Date: 12:09 PM 4/26/99 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: messaggio da parte di Gianfranco Schiavone

 

Cari amici,

vi mando il messaggio inviato a Jurgen Humburg e a me da Gianfranco Schiavone.

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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Alla c.a. di JURGEN KUMBURG e SERGIO  BRIGUGLIO   Caro Sergio, caro Jurgen,

vi invio, con la  richiesta ad entrambi di farlo circolare quanto ricevuto

agli altri componenti  del gruppo di lavoro, la bozza del decreto

sull'accoglienza dei rifugiati dalla  RFJ. Io, Lorenzo Trucco e Paolo

Bonetti abbiamo provato a rivedere le bozze  precedenti; il testo che

proponiamo mantiene l' ossatura complessiva fin qui  elaborata,

riformulando il tutto in un linguaggio pi propriamente  giuridico, gi

nella forma di un possibile decreto. L'articolato risulta  cos modificato

nel linguaggio (motivo per cui i cambiamenti non sono  evidenziati in

neretto).  Per ci che riguarda i punti di sostanza,  siamo intervenuti sui

seguenti aspetti che erano carenti o mancanti nelle  versioni precedenti:

  a) eliminazione di ogni possibile indebita e  pericolosissima limitazione

"etnica" o geografica. Si parla di  "rifugiati e sfollati interni che hanno

diovuto abbandonare il luogo di  abituale dimora a causa del conflitto nel

territprio della  RFJ". b) proponiamo di estendere direttamente il

ricongiungimento famigliare al quarto grado; c) le categorie vulnerabili

vengono  esemplificate, (con particolare riferimento agli "innominabili"

disertori); d) le modalit di trasferimento in Italia  vengono meglio

precisate, cos come le modalit per il rilascio  del nulla osta e) infine

si prevede di introdurre delle  disposizioni sul soggiorno dei cittadini

della RFJ gi presenti in  Italia. (art. 7)   Chiedo a tutti i componenti

del gruppo di lavoro di fare  circolare le loro osservazioni.    Poich

credo che ormai siamo vicini alla definizione di  un buon testo finale,

chiedo all'ACNUR di convocare un nuovo incontro di  taglio tecnico nel

quale definire:  a) modalit di presentazione al Governo della nostra

proposta b) iniziative sul Parlamento c) altre iniziative ci allo scopo di

continuare l'ottimo lavoro fatto fin  qui insieme ed evitare confusioni e

sovrapposizioni.    Buon lavoro     Gianfranco Schiavone

 

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Proposta di DECRETO  (quarta bozza)

 

 

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Misure straordinarie di accoglienza per le persone provenienti dal

territorio della repubblica federale di Jugoslavia

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

 

Considerando che  l'esodo di cittadini jugoslavi, rifugiati e sfollati

interni che hanno dovuto abbandonare il loro luogo di abituale dimora a

causa del conflitto nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia,

ha raggiunto dimensioni inaspettate;

 

considerando che tale esodo ha creato una situazione difficile da gestire

nei paesi limitrofi, soprattutto in Albania, in Macedonia, e nel territorio

del Montenegro, nei quali attualmente si trovano un cospicuo numero di

rifugiati rispettivamente sfollati interni;

 

considerando che la situazione nella quale si trovano gran parte di questi

rifugiati e sfollati interni, nonostante gli sforzi di assistenza da parte

del Governo italiano e degli altri   Governi, degli organismi

internazionali e degli organismi non-governativi, continua purtroppo ad

essere caratterizzata da sofferenze sotto vari aspetti, non ultimo anche

sotto il profilo psicofisico;

 

considerando che un certo numero di rifugiati e sfollati interni,

attualmente ospitati in Albania, Macedonia, Montenegro, nei paesi limitrofi

o trasportati in altri Paesi, potrebbe avere legami con familiari o altre

persone residenti in Italia, oppure che per la loro particolare

vulnerabilit' avrebbero bisogno di un trasferimento in Italia;

 

ritenendo che pertanto sussistano, in occasione del conflitto nei territori

della Repubblica federale di Jugoslavia, le rilevanti esigenze umanitarie

che in base  all'articolo 20 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero) consentono l'adozione di misure

straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali;

 

d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'Interno e per la

solidariet sociale

 

 

emana il seguente decreto

 

 

 

 

 

 

 

Art.1

 

(Categorie di cittadini della Repubblica federale di Jugoslavia destinatari

delle misure straordinarie di accoglienza)

 

 

1.         Le misure straordinarie di accoglienza previste nel presente

decreto, adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai rifugiati e agli

sfollati interni che hanno dovuto abbandonare il loro luogo di abituale

dimora a causa del conflitto nel territorio della Repubblica Federale di

Jugoslavia e che appartengano ad una delle categorie indicate dagli art.

2, 3, 5.

 

2.         Qualora non dispongano di un valido passaporto o di altro documento

di viaggio, l'identit di tali persone deve essere attestata da apposita

certificazione rilasciata dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i

rifugiati o dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

 

3.         Le disposizioni del presente decreto si osservano nei confronti

delle predette categorie di stranieri ed apolidi in deroga alle diverse

disposizioni previste dal citato testo unico.

 

4.         Le disposizioni del presente decreto si osservano senza alcuna

distinzione per l'appartenenza etnica, linguistica o religiosa delle

persone.

 

 

 

 

 

Art. 2

 

 (Ricongiungimento familiare)

 

 

1. Sono ammessi nel territorio nazionale, fatte salve le competenze in

materia di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, i

rifugiati e sfollati interni, di cui all'art. 1 del presente decreto, che

hanno familiari regolarmente soggiornanti in Italia a qualsiasi titolo.

 

2. Unicamente ai fini dell'ammissione in Italia ai sensi del presente

decreto, per "familiari" si intendono il coniuge e tutti i parenti entro il

quarto grado.

 

3.         Unicamente ai fini dell'ammissione in Italia ai sensi del presente

decreto, il familiare soggiornante in Italia che chiede il ricongiungimento

equiparato al rifugiato ed pertanto esentato dall'obbligo di cui al

comma 3, lettere a) e b),  dell'articolo 29 del decreto legislativo  25

luglio 1998, n. 286.

 

4.         In considerazione dell'oggettiva difficolt di seguire la procedura

di ricongiungimento prevista dalle norme ordinarie vigenti in materia, al

fine di operare i ricongiungimenti di cui al presente decreto s'instaura

una procedura semplificata. In particolare, qualora non sia oggettivamente

possibile la certificazione, da parte degli interessati, dell'identit e

dei legami di parentela di cui al comma 2 del presente articolo, detta

certificazione pu essere sostituita da idonea dichiarazione rilasciata,

secondo prescritte modalit, dall'Alto Commissariato delle Nazioni  Unite o

dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Sono previste,

inoltre, modalita' semplificate per il rilascio dei visti di ingresso nei

casi in cui agli interessati non sia possibile recarsi presso la

rappresentanza diplomatica o consolare competente. I tempi previsti per il

rilascio o il diniego del nulla-osta al ricongiungimento di cui all'art.

29, comma  8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono ridotti

a complessivi quindici giorni.

 

5.         Alle persone che si sono ricongiunte in Italia viene rilasciato un

permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi e per gli effetti

dell'art. 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Esso consente

l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, l'accesso ai servizi

assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione

professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di

lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo

svolgimento di attivit di lavoro.

 

6. Le persone che si sono ricongiunte con i familiari in Italia hanno

inoltre diritto a beneficiare delle misure delle misure di assistenza

previste dall'articolo 6 del presente decreto.

 

7.  Gli organismi non-governativi e di volontariato hanno la possibilit,

nell'ambito della loro competenze e sotto la loro responsabilit, di

proporre e sostenere ricongiungimenti familiari di persone di cui al comma

1 del presente articolo, e di fare da tramite, previa delega da parte delle

persone interessate, con le autorit competenti.

 

 

 

 

 

Art. 3

 

 (Accoglienza di persone che si trovano in situazioni particolarmente

vulnerabili)

 

 

1.         Sono ammessi nel territorio nazionale, fatte salve le competenze in

materia di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza dello Stato i

rifugiati e sfollati interni, di cui all'art. 1 che si trovino in

condizioni di particolare vulnerabilit.

 

2: In ogni caso si considerano in condizioni di particolare vulnerabilit

le persone indicate nell'articolo 1 che appartengano ad una delle seguenti

categorie:

a) feriti, malati, traumatizzati e gli accompagnatori degli stessi, nonch

persone che necessitano di cure mediche non disponibili in loco, allo scopo

di offrire loro le cure necessarie in Italia;

b) minori non accompagnati e in stato di abbandono; in tali casi  deve

essere data tempestiva comunicazione al Tribunale per i minori competente

per territorio e al Comitato per la tutela dei minori istituito ai sensi

dell'art. 33  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) donne sole;

d) disertori, renitenti alla leva ed obiettori di coscienza;

e) altre persone in situazioni di particolare vulnerabilit segnalate alle

autorit italiane dall'ACNUR.

 

3.         I criteri per l'individuazione dei rifugiati e degli sfollati di

cui al comma precedente, nonch le procedure per il loro trasferimento in

Italia sono  definite con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto

con i Ministri degli affari esteri e della difesa, in collaborazione con

l'Alto Commissariato delle Nazioni  Unite e con l'Organizzazione

Internazionale per le Migrazioni.

 

4.         Alle persone di cui al comma 1 del presente articolo rilasciato

un permesso di soggiorno per asilo umanitario della durata di un anno e

rinnovabile, se persistono i motivi per i quali stato rilasciato ovvero

se, alla scadenza del permesso, risulta comunque impossibile il rimpatrio,

in condizioni dignit e di sicurezza, nel luogo di provenienza nel

territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia. Il permesso per asilo

umanitario consente l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ai sensi

dell'art. 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'accesso ai

servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione

professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di

lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo

svolgimento di attivit` di lavoro.

 

 

 

Art. 4

 

(Modalit di trasferimento in Italia degli sfollati)

 

 

1. Alle persone che hanno titolo per ottenere il visto per ricongiungimento

famigliare di cui all'art. 2, nonch alle persone che si trovano nelle

condizioni di particolare vulnerabilit indicate dall'art. 3, rilasciato

dalle autorit diplomatiche italiane, un apposito lasciapassare idoneo

anche quale titolo di viaggio gratuito sui mezzi messi a disposizione dalle

autorit italiane operanti in loco, ovvero, in mancanza, su mezzi di linea

in direzione verso l'Italia, fino al luogo di destinazione in Italia.

 

2. Le relative spese di viaggio sono poste a carico del fondo (missione

arcobaleno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

 

(Accoglienza sulla base di iniziative di solidariet

 promosse da enti pubblici e privati)

 

 

1. Cittadini italiani, cittadini stranieri  regolarmente soggiornanti in

Italia, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno avente

durata non inferiore ad un anno,  Enti Locali, organismi non-governativi e

associazioni iscritte agli albi regionali del volontariato possono

segnalare alla Prefettura competente per il luogo in cui gli stranieri

saranno accolti la propria disponibilit ad ospitare per non meno di un

anno una o pi persone - scelte tra  rifugiati e sfollati interni, che

hanno dovuto abbandonare i loro luoghi di abituale dimora a causa del

conflitto in atto nel territorio della Repubblica Federale jugoslava - in

base a particolari rapporti e legami gi stabiliti in precedenza o per

altri giustificati motivi.

 

2. A tal fine gli enti pubblici o privati debbono presentare un progetto

indicante le modalit per assicurare vitto, alloggio, ed adeguata

assistenza ai rifugiati e sfollati di cui al presente articolo.

 

3. I cittadini italiani o i cittadini stranieri titolari di carta di

soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno

devono fornire comprovata garanzia di essere effettivamente in grado di

assicurare alle persone accolte vitto, alloggio ed adeguata assistenza per

tutto il periodo proposto.

 

4.         La verifica dei requisiti e la decisione sull'idoneit dei progetti

di accoglienza di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e' attuata

            dalla Prefettura competente per territorio. Essa risponde

sull'idoneit dei progetti di accoglienza presentati entro il termine di

quindici giorni. In caso di esito positivo la Prefettura consegna

all'interessato un nulla-osta indicante il numero e i nomi delle persone da

ospitare e il luogo dell'ospitalit. La prefettura invia altres il

nulla-osta alla competente Questura, al Ministero dell'Interno e all'ACNUR.

Qualora non sia possibile farlo recapitare altrimenti l'ANUR provvede a far

pervenire agli stranieri interessati il nulla-osta.

 

5.         Il nulla-osta costituisce titolo per il rilascio del lasciapassare

e del visto di ingresso per l'arrivo e l'ammissione in Italia dei rifugiati

e degli sfollati di cui al comma 1 del presente articolo secondo le

medesime disposizioni previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del presente

decreto.

 

6. Il Questore della Provincia in cui si trova il luogo di accoglienza per

il quale la Prefettura ha rilasciato il nulla-osta previsto dal comma 4 del

presente articolo rilascia alle persone che sono accolte in Italia in base

alle disposizioni del presente articolo un permesso di soggiorno per asilo

umanitario, secondo le medesime modalit indicate dall' art. 3, comma 3,

del presente decreto. Il permesso per asilo umanitario puo' essere

rinnovato anche a prescindere dal permanere delle condizioni di ospitalit

qualora, alla scadenza del periodo di ospitalita', il rimpatrio risulti

impossibile, in condizioni dignit e di sicurezza, nel luogo di provenienza

nel territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia.

 

 

 

 

Art. 6

 

 (Misure di accoglienza)

 

 

1.  I centri di prima accoglienza istituiti ai sensi dell'ordinanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri  26 marzo 1999, n. 2967, e successive

modificazioni ed integrazioni, sono prioritariamente destinati a dare

ospitalit ed assistenza alle persone indicate agli art. 2 e 3 del presente

decreto che non dispongano di mezzi autonomi di sostentamento.

 

2: Per la gestione dei centri di prima accoglienza di cui al presente

articolo il Ministero dell'Interno si pu anche avvalere della

collaborazione degli Enti Locali e di organismi non-governativi

qualificati, stipulando apposite convenzioni.

 

3. Alle spese relative all'assistenza sociale e sanitaria delle persone

indicate nell'articolo 1 e  alla gestione dei centri di prima accoglienza

si provvede anche mediante l'utilizzazione  delle somme non ancora spese

del 1998 e del 1999 degli stanziamenti per il Ministero dell'Interno e per

le misure straordinarie di accoglienza nell'ambito del Fondo nazionale per

le politiche migratorie istituito ai sensi dell'art. 45 del testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286.

 

 

 

                                                                  Art. 7

 

(Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini

della Repubblica federale di Jugoslavia gi presenti in Italia)

 

 

1: In considerazione dei divieti di espulsione e di respingimento previsti

dall'articolo 19, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme in materia di condizione dello

straniero approvato col decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 i

cittadini della repubblica federale di Jugoslavia che alla data

dell'entrata in vigore del presente decreto sono gi presenti nel

territorio italiano possono chiedere alla Questura del luogo in cui

dimorano, previa esibizione del passaporto jugoslavo, anche scaduto,

 

a)         la conversione del proprio permesso di soggiorno avente durata

inferiore ad un anno in corso di validit ovvero scaduto in un permesso di

soggiorno per asilo  umanitario avente le medesime caratteristiche indicate

nell'articolo 3, comma 3;

b)         il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo umanitario avente

le medesime caratteristiche indicate nell'articolo 3, comma 3, qualora si

tratti di persona sprovvista di permesso di soggiorno che non rientri tra

le persone indicate negli articoli 13, commi 1 e 2, lettera c), 15 e 16 del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e che presenti domanda di

permesso di soggiorno entro trenta giorni dall'entrata in vigore del

presente decreto.

 

 

 

Art. 8

 

 (Diritto d'asilo)

 

 

1. Le misure previste dal presente decreto non pregiudicano la possibilit

per le persone indicate nell'articolo 1 di presentare in Italia, in

qualsiasi momento, domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o

comunque di godere del diritto d'asilo ai sensi della normativa

internazionale e nazionale in vigore.

 

2. Il presente decreto non si applica alle persone provenienti dalla

Repubblica federale di Jugoslavia che abbiano ottenuto in Italia il

riconoscimento dello status di rifugiato.