Date: 12:09 PM 4/26/99 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: messaggio da parte di Gianfranco
Schiavone
Cari amici,
vi mando il messaggio inviato a Jurgen Humburg
e a me da Gianfranco Schiavone.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Alla c.a. di JURGEN KUMBURG e SERGIO BRIGUGLIO Caro Sergio, caro Jurgen,
vi invio, con la richiesta ad entrambi di farlo circolare quanto ricevuto
agli altri componenti del gruppo di lavoro, la bozza del
decreto
sull'accoglienza dei rifugiati dalla RFJ. Io, Lorenzo Trucco e Paolo
Bonetti abbiamo provato a rivedere le
bozze precedenti; il testo che
proponiamo mantiene l' ossatura complessiva
fin qui elaborata,
riformulando il tutto in un linguaggio pi
propriamente giuridico, gi
nella forma di un possibile decreto.
L'articolato risulta cos
modificato
nel linguaggio (motivo per cui i cambiamenti
non sono evidenziati in
neretto). Per ci che riguarda i punti di sostanza, siamo intervenuti sui
seguenti aspetti che erano carenti o mancanti
nelle versioni precedenti:
a) eliminazione di ogni possibile indebita e pericolosissima limitazione
"etnica" o geografica. Si parla
di "rifugiati e sfollati
interni che hanno
diovuto abbandonare il luogo di abituale dimora a causa del conflitto
nel
territprio della RFJ". b) proponiamo di estendere direttamente il
ricongiungimento famigliare al quarto grado;
c) le categorie vulnerabili
vengono
esemplificate, (con particolare riferimento agli
"innominabili"
disertori); d) le modalit di trasferimento in
Italia vengono meglio
precisate, cos come le modalit per il
rilascio del nulla osta e) infine
si prevede di introdurre delle disposizioni sul soggiorno dei
cittadini
della RFJ gi presenti in Italia. (art. 7) Chiedo a tutti i componenti
del gruppo di lavoro di fare circolare le loro osservazioni. Poich
credo che ormai siamo vicini alla definizione
di un buon testo finale,
chiedo all'ACNUR di convocare un nuovo
incontro di taglio tecnico nel
quale definire: a) modalit di presentazione al Governo della nostra
proposta b) iniziative sul Parlamento c) altre
iniziative ci allo scopo di
continuare l'ottimo lavoro fatto fin qui insieme ed evitare confusioni e
sovrapposizioni. Buon lavoro Gianfranco Schiavone
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Proposta di DECRETO (quarta bozza)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Misure straordinarie di accoglienza per le
persone provenienti dal
territorio della repubblica federale di
Jugoslavia
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Considerando che l'esodo di cittadini jugoslavi, rifugiati e sfollati
interni che hanno dovuto abbandonare il loro
luogo di abituale dimora a
causa del conflitto nel territorio della
Repubblica Federale di Jugoslavia,
ha raggiunto dimensioni inaspettate;
considerando che tale esodo ha creato una
situazione difficile da gestire
nei paesi limitrofi, soprattutto in Albania,
in Macedonia, e nel territorio
del Montenegro, nei quali attualmente si
trovano un cospicuo numero di
rifugiati rispettivamente sfollati interni;
considerando che la situazione nella quale si
trovano gran parte di questi
rifugiati e sfollati interni, nonostante gli
sforzi di assistenza da parte
del Governo italiano e degli altri Governi, degli organismi
internazionali e degli organismi
non-governativi, continua purtroppo ad
essere caratterizzata da sofferenze sotto vari
aspetti, non ultimo anche
sotto il profilo psicofisico;
considerando che un certo numero di rifugiati
e sfollati interni,
attualmente ospitati in Albania, Macedonia,
Montenegro, nei paesi limitrofi
o trasportati in altri Paesi, potrebbe avere
legami con familiari o altre
persone residenti in Italia, oppure che per la
loro particolare
vulnerabilit' avrebbero bisogno di un trasferimento
in Italia;
ritenendo che pertanto sussistano, in
occasione del conflitto nei territori
della Repubblica federale di Jugoslavia, le
rilevanti esigenze umanitarie
che in base all'articolo 20 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero)
consentono l'adozione di misure
straordinarie di accoglienza per eventi
eccezionali;
d'intesa con i Ministri degli affari esteri,
dell'Interno e per la
solidariet sociale
emana il seguente decreto
Art.1
(Categorie di cittadini della Repubblica
federale di Jugoslavia destinatari
delle misure straordinarie di accoglienza)
1. Le
misure straordinarie di accoglienza previste nel presente
decreto, adottate ai sensi e per gli effetti
dell'art. 20 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si
applicano ai rifugiati e agli
sfollati interni che hanno dovuto abbandonare
il loro luogo di abituale
dimora a causa del conflitto nel territorio
della Repubblica Federale di
Jugoslavia e che appartengano ad una delle
categorie indicate dagli art.
2, 3, 5.
2. Qualora
non dispongano di un valido passaporto o di altro documento
di viaggio, l'identit di tali persone deve
essere attestata da apposita
certificazione rilasciata dall'Alto
commissariato delle Nazioni unite per i
rifugiati o dall'Organizzazione internazionale
per le migrazioni.
3. Le
disposizioni del presente decreto si osservano nei confronti
delle predette categorie di stranieri ed
apolidi in deroga alle diverse
disposizioni previste dal citato testo unico.
4. Le
disposizioni del presente decreto si osservano senza alcuna
distinzione per l'appartenenza etnica,
linguistica o religiosa delle
persone.
Art. 2
(Ricongiungimento familiare)
1. Sono ammessi nel territorio nazionale,
fatte salve le competenze in
materia di tutela dell'ordine pubblico e di
sicurezza dello Stato, i
rifugiati e sfollati interni, di cui all'art.
1 del presente decreto, che
hanno familiari regolarmente soggiornanti in
Italia a qualsiasi titolo.
2. Unicamente ai fini dell'ammissione in
Italia ai sensi del presente
decreto, per "familiari" si
intendono il coniuge e tutti i parenti entro il
quarto grado.
3. Unicamente
ai fini dell'ammissione in Italia ai sensi del presente
decreto, il familiare soggiornante in Italia
che chiede il ricongiungimento
equiparato al rifugiato ed pertanto
esentato dall'obbligo di cui al
comma 3, lettere a) e b), dell'articolo 29 del decreto
legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
4. In
considerazione dell'oggettiva difficolt di seguire la procedura
di ricongiungimento prevista dalle norme
ordinarie vigenti in materia, al
fine di operare i ricongiungimenti di cui al
presente decreto s'instaura
una procedura semplificata. In particolare,
qualora non sia oggettivamente
possibile la certificazione, da parte degli
interessati, dell'identit e
dei legami di parentela di cui al comma 2 del
presente articolo, detta
certificazione pu essere sostituita da idonea
dichiarazione rilasciata,
secondo prescritte modalit, dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite
o
dall'Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni. Sono previste,
inoltre, modalita' semplificate per il
rilascio dei visti di ingresso nei
casi in cui agli interessati non sia possibile
recarsi presso la
rappresentanza diplomatica o consolare
competente. I tempi previsti per il
rilascio o il diniego del nulla-osta al
ricongiungimento di cui all'art.
29, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
ridotti
a complessivi quindici giorni.
5. Alle
persone che si sono ricongiunte in Italia viene rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi familiari ai
sensi e per gli effetti
dell'art. 30 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. Esso consente
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale,
l'accesso ai servizi
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio
o di formazione
professionale, l'iscrizione nelle liste di
collocamento, lo svolgimento di
lavoro subordinato o autonomo, fermi i
requisiti minimi di et per lo
svolgimento di attivit di lavoro.
6. Le persone che si sono ricongiunte con i
familiari in Italia hanno
inoltre diritto a beneficiare delle misure
delle misure di assistenza
previste dall'articolo 6 del presente decreto.
7.
Gli organismi non-governativi e di volontariato hanno la possibilit,
nell'ambito della loro competenze e sotto la
loro responsabilit, di
proporre e sostenere ricongiungimenti
familiari di persone di cui al comma
1 del presente articolo, e di fare da tramite,
previa delega da parte delle
persone interessate, con le autorit
competenti.
Art. 3
(Accoglienza di persone che si trovano in situazioni
particolarmente
vulnerabili)
1. Sono
ammessi nel territorio nazionale, fatte salve le competenze in
materia di tutela dell'ordine pubblico e di
sicurezza dello Stato i
rifugiati e sfollati interni, di cui all'art.
1 che si trovino in
condizioni di particolare vulnerabilit.
2: In ogni caso si considerano in condizioni
di particolare vulnerabilit
le persone indicate nell'articolo 1 che
appartengano ad una delle seguenti
categorie:
a) feriti, malati, traumatizzati e gli
accompagnatori degli stessi, nonch
persone che necessitano di cure mediche non
disponibili in loco, allo scopo
di offrire loro le cure necessarie in Italia;
b) minori non accompagnati e in stato di
abbandono; in tali casi deve
essere data tempestiva comunicazione al
Tribunale per i minori competente
per territorio e al Comitato per la tutela dei
minori istituito ai sensi
dell'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) donne sole;
d) disertori, renitenti alla leva ed obiettori
di coscienza;
e) altre persone in situazioni di particolare
vulnerabilit segnalate alle
autorit italiane dall'ACNUR.
3. I
criteri per l'individuazione dei rifugiati e degli sfollati di
cui al comma precedente, nonch le procedure
per il loro trasferimento in
Italia sono definite con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della
difesa, in collaborazione con
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite e con l'Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni.
4. Alle
persone di cui al comma 1 del presente articolo rilasciato
un permesso di soggiorno per asilo umanitario
della durata di un anno e
rinnovabile, se persistono i motivi per i
quali stato rilasciato ovvero
se, alla scadenza del permesso, risulta
comunque impossibile il rimpatrio,
in condizioni dignit e di sicurezza, nel
luogo di provenienza nel
territorio della Repubblica Federale di
Jugoslavia. Il permesso per asilo
umanitario consente l'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale ai sensi
dell'art. 34 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, l'accesso ai
servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di
studio o di formazione
professionale, l'iscrizione nelle liste di
collocamento, lo svolgimento di
lavoro subordinato o autonomo, fermi i
requisiti minimi di et per lo
svolgimento di attivit` di lavoro.
Art. 4
(Modalit di trasferimento in Italia degli
sfollati)
1. Alle persone che hanno titolo per ottenere
il visto per ricongiungimento
famigliare di cui all'art. 2, nonch alle
persone che si trovano nelle
condizioni di particolare vulnerabilit
indicate dall'art. 3, rilasciato
dalle autorit diplomatiche italiane, un
apposito lasciapassare idoneo
anche quale titolo di viaggio gratuito sui
mezzi messi a disposizione dalle
autorit italiane operanti in loco, ovvero, in
mancanza, su mezzi di linea
in direzione verso l'Italia, fino al luogo di
destinazione in Italia.
2. Le relative spese di viaggio sono poste a
carico del fondo (missione
arcobaleno)
Art. 5
(Accoglienza sulla base di iniziative di
solidariet
promosse da enti pubblici e privati)
1. Cittadini italiani, cittadini
stranieri regolarmente
soggiornanti in
Italia, titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno avente
durata non inferiore ad un anno, Enti Locali, organismi non-governativi
e
associazioni iscritte agli albi regionali del
volontariato possono
segnalare alla Prefettura competente per il
luogo in cui gli stranieri
saranno accolti la propria disponibilit ad
ospitare per non meno di un
anno una o pi persone - scelte tra rifugiati e sfollati interni, che
hanno dovuto abbandonare i loro luoghi di
abituale dimora a causa del
conflitto in atto nel territorio della
Repubblica Federale jugoslava - in
base a particolari rapporti e legami gi
stabiliti in precedenza o per
altri giustificati motivi.
2. A tal fine gli enti pubblici o privati
debbono presentare un progetto
indicante le modalit per assicurare vitto,
alloggio, ed adeguata
assistenza ai rifugiati e sfollati di cui al
presente articolo.
3. I cittadini italiani o i cittadini
stranieri titolari di carta di
soggiorno o di un permesso di soggiorno di
durata superiore ad un anno
devono fornire comprovata garanzia di essere
effettivamente in grado di
assicurare alle persone accolte vitto,
alloggio ed adeguata assistenza per
tutto il periodo proposto.
4. La
verifica dei requisiti e la decisione sull'idoneit dei progetti
di accoglienza di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo e' attuata
dalla
Prefettura competente per territorio. Essa risponde
sull'idoneit dei progetti di accoglienza
presentati entro il termine di
quindici giorni. In caso di esito positivo la
Prefettura consegna
all'interessato un nulla-osta indicante il
numero e i nomi delle persone da
ospitare e il luogo dell'ospitalit. La
prefettura invia altres il
nulla-osta alla competente Questura, al
Ministero dell'Interno e all'ACNUR.
Qualora non sia possibile farlo recapitare
altrimenti l'ANUR provvede a far
pervenire agli stranieri interessati il
nulla-osta.
5. Il
nulla-osta costituisce titolo per il rilascio del lasciapassare
e del visto di ingresso per l'arrivo e
l'ammissione in Italia dei rifugiati
e degli sfollati di cui al comma 1 del
presente articolo secondo le
medesime disposizioni previste dall'articolo
4, commi 1 e 2, del presente
decreto.
6. Il Questore della Provincia in cui si trova
il luogo di accoglienza per
il quale la Prefettura ha rilasciato il nulla-osta
previsto dal comma 4 del
presente articolo rilascia alle persone che
sono accolte in Italia in base
alle disposizioni del presente articolo un
permesso di soggiorno per asilo
umanitario, secondo le medesime modalit
indicate dall' art. 3, comma 3,
del presente decreto. Il permesso per asilo
umanitario puo' essere
rinnovato anche a prescindere dal permanere
delle condizioni di ospitalit
qualora, alla scadenza del periodo di
ospitalita', il rimpatrio risulti
impossibile, in condizioni dignit e di sicurezza,
nel luogo di provenienza
nel territorio della Repubblica Federale di
Jugoslavia.
Art. 6
(Misure di accoglienza)
1.
I centri di prima accoglienza istituiti ai sensi dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 1999, n. 2967, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono
prioritariamente destinati a dare
ospitalit ed assistenza alle persone indicate
agli art. 2 e 3 del presente
decreto che non dispongano di mezzi autonomi
di sostentamento.
2: Per la gestione dei centri di prima
accoglienza di cui al presente
articolo il Ministero dell'Interno si pu
anche avvalere della
collaborazione degli Enti Locali e di
organismi non-governativi
qualificati, stipulando apposite convenzioni.
3. Alle spese relative all'assistenza sociale
e sanitaria delle persone
indicate nell'articolo 1 e alla gestione dei centri di prima
accoglienza
si provvede anche mediante
l'utilizzazione delle somme non
ancora spese
del 1998 e del 1999 degli stanziamenti per il
Ministero dell'Interno e per
le misure straordinarie di accoglienza
nell'ambito del Fondo nazionale per
le politiche migratorie istituito ai sensi
dell'art. 45 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
Art. 7
(Disposizioni in materia di soggiorno dei
cittadini
della Repubblica federale di Jugoslavia gi
presenti in Italia)
1: In considerazione dei divieti di espulsione
e di respingimento previsti
dall'articolo 19, comma 1, del testo unico
delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme in
materia di condizione dello
straniero approvato col decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 i
cittadini della repubblica federale di
Jugoslavia che alla data
dell'entrata in vigore del presente decreto
sono gi presenti nel
territorio italiano possono chiedere alla
Questura del luogo in cui
dimorano, previa esibizione del passaporto
jugoslavo, anche scaduto,
a) la
conversione del proprio permesso di soggiorno avente durata
inferiore ad un anno in corso di validit
ovvero scaduto in un permesso di
soggiorno per asilo umanitario avente le medesime caratteristiche indicate
nell'articolo 3, comma 3;
b) il
rilascio di un permesso di soggiorno per asilo umanitario avente
le medesime caratteristiche indicate
nell'articolo 3, comma 3, qualora si
tratti di persona sprovvista di permesso di
soggiorno che non rientri tra
le persone indicate negli articoli 13, commi 1
e 2, lettera c), 15 e 16 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e
che presenti domanda di
permesso di soggiorno entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 8
(Diritto d'asilo)
1. Le misure previste dal presente decreto non
pregiudicano la possibilit
per le persone indicate nell'articolo 1 di
presentare in Italia, in
qualsiasi momento, domanda di riconoscimento
dello status di rifugiato o
comunque di godere del diritto d'asilo ai
sensi della normativa
internazionale e nazionale in vigore.
2. Il presente decreto non si applica alle
persone provenienti dalla
Repubblica federale di Jugoslavia che abbiano
ottenuto in Italia il
riconoscimento dello status di rifugiato.