Date: 1:07 PM 5/10/99 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: lettera a Masone
Cari amici,
vi mando il testo di una lettera inviata dal
Gruppo di Riflessione al Capo
della Polizia in merito alla regolarizzazione.
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Roma, 10 maggio 1999
Egregio Dr. Masone,
in prossimita' dell'entrata in vigore del
decreto legislativo 13 aprile
1999, n.113, che consente, tra l'altro, di
portare a compimento la
regolarizzazione avviata con il D.P.C.M. 16
Ottobre 1998, riteniamo
doveroso segnalare il timore che l'esame della
documentazione presentata
dagli stranieri che chiedono di
regolarizzarsi, se non opportunamente
indirizzato, vanifichi l'ottimo lavoro svolto,
in fase di raccolta delle
prenotazioni, dall'Amministrazione.
In particolare, la mancanza di precise
delimitazioni della documentazione
atta a dimostrare la presenza in Italia in
data anteriore al 27 Marzo 1998
ha indotto moltissimi stranieri a ritenere di
poter provare il possesso di
tale requisito, una volta ottenuta una
dichiarazione da parte di organismi
umanitari e assistenziali, quali la Caritas,
l'ARCI o altri ancora,
"attestante inequivocabilmente" -
come recita una circolare del Ministero
dell'interno - "una effettiva prestazione a favore dell'interessato (di
natura assistenziale, economica, legale,
etc...)". In molti casi, quegli
stessi stranieri scoprono oggi, al momento
dell'esame della documentazione,
che, sulla base di una valutazione
discrezionale, tali dichiarazioni sono
da considerarsi inadeguate.
Considerazioni analoghe devono essere svolte
sulla richiesta di
dimostrazione del possesso del reddito minimo
ai fini della
regolarizzazione per lavoro autonomo. Allo
straniero in posizione
irregolare e' ovviamente impossibile produrre
documentazione di natura
fiscale. E, d'altra parte, e' assolutamente
ovvio come l'esistenza di un
reddito non possa essere dimostrata
certificando la titolarita' di risparmi
per un determinato ammontare. L'ammontare del
risparmio e', infatti, frutto
dell'accantonamento, in un periodo di
riferimento, di quanto delle entrate
sopravvive una volta detratte le spese e le
rimesse ai familiari; mancando,
nei casi in esame, informazioni su spese,
rimesse e durata del periodo di
riferimento, non e' possibile in alcun modo
correlare l'ammontare dei
risparmi al reddito di cui lo straniero
dispone.
Infine, il tempo trascorso tra prenotazione ed
esame della documentazione
fa si' che in molti casi lo straniero abbia
perso la disponibilita'
dell'alloggio o, nei casi di regolarizzazione
per lavoro subordinato,
quella del datore di lavoro all'assunzione.
Confidiamo che, nell'esame dei requisiti
citati e degli altri previsti dal
decreto, sia adottato un atteggiamento di
apertura, da parte
dell'Amministrazione competente, al fine di
evitare che una parte rilevante
degli stranieri che hanno chiesto la
regolarizzazione resti nell'ombra,
confusa con le sacche di manovalanza delle
organizzazioni criminali.
In attesa di un cortese cenno di riscontro, Le
porgiamo
I migliori saluti
Sergio Briguglio
(per il Gruppo di Riflessione)