Date: 10:31 AM 3/8/99 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: gesuiti, regolamento
Cari amici,
vi mando tre documenti:
a) un messaggio di Padre Francesco De Luccia
(del Jesuit Refugee Service),
contenente un comunicato ANSA che mette in
crisi l'assioma sui gesuiti
proposto nello scorso messaggio;
b) la bozza di parere sul regolamento della
legge approntata da Maselli e,
a quanto risulta dalle polemiche apparse sui
giornali di ieri, gia'
presentata agli altri membri della Commissione
affari costituzionali;
c) alcune proposte di emendamento della stessa
bozza, da me preparate
sabato mattina nella fallace speranza che la
bozza non fosse stata gia'
presentata alla Commissione (altrimenti sarei
andato a giocare a golf, come
faccio tutti i sabati da quando ho smesso di
giocare a polo).
Vi faccio osservare come, in Commissione,
alcuni esponenti di Forza Italia
e di AN abbiano manifestato la propria
contrarieta' alla possibilita' di
ingresso per ricerca di lavoro non sponsorizzata.
Oggi mando un articolo
sull'argomento al Manifesto, sperando di
trovare la consueta benevolenza.
E' questione della massima importanza (e mi fa
piacere che i deputati della
destra l'abbiano almeno capita perfettamente).
Vi invito a dare sostegno a
Maselli perche' insista su questo punto
(possibilmente riformulando il
parere nel modo di seguito suggerito), senza
annacquarlo. Ricordo, in
proposito, che le liste di prenotazione che
spaventano i deputati della
destra e delle quali Maselli auspica l'istituzione
sono imposte dal Testo
unico, all'art. 23, comma 4. Ricordo anche
come - a mio parere - l'ingresso
per ricerca di lavoro non sponsorizzata degli
stranieri iscritti in liste
di prenotazione sia il nodo centrale della
politica di immigrazione.
Ricordo infine come, approvata un anno fa la
legge, ne' le liste ne' la
programmazione di ingressi per ricerca di
lavoro abbiano visto ancora la
luce.
Potrete trovare l'archivio completo dei
documenti in mio possesso alla pagina
http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Caro Sergio, ti spedisco in coda al presente messaggio il testo del
comunicato stampa che ho inviato all' ANSA.
Colgo l'occasione per
complimentarmi con te per la finezza con la
quale ti riferisci a noi
gesuiti. Francesco De Luccia
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IMMIGRAZIONE: ALLARMISMO INGIUSTIFICATO "Facili luoghi
comuni e
un'informazione superficiale hanno finito per
rendere sempre piu' frequente
il
binomio immigrazione e criminalit": lo dichiara l'ultimo numero di
Servir, il mensile di informazione e
collegamento del Centro Astalli, il
servizio di accoglienza per rifugiati politici
dei Gesuiti. Il Jesuit
Refugee
Service a Roma ha sede in via degli Astalli, 14. "L'ondata emotiva
e in
parte strumentale, secondo la quale gli stranieri sono causa
dell'aumento della criminalit nelle citt italiane, semplicistica e
pericolosa", scrive Servir. In una lunga
intervista il sociologo Marzio
Barbagli afferma che "se il 30 per cento
dell'attuale popolazione
carceraria composta da immigrati, questo non
un indicatore affidabile
perche' si entra e si resta in carcere per
ragioni del tutto diverse: per
custodia cautelare, in attesa di giudizio e in
esecuzione di pena, dopo la
condanna definitiva. Ma, a parita' di pena,
gli stranieri godono meno degli
italiani delle misure alternative e di pene
sostitutive alla detenzione".
"Al Centro Astalli ", dichiara il direttore padre Francesco De Luccia,
"arrivano sempre piu' le richieste di accoglienza da parte di rifugiati
politici e richiedenti asilo, di tutte persone, cioe', che hanno diritto a
stare in Italia". Quanto all'applicazione della legge
Turco-Napolitano, il
gesuita rileva che "mentre i centri di raccolta per i clandestini sono
stati subito realizzati, vengono sorvegliati dalla polizia e i volontari
non vi hanno accesso, ancora tutto da avviare il discorso di
accoglienza
di quanti, pur avendo diritto all'accoglienza, sono costretti a dormire
all'aperto, anche per mesi, nell'attesa che vengano esplicate tutte le
lunghe procedure burocratiche e si mettano in atto concrete strategie di
accoglienza".
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SCHEMA DI PARERE
Il regolamento che stiamo esaminando un atto
dovuto, che completa gli
atti conseguenti alla legge 40 del 1998. Sono
state emanate nei tempi
previsti per il T.U., le linee programmatiche
triennali sull'immigrazione,
il decreto flussi aggiuntivo, ed stato
approntato per il 2 ottobre questo
schema di regolamento.
Devo, inoltre, scusarmi con il Consiglio di
Stato, dandogli atto che ha
trattenuto solo pochi giorni il regolamento
prima di trasmetterlo alla
Conferenza Unificata tra quella Stato Regione
e Stato Autonomie Locali e
dopo il parere della Conferenza, avvenuto il
18 dicembre ha provveduto con
celerit al parere dato l'11. 1. 1999. Nel mio
rammarico per il ritardo
nella emanazione del regolamento avevo infatti
attribuito al Consiglio di
Stato un ritardo ad esso certamente non
imputabile.
Rimane per la preoccupazione che l'iter
tecnicamente migliore per
l'elaborazione di un parere motivato
(Consiglio di Stato Conferenza Stato
Regioni, definitivo parere del Consiglio di
Stato)
non concorra, in realt a rallentare
notevolmente l'entrata in vigore di
normative per le quali essenziale la rapidit delle decisioni.
Premesso quanto sopra, aggiungo che la
preparazione dei regolamenti
presentava delle gravi difficolt, prima tra
tutte la necessit di un
collegamento tra ben otto ministeri (interni,
affari sociali, esteri,
giustizia, lavoro, sanit, istruzione ed
universit) ed il fatto che, a
parte le poche norme regolamentari sul T.U di
pubblica sicurezza risalente
agli anni trenta, non esistevano precedenti. Ciononostante
il presente
documento a mio parere molto positivo, per
cui preannuncio che conto di
chiedere alla commissione di esprimere parere
favorevole.
Mi permetto di segnalare alcuni possibili
rilievi che, pur condividendo
l'impianto complessivo dello schema di
regolamento potrebbero, in seguito,
assumere al termine della discussione in
commissione, l'aspetto di
condizioni o osservazioni.
Al capo I, ad esempio, ritengo necessario
introdurre nelle disposizioni di
carattere generale, l'obbligatoriet di
comunicare nella lingua dello
straniero tutte le notizie che lo riguardano,
cos come previsto nel
testo unico; la traduzione dei documenti che
interessano lo straniero come
ad esempio, quelli che contengono
provvedimenti di espulsione,
respingimento, di revoca o di rifiuto del
permesso di soggiorno, quello di
rifiuto della conversione del titolo e via
dicendo, devono necessariamente,
e non facoltativamente, essere tradotti nella
lingua dell'interessato.
Al capo II, invece, in materia di ingresso e
di soggiorno, , a mio parere,
necessario, inserire la previsione di una
dichiarazione sostitutiva nel
caso in cui lo straniero non possa ottenere
dallo Stato di origine la
documentazione ivi indicata.
Inoltre, con riferimento all'articolo 5,
laddove si prevede che alla
domanda per il rilascio del visto debba essere
allegata la documentazione
necessaria, la lettera c) comma 6, dell'
articolo 5 relativo ai mezzi di
sostentamento, dovrebbe essere applicata, ai
sensi della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen ai soli
soggiorni di breve durata. In
ogni caso, non deve applicarsi ai soggiorni ex
art. 23, comma 4, del testo
unico. Devono essere stabilite le modalit di
dimostrazione della
sussistenza dei vincoli familiari richiesti
per il ricongiungimento,
prevedendo la possibilit di dichiarazione
sostitutiva per i casi in cui la
documentazione non sia prevista o comunque non
sia ottenibile, nel Paese di
appartenenza o, in caso di apolidia, di
stabile residenza dello straniero.
All'articolo 8, in materia di richiesta del
permesso di soggiorno, la
lettera b del comma 4, no0n deve applicarsi ai
soggiorni ex articolo 23,
comma 4 del testo unico. Per quanto riguarda
la lettera c) del comma 4, le
condizioni di alloggio devono essere richieste
solo per il rilascio del
permesso per motivi familiari; deve essere
definita, coerentemente con il
disposto del comma 3 dell'articolo 5 del testo
unico, la durata di ciascun
permesso.
E' di fondamentale importanza che la durata
del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato non sia legata alla durata
dell'eventuale rapporto di
lavoro a tempo determinato. In tal caso,
infatti, la conclusione del
rapporto stesso comporterebbe la contemporanea
scadenza del permesso, in
aperto contrasto con lo spirito del disposto
del comma 9 dell'articolo 22
del T.U e dell'articolo 8 della Convenzione
OIL n. 143.
All'articolo 10, comma 1, lettera a) ritengo
necessario eliminare le parole
"e per asilo politico"poich la
Convenzione di Ginevra si richiama non
soltanto ad esso, ma anche all'asilo. E' quasi
inevitabile rilevare che i
progetti di legge in materia di diritto di
asilo, assegnati alla
commissione, fossero stati gi approvati.
Sempre all'articolo 10, poi necessario chiarire,
che il permesso di
soggiorno deve avere una durata collegata ai
motivi per i quali viene
rilasciato; necessario, dunque, chiarire che
il permesso viene rilasciato
di norma con la durata massima consentita per
ciascun motivo.
All'articolo 11, comma 3, concernente il
rifiuto del permesso di soggiorno,
ritengo opportuno aggiungere dopo le parole
"organismi che svolgono
attivit di asssistenza per stranieri" le
seguenti "o di altri organismi di
carattere internazionale specializzati in
trasferimenti di persona".
Occorre, inoltre, prevedere che, se, entro un
fissato termine dalla data in
cui il provvedimento stato notificato o
comunicato all'interessato,
depositato ricorso contro i provvedimenti di
rifiuto, di revoca, di
annullamento, di rifiuto del rinnovo e di
rifiuto della conversione del
permesso di soggiorno, la presentazione del
ricorso differisce i termini
per l'esecuzione dei provvedimenti stessi fino
alla decisione del tribunale
amministrativo regionale. E' necessario anche
prevedere che, in caso di
annullamento dell'atto impugnato, il questore
rilascia rinnova o converte
il permesso di soggiorno a cui lo straniero
abbia titolo in conformit con
la sentenza del giudice. All'articolo 12, in
materia di permesso di
soggiorno, ritengo necessario evitare che il
rinnovo per motivi di studio
di carattere umanitario o di giustizia,
risulti subordinato alla
disponibilit di un certo reddito, da lavoro o
da altra fonte lecita; il
regolamento deve, inoltre, specificare in
quali casi il rinnovo concesso
per una durata doppia di quella originaria, e
in quali no.
All'articolo 13 occorre chiarire le modalit
attraverso le quali lo
straniero possa dimostrare di essere un
lavoratore autonomo e chiarire se
possa iscriversi o meno nelle liste di
collocamento e negli albi o registri
previsti per lo svolgimento di lavoro
autonomo. Quanto al rinnovo della
carta di soggiorno, condivido l'osservazione
del Consiglio di Stato sulla
possibilit di effettuarlo attraverso
l'apposizione di un semplice timbro.
Al capo III, che concerne l'espulsione e il
trattenimento, ritengo di dover
chiedere al Governo di dare attuazione ad un
ordine del giorno del Senato
che ha impegnato l'Esecutivo ad utilizzare il
potere regolamentare al fine
di introdurre sanzioni alternative
all'espulsione quando lo straniero
risulti adeguatamente inserito nel tessuto
sociale, nonch ad introdurre,
misure sanzionatorie alternative
all'espulsione di carattere amministrativo.
All'articolo 20, comma 3, propongo di
modificare l'espressione "nel limite
stabilito" con la seguente : "con le
modalit ed i limiti stabiliti". Al
comma 8 del medesimo articolo ritengo
necessario aggiungere, alla fine del
comma la previsione secondo la quale il
questore pu, in via eccezionale,
su istanza motivata, consentire l'accesso nel
centro a persone, enti o
associazioni non previste dal precedente comma
7.
All'articolo 21 , comma 2, in materia di
centri di permanenza temporanea,
ritengo opportuno prevedere che
l'amministrazione statale possa non
soltanto procedere alla locazione di edifici a
tale scopo ma anche al loro
acquisto. E' inoltre necessario sostituire,
nell'articolo 22, comma 1, alla
frase "o all'adozione dei provvedimenti
occorrenti per l'erogazione di
specifiche forme di assistenza di competenza
dello Stato" la frase "o
all'eventuale rilascio di un premesso di
soggiorno". Sottolineo, poi, la
necessit di abrogare il comma 4 dell'articolo
23, che pone dei limiti di
carattere finanziario ai servizi di
accoglienza, in attuazione di un ordine
del giorno accolto dal Senato, che impegna
l'Esecutivo ad adottare norme
che consentano di prestare la necessaria
assistenza agli stranieri.
All'articolo 26, nel rispetto di motivi di protezione
sociale che
inevitabilmente risultano connessi al rilascio
del permesso di soggiorno si
prevedano anche i casi di sfruttamento o
violenza nei confronti degli
stranieri; cito, per esempio, il caso delle
meretrici, e ritengo necessario
abrogare il comma 2 della medesima norma, che
prevede che lo straniero
rilasci dichiarazioni nel corso dell'eventuale
procedimento penale relativo
a fatti di violenza o di grave sfruttamento in
danno dello straniero
richiedente.
All'articolo 28 riterrei opportuno formulare
con maggiore chiarezza il
comma 1, in materia di quote massime di
ingresso degli stranieri per motivi
di lavoro. All'articolo 29, comma 3, lettera
c) trovo, invece necessario,
fissare dei criteri per la determinazione
dell'entit della capacit
economica richiesta.
All'articolo 31 , che riguarda le liste degli
stranieri che chiedono di
lavorare in Italia, non condivido la
previsione di tre differenti liste:
una per i lavoratori a tempo indeterminato,
una per quelli a tempo
determinato, ed una per i lavoratori
stagionali. All'articolo 32,
riguardante l'autorizzazione al lavoro degli
stranieri iscritti nelle
liste, sarebbe a mio parere opportuno, al fine
di evitare possibili
manomissioni, prevedere che gli stranieri
conoscano la loro posizione nelle
liste, al fine di evitare che il lavoratore,
stimato il tempo che lo separa
da una possibile chiamata numerica, si astenga
dall'intraprendere vie di
immigrazione illegale.
All'articolo 33 (in materia di prestazione di
garanzia) sarebbe opportuno
stabilire che cosa si intenda per capacit
economica adeguata alla
prestazione di garanzia, facendo, inoltre,
specifico riferimento ai
parametri fissati per il ricongiungimento
familiare, mentre all'articolo
34, comma 1., riterrei opportuno aggiungere,
in fine, la previsione
dell'istituzione in ogni ambasciata di liste
per favorire la ricerca di
occupazione, anche indipendentemente da
specifici accordi bilaterali.
All'articolo 35 concernente il rilascio del
permesso di soggiorno per
l'inserimento nel mondo del lavoro,
opportuno esplicitare che esso
previsto anche per il lavoro autonomo.
Non condivido, inoltre, la previsione
concernente la possibilit di
dimostrare la disponibilit di un alloggio, in
quanto ritengo sufficiente
che lo straniero abbia i mezzi economici per
procurarselo.
All'articolo 36 necessario prevedere che
venga dato comunque luogo
all'iscrizione nelle liste di collocamento
anche nel caso dei licenziamenti
che avvengano dopo che siano trascorsi
ventiquattro mesi dalla data di
instaurazione del primo rapporto di lavoro,
nonch in caso di conclusione
del rapporto di lavoro a tempo determinato;
l'assenza di una previsione di
questo tipo, infatti, comporterebbe un
evidente danno per il lavoratore con
un rapporto di lavoro di durata superiore a
dodici mesi, poich la
conclusione del rapporto coinciderebbe con la
scadenza del permesso, che si
troverebbe a dover lasciare immediatamente il
territorio dello Stato.
Al comma 3 sarebbe, inoltre, necessario
chiarire che, in caso di iscrizione
nelle liste di collocamento successiva alla
conclusione, per qualunque
motivo, del rapporto di lavoro il titolo del
permesso di soggiorno rimane
quello "per lavoro subordinato".
All'articolo 38, in materia di lavoro
autonomo, a mio parere necessario
disciplinare la prestazione in favore del
lavoratore autonomo (comma 3);
inoltre opportuno chiarire che, con
riferimento alla dimostrazione di
disponibilit di alloggio (prevista
dall'articolo 26, comma 3 del T.U.,
sufficiente la dimostrazione della disponibilit
di mezzi corrispondenti
(l'alloggio pu essere di fatto reperito solo
successivamente all'ingresso).
Dopo il Capo VI, ritengo necessario inserire
un capo VI-bis in materia di
ricongiungimenti familiari e di condizione dei
minori, che stabilisca,
inoltre, le modalit con cui, in sede di
espulsione o respingimento o
richiesta di visto di ingresso, lo straniero
possa concretamente richiedere
al Tribunale per i Minorenni di autorizzare il
soggiorno o l'ingresso del
genitore del minore, nonch le modalit ed i
termini per la trasmissione
alla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana all'estero e alla
Questura dell'autorizzazione, anche ai fini
del successivo inoltro al
Centro elaborazione dati del Ministero
dell'Interno e, ove prescritto, al
Sistema Informativo Schengen. All'articolo
45 ritengo necessario inserire
, al comma 4, una disciplina del rinnovo del
permesso di soggiorno per
studio, conformemente all'Ordine del giorno n.
8 del Senato, prevedendo che
i requisiti relativi al profitto siano rilassati
in caso di impedimenti
legati alle condizioni di salute, e che siano
coperti dal rinnovo i tempi
necessari per sostenere a titolo conseguito,
gli esami di abilitazione
professionale, di ammissione ai corsi di
dottorato o alle scuole di
specializzazione.
All'articolo 47 necessario, coerentemente
con l'ordine del giorno n. 500
del Senato accolto dal Governo, che impegna il
Governo ad attivarsi
affinch gli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia che abbiano
conseguito i titoli abilitanti allo
svolgimento delle professioni possano
iscriversi agli albi professionali in deroga
alle disposizioni che
prevedono il requisito della cittadinanza
italiana, stabilire, ai sensi
dell'articolo 37 del T.U., dei criteri per la
definizione delle percentuali
massime di impiego che non ostacolino
l'accesso agli albi degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, n lo
svolgimento della corrispondente
attivit professionale. Tali criteri possono
invece comportare restrizioni
per l'accesso degli stranieri ancora residenti
all'estero.
E' a mio parere opportuno introdurre anche un
CapoVII - bis, nell'ambito
del quale vengano definite specifiche misure
per gli stranieri che si
trovino in determinate condizioni, come, ad
esempio, la previsione della
possibilit di prestazione di garanzia in
luogo della dimostrazione di
disponibilit di mezzi di sostentamento da
parte dei cittadini italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti ovvero da
parte d'enti o associazioni,
finalizzata all'ingresso di familiari in
visita allo straniero detenuto.
All'articolo 55, concernente l'istituzione dei
consigli territoriali per
l'immigrazione, riterrei opportuno attribuire
al presidente della provincia
compiti di coordinamento e di direzione,
essendo previsto soltanto che esso
venga convocato dal prefetto.
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PROPOSTE DI MODIFICA DEL PARERE RELATIVO ALLO
SCHEMA DI REGOLAMENTO
ATTUATIVO DEL TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE
I.
Testo originario: All'articolo 13 occorre
chiarire le modalit attraverso
le quali lo straniero possa dimostrare di
essere un lavoratore autonomo e
chiarire se possa iscriversi o meno nelle
liste di collocamento e negli
albi o registri previsti per lo svolgimento di
lavoro autonomo. Quanto al
rinnovo della carta di soggiorno, condivido
l'osservazione del Consiglio di
Stato sulla possibilit di effettuarlo
attraverso l'apposizione di un
semplice timbro.
Modifica suggerita: All'articolo 13 occorre
chiarire le modalit attraverso
le quali lo straniero possa dimostrare di
essere un lavoratore autonomo e
chiarire, in conformita' con il disposto
dell'articolo 39, comma 3, lettera
b, del Testo unico, come il titolare di
permesso di soggiorno per motivi di
studio possa iscriversi nelle liste di
collocamento e negli albi o registri
previsti per lo svolgimento di lavoro
autonomo. Occorre inoltre chiarire
che, ai fini della conversione del permesso di
soggiorno per motivi di
studio, per "permesso di soggiorno per
lavoro" si intende sia il permesso
per lavoro subordinato, sia quello per lavoro
autonomo. Quanto al rinnovo
della carta di soggiorno, condivido
l'osservazione del Consiglio di Stato
sulla possibilit di effettuarlo attraverso
l'apposizione di un semplice
timbro.
Motivazione: E' indispensabile che sia
esplicitamente stabilita la
possibilita' di svolgimento di lavoro autonomo
per gli studenti (come
richiesto dal Testo unico) e di conversione
del permesso per studio in
permesso per lavoro. Bene invece, per il generico
"straniero", la
formulazione adottata.
II.
Testo originario: All'articolo 26, nel
rispetto di motivi di protezione
sociale che inevitabilmente risultano connessi
al rilascio del permesso di
soggiorno si prevedano anche i casi di
sfruttamento o violenza nei
confronti degli stranieri; cito, per esempio,
il caso delle meretrici, e
ritengo necessario abrogare il comma 2 della
medesima norma, che prevede
che lo straniero rilasci dichiarazioni nel corso
dell'eventuale
procedimento penale relativo a fatti di
violenza o di grave sfruttamento in
danno dello straniero richiedente.
Modifica suggerita: All'articolo 26, nel
rispetto di motivi di protezione
sociale che inevitabilmente risultano connessi
al rilascio del permesso di
soggiorno si prevedano anche i casi di
sfruttamento o violenza nei
confronti degli stranieri; cito, per esempio,
il caso delle meretrici, e
ritengo necessario riformulare il comma 2
della medesima norma, chiarendo,
con riferimento alla formulazione del comma 2
dell'articolo 18 del Testo
unico, che ai fini del rilascio del permesso
di soggiorno sono da
considerarsi condizione sufficiente la
gravita' e l'attualita' del
pericolo, anche in mancanza di un rilevante
contributo offerto dallo
straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale.
Motivazione: L'ambiguita' e' contenuta gia'
nel comma 2 dell'articolo 18
del Testo unico. La semplice abrogazione del
comma 2 dell'articolo 26 del
regolamento non la rimuoverebbe.
III.
Testo originario: All'articolo 32, riguardante
l'autorizzazione al lavoro
degli stranieri iscritti nelle liste, sarebbe
a mio parere opportuno, al
fine di evitare possibili manomissioni,
prevedere che gli stranieri
conoscano la loro posizione nelle liste, al
fine di evitare che il
lavoratore, stimato il tempo che lo separa da
una possibile chiamata
numerica, si astenga dall'intraprendere vie di
immigrazione illegale.
Modifica suggerita: All'articolo 32,
riguardante l'autorizzazione al lavoro
degli stranieri iscritti nelle liste, sarebbe
a mio parere opportuno, al
fine di evitare possibili manomissioni,
prevedere che gli stranieri
conoscano la loro posizione nelle liste, in
modo che il lavoratore, stimato
il tempo che lo separa da una possibile
chiamata numerica, si astenga
dall'intraprendere vie di immigrazione
illegale.
IV.
Testo originario: All'articolo 33 (in materia
di prestazione di garanzia)
sarebbe opportuno stabilire che cosa si
intenda per capacit economica
adeguata alla prestazione di garanzia,
facendo, inoltre, specifico
riferimento ai parametri fissati per il
ricongiungimento familiare, mentre
all'articolo 34, comma 1., riterrei opportuno
aggiungere, in fine, la
previsione dell'istituzione in ogni ambasciata
di liste per favorire la
ricerca di occupazione, anche
indipendentemente da specifici accordi
bilaterali.
Modifica suggerita: All'articolo 33 (in
materia di prestazione di garanzia)
sarebbe opportuno stabilire che cosa si
intenda per capacit economica
adeguata alla prestazione di garanzia,
facendo, inoltre, specifico
riferimento ai parametri fissati per il
ricongiungimento familiare, mentre
all'articolo 34, comma 1., e' necessario, ai
sensi dell'articolo 23, comma
4, del Testo unico, aggiungere, in fine, la
previsione dell'istituzione, in
ogni rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, di liste di
prenotazione con graduatoria basata
sull'anzianit di iscrizione, anche
indipendentemente da specifici accordi bilaterali.
Motivazioni: L'istituzione di liste, nelle
rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane, con graduatoria basata
sull'anzianita' di iscrizione,
oltre ad essere indispensabile per la corretta
gestione dei flussi
migratori, e' obbligatoria in base al comma 4
dell'articolo 23 del Testo
unico.
V.
Testo originario: All'articolo 35 concernente
il rilascio del permesso di
soggiorno per l'inserimento nel mondo del
lavoro, opportuno esplicitare
che esso previsto anche per il lavoro
autonomo.
Non condivido, inoltre, la previsione
concernente la possibilit di
dimostrare la disponibilit di un alloggio, in
quanto ritengo sufficiente
che lo straniero abbia i mezzi economici per
procurarselo.
Modifica suggerita: All'articolo 35
concernente il rilascio del permesso di
soggiorno per l'inserimento nel mondo del
lavoro, opportuno esplicitare
che esso previsto anche per il lavoro
autonomo.
(sopprimere il resto)
Motivazioni: All'articolo 35 non e' prevista
la dimostrazione di
disponibilita' di alloggio. L'osservazione e'
invece correttamente
applicata, in seguito, all'articolo 38.