Date: 10:39 AM 3/5/99 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: parere sul regolamento
Cari amici,
vi mando, in via assolutamente riservata, lo
schema di parere sul
regolamento approntato da Maselli. Al piu'
tardi, lunedi' dobbiamo fare
pervenire le nostre ulteriori osservazioni
allo stesso Maselli, tramite
Annamaria Dupre'.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Il regolamento che stiamo esaminando un atto
dovuto, che completa gli
atti conseguenti alla legge 40 del 1998. Sono
state emanate nei tempi
previsti per il T.U., le linee programmatiche
triennali sull'immigrazione,
il decreto flussi aggiuntivo, ed stato
approntato per il 2 ottobre questo
schema di regolamento.
Devo, inoltre, scusarmi con il Consiglio di
Stato, dandogli atto che ha
trattenuto solo pochi giorni il regolamento
prima di trasmetterlo alla
Conferenza Unificata tra quella Stato Regione
e Stato Autonomie Locali e
dopo il parere della Conferenza, avvenuto il
18 dicembre ha provveduto con
celerit al parere dato l'11. 1. 1999. Nel mio
rammarico per il ritardo
nella emanazione del regolamento avevo infatti
attribuito al Consiglio di
Stato un ritardo ad esso certamente non
imputabile.
Rimane per la preoccupazione che l'iter
tecnicamente migliore per
l'elaborazione di un parere motivato
(Consiglio di Stato Conferenza Stato
Regioni, definitivo parere del Consiglio di
Stato)
non concorra, in realt a rallentare
notevolmente l'entrata in vigore di
normative per le quali essenziale la rapidit delle decisioni.
Premesso quanto sopra, aggiungo che la
preparazione dei regolamenti
presentava delle gravi difficolt, prima tra
tutte la necessit di un
collegamento tra ben otto ministeri (interni,
affari sociali, esteri,
giustizia, lavoro, sanit, istruzione ed
universit) ed il fatto che, a
parte le poche norme regolamentari sul T.U di
pubblica sicurezza risalente
agli anni trenta, non esistevano precedenti.
Ciononostante il presente
documento a mio parere molto positivo, per
cui preannuncio che conto di
chiedere alla commissione di esprimere parere
favorevole.
Mi permetto di segnalare alcuni possibili
rilievi che, pur condividendo
l'impianto complessivo dello schema di
regolamento potrebbero, in seguito,
assumere al termine della discussione in
commissione, l'aspetto di
condizioni o osservazioni.
Al capo I, ad esempio, ritengo necessario
introdurre nelle disposizioni di
carattere generale, l'obbligatoriet di
comunicare nella lingua dello
straniero tutte le notizie che lo riguardano,
cos come previsto nel
testo unico; la traduzione dei documenti che
interessano lo straniero come
ad esempio, quelli che contengono
provvedimenti di espulsione,
respingimento, di revoca o di rifiuto del
permesso di soggiorno, quello di
rifiuto della conversione del titolo e via
dicendo, devono necessariamente,
e non facoltativamente, essere tradotti nella
lingua dell'interessato.
Al capo II, invece, in materia di ingresso e
di soggiorno, , a mio parere,
necessario, inserire la previsione di una
dichiarazione sostitutiva nel
caso in cui lo straniero non possa ottenere
dallo Stato di origine la
documentazione ivi indicata.
Inoltre, con riferimento all'articolo 5,
laddove si prevede che alla
domanda per il rilascio del visto debba essere
allegata la documentazione
necessaria, la lettera c) comma 6, dell'
articolo 5 relativo ai mezzi di
sostentamento, dovrebbe essere applicata, ai
sensi della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen ai soli
soggiorni di breve durata. In
ogni caso, non deve applicarsi ai soggiorni ex
art. 23, comma 4, del testo
unico. Devono essere stabilite le modalit di
dimostrazione della
sussistenza dei vincoli familiari richiesti
per il ricongiungimento,
prevedendo la possibilit di dichiarazione sostitutiva
per i casi in cui la
documentazione non sia prevista o comunque non
sia ottenibile, nel Paese di
appartenenza o, in caso di apolidia, di
stabile residenza dello straniero.
All'articolo 8, in materia di richiesta del
permesso di soggiorno, la
lettera b del comma 4, no0n deve applicarsi ai
soggiorni ex articolo 23,
comma 4 del testo unico. Per quanto riguarda
la lettera c) del comma 4, le
condizioni di alloggio devono essere richieste
solo per il rilascio del
permesso per motivi familiari; deve essere
definita, coerentemente con il
disposto del comma 3 dell'articolo 5 del testo
unico, la durata di ciascun
permesso.
E' di fondamentale importanza che la durata
del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato non sia legata alla durata
dell'eventuale rapporto di
lavoro a tempo determinato. In tal caso,
infatti, la conclusione del
rapporto stesso comporterebbe la contemporanea
scadenza del permesso, in
aperto contrasto con lo spirito del disposto
del comma 9 dell'articolo 22
del T.U e dell'articolo 8 della Convenzione
OIL n. 143.
All'articolo 10, comma 1, lettera a) ritengo
necessario eliminare le parole
"e per asilo politico"poich la
Convenzione di Ginevra si richiama non
soltanto ad esso, ma anche all'asilo. E' quasi
inevitabile rilevare che i
progetti di legge in materia di diritto di
asilo, assegnati alla
commissione, fossero stati gi approvati.
Sempre all'articolo 10, poi necessario
chiarire, che il permesso di
soggiorno deve avere una durata collegata ai
motivi per i quali viene
rilasciato; necessario, dunque, chiarire che
il permesso viene rilasciato
di norma con la durata massima consentita per
ciascun motivo.
All'articolo 11, comma 3, concernente il
rifiuto del permesso di soggiorno,
ritengo opportuno aggiungere dopo le parole
"organismi che svolgono
attivit di asssistenza per stranieri" le
seguenti "o di altri organismi di
carattere internazionale specializzati in
trasferimenti di persona".
Occorre, inoltre, prevedere che, se, entro un
fissato termine dalla data in
cui il provvedimento stato notificato o
comunicato all'interessato,
depositato ricorso contro i provvedimenti di
rifiuto, di revoca, di
annullamento, di rifiuto del rinnovo e di
rifiuto della conversione del
permesso di soggiorno, la presentazione del
ricorso differisce i termini
per l'esecuzione dei provvedimenti stessi fino
alla decisione del tribunale
amministrativo regionale. E' necessario anche
prevedere che, in caso di
annullamento dell'atto impugnato, il questore rilascia
rinnova o converte
il permesso di soggiorno a cui lo straniero
abbia titolo in conformit con
la sentenza del giudice. All'articolo 12, in
materia di permesso di
soggiorno, ritengo necessario evitare che il
rinnovo per motivi di studio
di carattere umanitario o di giustizia,
risulti subordinato alla
disponibilit di un certo reddito, da lavoro o
da altra fonte lecita; il
regolamento deve, inoltre, specificare in
quali casi il rinnovo concesso
per una durata doppia di quella originaria, e
in quali no.
All'articolo 13 occorre chiarire le modalit
attraverso le quali lo
straniero possa dimostrare di essere un
lavoratore autonomo e chiarire se
possa iscriversi o meno nelle liste di
collocamento e negli albi o registri
previsti per lo svolgimento di lavoro
autonomo. Quanto al rinnovo della
carta di soggiorno, condivido l'osservazione
del Consiglio di Stato sulla
possibilit di effettuarlo attraverso
l'apposizione di un semplice timbro.
Al capo III, che concerne l'espulsione e il
trattenimento, ritengo di dover
chiedere al Governo di dare attuazione ad un
ordine del giorno del Senato
che ha impegnato l'Esecutivo ad utilizzare il
potere regolamentare al fine
di introdurre sanzioni alternative
all'espulsione quando lo straniero
risulti adeguatamente inserito nel tessuto
sociale, nonch ad introdurre,
misure sanzionatorie alternative
all'espulsione di carattere amministrativo.
All'articolo 20, comma 3, propongo di
modificare l'espressione "nel limite
stabilito" con la seguente : "con le
modalit ed i limiti stabiliti". Al
comma 8 del medesimo articolo ritengo
necessario aggiungere, alla fine del
comma la previsione secondo la quale il
questore pu, in via eccezionale,
su istanza motivata, consentire l'accesso nel
centro a persone, enti o
associazioni non previste dal precedente comma
7.
All'articolo 21 , comma 2, in materia di
centri di permanenza temporanea,
ritengo opportuno prevedere che
l'amministrazione statale possa non
soltanto procedere alla locazione di edifici a
tale scopo ma anche al loro
acquisto. E' inoltre necessario sostituire,
nell'articolo 22, comma 1, alla
frase "o all'adozione dei provvedimenti
occorrenti per l'erogazione di
specifiche forme di assistenza di competenza
dello Stato" la frase "o
all'eventuale rilascio di un premesso di
soggiorno". Sottolineo, poi, la
necessit di abrogare il comma 4 dell'articolo
23, che pone dei limiti di
carattere finanziario ai servizi di
accoglienza, in attuazione di un ordine
del giorno accolto dal Senato, che impegna
l'Esecutivo ad adottare norme
che consentano di prestare la necessaria
assistenza agli stranieri.
All'articolo 26, nel rispetto di motivi di
protezione sociale che
inevitabilmente risultano connessi al rilascio
del permesso di soggiorno si
prevedano anche i casi di sfruttamento o
violenza nei confronti degli
stranieri; cito, per esempio, il caso delle
meretrici, e ritengo necessario
abrogare il comma 2 della medesima norma, che
prevede che lo straniero
rilasci dichiarazioni nel corso dell'eventuale
procedimento penale relativo
a fatti di violenza o di grave sfruttamento in
danno dello straniero
richiedente.
All'articolo 28 riterrei opportuno formulare
con maggiore chiarezza il
comma 1, in materia di quote massime di
ingresso degli stranieri per motivi
di lavoro. All'articolo 29, comma 3, lettera
c) trovo, invece necessario,
fissare dei criteri per la determinazione
dell'entit della capacit
economica richiesta.
All'articolo 31 , che riguarda le liste degli
stranieri che chiedono di
lavorare in Italia, non condivido la
previsione di tre differenti liste:
una per i lavoratori a tempo indeterminato,
una per quelli a tempo
determinato, ed una per i lavoratori
stagionali. All'articolo 32,
riguardante l'autorizzazione al lavoro degli
stranieri iscritti nelle
liste, sarebbe a mio parere opportuno, al fine
di evitare possibili
manomissioni, prevedere che gli stranieri
conoscano la loro posizione nelle
liste, al fine di evitare che il lavoratore,
stimato il tempo che lo separa
da una possibile chiamata numerica, si astenga
dall'intraprendere vie di
immigrazione illegale.
All'articolo 33 (in materia di prestazione di
garanzia) sarebbe opportuno
stabilire che cosa si intenda per capacit
economica adeguata alla
prestazione di garanzia, facendo, inoltre,
specifico riferimento ai
parametri fissati per il ricongiungimento
familiare, mentre all'articolo
34, comma 1., riterrei opportuno aggiungere,
in fine, la previsione
dell'istituzione in ogni ambasciata di liste
per favorire la ricerca di
occupazione, anche indipendentemente da
specifici accordi bilaterali.
All'articolo 35 concernente il rilascio del
permesso di soggiorno per
l'inserimento nel mondo del lavoro,
opportuno esplicitare che esso
previsto anche per il lavoro autonomo.
Non condivido, inoltre, la previsione
concernente la possibilit di
dimostrare la disponibilit di un alloggio, in
quanto ritengo sufficiente
che lo straniero abbia i mezzi economici per
procurarselo.
All'articolo 36 necessario prevedere che
venga dato comunque luogo
all'iscrizione nelle liste di collocamento
anche nel caso dei licenziamenti
che avvengano dopo che siano trascorsi
ventiquattro mesi dalla data di
instaurazione del primo rapporto di lavoro,
nonch in caso di conclusione
del rapporto di lavoro a tempo determinato;
l'assenza di una previsione di
questo tipo, infatti, comporterebbe un
evidente danno per il lavoratore con
un rapporto di lavoro di durata superiore a
dodici mesi, poich la
conclusione del rapporto coinciderebbe con la
scadenza del permesso, che si
troverebbe a dover lasciare immediatamente il
territorio dello Stato.
Al comma 3 sarebbe, inoltre, necessario
chiarire che, in caso di iscrizione
nelle liste di collocamento successiva alla
conclusione, per qualunque
motivo, del rapporto di lavoro il titolo del
permesso di soggiorno rimane
quello "per lavoro subordinato".
All'articolo 38, in materia di lavoro
autonomo, a mio parere necessario
disciplinare la prestazione in favore del
lavoratore autonomo (comma 3);
inoltre opportuno chiarire che, con riferimento
alla dimostrazione di
disponibilit di alloggio (prevista
dall'articolo 26, comma 3 del T.U.,
sufficiente la dimostrazione della
disponibilit di mezzi corrispondenti
(l'alloggio pu essere di fatto reperito solo
successivamente all'ingresso).
Dopo il Capo VI, ritengo necessario inserire
un capo VI-bis in materia di
ricongiungimenti familiari e di condizione dei
minori, che stabilisca,
inoltre, le modalit con cui, in sede di
espulsione o respingimento o
richiesta di visto di ingresso, lo straniero
possa concretamente richiedere
al Tribunale per i Minorenni di autorizzare il
soggiorno o l'ingresso del
genitore del minore, nonch le modalit ed i
termini per la trasmissione
alla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana all'estero e alla
Questura dell'autorizzazione, anche ai fini
del successivo inoltro al
Centro elaborazione dati del Ministero
dell'Interno e, ove prescritto, al
Sistema Informativo Schengen. All'articolo
45 ritengo necessario inserire
, al comma 4, una disciplina del rinnovo del
permesso di soggiorno per
studio, conformemente all'Ordine del giorno n.
8 del Senato, prevedendo che
i requisiti relativi al profitto siano
rilassati in caso di impedimenti
legati alle condizioni di salute, e che siano
coperti dal rinnovo i tempi
necessari per sostenere a titolo conseguito,
gli esami di abilitazione
professionale, di ammissione ai corsi di
dottorato o alle scuole di
specializzazione.
All'articolo 47 necessario, coerentemente
con l'ordine del giorno n. 500
del Senato accolto dal Governo, che impegna il
Governo ad attivarsi
affinch gli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia che abbiano
conseguito i titoli abilitanti allo
svolgimento delle professioni possano
iscriversi agli albi professionali in deroga
alle disposizioni che
prevedono il requisito della cittadinanza
italiana, stabilire, ai sensi
dell'articolo 37 del T.U., dei criteri per la
definizione delle percentuali
massime di impiego che non ostacolino
l'accesso agli albi degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, n lo
svolgimento della corrispondente
attivit professionale. Tali criteri possono
invece comportare restrizioni
per l'accesso degli stranieri ancora residenti
all'estero.
E' a mio parere opportuno introdurre anche un
CapoVII - bis, nell'ambito
del quale vengano definite specifiche misure
per gli stranieri che si
trovino in determinate condizioni, come, ad
esempio, la previsione della
possibilit di prestazione di garanzia in
luogo della dimostrazione di
disponibilit di mezzi di sostentamento da
parte dei cittadini italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti ovvero da
parte d'enti o associazioni,
finalizzata all'ingresso di familiari in
visita allo straniero detenuto.
All'articolo 55, concernente l'istituzione dei
consigli territoriali per
l'immigrazione, riterrei opportuno attribuire
al presidente della provincia
compiti di coordinamento e di direzione,
essendo previsto soltanto che esso
venga convocato dal prefetto.