Date: 3:28 PM 2/8/99 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: regolarizzazione
Cari amici,
vi mando il testo di una nota redatta dalla
Comunita' di S.Egidio, e
inviata - credo - alla Jervolino. Vi inviterei
a prendere iniziative simili
sulla base delle esperienze locali.
Domani dovrebbe tenersi un Consiglio dei
Ministri straordinario (non per
profondita' di idee, temo) sull'immigrazione.
Verranno discusse (non
ricordo se ve ne avevo gia' data notizia)
proposte dell'UDR alternative a
quelle di cui vi avevo detto (modifica, cioe',
dell'articolo del Testo
Unico sulla programmazione dei flussi). Appena
si sapra' qualcosa dei
contenuti di queste proposte vi faro' sapere.
Sono gradite congrue reazioni.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Difficolt nell'iter amministrativo di
regolarizzazione degli stranieri
presenti in Italia alla data del 27 marzo 1998
Nell'attivit
di informazione e di consiglio agli stranieri che in
questo periodo hanno richiesto di poter
regolarizzare la propria posizione
amministrativa in Italia, abbiamo constatato
l'emergere di crescenti
difficolt da parte dei commissariati
nell'accettarne le relative istanze.
Alcuni
episodi, tra gli altri, ci paiono particolarmente emblematici:
Difficolt relative alla prova della presenza
in Italia precedentemente al
27 marzo 1998
In
relazione al problema della prova della presenza in Italia dello
straniero precedentemente al 27 marzo 1998, la
circolare ministeriale del
30.10.1998 dispone che dai commissariati
vengano accettate le
certificazioni degli organismi umanitari o
assistenziali.
Alcuni
commissariati romani, tuttavia, accettano le certificazioni
della Comunit di S. Egidio o della Caritas
diocesana di Roma, ma rifiutano
le certificazioni di altre associazioni e
persino di altre caritas
diocesane.
Sappiamo,
ad esempio, che il Commissariato Ponte Milvio ha
rifiutato certificazioni presentategli dalle Caritas di
Ladispoli e di
Albano, dando altres immediato impulso al procedimento di espulsione,
come nel caso di una cittadina ecuadoregna che
ora assistita dai nostri
legali.
Il
Commissariato Viminale non ha accettato, invece, le
certificazioni offerte dalla Caritas di
Anagni, respingendo cos l'istanza
di regolarizzazione presentata da uno
straniero, nonostante che il
richiedente avesse anche esibito una lettera,
a lui indirizzata, con timbro
delle poste italiane precedente al 27 marzo
1998.
Analogamente,
il Commissariato di Civitavecchia non accetta le
certificazioni rilasciate dalla Caritas di
Ladispoli.
Lo
stesso Commissariato di Civitavecchia ha anche rifiutato di
accogliere l'istanza di regolarizzazione di
uno straniero che aveva offerto
come prova della sua presenza in Italia la
documentazione amministrativa
relativa ad una multa comminatagli dai funzionari
dell'ATAC,
precedentemente al 27 marzo 1998, per avere
preso un autobus senza
obliterare il biglietto.
Il
Commissariato Viminale ha rifiutato di considerare idonea la
certificazione proveniente dalla
"Missione con cura d'anime per i
latino-americani, con sede presso la
Parrocchia romana di Santa Lucia;
nonostante l'immediata ed autografa
dichiarazione offerta a sostegno della
veridicit di detta certificazione dal
direttore nazionale della Fondazione
della Conferenza Episcopale Italiana
Migrantes.
Sappiamo,
anche, che in altra occasione il Commissariato Viminale
ha rifiutato di accettare, come prova della
presenza in Italia dello
straniero alla data del 27 marzo 1998, un
provvedimento di espulsione
precedentemente emesso dal Prefetto di Reggio Calabria; non acconsentendo
nemmeno alla richiesta dello straniero di
fornire le proprie impronte
digitali per confermare la corrispondenza
della propria persona a quella
del soggetto destinatario del provvedimento di
espulsione.
Il
Commissariato Esposizione ha rifiutato di ricevere l'istanza di
regolarizzazione di uno straniero,
sequestrandogli la ricevuta indicante
l'appuntamento presso il Commissariato stesso,
in quanto, pur essendosi
presentato con la certificazione fornita dalla
Comunit di S. Egidio ed
attestante la sua presenza in Italia in data
precedente al 27 marzo 1998,
non aveva con s il cartoncino giallo che la
Comunit di S. Egidio rilascia
a coloro che usufruiscono della sua mensa
serale.
Sappiamo
che almeno in un'altra
occasione i funzionari del
Commissariato Esposizione hanno sequestrato e
strappato di mano la ricevuta
dell'avvenuta istanza di regolarizzazione ad
uno straniero che aveva
offerto come prova della presenza in Italia un
"visto Schengen" precedente
al 27 marzo 1998 ed una impegnativa relativa
ad una visita oculistica
presso una struttura pubblica, anch'essa
precedente al 27 marzo 1998.
Il
Commissariato Tuscolano ed il Commissariato Casilino non hanno
accettato, come prova della presenza dello
straniero in Italia, la
presentazione di lettere indirizzate ai
richiedenti presso un domicilio
romano, recanti il timbro postale anteriore al
27 marzo 1998
Altre difficolt riscontrate
Il
Commissariato Esposizione ha rifiutato l'istanza di
regolarizzazione presentata da due cittadini
provenienti dalla ex
Jugoslavia perch nella prima pagina dei loro
passaporti era segnato un
termine di validit ormai scaduto,
rifiutandosi, forse per l'eccessiva
fretta,
di verificare l'avvenuto rinnovo del corso di validit dei
passaporti, regolarmente stampato nella
seconda pagina degli stessi.
Il
Commissariato Esposizione non ha accettato come idonea
indicazione di un domicilio la certificazione
della Comunit di S. Egidio
attestante l'ospitalit fornita allo straniero
dalla stessa Comunit.
Lo
stesso Commissariato Esposizione ha rifiutato di ricevere
l'istanza di regolarizzazione presentata da
stranieri ancora minorenni, ma
gi in et da lavoro, nonostante la
completezza della documentazione
attestante la formale offerta di un regolare
contratto di lavoro, la
disponibilit di un alloggio e la prova della
presenza precedentemente al
27 marzo 1998.
Ancora,
il Commissariato Esposizione ha rifiutato di ricevere
l'istanza di regolarizzazione, sequestrando la
ricevuta attestante
l'appuntamento preso dal richiedente a tal
fine, ritenendo che il datore di
lavoro non garantisse adeguati redditi ai fini
dell'assunzione dello
straniero richiedente: nella specie il datore
di lavoro era una azienda
agricola titolare di terreni regolarmente
accatastati.
Alcune proposte
1.
Poich molti stranieri sono regolarmente giunti in Italia
entrando nello spazio europeo con il visto
c.d. Schengen e senza necessit
di timbrare sul passaporto il loro ingresso alla
frontiera italiana,
sarebbe opportuno accettare come prova
sufficiente della utile presenza in
Italia
la presenza sul passaporto di un visto Schengen con data anteriore
al 27 marzo 1998
2.
Non si comprende perch le certificazioni offerte dalle
associazioni, le quali da anni prestano
assistenza agli immigrati, debbano
essere tra loro differentemente valutate,
accettandone alcune e respingendo
le altre. Sotto questo aspetto occorrerebbe
richiamare i commissariati al
rispetto integrale della circolare ministeriale
n.300/c227729/12/207, del
30 ottobre 1998.
3.
Non corretta la prassi invalsa in molti commissariati di
rifiutare l'istanza di regolarizzazione
presentata dagli stranieri,
sequestrando la documentazione attestante
l'avvio della relativa procedura,
senza notificare al richiedente un
provvedimento motivato di rifiuto.
4.
A maggior ragione pare illegittimo procedere all'emissione
immediata di un provvedimento di espulsione
senza aver dato possibilit
allo straniero richiedente di completare la documentazione
eventualmente
ancora mancante od insufficiente.
L'osservanza
da parte dei funzionari di pubblica sicurezza dei
punti sopra elencati ci sembra di essenziale
importanza al fine di
informare i procedimenti di regolarizzazione
attualmente in corso ad uno
spirito di leale collaborazione e di
correttezza; evitando, invece,
approcci repressivi nei confronti di persone
che, svolgendo in Italia
un'attivit lavorativa, desiderano sottrarsi
ad una condizione di
irregolarit.
Roma, 6 febbraio 1999