Date: 10:31 AM 3/8/99 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: gesuiti, regolamento

 

Cari amici,

vi mando tre documenti:

 

a) un messaggio di Padre Francesco De Luccia (del Jesuit Refugee Service),

contenente un comunicato ANSA che mette in crisi l'assioma sui gesuiti

proposto nello scorso messaggio;

 

b) la bozza di parere sul regolamento della legge approntata da Maselli e,

a quanto risulta dalle polemiche apparse sui giornali di ieri, gia'

presentata agli altri membri della Commissione affari costituzionali;

 

c) alcune proposte di emendamento della stessa bozza, da me preparate

sabato mattina nella fallace speranza che la bozza non fosse stata gia'

presentata alla Commissione (altrimenti sarei andato a giocare a golf, come

faccio tutti i sabati da quando ho smesso di giocare a polo).

 

Vi faccio osservare come, in Commissione, alcuni esponenti di Forza Italia

e di AN abbiano manifestato la propria contrarieta' alla possibilita' di

ingresso per ricerca di lavoro non sponsorizzata. Oggi mando un articolo

sull'argomento al Manifesto, sperando di trovare la consueta benevolenza.

E' questione della massima importanza (e mi fa piacere che i deputati della

destra l'abbiano almeno capita perfettamente). Vi invito a dare sostegno a

Maselli perche' insista su questo punto (possibilmente riformulando il

parere nel modo di seguito suggerito), senza annacquarlo. Ricordo, in

proposito, che le liste di prenotazione che spaventano i deputati della

destra e delle quali Maselli auspica l'istituzione sono imposte dal Testo

unico, all'art. 23, comma 4. Ricordo anche come - a mio parere - l'ingresso

per ricerca di lavoro non sponsorizzata degli stranieri iscritti in liste

di prenotazione sia il nodo centrale della politica di immigrazione.

Ricordo infine come, approvata un anno fa la legge, ne' le liste ne' la

programmazione di ingressi per ricerca di lavoro abbiano visto ancora la

luce.

 

Potrete trovare l'archivio completo dei documenti in mio possesso alla pagina

http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

------------------------

 

Caro Sergio,   ti spedisco in coda al presente  messaggio il testo del

comunicato stampa che ho inviato all' ANSA. Colgo  l'occasione per

complimentarmi con te per la finezza con la quale ti riferisci a  noi

gesuiti. Francesco De Luccia     --------------------------------------

IMMIGRAZIONE: ALLARMISMO  INGIUSTIFICATO "Facili luoghi comuni e

un'informazione superficiale hanno finito per rendere sempre piu' frequente

il  binomio immigrazione e criminalit": lo dichiara l'ultimo numero di

Servir, il mensile di informazione e collegamento del Centro Astalli, il

servizio di accoglienza per rifugiati politici dei Gesuiti. Il Jesuit

Refugee  Service a Roma ha sede in via degli Astalli, 14. "L'ondata emotiva

e in  parte strumentale, secondo la quale gli stranieri sono causa

dell'aumento della  criminalit nelle citt italiane, semplicistica e

pericolosa", scrive Servir. In una lunga intervista il sociologo Marzio

Barbagli afferma che "se il 30 per cento dell'attuale popolazione

carceraria composta da immigrati, questo non un indicatore  affidabile

perche' si entra e si resta in carcere per ragioni del tutto diverse:  per

custodia cautelare, in attesa di giudizio e in esecuzione di pena, dopo la

condanna definitiva. Ma, a parita' di pena, gli stranieri godono meno degli

italiani delle misure alternative e di pene sostitutive alla  detenzione".

"Al Centro Astalli ", dichiara  il direttore padre Francesco De Luccia,

"arrivano sempre piu' le richieste  di accoglienza da parte di rifugiati

politici e richiedenti asilo, di tutte  persone, cioe', che hanno diritto a

stare in Italia". Quanto  all'applicazione della legge Turco-Napolitano, il

gesuita rileva che  "mentre i centri di raccolta per i clandestini sono

stati subito  realizzati, vengono sorvegliati dalla polizia e i volontari

non vi hanno  accesso, ancora tutto da avviare il discorso di accoglienza

di quanti,  pur avendo diritto all'accoglienza, sono costretti a dormire

all'aperto, anche  per mesi, nell'attesa che vengano esplicate tutte le

lunghe procedure  burocratiche e si mettano in atto concrete strategie di

accoglienza".

 

------------------------

 

SCHEMA DI PARERE

 

Il regolamento che stiamo esaminando un atto dovuto, che completa gli

atti conseguenti alla legge 40 del 1998. Sono state emanate nei tempi

previsti per il T.U., le linee programmatiche triennali sull'immigrazione,

il decreto flussi aggiuntivo, ed stato approntato per il 2 ottobre questo

schema di regolamento.

Devo, inoltre, scusarmi con il Consiglio di Stato, dandogli atto che ha

trattenuto solo pochi giorni il regolamento prima di trasmetterlo alla

Conferenza Unificata tra quella Stato Regione e Stato Autonomie Locali e

dopo il parere della Conferenza, avvenuto il 18 dicembre ha provveduto con

celerit al parere dato l'11. 1. 1999. Nel mio rammarico per il ritardo

nella emanazione del regolamento avevo infatti attribuito al Consiglio di

Stato un ritardo ad esso certamente non imputabile.

Rimane per la preoccupazione che l'iter tecnicamente migliore per

l'elaborazione di un parere motivato (Consiglio di Stato Conferenza Stato

Regioni, definitivo parere del Consiglio di Stato)

non concorra, in realt a rallentare notevolmente l'entrata in vigore di

normative per le quali essenziale la rapidit delle decisioni.

Premesso quanto sopra, aggiungo che la preparazione dei regolamenti

presentava delle gravi difficolt, prima tra tutte la necessit di un

collegamento tra ben otto ministeri (interni, affari sociali, esteri,

giustizia, lavoro, sanit, istruzione ed universit) ed il fatto che, a

parte le poche norme regolamentari sul T.U di pubblica sicurezza risalente

agli anni trenta, non esistevano precedenti. Ciononostante il presente

documento a mio parere molto positivo, per cui preannuncio che conto di

chiedere alla commissione di esprimere parere favorevole.

Mi permetto di segnalare alcuni possibili rilievi che, pur condividendo

l'impianto complessivo dello schema di regolamento potrebbero, in seguito,

assumere al termine della discussione in commissione, l'aspetto di

condizioni o osservazioni.

Al capo I, ad esempio, ritengo necessario introdurre nelle disposizioni di

carattere generale, l'obbligatoriet di comunicare nella lingua dello

straniero tutte le notizie che lo riguardano, cos come previsto nel

testo unico; la traduzione dei documenti che interessano lo straniero come

ad esempio, quelli che contengono provvedimenti di espulsione,

respingimento, di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di

rifiuto della conversione del titolo e via dicendo, devono necessariamente,

e non facoltativamente, essere tradotti nella lingua dell'interessato.

Al capo II, invece, in materia di ingresso e di soggiorno, , a mio parere,

necessario, inserire la previsione di una dichiarazione sostitutiva nel

caso in cui lo straniero non possa ottenere dallo Stato di origine la

documentazione ivi indicata.

Inoltre, con riferimento all'articolo 5, laddove si prevede che alla

domanda per il rilascio del visto debba essere allegata la documentazione

necessaria, la lettera c) comma 6, dell' articolo 5 relativo ai mezzi di

sostentamento, dovrebbe essere applicata, ai sensi della Convenzione di

applicazione dell'Accordo di Schengen ai soli soggiorni di breve durata. In

ogni caso, non deve applicarsi ai soggiorni ex art. 23, comma 4, del testo

unico. Devono essere stabilite le modalit di dimostrazione della

sussistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento,

prevedendo la possibilit di dichiarazione sostitutiva per i casi in cui la

documentazione non sia prevista o comunque non sia ottenibile, nel Paese di

appartenenza o, in caso di apolidia, di stabile residenza dello straniero.

All'articolo 8, in materia di richiesta del permesso di soggiorno, la

lettera b del comma 4, no0n deve applicarsi ai soggiorni ex articolo 23,

comma 4 del testo unico. Per quanto riguarda la lettera c) del comma 4, le

condizioni di alloggio devono essere richieste solo per il rilascio del

permesso per motivi familiari; deve essere definita, coerentemente con il

disposto del comma 3 dell'articolo 5 del testo unico, la durata di ciascun

permesso.

E' di fondamentale importanza che la durata del permesso di soggiorno per

lavoro subordinato non sia legata alla durata dell'eventuale rapporto di

lavoro a tempo determinato. In tal caso, infatti, la conclusione del

rapporto stesso comporterebbe la contemporanea scadenza del permesso, in

aperto contrasto con lo spirito del disposto del comma 9 dell'articolo 22

del T.U e dell'articolo 8 della Convenzione OIL n. 143.

All'articolo 10, comma 1, lettera a) ritengo necessario eliminare le parole

"e per asilo politico"poich la Convenzione di Ginevra si richiama non

soltanto ad esso, ma anche all'asilo. E' quasi inevitabile rilevare che i

progetti di legge in materia di diritto di asilo, assegnati alla

commissione, fossero stati gi approvati.

Sempre all'articolo 10, poi necessario chiarire, che il permesso di

soggiorno deve avere una durata collegata ai motivi per i quali viene

rilasciato; necessario, dunque, chiarire che il permesso viene rilasciato

di norma con la durata massima consentita per ciascun motivo.

All'articolo 11, comma 3, concernente il rifiuto del permesso di soggiorno,

ritengo opportuno aggiungere dopo le parole "organismi che svolgono

attivit di asssistenza per stranieri" le seguenti "o di altri organismi di

carattere internazionale specializzati in trasferimenti di persona".

Occorre, inoltre, prevedere che, se, entro un fissato termine dalla data in

cui il provvedimento stato notificato o comunicato all'interessato,

depositato ricorso contro i provvedimenti di rifiuto, di revoca, di

annullamento, di rifiuto del rinnovo e di rifiuto della conversione del

permesso di soggiorno, la presentazione del ricorso differisce i termini

per l'esecuzione dei provvedimenti stessi fino alla decisione del tribunale

amministrativo regionale. E' necessario anche prevedere che, in caso di

annullamento dell'atto impugnato, il questore rilascia rinnova o converte

il permesso di soggiorno a cui lo straniero abbia titolo in conformit con

la sentenza del giudice. All'articolo 12, in materia di permesso di

soggiorno, ritengo necessario evitare che il rinnovo per motivi di studio

di carattere umanitario o di giustizia, risulti subordinato alla

disponibilit di un certo reddito, da lavoro o da altra fonte lecita; il

regolamento deve, inoltre, specificare in quali casi il rinnovo concesso

per una durata doppia di quella originaria, e in quali no.

All'articolo 13 occorre chiarire le modalit attraverso le quali lo

straniero possa dimostrare di essere un lavoratore autonomo e chiarire se

possa iscriversi o meno nelle liste di collocamento e negli albi o registri

previsti per lo svolgimento di lavoro autonomo. Quanto al rinnovo della

carta di soggiorno, condivido l'osservazione del Consiglio di Stato sulla

possibilit di effettuarlo attraverso l'apposizione di un semplice timbro.

Al capo III, che concerne l'espulsione e il trattenimento, ritengo di dover

chiedere al Governo di dare attuazione ad un ordine del giorno del Senato

che ha impegnato l'Esecutivo ad utilizzare il potere regolamentare al fine

di introdurre sanzioni alternative all'espulsione quando lo straniero

risulti adeguatamente inserito nel tessuto sociale, nonch ad introdurre,

misure sanzionatorie alternative all'espulsione di carattere amministrativo.

All'articolo 20, comma 3, propongo di modificare l'espressione "nel limite

stabilito" con la seguente : "con le modalit ed i limiti stabiliti". Al

comma 8 del medesimo articolo ritengo necessario aggiungere, alla fine del

comma la previsione secondo la quale il questore pu, in via eccezionale,

su istanza motivata, consentire l'accesso nel centro a persone, enti o

associazioni non previste dal precedente comma 7.

All'articolo 21 , comma 2, in materia di centri di permanenza temporanea,

ritengo opportuno prevedere che l'amministrazione statale possa non

soltanto procedere alla locazione di edifici a tale scopo ma anche al loro

acquisto. E' inoltre necessario sostituire, nell'articolo 22, comma 1, alla

frase "o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di

specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato" la frase "o

all'eventuale rilascio di un premesso di soggiorno". Sottolineo, poi, la

necessit di abrogare il comma 4 dell'articolo 23, che pone dei limiti di

carattere finanziario ai servizi di accoglienza, in attuazione di un ordine

del giorno accolto dal Senato, che impegna l'Esecutivo ad adottare norme

che consentano di prestare la necessaria assistenza agli stranieri.

All'articolo 26, nel rispetto di motivi di protezione sociale che

inevitabilmente risultano connessi al rilascio del permesso di soggiorno si

prevedano anche i casi di sfruttamento o violenza nei confronti degli

stranieri; cito, per esempio, il caso delle meretrici, e ritengo necessario

abrogare il comma 2 della medesima norma, che prevede che lo straniero

rilasci dichiarazioni nel corso dell'eventuale procedimento penale relativo

a fatti di violenza o di grave sfruttamento in danno dello straniero

richiedente.

 

All'articolo 28 riterrei opportuno formulare con maggiore chiarezza il

comma 1, in materia di quote massime di ingresso degli stranieri per motivi

di lavoro. All'articolo 29, comma 3, lettera c) trovo, invece necessario,

fissare dei criteri per la determinazione dell'entit della capacit

economica richiesta.

All'articolo 31 , che riguarda le liste degli stranieri che chiedono di

lavorare in Italia, non condivido la previsione di tre differenti liste:

una per i lavoratori a tempo indeterminato, una per quelli a tempo

determinato, ed una per i lavoratori stagionali. All'articolo 32,

riguardante l'autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle

liste, sarebbe a mio parere opportuno, al fine di evitare possibili

manomissioni, prevedere che gli stranieri conoscano la loro posizione nelle

liste, al fine di evitare che il lavoratore, stimato il tempo che lo separa

da una possibile chiamata numerica, si astenga dall'intraprendere vie di

immigrazione illegale.

All'articolo 33 (in materia di prestazione di garanzia) sarebbe opportuno

stabilire che cosa si intenda per capacit economica adeguata alla

prestazione di garanzia, facendo, inoltre, specifico riferimento ai

parametri fissati per il ricongiungimento familiare, mentre all'articolo

34, comma 1., riterrei opportuno aggiungere, in fine, la previsione

dell'istituzione in ogni ambasciata di liste per favorire la ricerca di

occupazione, anche indipendentemente da specifici accordi bilaterali.

All'articolo 35 concernente il rilascio del permesso di soggiorno per

l'inserimento nel mondo del lavoro, opportuno esplicitare che esso

previsto anche per il lavoro autonomo.

Non condivido, inoltre, la previsione concernente la possibilit di

dimostrare la disponibilit di un alloggio, in quanto ritengo sufficiente

che lo straniero abbia i mezzi economici per procurarselo.

All'articolo 36 necessario prevedere che venga dato comunque luogo

all'iscrizione nelle liste di collocamento anche nel caso dei licenziamenti

che avvengano dopo che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla data di

instaurazione del primo rapporto di lavoro, nonch in caso di conclusione

del rapporto di lavoro a tempo determinato; l'assenza di una previsione di

questo tipo, infatti, comporterebbe un evidente danno per il lavoratore con

un rapporto di lavoro di durata superiore a dodici mesi, poich la

conclusione del rapporto coinciderebbe con la scadenza del permesso, che si

troverebbe a dover lasciare immediatamente il territorio dello Stato.

Al comma 3 sarebbe, inoltre, necessario chiarire che, in caso di iscrizione

nelle liste di collocamento successiva alla conclusione, per qualunque

motivo, del rapporto di lavoro il titolo del permesso di soggiorno rimane

quello "per lavoro subordinato".

All'articolo 38, in materia di lavoro autonomo, a mio parere necessario

disciplinare la prestazione in favore del lavoratore autonomo (comma 3);

inoltre opportuno chiarire che, con riferimento alla dimostrazione di

disponibilit di alloggio (prevista dall'articolo 26, comma 3 del T.U.,

sufficiente la dimostrazione della disponibilit di mezzi corrispondenti

(l'alloggio pu essere di fatto reperito solo successivamente all'ingresso).

Dopo il Capo VI, ritengo necessario inserire un capo VI-bis in materia di

ricongiungimenti familiari e di condizione dei minori, che stabilisca,

inoltre, le modalit con cui, in sede di espulsione o respingimento o

richiesta di visto di ingresso, lo straniero possa concretamente richiedere

al Tribunale per i Minorenni di autorizzare il soggiorno o l'ingresso del

genitore del minore, nonch le modalit ed i termini per la trasmissione

alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero e alla

Questura dell'autorizzazione, anche ai fini del successivo inoltro al

Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno e, ove prescritto, al

Sistema Informativo Schengen. All'articolo 45  ritengo necessario inserire

, al comma 4, una disciplina del rinnovo del permesso di soggiorno per

studio, conformemente all'Ordine del giorno n. 8 del Senato, prevedendo che

i requisiti relativi al profitto siano rilassati in caso di impedimenti

legati alle condizioni di salute, e che siano coperti dal rinnovo i tempi

necessari per sostenere a titolo conseguito, gli esami di abilitazione

professionale, di ammissione ai corsi di dottorato o alle scuole di

specializzazione.

All'articolo 47 necessario, coerentemente con l'ordine del giorno n. 500

del Senato accolto dal Governo, che impegna il Governo ad attivarsi

affinch gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che abbiano

conseguito i titoli abilitanti allo svolgimento delle professioni possano

iscriversi agli albi professionali in deroga alle disposizioni che

prevedono il requisito della cittadinanza italiana, stabilire, ai sensi

dell'articolo 37 del T.U., dei criteri per la definizione delle percentuali

massime di impiego che non ostacolino l'accesso agli albi degli stranieri

regolarmente soggiornanti in Italia, n lo svolgimento della corrispondente

attivit professionale. Tali criteri possono invece comportare restrizioni

per l'accesso degli stranieri ancora residenti all'estero.

E' a mio parere opportuno introdurre anche un CapoVII - bis, nell'ambito

del quale vengano definite specifiche misure per gli stranieri che si

trovino in determinate condizioni, come, ad esempio, la previsione della

possibilit di prestazione di garanzia in luogo della dimostrazione di

disponibilit di mezzi di sostentamento da parte dei cittadini italiani o

stranieri regolarmente soggiornanti ovvero da parte d'enti o associazioni,

finalizzata all'ingresso di familiari in visita allo straniero detenuto.

All'articolo 55, concernente l'istituzione dei consigli territoriali per

l'immigrazione, riterrei opportuno attribuire al presidente della provincia

compiti di coordinamento e di direzione, essendo previsto soltanto che esso

venga convocato dal prefetto.

 

 

----------------------

 

 

PROPOSTE DI MODIFICA DEL PARERE RELATIVO ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

ATTUATIVO DEL TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE

 

 

 

I.

 

Testo originario: All'articolo 13 occorre chiarire le modalit attraverso

le quali lo straniero possa dimostrare di essere un lavoratore autonomo e

chiarire se possa iscriversi o meno nelle liste di collocamento e negli

albi o registri previsti per lo svolgimento di lavoro autonomo. Quanto al

rinnovo della carta di soggiorno, condivido l'osservazione del Consiglio di

Stato sulla possibilit di effettuarlo attraverso l'apposizione di un

semplice timbro.

 

Modifica suggerita: All'articolo 13 occorre chiarire le modalit attraverso

le quali lo straniero possa dimostrare di essere un lavoratore autonomo e

chiarire, in conformita' con il disposto dell'articolo 39, comma 3, lettera

b, del Testo unico, come il titolare di permesso di soggiorno per motivi di

studio possa iscriversi nelle liste di collocamento e negli albi o registri

previsti per lo svolgimento di lavoro autonomo. Occorre inoltre chiarire

che, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per motivi di

studio, per "permesso di soggiorno per lavoro" si intende sia il permesso

per lavoro subordinato, sia quello per lavoro autonomo. Quanto al rinnovo

della carta di soggiorno, condivido l'osservazione del Consiglio di Stato

sulla possibilit di effettuarlo attraverso l'apposizione di un semplice

timbro.

 

Motivazione: E' indispensabile che sia esplicitamente stabilita la

possibilita' di svolgimento di lavoro autonomo per gli studenti (come

richiesto dal Testo unico) e di conversione del permesso per studio in

permesso per lavoro. Bene invece, per il generico "straniero", la

formulazione adottata.

 

 

II.

 

Testo originario: All'articolo 26, nel rispetto di motivi di protezione

sociale che inevitabilmente risultano connessi al rilascio del permesso di

soggiorno si prevedano anche i casi di sfruttamento o violenza nei

confronti degli stranieri; cito, per esempio, il caso delle meretrici, e

ritengo necessario abrogare il comma 2 della medesima norma, che prevede

che lo straniero rilasci dichiarazioni nel corso dell'eventuale

procedimento penale relativo a fatti di violenza o di grave sfruttamento in

danno dello straniero richiedente.

 

Modifica suggerita: All'articolo 26, nel rispetto di motivi di protezione

sociale che inevitabilmente risultano connessi al rilascio del permesso di

soggiorno si prevedano anche i casi di sfruttamento o violenza nei

confronti degli stranieri; cito, per esempio, il caso delle meretrici, e

ritengo necessario riformulare il comma 2 della medesima norma, chiarendo,

con riferimento alla formulazione del comma 2 dell'articolo 18 del Testo

unico, che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno sono da

considerarsi condizione sufficiente la gravita' e l'attualita' del

pericolo, anche in mancanza di un rilevante contributo offerto dallo

straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale.

 

Motivazione: L'ambiguita' e' contenuta gia' nel comma 2 dell'articolo 18

del Testo unico. La semplice abrogazione del comma 2 dell'articolo 26 del

regolamento non la rimuoverebbe.

 

 

III.

 

Testo originario: All'articolo 32, riguardante l'autorizzazione al lavoro

degli stranieri iscritti nelle liste, sarebbe a mio parere opportuno, al

fine di evitare possibili manomissioni, prevedere che gli stranieri

conoscano la loro posizione nelle liste, al fine di evitare che il

lavoratore, stimato il tempo che lo separa da una possibile chiamata

numerica, si astenga dall'intraprendere vie di immigrazione illegale.

 

Modifica suggerita: All'articolo 32, riguardante l'autorizzazione al lavoro

degli stranieri iscritti nelle liste, sarebbe a mio parere opportuno, al

fine di evitare possibili manomissioni, prevedere che gli stranieri

conoscano la loro posizione nelle liste, in modo che il lavoratore, stimato

il tempo che lo separa da una possibile chiamata numerica, si astenga

dall'intraprendere vie di immigrazione illegale.

 

 

IV.

 

Testo originario: All'articolo 33 (in materia di prestazione di garanzia)

sarebbe opportuno stabilire che cosa si intenda per capacit economica

adeguata alla prestazione di garanzia, facendo, inoltre, specifico

riferimento ai parametri fissati per il ricongiungimento familiare, mentre

all'articolo 34, comma 1., riterrei opportuno aggiungere, in fine, la

previsione dell'istituzione in ogni ambasciata di liste per favorire la

ricerca di occupazione, anche indipendentemente da specifici accordi

bilaterali.

 

Modifica suggerita: All'articolo 33 (in materia di prestazione di garanzia)

sarebbe opportuno stabilire che cosa si intenda per capacit economica

adeguata alla prestazione di garanzia, facendo, inoltre, specifico

riferimento ai parametri fissati per il ricongiungimento familiare, mentre

all'articolo 34, comma 1., e' necessario, ai sensi dell'articolo 23, comma

4, del Testo unico, aggiungere, in fine, la previsione dell'istituzione, in

ogni rappresentanza diplomatica o consolare italiana, di liste di

prenotazione con graduatoria basata sull'anzianit di iscrizione, anche

indipendentemente da specifici accordi bilaterali.

 

Motivazioni: L'istituzione di liste, nelle rappresentanze diplomatiche o

consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianita' di iscrizione,

oltre ad essere indispensabile per la corretta gestione dei flussi

migratori, e' obbligatoria in base al comma 4 dell'articolo 23 del Testo

unico.

 

 

V.

 

Testo originario: All'articolo 35 concernente il rilascio del permesso di

soggiorno per l'inserimento nel mondo del lavoro, opportuno esplicitare

che esso previsto anche per il lavoro autonomo.

Non condivido, inoltre, la previsione concernente la possibilit di

dimostrare la disponibilit di un alloggio, in quanto ritengo sufficiente

che lo straniero abbia i mezzi economici per procurarselo.

 

Modifica suggerita: All'articolo 35 concernente il rilascio del permesso di

soggiorno per l'inserimento nel mondo del lavoro, opportuno esplicitare

che esso previsto anche per il lavoro autonomo.

(sopprimere il resto)

 

Motivazioni: All'articolo 35 non e' prevista la dimostrazione di

disponibilita' di alloggio. L'osservazione e' invece correttamente

applicata, in seguito, all'articolo 38.