Date: 11:20 AM 3/29/99 +0200
From: sergio briguglio
Subject: da sergio briguglio
Cari amici,
a seguito dell'assemblea indetta stamattina
(Sabato 10 Aprile) dall'ICS,
e in vista dell'eventuale convocazione delle
associazioni da parte del
Ministro dell'interno, vi propongo ancora
alcune considerazioni in
relazione alla questione "decreto di
protezione temporanea ex art. 20
del Testo unico". Provo a schematizzare
il problema nel modo seguente.
Le nostre preoccupazioni:
a1) che i profughi attualmente nell'area di
crisi (Albania, Macedonia,
Montenegro) non debbano patire danni
irreparabili per la difficolta' di
prestare loro soccorso "in loco" in
tempi rapidi;
a2) che il diritto d'asilo in Italia non sia
riservato solo ai "piu'
forti" - a quelli, cioe', che riescono a
raggiungere avventurosamente il
territorio italiano;
a3) che la definizione dei criteri di
selezione per l'accoglimento in
Italia non sia di fatto delegata alla mafia
(albanese, italiana, etc.);
a4) che non sia adottata, allo scopo di porre
un argine al possibile
dilagare delle richieste, una interpretazione
delle norme sul diritto
d'asilo piu' restrittiva e cavillosa
dell'usuale da parte della
Commissione per l'asilo (organo certamente non
sufficientemente
indipendente dal potere esecutivo).
Le preoccupazioni del Governo:
b1) che non risulti di fatto assecondato il
piano di pulizia etnica in
Kosovo;
b2) che non ci si trovi a sostenere oneri
spropositati per l'accoglienza
dei profughi (l'Italia e' piu' facilmente
raggiungibile degli altri
paesi europei).
Le preoccupazioni degli altri governi europei
(stando almeno alle
ipotesi di alcuni autorevoli osservatori):
c1) che l'accoglimento "facile" di
profughi in Italia non si traduca in
un transito facile di questi verso altre
destinazioni piu' ambite
(Germania, Francia, etc.).
Sulla base di questo elenco (ovviamente
discutibile e incompleto), credo
che si debba evitare di prospettare al Governo
l'adozione di un
provvedimento "di grande respiro" -
un provvedimento, cioe', che
riconosca un diritto alla protezione
temporanea per TUTTI coloro che
fuggono dala situazione di violenza. Un tale
diritto, infatti,
formalmente e' gia' sancito dalle norme
sull'asilo e dall'art. 10 della
Costituzione (il profugo potrebbe, cioe',
anche in caso di diniego dello
status di rifugiato ex Convenzione di Ginevra,
richiedere il
riconoscimento del diritto d'asilo
costituzionale al giudice ordinario).
L'adozione di un provvedimento
"generalizzato", ex art. 20 del Testo
unico, gioverebbe solo al Governo per snellire
il lavoro della
Commissione per l'asilo ed eventualmente della
magistratura ordinaria
(ma, in questo, il Governo e' capace di
correre da se' ai ripari, e non
e' necessario che siamo noi a insistere). Per
contro, il carattere
generalizzato del provvedimento metterebbe il
Governo nella condizione
di non collaborare minimamente all'arrivo dei
profughi in Italia (vedi
punti b1 e b2). E se la traversata
dell'Adriatico potrebbe essere
compiuta, in teoria, dai profughi, avvalendosi
dei vettori ordinari
(anziche' degli scafisti), valendo l'art. 10,
comma 4, del Testo unico,
resterebbe appannaggio degli speculatori il
trasporto dall'area di crisi
ai porti e l'accesso dei profughi ai vettori.
Per di piu', se mi
consentite la considerazione un po' cinica,
non sarebbe minimamente
possibile discriminare tra veri e falsi profughi, essendo proprio
la
mancanza di documenti una caratteristica dei
primi facilmente simulabile
dai secondi. Il risultato potrebbe essere, in
pochissimo tempo, una
pulizia etnica spontanea dell'intera Albania.
Una soluzione accettabile dal Governo, e
compatibile con le
preoccupazioni degli altri governi europei,
potrebbe essere allora, piu'
modestamente, quella di riservare
l'accoglienza "ex decreto" a una quota
di profughi trasferiti (ad opera delle
autorita' italiane) dai campi
dell'area di crisi a strutture di accoglienza
in Italia (perfino, per un
tempo limitato, nella forma di campi chiusi,
per tener conto del punto
c1), certamente piu' idonee dal punto di vista
della capacita' di
erogare i servizi necessari e probabilmente
meno costose dei campi in
loco. Questo renderebbe la posizione
dell'Italia simile a quella della
Germania, e, tra l'altro, darebbe credibilita'
all'insistenza del nostro
paese, in altre occasioni manifestata, per
l'adozione di politiche di
ripartizione degli oneri in sede europea.
L'accoglienza potrebbe essere estesa, sempre
sulla base del decreto, a
coloro che hanno appoggi da parte di familiari
o amici gia' inseriti in
Italia (per questi sarebbe inappropriata la
preoccupazione di cui al
punto c1).
La determinazione della quota dovrebbe tener
conto del punto a1 (anche
sulla base delle quote ammesse dagli altri
paesi), e la selezione dei
profughi da trasferire dovrebbe essere
effettuata nel rispetto della
volonta' degli interessati, della loro unita'
familiare (e sociale) e di
una graduatoria basata sulla vulnerabilita'
dei soggetti.
Con successive direttive potrebbero essere
stabilite le modalita' di
accesso al lavoro (quando l'impossibilita' di
rimpatrio si prolunghi
oltre misura). In relazione a questo punto,
potrebbe valer la pena di
tener presenti, ad esempio, le disposizioni,
di cui vi ho dato notizia
nei giorni scorsi, relative al rilascio di
permessi stagionali o per
lavoro subordinato (lasciarli destinati alla
chiamata nominativa
dall'estero sarebbe, in questo frangente, piu'
ridicolo del solito).
All'occorrenza, si potrebbero emanare in
seguito decreti di diverso
contenuto.
Resterebbe impregiudicata la possibilita' (per
chiunque, accolto o meno
che sia sulla base del decreto) di avanzare
richiesta di asilo.
Cordiali saluti
sergio briguglio
n.b.: per la spedizione di questo messaggio
(che ha luogo insolitamente
di sabato) mi avvalgo della gentile collaborazione di amici.