Date: 3:28 PM 2/8/99 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: regolarizzazione

 

Cari amici,

vi mando il testo di una nota redatta dalla Comunita' di S.Egidio, e

inviata - credo - alla Jervolino. Vi inviterei a prendere iniziative simili

sulla base delle esperienze locali.

Domani dovrebbe tenersi un Consiglio dei Ministri straordinario (non per

profondita' di idee, temo) sull'immigrazione. Verranno discusse (non

ricordo se ve ne avevo gia' data notizia) proposte dell'UDR alternative a

quelle di cui vi avevo detto (modifica, cioe', dell'articolo del Testo

Unico sulla programmazione dei flussi). Appena si sapra' qualcosa dei

contenuti di queste proposte vi faro' sapere. Sono gradite congrue reazioni.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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Difficolt nell'iter amministrativo di regolarizzazione degli stranieri

presenti in Italia alla data del 27 marzo 1998

 

            Nell'attivit di informazione e di consiglio agli stranieri che in

questo periodo hanno richiesto di poter regolarizzare la propria posizione

amministrativa in Italia, abbiamo constatato l'emergere di crescenti

difficolt da parte dei commissariati nell'accettarne le relative istanze.

            Alcuni episodi, tra gli altri, ci paiono particolarmente emblematici:

 

Difficolt relative alla prova della presenza in Italia precedentemente al

27 marzo 1998

 

            In relazione al problema della prova della presenza in Italia dello

straniero precedentemente al 27 marzo 1998, la circolare ministeriale del

30.10.1998 dispone che dai commissariati vengano accettate le

certificazioni degli organismi umanitari o assistenziali.

            Alcuni commissariati romani, tuttavia, accettano le certificazioni

della Comunit di S. Egidio o della Caritas diocesana di Roma, ma rifiutano

le certificazioni di altre associazioni e persino di altre caritas

diocesane.

            Sappiamo, ad esempio, che il Commissariato Ponte Milvio ha

rifiutato certificazioni  presentategli dalle Caritas di Ladispoli e di

Albano, dando altres immediato impulso  al procedimento di espulsione,

come nel caso di una cittadina ecuadoregna che ora assistita dai nostri

legali.

            Il Commissariato Viminale non ha accettato, invece, le

certificazioni offerte dalla Caritas di Anagni, respingendo cos l'istanza

di regolarizzazione presentata da uno straniero, nonostante che il

richiedente avesse anche esibito una lettera, a lui indirizzata, con timbro

delle poste italiane precedente al 27 marzo 1998.

            Analogamente, il Commissariato di Civitavecchia non accetta le

certificazioni rilasciate dalla Caritas di Ladispoli.

            Lo stesso Commissariato di Civitavecchia ha anche rifiutato di

accogliere l'istanza di regolarizzazione di uno straniero che aveva offerto

come prova della sua presenza in Italia la documentazione amministrativa

relativa ad una multa comminatagli dai funzionari dell'ATAC,

precedentemente al 27 marzo 1998, per avere preso un autobus senza

obliterare il biglietto.

            Il Commissariato Viminale ha rifiutato di considerare idonea la

certificazione proveniente dalla "Missione con cura d'anime per i

latino-americani, con sede presso la Parrocchia romana di Santa Lucia;

nonostante l'immediata ed autografa dichiarazione offerta a sostegno della

veridicit di detta certificazione dal direttore nazionale della Fondazione

della Conferenza Episcopale Italiana Migrantes.

            Sappiamo, anche, che in altra occasione il Commissariato Viminale

ha rifiutato di accettare, come prova della presenza in Italia dello

straniero alla data del 27 marzo 1998, un provvedimento di espulsione

precedentemente emesso dal Prefetto di  Reggio Calabria; non acconsentendo

nemmeno alla richiesta dello straniero di fornire le proprie impronte

digitali per confermare la corrispondenza della propria persona a quella

del soggetto destinatario del provvedimento di espulsione.

            Il Commissariato Esposizione ha rifiutato di ricevere l'istanza di

regolarizzazione di uno straniero, sequestrandogli la ricevuta indicante

l'appuntamento presso il Commissariato stesso, in quanto, pur essendosi

presentato con la certificazione fornita dalla Comunit di S. Egidio ed

attestante la sua presenza in Italia in data precedente al 27 marzo 1998,

non aveva con s il cartoncino giallo che la Comunit di S. Egidio rilascia

a coloro che usufruiscono della sua mensa serale.

            Sappiamo che almeno in un'altra  occasione  i funzionari del

Commissariato Esposizione hanno sequestrato e strappato di mano la ricevuta

dell'avvenuta istanza di regolarizzazione ad uno straniero che aveva

offerto come prova della presenza in Italia un "visto Schengen" precedente

al 27 marzo 1998 ed una impegnativa relativa ad una visita oculistica

presso una struttura pubblica, anch'essa precedente al 27 marzo 1998.

            Il Commissariato Tuscolano ed il Commissariato Casilino non hanno

accettato, come prova della presenza dello straniero in Italia, la

presentazione di lettere indirizzate ai richiedenti  presso un domicilio

romano, recanti il timbro postale anteriore al 27 marzo 1998

 

Altre difficolt riscontrate

 

            Il Commissariato Esposizione ha rifiutato l'istanza di

regolarizzazione presentata da due cittadini provenienti dalla ex

Jugoslavia perch nella prima pagina dei loro passaporti era segnato un

termine di validit ormai scaduto, rifiutandosi, forse per l'eccessiva

fretta,  di verificare l'avvenuto rinnovo del corso di validit dei

passaporti, regolarmente stampato nella seconda pagina degli stessi.

            Il Commissariato Esposizione non ha accettato come idonea

indicazione di un domicilio la certificazione della Comunit di S. Egidio

attestante l'ospitalit fornita allo straniero dalla stessa Comunit.

            Lo stesso Commissariato Esposizione ha rifiutato di ricevere

l'istanza di regolarizzazione presentata da stranieri ancora minorenni, ma

gi in et da lavoro, nonostante la completezza della documentazione

attestante la formale offerta di un regolare contratto di lavoro, la

disponibilit di un alloggio e la prova della presenza precedentemente al

27 marzo 1998.

            Ancora, il Commissariato Esposizione ha rifiutato di ricevere

l'istanza di regolarizzazione, sequestrando la ricevuta attestante

l'appuntamento preso dal richiedente a tal fine, ritenendo che il datore di

lavoro non garantisse adeguati redditi ai fini dell'assunzione dello

straniero richiedente: nella specie il datore di lavoro era una azienda

agricola titolare di terreni regolarmente accatastati.

 

Alcune proposte

 

            1. Poich molti stranieri sono regolarmente giunti in Italia

entrando nello spazio europeo con il visto c.d.  Schengen e senza necessit

di timbrare sul passaporto il loro ingresso alla frontiera italiana,

sarebbe opportuno accettare come prova sufficiente della utile presenza in

Italia  la presenza sul passaporto di un visto Schengen con data anteriore

al 27 marzo 1998

            2. Non si comprende perch le certificazioni offerte dalle

associazioni, le quali da anni prestano assistenza agli immigrati, debbano

essere tra loro differentemente valutate, accettandone alcune e respingendo

le altre. Sotto questo aspetto occorrerebbe richiamare i commissariati al

rispetto integrale della circolare ministeriale n.300/c227729/12/207, del

30 ottobre 1998.

            3. Non corretta la prassi invalsa in molti commissariati di

rifiutare l'istanza di regolarizzazione presentata dagli stranieri,

sequestrando la documentazione attestante l'avvio della relativa procedura,

senza notificare al richiedente un provvedimento motivato di rifiuto.

            4. A maggior ragione pare illegittimo procedere all'emissione

immediata di un provvedimento di espulsione senza aver dato possibilit

allo straniero richiedente di completare la documentazione eventualmente

ancora mancante od insufficiente.

            L'osservanza da parte dei funzionari di pubblica sicurezza dei

punti sopra elencati ci sembra di essenziale importanza al fine di

informare i procedimenti di regolarizzazione attualmente in corso  ad uno

spirito di leale collaborazione e di correttezza; evitando, invece,

approcci repressivi nei confronti di persone che, svolgendo in Italia

un'attivit lavorativa, desiderano sottrarsi ad una condizione di

irregolarit.

 

            Roma, 6 febbraio 1999