Date: 2:04 PM 5/3/99 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: testo del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.113

 

Cari amici,

vi mando il testo del decreto correttivo (quello della regolarizzazione).

E' disponibile anche all'indirizzo, segnalatomi da Massimo Pastore,

http://193.207.119.193/MV/gazzette_ufficiali/97-99/2.htm

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27-04-1999

 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n.113

Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo

1998, n. 40.

note:

Entrata in vigore del decreto: 12-5-1999

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40,

recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti

legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino

necessarie per realizzare pienamente i principi della medesima legge

o per assicurarne la migliore attuazione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n 400;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, adottato

con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 9 febbraio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della

Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 9 aprile 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei

Ministri per la solidarieta' sociale, degli affari esteri e

dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale

e di grazia e giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

1. All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

dopo il comma 6, e' inserito il seguente:

"6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il

perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il Ministero

dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e

senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le

attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno

dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche

amministrazioni interessate alle politiche migratorie.".

 

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della

Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura

delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'

operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della

Costituzione della Repubblica italiana:

"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non

puo' essere delegato al Governo se non con determinazione

di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo

limitato e per oggetti definiti".

"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo

dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

Puo' inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima

riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di

legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di

legge e i regolamenti.

Indice il "referendum" popolare nei casi

previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello

Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,

ratifica i trattati internazionali, previa, quando

occorra, 1'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio

supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara

lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Puo' concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica".

- Si riporta il testo dell'art. 47, comma 2, della

legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero):

"2. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro il

termine di due anni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le

disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per

realizzare pienamente i principi della presente legge o

per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime

modalita' saranno inoltre armonizzate con le

disposizioni della presente legge le altre disposizioni

di legge riguardanti la condizione giuridica dello

straniero".

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina

dell'attivita' di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri".

- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina della

immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),

e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 139/L alla

Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 18 agosto 1998.

 

Nota all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legisaltivo

25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento si veda nelle note

alle premesse), come modificato dal presente decreto

legislativo:

"Art. 3 (Politiche migratorie). - 1. Il Presidente del

Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

la Conferenza Statocitta' e autonomie locali, gli enti e

le associazioni nazionali maggiormente attivi

nell'assistenza e nell' integrazione degli immigrati e le

organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro

maggiormente rappresentative sul piano nazionale,

predispone ogni tre anni il documento programmatico

relativo alla politica dell'immigrazione e degli

stranieri nel territorio dello Stato, che e' approvato

dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti

Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro

trenta giorni dal ricevimento del documento

programmatico. Il documento programmatico e' emanato,

tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del

Presidente della Repubblica ed e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il

Ministro dell'interno presenta annualmente al

Parlamento una relazione sui risultati raggiunti

attraverso i provvedimenti attuativi del documento

programmatico.

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli

interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione

con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le

organizzazioni internazionali, con le istituzioni

comunitarie e con organizzazioni non governative, si

propone di svolgere in materia di immigrazione, anche

mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.

Esso indica altresi' le misure di carattere economico e

sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel

territorio dello Stato, nelle materie che non debbono

essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri

generali per la definizione dei flussi di ingresso

nel territorio dello Stato, delinea gli interventi

pubblici volti a favorire le relazioni familiari,

l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli

stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle

diversita' e delle identita' culturali delle persone,

purche' non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e

prevede ogni possibile strumento per un positivo

reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con uno o piu' decreti del Presidente del

Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e

le competenti Commissioni parlamentari, sono definite

annualmente, sulla base dei criteri e delle altre

indicazioni del documento programmatico di cui al comma

1, le quote massime di stranieri da ammettere nel

territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche

per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro

autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e

delle misure di protezione temporanea eventualmente

disposte a norma dell'art. 20. I visti di ingresso

per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro

autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote

predette. In caso di mancata pubblicazione dei

decreti di programmazione annuale, la

determinazione delle quote e' disciplinata in

conformita' con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del

presente testo unico nell'anno precedente.

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e

dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni

e gli altri enti locali adottano i provvedimenti

concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere

gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno

riconoscimento dei diritti e degli interessi

riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato,

con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio,

alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei

diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, da adottare di concerto con il Ministro

dell'interno, si provvede all'istituzione di consigli

territoriali per l'immigrazione, in cui siano

rappresentati le competenti amministrazioni locali dello

Stato, la regione, gli enti locali, gli enti e le

associazioni localmente attivi nel soccorso e

nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei

lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi

delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare

a livello locale.

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati

previsti per il perseguimento delle proprie finalita'

istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,

nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza

oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,

le attivita' di raccolta di dati a fini statistici

sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per

tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle

politiche migratorie.

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del

presente articolo, il documento programmatico di cui al

comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo

stesso documento indica la data entro cui sono adottati i

decreti di cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al

comma 7 e' trasmesso al Parlamento per

l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti

per materia, che si esprimono entro trenta giorni.

Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in

mancanza del parere".

 

Art. 2.

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

" 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in

flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto

utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della

pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque

con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali

indagini.".

2. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

il comma 8 e' sostituito dai seguenti:

" 8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia

finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal

presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria

procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze

processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per

l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato

o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione

civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono

essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle

leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309.

8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento

definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati

all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso

ai sensi del comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che

non sono assegnati o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8,

non possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto

applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e

destinazione dei beni confiscati.".

 

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento

si veda nelle note alle premesse), come modificato dal

presente decreto legislativo:

"Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni

clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'

grave reato, chiunque compie attivita' dirette a

favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio

dello Stato in violazione delle disposizioni del presente

testo unico e' punito con la reclusione fino a tre anni

e con la multa fino a lire trenta milioni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del

codice penale, non costituiscono reato le attivita' di

soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia

nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno

comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di

lucro o da tre o piu' persone in concorso tra loro,

ovvero riguarda l'ingresso di cinque o piu' persone, e

nei casi in cui il fatto e' commesso mediante

l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o

di documenti contraffatti, la pena e' della reclusione

da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta

milioni per ogni straniero di cui e' stato favorito

l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il

fatto e' commesso al fine di reclutamento di persone da

destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della

prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da

impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne

lo sfruttamento, la pena e' della reclusione da cinque a

quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per

ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in

violazione del presente teso unico.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio

l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca

del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati,

anche nel caso di applicazione della pena su richiesta

delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con

giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie

speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e

salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,

chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla

condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito

delle attivita' punite a norma del presente articolo,

favorisce la permanenza di questi nel territorio dello

Stato in violazione delle norme del presente testo

unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni

e con la multa fino a lire trenta milioni.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto ad

accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso

dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio

dello Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia

di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei

rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in

posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno

solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli

stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la

sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della

licenza, autorizzazione o concessione rilasciata

dall'autorita' amministrativa italiana inerenti

all'attivita' professionale svolta e al mezzo di

trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui

alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al

contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte

nell'ambito delle direttive di cui all'art. 11, comma 3,

gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti

nelle province di confine e nelle acque

territoriali possono procedere al controllo e alle

ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose

trasportate. ancorche' soggetti a speciale regime

doganale, quando, anche in relazione a specifiche

circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati

motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno

dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei

controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale

in appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto

ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne

ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive

quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali

di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a

perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di

cui all'art. 352, commi 3 e 4, del codice di

procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni

di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione

dei reati previsti dal presente articolo, sono

affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in

custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze

processuali, agli organi di polizia che ne facciano

richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad

altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per

finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela

ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in

alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni dell'art. 100, commi 2 e 3, del testo

unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.

309.

8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di

provvedimento definitivo di confisca, sono, a

richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti

all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8,

ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono

assegnati o trasferiti per le finalita' di cui al comma

8, non possono essere alienati e sono distrutti. Si

osservano, in quanto applicabili, le disposizioni

vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni

confiscati.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna

per uno dei reati previsti dal presente articolo,

nonche' le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove

disposta, dei beni confiscati, sono destinate al

potenziamento delle attivita' di prevenzione e

repressione dei medesimi reati, anche a livello

internazionale mediante interventi finalizzati alla

collaborazione e alla assistenza tecnicooperativa con le

forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le

somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del

bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di

specifiche richieste, ai pertinenti' capitoli dello

stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica

"Sicurezza pubblica".

- Si riporta il testo dell'art. 100, commi 2 e 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.

309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza):

"2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i

proprietari sono convocati dall'autorita' giudiziaria

procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un

difensore, le loro deduzioni e per chiedere

l'acquisizione di elementi utili ai fini della

restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le

norme del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e

all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti

e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando

usuario".

 

Art. 3.

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

il comma 9 e' sostituito dal seguente:

" 9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento

impugnato, e' presentato al pretore del luogo in cui ha sede

l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con

accompagnamento immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui

al comma l dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la

convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso

decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci

giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei

modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura

civile.".

 

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento

si veda nelle note alle premesse), come modificato dal

presente decreto legislativo:

"Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi

di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il

Ministro dell'interno puo' disporre l'espulsione dello

straniero anche non residente nel territorio dello

Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del

Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo

straniero:

a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai

controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi

dell'art. 10;

b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza aver

richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto,

salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero

quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o

annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e

non ne e' stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate

nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come

sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n.

327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,

come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre

1982, n. 646.

3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto

motivato. Quando lo straniero e' sottoposto a

procedimento penale, l'autorita' giudiziaria rilascia

nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze

processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il

giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,

salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'art.

391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale

misura non e' applicata o e' cessata, il questore puo'

adottare la misura di cui all'art. 14, comma 1.

4. L'espulsione e' eseguita dal questore con

accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza

pubblica, quando lo straniero:

a) e' espulso ai sensi del comma 1 o si e' trattenuto

indebitamente nel territorio dello Stato oltre il

termine fissato con l'intimazione;

b) e' espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e

il prefetto rilevi, sulla base delle circostanze

obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si

sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5. Si procede altresi' all'accompagnamento alla

frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero

espulso ai sensi del comma 2,lettera a), qualora

quest'ultimo sia privo di valido documento attestante

la sua identita' e nazionalita' e il prefetto rilevi,

tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo

inserimento sociale, familiare e lavorativo, un

concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga

all'esecuzione del provvedimento.

6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione

a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di

quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il

viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di

frontiera. Quando l'espulsione e' disposta ai sensi del

comma 2, lettera b), il questore puo' adottare la misura di

cui all'art. 14. comma 1, qualora il prefetto rilevi,

tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti

l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello

straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si

sottragga all'esecuzione del provvedimento.

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui

al comma 1, dell'art 14, nonche' ogni altro atto

concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono

comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle

modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una

lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile,

in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere

presentato unicamente ricorso al pretore, entro

cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del

provvedimento. Il termine e' di trenta giorni qualora

l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.

9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il

provvedimento impugnato, e' presentato al pretore del

luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto

l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento

immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al

comma 1 dell'art. 14, provvede il pretore competente

per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o

rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento

adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di

deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di

cui agli articoli 737 e seguenti del codice di

procedura civile.

10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere

sottoscritto anche personalmente. Nel caso di

espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso

puo' essere presentato anche per il tramite della

rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello

Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla

comunicazione del provvedimento: in tali casi, il

ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente

dalla parte alla presenza dei funzionari delle

rappresentanze diplomatiche o consolari, che

provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano

l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e'

ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e,

qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da

un difensore designato dal giudice nell'ambito dei

soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale approvate con decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive

modificazioni, nonche', ove necessario, da un interprete.

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del

comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo

regionale del Lazio, sede di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo

straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,

ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di

provenienza.

13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel

territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione

del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, e'

punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed e'

nuovamente espulso con accompagnamento immediato.

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo

di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale

amministrativo regionale, con il provvedimento che decide

sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino

diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre

anni, sulla base di motivi legittimi addotti

dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta

tenuta dall'interessato sul territorio dello Stato.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si

applicano allo straniero che dimostri sulla base di

elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello

Stato prima della data di entrata in vigore della legge

6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare

la misura di cui all'art. 14, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente

articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997

e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998".

- Si riporta il testo degli articoli 737 e seguenti del

codice di procedura civile:

"Art. 737 (Forma della domanda e del

provvedimento). - I provvedimenti, che debbono essere

pronunciati in camera di consiglio si chiedono con

ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto

motivato salvo che la legge disponga altrimenti".

"Art. 738 (Procedimento). - Il presidente nomina tra i

componenti del collegio un relatore, che riferisce in

camera di consiglio.

Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti

sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue

conclusioni in calce al provvedimento del presidente.

Il giudice puo' assumere informazioni".

"Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti

del giudice tutelare si puo' proporre reclamo con

ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di

consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in

camera di consiglio in primo grado si puo' proporre

reclamo con ricorso alla Corte di appello, che pronuncia

anche essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio

di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e'

dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione

se e' dato in confronto di piu' parti.

Salvo che la legge disponga altrimenti, non e'

ammesso reclamo contro i decreti della Corte d'appello e

contro quelli del tribunale pronunciati in sede di

reclamo".

"Art. 740 (Reclami del pubblico ministero). - Il

pubblico ministero, entro dieci giorni dalla

comunicazione, puo' proporre reclamo contro i decreti del

giudice tutelare e quelli del tribunale per i quali e'

necessario il suo parere".

"Art. 741 (Efficacia dei provvedimenti). - I decreti

acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di

cui agli articoli precedenti senza che sia stato

proposto reclamo. Se vi sono ragioni d'urgenza, il

giudice puo' tuttavia disporre che il decreto abbia

efficacia immediata".

"Art. 742 (Revocabilita' dei provvedimenti). - I

decreti possono essere in ogni tempo modificati o

revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in

buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori

alla modificazione o alla revoca".

"Art. 742-bis (Ambito di applicazione degli articoli

precedenti). - Le disposizioni del presente capo si

applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio,

ancorche' non regolati dai capi precedenti o che non

riguardino materia di famiglia o di stato delle persone".

 

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, e' inserito il seguente:

"Art. l3-bis (Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti

in camera di consiglio). - 1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e'

tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza in camera di

consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso

presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in

calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della

cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.

2. L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in

giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente

delegati. La stessa facolta' puo' essere esercitata nel procedimento

di cui all'articolo 14, comma 4.

3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni

tassa e imposta.

4. La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per

Cassazione.".

 

Nota all'art. 4.

- Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286 si veda nelle note all'art. 3; e per

l'argomento si veda nelle note alle premesse.

 

Art. 5.

1. All'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

" 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del

Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,

dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del

Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei

minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui

diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa

esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare

sono stabilite:

a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel

territorio dello Stato dei minori stranieri in eta' superiore a sei

anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di

accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie

italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei

medesimi;

b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non

accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle

attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di

impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le

amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio

assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel

Paese d'origine o in un Paese terzo.".

2. All'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non

accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal

Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti

dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita'

giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili

esigenze processuali.".

 

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento

si veda nelle note alle premesse), come modificato dal

presente decreto legislativo:

"Art. 33 (Comitato per i minori stranieri). - 1.

Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno

dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul

territorio dello Stato e di coordinare le attivita' delle

amministrazioni interessate e' istituito, senza

ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un

Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari

esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del

Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, nonche' da due

rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni

italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione

province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di

organizzazioni maggiormente rappresentative operanti

nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i

Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e

giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui

al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori

stranieri in conformita' alleprevisioni della Convenzione

sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,

ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27

maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il

soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri

in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia

nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza

temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie

italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il

rimpatrio dei medesimi;

b) le modalita' di accoglienza dei minori

stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello

Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali

degli enti locali e i compiti di impulso e di

raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le

amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza del

rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con

la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore

straniero non accompagnato per le finalita' di cui al

comma 2, e' adottato dal comitato di cui al comma 1. Nel

caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore

un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria

rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili

esigenze processuali.

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle

attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in

dotazione al Dipartimento degli affari sociali della

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il

Dipartimento medesimo".

- La legge 27 maggio 1991, n. 176, reca: "Ratifica ed

esecuzione della convenzione dei diritti del fanciullo,

fatta a New York il 26 novembre 1989".

 

Art. 6.

1. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

" a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti

nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni

che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore

dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;".

2. All'articolo 42, comma 4, lettera b), del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, le parole: "dei lavoratori" sono sostituite

dalle seguenti: "degli stranieri".

3. All'articolo 42, comma 4, lettera e), del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, la parola: "sette" e' sostituita con la

seguente: "otto" e dopo le parole: "dell'interno," sono inserite le

seguenti: "di grazia e giustizia,".

4. All'articolo 42, commma 4, del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

" f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due

designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni

italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e

quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281;".

5. All'articolo 42, commma 4, del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, dopo la lettera g) e' aggiunta, in fine, la seguente:

"gbis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non

superiore a dieci.".

 

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'art. 42, comma 4,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per

l'argomento si veda nelle note alle premesse), come

modificato dal presente decreto legislativo:

"4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli

enti e delle associazioni nazionali maggiormente

attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli

immigrati di cui all'art. 3, comma 1, e del collegamento

con i consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6,

nonche' dell'esame delle problematiche relative alla

condizione degli stranieri immigrati, e' istituita presso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per

i problemi degli stranieri immigrati e delle loro

famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei

Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della

Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti

presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti

delle associazioni che svolgono attivita'

particolarmente significative nel settore

dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;

b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari

designati dalle associazioni piu' rappresentantive operanti

in Italia, in numero non inferiore a sei;

c) rappresentanti designati dalle confederazioni

sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore

a quattro;

d) rappresentanti designati dalle organizzazioni

sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi

settori economici, in numero non inferiore a tre;

e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri

del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica

istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli

affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della

solidarieta' sociale e delle pari opportunita';

f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due

designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale

dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle

province italiane (UPI), e quattro dalla Conferenza

unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281;

g) due rappresentanti del Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro (CNEL);

gbis) esperti dei problemi dell'immigrazione in

numero non superiore a dieci".

- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:

"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e

unificazione, per la materia ed i compiti di interesse

comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la

Conferenza Statocitta' ed autonome locali".

 

Art. 7.

1. All'articolo 46, comma 3, del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, dopo le parole: "del Dipartimento per gli affari sociali" sono

inserite le seguenti: "e del Dipartimento per le pari opportunita'" e

dopo le parole: "dell'interno," sono inserite le seguenti: "di grazia

e giustizia,".

 

Nota all'art. 7:

- L'art. 46 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse),

prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio

dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali di

una commissioine per le politiche di integrazione

che ha il compito di predisporre annualmente per il

Governo, anche ai fini di riferire in Parlamento, un

rapporto sullo stato di attuazione delle politiche di

integrazione degli immigrati, formulare proposte

d'interventi di adeguamento di tali politiche, nonche'

fornire consulenza al Governo in materia

d'immigrazione, scambi interculturali e misure contro il

razzismo. Se ne riporta il comma 3, come modificato dal

presente decreto legislativo:

"3. La commissione e' composta da rappresentanti del

Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento

per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio

dei Ministri e dei Ministeri degli affari esteri,

dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e della

previdenza sociale, della sanita', della pubblica

istruzione, nonche' da un numero massimo di dieci

esperti, con qualificata esperienza nel campo

dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi

dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la

solidarieta' sociale. Il presidente della commissione e'

scelto tra i professori universitari di ruolo esperti

nelle materie suddette ed e' collocato in posizione di

fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri. Possono essere invitati a partecipare alle

sedute della commissione i rappresentanti della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

della Conferenza Statocitta' ed autonomie locali di altre

amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni

oggetto di esame".

 

Art. 8.

1. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni finali e

transitorie".

2. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio dello Stato

anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo

1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di

programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo

3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui

all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda

con le modalita' e nei termini previsti dal medesimo decreto, puo'

essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati.

Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di

cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le

modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per

l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure

previste dal presente testo unico.".

3. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione

delle persone detenute o internate, il Dipartimento

dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione

dei rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le

questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il

Dipartimento della pubblica sicurezza.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo

osservare.

 

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento

si veda nelle note alle premesse), come modificato dal

presente decreto legislativo:

"Art. 49 (Disposizioni finali e transitorie). - 1.

Nella prima applicazione delle disposizioni della legge

6 marzo 1998, n. 40, e del presente testo unico si

provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero

provviste delle apparecchiature tecnologiche

necessarie per la trasmissione in via telematica dei

dati di identificazione personale nonche' delle

operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra

le questure e il sistema informativo della Direzione

centrale della polizia criminale.

1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio

dello Stato anteriormente alla data di entrata in

vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso

dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione

dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'art. 3,

comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui

all'art. 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa

domanda con le modalita' e nei termini previsti dal

medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di

soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni

successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di

cui all'art. 3, comma 4, restano disciplinati secondo le

modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti

richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si

applicano le misure previste dal presente testo unico.

2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1,

valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si

provvede a carico delle risorse di cui all'art. 48 e

comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi

previsto.

2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di

identificazione delle persone detenute o

internate, il Dipartimento dell'amministrazione

penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei

rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto

per le questure e si avvale delle procedure definite

d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza".

- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40, si

veda nelle note alle premesse.

 

Dato a Roma, addi' 13 aprile 1999

 

                                                       SCALFARO

                                         D'Alema, Presidente del Consiglio

                                                     dei Ministri

                                               Turco, Ministro per la

                                                solidarieta' sociale

                                        Dini, Ministro degli affari esteri

                                              Russo Jervolino, Ministro

                                                     dell'interno

                                            Ciampi, Ministro del tesoro,

                                                del bilancio e della

                                              programmazione economica

                                         Bassolino, Ministro del lavoro e

                                              della previdenza sociale

                                          Diliberto, Ministro di grazia e

                                                       giustizia

                                        Visto, il Guardasigilli: Diliberto