21 (ora art. 23 del Testo Unico) che tu, Rosanna e Domenico siete riusciti

a far approvare.

 

So bene che puo' essere impopolare, in un momento come questo, prospettare

ingressi regolari di stranieri disoccupati. Il problema e' pero' che il

momento sara' sempre "come questo", almeno finche' da Valona, da Tunisi e

da Rabat - supponiamo - i migranti non potranno entrare regolarmente, per

ricerca di lavoro, essendosi iscritti in una lista di prenotazione.

 

Si tratta di sottrarre il mercato agli scafisti; con i seguenti vantaggi:

a) crollo del traffico clandestino;

b) conoscenza di chi entra (dotato di passaporto e, quindi, identificabile

ed espellibile all'occorrenza);

c) risposta preventiva alle esigenze del mercato del lavoro, piuttosto che,

ex post, con sanatorie;

d) certezza di diritto (e di prospettive di migrazione regolare) per gli

stranieri iscritti nelle liste.

 

Capisco che ci possano essere delle difficolta' nel modificare costumi

incancreniti delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari, ma

nessuno - dico nessuno - ha saputo prospettare altre soluzioni; e

combattere contro il personale diplomatico italiano dovrebbe essere, in

fondo, piu' semplice che combattere contro la malavita albanese.

 

Nel dubbio che la cosa possa o meno funzionare, varrebbe la pena di tentare

un esperimento con il solo fronte albanese. Fra un anno si potrebbero

tirare le somme, sanare i clandestini che nel frattempo sono entrati dagli

altri fronti, ed estendere il modello "albanese" anche agli altri consolati.

 

Concludo con un suggerimento sulle modalita' dell'esperimento (liberissima

tu di cestinarlo): scegli un paio di funzionari di cui ti fidi; chiedi a

Dini e a Bassolino che facciano lo stesso; fatene una mini task-force per

l'istituzione e la gestione delle prenotazioni in Albania; fissate una

quota di ventimila ingressi di albanesi per il 1999 per ricerca di lavoro;

create un analogo terminale per lo smistamento dei profughi (dal Kosovo,

dal Kurdistan, etc.); fate arrivare immigrati e profughi con le navi della

Marina militare italiana, con traversate settimanali (cinquecento arrivi

alla settimana, da smistare subito nelle varie regioni italiane).

 

Cordiali saluti

Sergio Briguglio

 

 

SOMMARIO DELLE ISTANZE E DEI SUGGERIMENTI PRESENTATI

DALLE ASSOCIAZIONI NELL'INCONTRO DEL 5/1/1999

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

 

1) Misure mirate a consentire al maggior numero possibile di stranieri

prenotati per la regolarizzazione di dimostrare l'effettivo possesso dei

requisiti prescritti:

 

 

Lavoro autonomo

 

- Sia ammessa autocertificazione del reddito disponibile, non essendo

questo dimostrabile in altro modo.

 

- Si dia (principalmente da parte di sindacati e associazioni, ma, se

necessario, anche da parte delle Questure) informazione agli stranieri

privi di contratto di lavoro subordinato o di altro solido inserimento

lavorativo riguardo alla possibilita' di accedere ad un permesso per lavoro

autonomo previa richiesta alla Camera di commercio del nulla-osta per

l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, in corrispondenza ad

attivita' per le quali non sono previsti requisiti particolari (muratore,

giardiniere, falegname, imbianchino, carpentiere, piastrellista,

parchettista, lavorazione meccanica conto terzi, lavori di impianti

tecnici, vetraio, lattoniere, serramentista, calzolaio, sarto, decorazione

oggettistica, produzione di prodotti artistici dell'artigianato,

confezionamento bomboniere, confezionamento fiori secchi, fotografo,

tipografo, litografo, rilegatore, restauratore d'opere d'arte). Si

verifichi che le Camere di commercio concedano - come devono - il

nulla-osta, senza frapporre ulteriori ostacoli.

 

 

Disponibilita' di alloggio

 

- Sia consentita l'autocertificazione della disponibilita' di alloggio (si

tratta di un dato verificabile dalla polizia). Si supererebbe cosi' il

problema dei titolari di immobili non disponibili ad effettuare la

dichiarazione di ospitalita'.

 

- Si consenta, nei casi di mancanza di sistemazione alloggiativa stabile,

la domiciliazione presso associazioni.

 

 

Prova di presenza

 

- Sia considerata valida la dichiarazione delle associazioni da lungo tempo

impegnate nel campo dell'immigrazione riguardo alla erogazione di servizi

in data anteriore al 27/3/1998.

 

- Si consideri il visto Schengen (o il timbro a data apposto all'atto

dell'attraversamento della frontiera esterna in paese diverso dall'Italia)

quale prova valida di presenza anteriore al 27 marzo 1998, anche in

considerazione del fatto che, trascorso la data del 15 Dicembre, non vi e'

piu' rischio di richiamo di irregolari soggiornanti in altri paesi

dell'Area Schengen.

 

 

Espulsioni pregresse

 

- Si diano le indicazione necessarie ai Prefetti perche' le revoche dei

provvedimenti di espulsione siano adottate, salvi i casi di accertata

pericolosita' sociale, normalmente e uniformemente sul territorio nazionale.

 

 

Regolarizzazione per motivi familiari

 

- Si stabilisca di esonerare lo straniero che chieda la regolarizzazione

per motivi familiari (che risponde a un diritto, non ad una aspirazione, e

che quindi e' sottratta a quote) dalla dimostrazione del possesso del

requisito relativo alla data di ingresso.

 

- Evitare di applicare, rispetto all'alloggio e, per quanto possibile, al

reddito, criteri piu' restrittivi (come da Testo unico) di quelli previsti

per la regolarizzazione per lavoro.

 

 

Attivita' artistiche

 

- Si chiarisca che gli stranieri che vivono di attivita' artistiche possono

usufruire della regolarizzazione.

 

 

Accesso alla regolarizzazione degli ex-detenuti

 

- Si chiarisca che, salvi i casi in cui si debba procedere a espulsione ai

sensi dell'articolo 15 del Testo unico, e' consentito, in presenza degli

altri requisiti, l'accesso alla regolarizzazione anche agli stranieri che

siano stati o stiano per essere dimessi da istituti di pena essendo

inseriti in programmi di assistenza e integrazione sociale.

 

 

Uscita dal territorio dello Stato e reingresso

 

- Si pubblicizzi adeguatamente la circolare in base alla quale il possesso

di ricevuta di prenotazione e di passaporto e' considerato requisito

sufficiente ai fini dell'uscita dal territorio dello Stato e del successivo

reingresso, in modo da consentire agli stranieri regolarizzandi di visitare

i familiari. Si estenda la previsione a tutto il periodo di attesa del

rilascio del permesso di soggiorno, e al caso di stranieri che abbiano gia'

presentato la domanda (e che siano quindi in possesso della corrispondente

ricevuta)

 

 

Lavoro subordinato e parasubordinato

 

- Si stabilisca di rilasciare permessi della durata di un anno (come

previsto dalla bozza di regolamento) nei casi di stipula di un contratto a

tempo determinato ovvero di un contratto atipico. Questo darebbe senso alla

previsione relativa ai lavori atipici (il contratto atipico che un

lavoratore puo' esibire al momento della regolarizzazione sara' tipicamente

di durata limitatissima, e sarebbe insensato fargli corrispondere un

permesso della stessa durata).

 

 

2) Misure mirate a porre le basi perche' non abbia a formarsi,

immediatamente, un nuovo bacino di irregolarita':

 

- Si eviti, in relazione ai permessi di soggiorno rilasciabili a quanti

dimostrino di possedere i requisiti previsti dal DPCM 16 Ottobre 1998, di

indicare tetti numerici inferiori al numero di prenotazioni e domande

presentate per la regolarizzazione.

 

- Si ammettano quote significative per ricerca di lavoro (l'opportuna quota

"a regime" essendo stimabile in 100.000 unita' per anno) gia' con il

decreto sui flussi per il 1999. Si proceda all'istituzione delle liste di

prenotazione nelle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, almeno

nei paesi di maggiore emigrazione verso l'Italia.

--------------------

 

A.S.G.I.

Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

Sede legale: Via Gerdil, 7 10152 TORINO

Sede organizzativa: Corso del popolo, 54 34074 Monfalcone (Gorizia)

Tel. 0481/790719 0347/9332554 fax. 0481/46661

 

Trieste, 30 gennaio, 1999

 

OGGETTO: Comunicato stampa

 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE RICONOSCE IL DIRITTO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

INVALIDI CIVILI ALL'ISCRIZIONE ALLE LISTE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO.

 

                        Con sentenza n. 454 dd. 30 dicembre scorso, pubblicata

sulla G.U. dd. 13.1.1999, la Corte Costituzionale ha riconosciuto il

diritto dei cittadini extracomunitari invalidi civili (ad es. sordomuti,

cechi, o perch gi affetti da tubercolosi o in conseguenza di infortunio

sul lavoro) di iscriversi alle liste del collocamento obbligatorio

disciplinate dalla legge n. 482/1968, in condizioni di parit con i

cittadini italiani. Come noto, tale legge prevede forme di assunzioni

speciali per determinate categorie svantaggiate di lavoratori, comunemente

chiamate "categorie protette", di cui fanno parte, oltre agli invalidi,

anche i portatori di  handicap fisico e mentale, i profughi di cittadinanza

italiana, i familiari delle vittime del terrorismo. In pratica, ogni

azienda privata con pi di 50 dipendenti, nonch le amministrazioni dello

Stato con pi di 35 dipendenti, sono tenute ad assumere lavoratori

appartenenti alle soprarichiamate categorie nella misura del 15% del

personale di servizio.

Finora, i lavoratori extracomunitari portatori di invalidit civile o per

infortunio sul lavoro, ciechi, sordomuti o gi affetti da tubercolosi erano

esclusi da detta misura di agevolazione all'ingresso nel mercato del lavoro

in base ad una circolare emanata dall'allora Ministero del Lavoro Mastella

nel luglio del 1994 e poi tacitamente confermata dai suoi successori,

secondo cui la normativa doveva essere riservata ai cittadini italiani,

mancando nella legislazione sull'immigrazione una norma esplicita che la

estendesse anche agli stranieri extracomunitari.

Contro tale decisione, gli avvocati aderenti all'ASGI (Associazione Studi

Giuridici sull'Immigrazione) avevano proposto diversi ricorsi dinanzi ai

Pretori del Lavoro in tutta Italia. Uno di essi, quello di Trieste, con

ordinanza emessa il 7 ottobre 1997, promosse il giudizio di legittimit

costituzionale dinanzi alla Corte, la quale ora si pronunciata risolvendo

definitivamente la questione.

La Corte infatti ha innanzitutto rilevato che nemmeno la recente normativa

sull'immigrazione, varata dal governo Prodi, si era esplicitamente espressa

a favore dell'estensione ai cittadini extracomunitari invalidi delle norme

sul collocamento obbligatorio, per cui la situazione di status quo

continuava a sussistere, con il Ministero del Lavoro fermo sulle sue

posizioni di rifiuto. La Corte tuttavia, ha ritenuto illegittima la

posizione del Ministero del Lavoro, rilevandone il contrasto con il

principio di eguaglianza di diritti e  parit di trattamento dei lavoratori

extracomunitari regolarmente soggiornanti rispetto ai cittadini, stabilito

gi  con l'adesione e la ratifica dell'Italia alla Convenzione n.143

dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, avvenuta nel 1981; principi

poi solennemente sanciti anche nella prima normativa italiana

sull'immigrazione , risalente al 1986 e in quelle successive, fino alla

recente legge Prodi del marzo scorso, che andata ancora pi in l,

stabilendo  per i lavoratori extracomunitari la garanzia del godimento dei

diritti in materia civile in condizioni di piena uguaglianza con i

lavoratori italiani.

L'ASGI esprime dunque soddisfazione per questa sentenza della Corte

Costituzionale che segna un passo in avanti nel processo di conquista di

diritti di cittadinanza   dei cittadini extracomunitari e per la loro piena

integrazione  nella societ italiana come soggetti portatori di diritti e

doveri.

 

P. l'ASGI

Dott. Walter Citti

Il segretario organizzativo