Date: 2:04 PM 5/3/99 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: testo del decreto legislativo 13
aprile 1999, n.113
Cari amici,
vi mando il testo del decreto correttivo
(quello della regolarizzazione).
E' disponibile anche all'indirizzo,
segnalatomi da Massimo Pastore,
http://193.207.119.193/MV/gazzette_ufficiali/97-99/2.htm
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27-04-1999
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n.113
Disposizioni correttive al testo unico delle
disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione
dello straniero, a norma dell'articolo 47,
comma 2, della legge 6 marzo
1998, n. 40.
note:
Entrata in vigore del decreto: 12-5-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 2, della legge 6
marzo 1998, n. 40,
recante delega al Governo per l'emanazione di
uno o piu' decreti
legislativi recanti le disposizioni correttive
che si dimostrino
necessarie per realizzare pienamente i
principi della medesima legge
o per assicurarne la migliore attuazione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n 400;
Visto il testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, adottato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 febbraio 1999;
Acquisito il parere delle competenti
commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella
riunione del 9 aprile 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e dei
Ministri per la solidarieta' sociale, degli
affari esteri e
dell'interno, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, del lavoro e
della previdenza sociale
e di grazia e giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 3 del testo unico delle
disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. Fermi restando i trattamenti dei
dati previsti per il
perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali, il Ministero
dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema
statistico nazionale e
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, le
attivita' di raccolta di dati a fini
statistici sul fenomeno
dell'immigrazione extracomunitaria per tutte
le pubbliche
amministrazioni interessate alle politiche
migratorie.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente
della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore
e
l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87
della
Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione
legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della
Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne
fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi
valore di
legge e i regolamenti.
Indice il "referendum" popolare nei
casi
previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa,
quando
occorra, 1'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della
Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 47, comma 2,
della
legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina
dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
"2. Il Governo e' altresi' delegato ad
emanare, entro il
termine di due anni dalla data di entrata in
vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi
recanti le
disposizioni correttive che si dimostrino
necessarie per
realizzare pienamente i principi della
presente legge o
per assicurarne la migliore attuazione. Con le
medesime
modalita' saranno inoltre armonizzate con le
disposizioni della presente legge le altre
disposizioni
di legge riguardanti la condizione giuridica
dello
straniero".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca:
"Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la
disciplina della
immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero),
e' pubblicato nel supplemento ordinario n.
139/L alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 18
agosto 1998.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legisaltivo
25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento si
veda nelle note
alle premesse), come modificato dal presente
decreto
legislativo:
"Art. 3 (Politiche migratorie). - 1. Il
Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, il
Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,
la Conferenza Statocitta' e autonomie locali,
gli enti e
le associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell' integrazione degli
immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
predispone ogni tre anni il documento
programmatico
relativo alla politica dell'immigrazione e
degli
stranieri nel territorio dello Stato, che e'
approvato
dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le
competenti
Commissioni parlamentari esprimono il loro
parere entro
trenta giorni dal ricevimento del documento
programmatico. Il documento programmatico e'
emanato,
tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto
del
Presidente della Repubblica ed e' pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il
Ministro dell'interno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati
raggiunti
attraverso i provvedimenti attuativi del
documento
programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni
e gli
interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione
con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, con le
organizzazioni internazionali, con le
istituzioni
comunitarie e con organizzazioni non
governative, si
propone di svolgere in materia di
immigrazione, anche
mediante la conclusione di accordi con i Paesi
di origine.
Esso indica altresi' le misure di carattere
economico e
sociale nei confronti degli stranieri
soggiornanti nel
territorio dello Stato, nelle materie che non
debbono
essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri
generali per la definizione dei flussi di
ingresso
nel territorio dello Stato, delinea gli
interventi
pubblici volti a favorire le relazioni
familiari,
l'inserimento sociale e l'integrazione
culturale degli
stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle
diversita' e delle identita' culturali delle
persone,
purche' non confliggenti con l'ordinamento
giuridico, e
prevede ogni possibile strumento per un
positivo
reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati e
le competenti Commissioni parlamentari, sono
definite
annualmente, sulla base dei criteri e delle
altre
indicazioni del documento programmatico di cui
al comma
1, le quote massime di stranieri da ammettere
nel
territorio dello Stato, per lavoro
subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e
delle misure di protezione temporanea
eventualmente
disposte a norma dell'art. 20. I visti di
ingresso
per lavoro subordinato, anche stagionale, e
per lavoro
autonomo sono rilasciati entro il limite delle
quote
predette. In caso di mancata pubblicazione dei
decreti di programmazione annuale, la
determinazione delle quote e' disciplinata in
conformita' con gli ultimi decreti pubblicati
ai sensi del
presente testo unico nell'anno precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
dotazioni di bilancio, le regioni, le
province, i comuni
e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti
concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo
di rimuovere
gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno
riconoscimento dei diritti e degli interessi
riconosciuti agli stranieri nel territorio
dello Stato,
con particolare riguardo a quelle inerenti
all'alloggio,
alla lingua, all'integrazione sociale, nel
rispetto dei
diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei
Ministri, da adottare di concerto con il
Ministro
dell'interno, si provvede all'istituzione di
consigli
territoriali per l'immigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni
locali dello
Stato, la regione, gli enti locali, gli enti e
le
associazioni localmente attivi nel soccorso e
nell'assistenza agli immigrati, le
organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti
di analisi
delle esigenze e di promozione degli
interventi da attuare
a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati
previsti per il perseguimento delle proprie
finalita'
istituzionali, il Ministero dell'interno
espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato,
le attivita' di raccolta di dati a fini
statistici
sul fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria per
tutte le pubbliche amministrazioni interessate
alle
politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni
del
presente articolo, il documento programmatico
di cui al
comma 1 e' predisposto entro novanta giorni
dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n.
40. Lo
stesso documento indica la data entro cui sono
adottati i
decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di
cui al
comma 7 e' trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti
per materia, che si esprimono entro trenta
giorni.
Decorso tale termine, il decreto e' emanato
anche in
mancanza del parere".
Art. 2.
1. All'articolo 12 del testo unico delle
disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286,
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e'
obbligatorio l'arresto in
flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo
di trasporto
utilizzato per i medesimi reati, anche nel
caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti. Nei medesimi
casi si procede comunque
con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie
speciali
indagini.".
2. All'articolo 12 del testo unico delle
disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286,
il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
" 8. I beni sequestrati nel corso di
operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal
presente articolo, sono affidati
dall'autorita' giudiziaria
procedente in custodia giudiziale, salvo che
vi ostino esigenze
processuali, agli organi di polizia che ne
facciano richiesta per
l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad
altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di
giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale. I mezzi di
trasporto non possono
essere in alcun caso alienati. Si applicano,
in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e
3, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito
di provvedimento
definitivo di confisca, sono, a richiesta,
assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che
ne abbiano avuto l'uso
ai sensi del comma 8, ovvero sono alienati. I
mezzi di trasporto che
non sono assegnati o trasferiti per le
finalita' di cui al comma 8,
non possono essere alienati e sono distrutti.
Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in
materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati.".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per
l'argomento
si veda nelle note alle premesse), come
modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 12 (Disposizioni contro le
immigrazioni
clandestine). - 1. Salvo che il fatto
costituisca piu'
grave reato, chiunque compie attivita' dirette
a
favorire l'ingresso degli stranieri nel
territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni
del presente
testo unico e' punito con la reclusione fino a
tre anni
e con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54
del
codice penale, non costituiscono reato le
attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in
Italia
nei confronti degli stranieri in condizioni di
bisogno
comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a
fine di
lucro o da tre o piu' persone in concorso tra
loro,
ovvero riguarda l'ingresso di cinque o piu'
persone, e
nei casi in cui il fatto e' commesso mediante
l'utilizzazione di servizi di trasporto
internazionale o
di documenti contraffatti, la pena e' della
reclusione
da quattro a dodici anni e della multa di lire
trenta
milioni per ogni straniero di cui e' stato
favorito
l'ingresso in violazione del presente testo
unico. Se il
fatto e' commesso al fine di reclutamento di
persone da
destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della
prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di
minori da
impiegare in attivita' illecite al fine di
favorirne
lo sfruttamento, la pena e' della reclusione
da cinque a
quindici anni e della multa di lire cinquanta
milioni per
ogni straniero di cui e' stato favorito
l'ingresso in
violazione del presente teso unico.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e'
obbligatorio
l'arresto in flagranza ed e' disposta la
confisca
del mezzo di trasporto utilizzato per i
medesimi reati,
anche nel caso di applicazione della pena su
richiesta
delle parti. Nei medesimi casi si procede
comunque con
giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie
speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi
precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca piu' grave
reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto
profitto dalla
condizione di illegalita' dello straniero o
nell'ambito
delle attivita' punite a norma del presente
articolo,
favorisce la permanenza di questi nel
territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente
testo
unico, e' punito con la reclusione fino a
quattro anni
e con la multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e'
tenuto ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in
possesso
dei documenti richiesti per l'ingresso nel
territorio
dello Stato, nonche' a riferire all'organo di
polizia
di frontiera dell'eventuale presenza a bordo
dei
rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in
posizione irregolare. In caso di inosservanza
anche di uno
solo degli obblighi di cui al presente comma,
si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da
lire un milione a lire cinque milioni per
ciascuno degli
stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e'
disposta la
sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la
revoca della
licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata
dall'autorita' amministrativa italiana
inerenti
all'attivita' professionale svolta e al mezzo
di
trasporto utilizzato. Si osservano le
disposizioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia
finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine,
disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'art.
11, comma 3,
gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti
nelle province di confine e nelle acque
territoriali possono procedere al controllo e
alle
ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate. ancorche' soggetti a speciale
regime
doganale, quando, anche in relazione a
specifiche
circostanze di luogo e di tempo, sussistono
fondati
motivi di ritenere che possano essere
utilizzati per uno
dei reati previsti dal presente articolo.
Dell'esito dei
controlli e delle ispezioni e' redatto
processo verbale
in appositi moduli, che e' trasmesso entro
quarantotto
ore al procuratore della Repubblica il quale,
se ne
ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive
quarantotto ore. Nelle medesime circostanze
gli ufficiali
di polizia giudiziaria possono altresi'
procedere a
perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni
di
cui all'art. 352, commi 3 e 4, del codice di
procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni
di polizia finalizzate alla prevenzione e
repressione
dei reati previsti dal presente articolo, sono
affidati dall'autorita' giudiziaria procedente
in
custodia giudiziale, salvo che vi ostino
esigenze
processuali, agli organi di polizia che ne
facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di
polizia ovvero ad
altri organi dello Stato o ad altri enti
pubblici per
finalita' di giustizia, di protezione civile o
di tutela
ambientale. I mezzi di trasporto non possono
essere in
alcun caso alienati. Si applicano, in quanto
compatibili,
le disposizioni dell'art. 100, commi 2 e 3,
del testo
unico delle leggi in materia di disciplina
degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato
con
decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n.
309.
8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito
di
provvedimento definitivo di confisca, sono, a
richiesta, assegnati all'amministrazione o
trasferiti
all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8,
ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che
non sono
assegnati o trasferiti per le finalita' di cui
al comma
8, non possono essere alienati e sono
distrutti. Si
osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni
vigenti in materia di gestione e destinazione
dei beni
confiscati.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di
condanna
per uno dei reati previsti dal presente
articolo,
nonche' le somme di denaro ricavate dalla vendita,
ove
disposta, dei beni confiscati, sono destinate
al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e
repressione dei medesimi reati, anche a
livello
internazionale mediante interventi finalizzati
alla
collaborazione e alla assistenza
tecnicooperativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal
fine, le
somme affluiscono ad apposito capitolo
dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti' capitoli
dello
stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica
"Sicurezza pubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 100, commi 2 e
3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n.
309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza):
"2. Se risulta che i beni appartengono a
terzi, i
proprietari sono convocati dall'autorita'
giudiziaria
procedente per svolgere, anche con l'assistenza
di un
difensore, le loro deduzioni e per chiedere
l'acquisizione di elementi utili ai fini della
restituzione. Si applicano, in quanto
compatibili, le
norme del codice di procedura penale.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e
all'assicurazione obbligatoria dei veicoli,
dei natanti
e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio
o comando
usuario".
Art. 3.
1. All'articolo 13 del testo unico delle
disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286,
il comma 9 e' sostituito dal seguente:
" 9. Il ricorso, a cui deve essere
allegato il provvedimento
impugnato, e' presentato al pretore del luogo
in cui ha sede
l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Nei
casi di espulsione con
accompagnamento immediato, sempreche' sia
disposta la misura di cui
al comma l dell'articolo 14, provvede il
pretore competente per la
convalida di tale misura. Il pretore accoglie
o rigetta il ricorso
decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro dieci
giorni dalla data di deposito del ricorso,
sentito l'interessato, nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura
civile.".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per
l'argomento
si veda nelle note alle premesse), come
modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 13 (Espulsione amministrativa). -
1. Per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato,
il
Ministro dell'interno puo' disporre
l'espulsione dello
straniero anche non residente nel territorio
dello
Stato, dandone preventiva notizia al
Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro degli
affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto
quando lo
straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai
controlli di frontiera e non e' stato respinto
ai sensi
dell'art. 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato
senza aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine
prescritto,
salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero
quando il permesso di soggiorno e' stato
revocato o
annullato, ovvero e' scaduto da piu' di
sessanta giorni e
non ne e' stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie
indicate
nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come
sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto
1988, n.
327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575,
come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con
decreto
motivato. Quando lo straniero e' sottoposto a
procedimento penale, l'autorita' giudiziaria
rilascia
nulla osta salvo che sussistano inderogabili
esigenze
processuali. Nel caso di arresto in flagranza,
il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della
convalida,
salvo che applichi una misura detentiva ai
sensi dell'art.
391, comma 5, del codice di procedura penale.
Se tale
misura non e' applicata o e' cessata, il
questore puo'
adottare la misura di cui all'art. 14, comma
1.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza
pubblica, quando lo straniero:
a) e' espulso ai sensi del comma 1 o si e'
trattenuto
indebitamente nel territorio dello Stato oltre
il
termine fissato con l'intimazione;
b) e' espulso ai sensi del comma 2, lettera
c), e
il prefetto rilevi, sulla base delle
circostanze
obiettive, il concreto pericolo che lo
straniero si
sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5. Si procede altresi' all'accompagnamento
alla
frontiera a mezzo della forza pubblica dello
straniero
espulso ai sensi del comma 2,lettera a),
qualora
quest'ultimo sia privo di valido documento
attestante
la sua identita' e nazionalita' e il prefetto
rilevi,
tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti il suo
inserimento sociale, familiare e lavorativo,
un
concreto pericolo che lo straniero medesimo si
sottragga
all'esecuzione del provvedimento.
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene
l'intimazione
a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di
quindici giorni, e ad osservare le
prescrizioni per il
viaggio e per la presentazione all'ufficio di
polizia di
frontiera. Quando l'espulsione e' disposta ai
sensi del
comma 2, lettera b), il questore puo' adottare
la misura di
cui all'art. 14. comma 1, qualora il prefetto
rilevi,
tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti
l'inserimento sociale, familiare e lavorativo
dello
straniero, il concreto pericolo che
quest'ultimo si
sottragga all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento
di cui
al comma 1, dell'art 14, nonche' ogni altro
atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e
l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente
all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione
in una
lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia
possibile,
in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo'
essere
presentato unicamente ricorso al pretore,
entro
cinque giorni dalla comunicazione del decreto
o del
provvedimento. Il termine e' di trenta giorni
qualora
l'espulsione sia eseguita con accompagnamento
immediato.
9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il
provvedimento impugnato, e' presentato al
pretore del
luogo in cui ha sede l'autorita' che ha
disposto
l'espulsione. Nei casi di espulsione con
accompagnamento
immediato, sempreche' sia disposta la misura
di cui al
comma 1 dell'art. 14, provvede il pretore
competente
per la convalida di tale misura. Il pretore
accoglie o
rigetta il ricorso decidendo con unico
provvedimento
adottato, in ogni caso, entro dieci giorni
dalla data di
deposito del ricorso, sentito l'interessato,
nei modi di
cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo'
essere
sottoscritto anche personalmente. Nel caso di
espulsione con accompagnamento immediato, il
ricorso
puo' essere presentato anche per il tramite
della
rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nello
Stato di destinazione, entro trenta giorni
dalla
comunicazione del provvedimento: in tali casi,
il
ricorso puo' essere sottoscritto anche
personalmente
dalla parte alla presenza dei funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari, che
provvedono a certificarne l'autenticita' e ne
curano
l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo
straniero e'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e'
assistito da
un difensore designato dal giudice nell'ambito
dei
soggetti iscritti nella tabella di cui
all'art. 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del
codice di procedura penale approvate con
decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive
modificazioni, nonche', ove necessario, da un
interprete.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai
sensi del
comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19,
lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di
appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo
Stato di
provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo' rientrare
nel
territorio dello Stato senza una speciale
autorizzazione
del Ministro dell'interno; in caso di
trasgressione, e'
punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed
e'
nuovamente espulso con accompagnamento
immediato.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un
periodo
di cinque anni, salvo che il pretore o il
tribunale
amministrativo regionale, con il provvedimento
che decide
sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne
determinino
diversamente la durata per un periodo non
inferiore a tre
anni, sulla base di motivi legittimi addotti
dall'interessato e tenuto conto della
complessiva condotta
tenuta dall'interessato sul territorio dello
Stato.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si
applicano allo straniero che dimostri sulla
base di
elementi obiettivi di essere giunto nel
territorio dello
Stato prima della data di entrata in vigore
della legge
6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore
puo' adottare
la misura di cui all'art. 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del
presente
articolo e' valutato in lire 4 miliardi per
l'anno 1997
e in lire 8 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998".
- Si riporta il testo degli articoli 737 e
seguenti del
codice di procedura civile:
"Art. 737 (Forma della domanda e del
provvedimento). - I provvedimenti, che debbono
essere
pronunciati in camera di consiglio si chiedono
con
ricorso al giudice competente e hanno forma di
decreto
motivato salvo che la legge disponga
altrimenti".
"Art. 738 (Procedimento). - Il presidente
nomina tra i
componenti del collegio un relatore, che
riferisce in
camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero,
gli atti
sono a lui previamente comunicati ed egli
stende le sue
conclusioni in calce al provvedimento del
presidente.
Il giudice puo' assumere informazioni".
"Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro
i decreti
del giudice tutelare si puo' proporre reclamo
con
ricorso al tribunale, che pronuncia in camera
di
consiglio. Contro i decreti pronunciati dal
tribunale in
camera di consiglio in primo grado si puo'
proporre
reclamo con ricorso alla Corte di appello, che
pronuncia
anche essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine
perentorio
di dieci giorni dalla comunicazione del
decreto, se e'
dato in confronto di una sola parte, o dalla
notificazione
se e' dato in confronto di piu' parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non e'
ammesso reclamo contro i decreti della Corte
d'appello e
contro quelli del tribunale pronunciati in
sede di
reclamo".
"Art. 740 (Reclami del pubblico
ministero). - Il
pubblico ministero, entro dieci giorni dalla
comunicazione, puo' proporre reclamo contro i
decreti del
giudice tutelare e quelli del tribunale per i
quali e'
necessario il suo parere".
"Art. 741 (Efficacia dei provvedimenti).
- I decreti
acquistano efficacia quando sono decorsi i
termini di
cui agli articoli precedenti senza che sia
stato
proposto reclamo. Se vi sono ragioni
d'urgenza, il
giudice puo' tuttavia disporre che il decreto
abbia
efficacia immediata".
"Art. 742 (Revocabilita' dei
provvedimenti). - I
decreti possono essere in ogni tempo
modificati o
revocati, ma restano salvi i diritti
acquistati in
buona fede dai terzi in forza di convenzioni
anteriori
alla modificazione o alla revoca".
"Art. 742-bis (Ambito di applicazione
degli articoli
precedenti). - Le disposizioni del presente
capo si
applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio,
ancorche' non regolati dai capi precedenti o
che non
riguardino materia di famiglia o di stato
delle persone".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle
disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e' inserito il seguente:
"Art. l3-bis (Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti
in camera di consiglio). - 1. Se il ricorso di
cui all'articolo 13 e'
tempestivamente proposto, il pretore fissa
l'udienza in camera di
consiglio con decreto, steso in calce al
ricorso. Il ricorso
presentato fuori dei termini e' inammissibile.
Il ricorso con in
calce il provvedimento del giudice e'
notificato, a cura della
cancelleria, all'autorita' che ha emesso il
provvedimento.
2. L'autorita' che ha emesso il decreto di
espulsione puo' stare in
giudizio personalmente o avvalersi di
funzionari appositamente
delegati. La stessa facolta' puo' essere
esercitata nel procedimento
di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione
sono esenti da ogni
tassa e imposta.
4. La decisione non e' reclamabile, ma e'
impugnabile per
Cassazione.".
Nota all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 25
luglio 1998, n. 286 si veda nelle note
all'art. 3; e per
l'argomento si veda nelle note alle premesse.
Art. 5.
1. All'articolo 33 del testo unico delle
disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono
definiti i compiti del
Comitato di cui al comma 1, concernenti la
tutela dei diritti dei
minori stranieri in conformita' alle
previsioni della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176. In particolare
sono stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed
il soggiorno nel
territorio dello Stato dei minori stranieri in
eta' superiore a sei
anni, che entrano in Italia nell'ambito di
programmi solidaristici di
accoglienza temporanea promossi da enti,
associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo
e per il rimpatrio dei
medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori
stranieri non
accompagnati presenti nel territorio dello
Stato, nell'ambito delle
attivita' dei servizi sociali degli enti
locali e i compiti di
impulso e di raccordo del Comitato di cui al
comma 1 con le
amministrazioni interessate ai fini
dell'accoglienza, del rimpatrio
assistito e del ricongiungimento del minore
con la sua famiglia nel
Paese d'origine o in un Paese terzo.".
2. All'articolo 33 del testo unico delle
disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del
minore straniero non
accompagnato per le finalita' di cui al comma
2, e' adottato dal
Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti
instaurato nei confronti
dello stesso minore un procedimento
giurisdizionale, l'autorita'
giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che
sussistano inderogabili
esigenze processuali.".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per
l'argomento
si veda nelle note alle premesse), come
modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 33 (Comitato per i minori
stranieri). - 1.
Al fine di vigilare sulle modalita' di
soggiorno
dei minori stranieri temporaneamente ammessi
sul
territorio dello Stato e di coordinare le
attivita' delle
amministrazioni interessate e' istituito,
senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato, un
Comitato presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri
composto da rappresentanti dei Ministeri degli
affari
esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
del
Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' da due
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni
italiani (ANCI), da un rappresentante
dell'Unione
province d'Italia (UPI) e da due
rappresentanti di
organizzazioni maggiormente rappresentative
operanti
nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei
Ministri o del Ministro da lui delegato,
sentiti i
Ministri degli affari esteri, dell'interno e
di grazia e
giustizia, sono definiti i compiti del
Comitato di cui
al comma 1, concernenti la tutela dei diritti
dei minori
stranieri in conformita' alleprevisioni della
Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27
maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed
il
soggiorno nel territorio dello Stato dei
minori stranieri
in eta' superiore a sei anni, che entrano in
Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o
famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo
e per il
rimpatrio dei medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati presenti nel
territorio dello
Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi
sociali
degli enti locali e i compiti di impulso e di
raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le
amministrazioni interessate ai fini
dell'accoglienza del
rimpatrio assistito e del ricongiungimento del
minore con
la sua famiglia nel Paese d'origine o in un
Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del
minore
straniero non accompagnato per le finalita' di
cui al
comma 2, e' adottato dal comitato di cui al
comma 1. Nel
caso risulti instaurato nei confronti dello
stesso minore
un procedimento giurisdizionale, l'autorita'
giudiziaria
rilascia il nulla osta, salvo che sussistano
inderogabili
esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento
delle
attivita' di competenza, del personale e dei
mezzi in
dotazione al Dipartimento degli affari sociali
della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha
sede presso il
Dipartimento medesimo".
- La legge 27 maggio 1991, n. 176, reca:
"Ratifica ed
esecuzione della convenzione dei diritti del
fanciullo,
fatta a New York il 26 novembre 1989".
Art. 6.
1. All'articolo 42, comma 4, del testo unico
delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.
286, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
" a) rappresentanti delle associazioni e
degli enti presenti
nell'organismo di cui al comma 3 e
rappresentanti delle associazioni
che svolgono attivita' particolarmente
significative nel settore
dell'immigrazione in numero non inferiore a
dieci;".
2. All'articolo 42, comma 4, lettera b), del
testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, le parole: "dei
lavoratori" sono sostituite
dalle seguenti: "degli stranieri".
3. All'articolo 42, comma 4, lettera e), del
testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, la parola:
"sette" e' sostituita con la
seguente: "otto" e dopo le parole:
"dell'interno," sono inserite le
seguenti: "di grazia e giustizia,".
4. All'articolo 42, commma 4, del testo unico
delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.
286, la lettera f) e' sostituita dalla
seguente:
" f) otto rappresentanti delle autonomie
locali, di cui due
designati dalle regioni, uno dall'Associazione
nazionale dei comuni
italiani (ANCI), uno dall'Unione delle
province italiane (UPI) e
quattro dalla Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;".
5. All'articolo 42, commma 4, del testo unico
delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dopo la lettera g) e' aggiunta, in fine,
la seguente:
"gbis) esperti dei problemi
dell'immigrazione in numero non
superiore a dieci.".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 42, comma 4,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(per
l'argomento si veda nelle note alle premesse),
come
modificato dal presente decreto legislativo:
"4. Ai fini dell'acquisizione delle
osservazioni degli
enti e delle associazioni nazionali
maggiormente
attivi nell'assistenza e nell'integrazione
degli
immigrati di cui all'art. 3, comma 1, e del
collegamento
con i consigli territoriali di cui all'art. 3,
comma 6,
nonche' dell'esame delle problematiche
relative alla
condizione degli stranieri immigrati, e'
istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
Consulta per
i problemi degli stranieri immigrati e delle
loro
famiglie, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei
Ministri o da un Ministro da lui delegato.
Della
Consulta sono chiamati a far parte, con
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli
enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e
rappresentanti
delle associazioni che svolgono attivita'
particolarmente significative nel settore
dell'immigrazione in numero non inferiore a
dieci;
b) rappresentanti degli stranieri
extracomunitari
designati dalle associazioni piu'
rappresentantive operanti
in Italia, in numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle
confederazioni
sindacali nazionali dei lavoratori, in numero
non inferiore
a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro dei
diversi
settori economici, in numero non inferiore a
tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai
Ministeri
del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica
istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia,
degli
affari esteri, delle finanze e dai
Dipartimenti della
solidarieta' sociale e delle pari
opportunita';
f) otto rappresentanti delle autonomie locali,
di cui due
designati dalle regioni, uno dall'Associazione
nazionale
dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione
delle
province italiane (UPI), e quattro dalla
Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997,
n. 281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL);
gbis) esperti dei problemi dell'immigrazione
in
numero non superiore a dieci".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e
unificazione, per la materia ed i compiti di
interesse
comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la
Conferenza Statocitta' ed autonome
locali".
Art. 7.
1. All'articolo 46, comma 3, del testo unico
delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dopo le parole: "del Dipartimento
per gli affari sociali" sono
inserite le seguenti: "e del Dipartimento
per le pari opportunita'" e
dopo le parole: "dell'interno," sono
inserite le seguenti: "di grazia
e giustizia,".
Nota all'art. 7:
- L'art. 46 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n.
286 (per l'argomento si veda nelle note alle
premesse),
prevede l'istituzione presso la Presidenza del
Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali di
una commissioine per le politiche di
integrazione
che ha il compito di predisporre annualmente
per il
Governo, anche ai fini di riferire in
Parlamento, un
rapporto sullo stato di attuazione delle
politiche di
integrazione degli immigrati, formulare
proposte
d'interventi di adeguamento di tali politiche,
nonche'
fornire consulenza al Governo in materia
d'immigrazione, scambi interculturali e misure
contro il
razzismo. Se ne riporta il comma 3, come
modificato dal
presente decreto legislativo:
"3. La commissione e' composta da
rappresentanti del
Dipartimento per gli affari sociali e del
Dipartimento
per le pari opportunita' della Presidenza del
Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri degli affari
esteri,
dell'interno, di grazia e giustizia, del
lavoro e della
previdenza sociale, della sanita', della
pubblica
istruzione, nonche' da un numero massimo di
dieci
esperti, con qualificata esperienza nel campo
dell'analisi sociale, giuridica ed economica
dei problemi
dell'immigrazione, nominati con decreto del
Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentito il
Ministro per la
solidarieta' sociale. Il presidente della
commissione e'
scelto tra i professori universitari di ruolo
esperti
nelle materie suddette ed e' collocato in
posizione di
fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
dei
Ministri. Possono essere invitati a
partecipare alle
sedute della commissione i rappresentanti
della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,
della Conferenza Statocitta' ed autonomie
locali di altre
amministrazioni pubbliche interessate a
singole questioni
oggetto di esame".
Art. 8.
1. All'articolo 49 del testo unico delle
disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286,
la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Disposizioni finali e
transitorie".
2. All'articolo 49 del testo unico delle
disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel
territorio dello Stato
anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo
1998, n. 40, in possesso dei requisiti
stabiliti dal decreto di
programmazione dei flussi per il 1998 emanato
ai sensi dell'articolo
3, comma 4, in attuazione del documento
programmatico di cui
all'articolo 3, comma 1, che abbiano
presentato la relativa domanda
con le modalita' e nei termini previsti dal
medesimo decreto, puo'
essere rilasciato il permesso di soggiorno per
i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi
per motivi di lavoro di
cui all'articolo 3, comma 4, restano
disciplinati secondo le
modalita' ivi previste. In mancanza dei
requisiti richiesti per
l'ingresso nel territorio dello Stato, si
applicano le misure
previste dal presente testo unico.".
3. All'articolo 49 del testo unico delle
disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il
seguente:
"2-bis. Per il perfezionamento delle
operazioni di identificazione
delle persone detenute o internate, il
Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria adotta
modalita' di effettuazione
dei rilievi segnaletici conformi a quelle gia'
in atto per le
questure e si avvale delle procedure definite
d'intesa con il
Dipartimento della pubblica sicurezza.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservano e di farlo
osservare.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per
l'argomento
si veda nelle note alle premesse), come
modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 49 (Disposizioni finali e
transitorie). - 1.
Nella prima applicazione delle disposizioni
della legge
6 marzo 1998, n. 40, e del presente testo
unico si
provvede a dotare le questure che ancora non
ne fossero
provviste delle apparecchiature tecnologiche
necessarie per la trasmissione in via
telematica dei
dati di identificazione personale nonche'
delle
operazioni necessarie per assicurare il
collegamento tra
le questure e il sistema informativo della
Direzione
centrale della polizia criminale.
1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel
territorio
dello Stato anteriormente alla data di entrata
in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in
possesso
dei requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione
dei flussi per il 1998 emanato ai sensi
dell'art. 3,
comma 4, in attuazione del documento
programmatico di cui
all'art. 3, comma 1, che abbiano presentato la
relativa
domanda con le modalita' e nei termini
previsti dal
medesimo decreto, puo' essere rilasciato il
permesso di
soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli
anni
successivi al 1998, gli ingressi per motivi di
lavoro di
cui all'art. 3, comma 4, restano disciplinati
secondo le
modalita' ivi previste. In mancanza dei
requisiti
richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, si
applicano le misure previste dal presente
testo unico.
2. All'onere conseguente all'applicazione del
comma 1,
valutato in lire 8.000 milioni per l'anno
1998, si
provvede a carico delle risorse di cui
all'art. 48 e
comunque nel rispetto del tetto massimo di
spesa ivi
previsto.
2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni
di
identificazione delle persone detenute o
internate, il Dipartimento
dell'amministrazione
penitenziaria adotta modalita' di
effettuazione dei
rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in
atto
per le questure e si avvale delle procedure
definite
d'intesa con il Dipartimento della pubblica
sicurezza".
- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n.
40, si
veda nelle note alle premesse.
Dato a Roma, addi' 13 aprile 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Turco, Ministro per la
solidarieta' sociale
Dini, Ministro degli affari esteri
Russo Jervolino, Ministro
dell'interno
Ciampi, Ministro del tesoro,
del
bilancio e della
programmazione economica
Bassolino, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto