Date: 1:07 PM 5/10/99 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: lettera a Masone

 

Cari amici,

vi mando il testo di una lettera inviata dal Gruppo di Riflessione al Capo

della Polizia in merito alla regolarizzazione.

 

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Roma, 10 maggio 1999

 

Egregio Dr. Masone,

 

in prossimita' dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile

1999, n.113, che consente, tra l'altro, di portare a compimento la

regolarizzazione avviata con il D.P.C.M. 16 Ottobre 1998, riteniamo

doveroso segnalare il timore che l'esame della documentazione presentata

dagli stranieri che chiedono di regolarizzarsi, se non opportunamente

indirizzato, vanifichi l'ottimo lavoro svolto, in fase di raccolta delle

prenotazioni, dall'Amministrazione.

 

In particolare, la mancanza di precise delimitazioni della documentazione

atta a dimostrare la presenza in Italia in data anteriore al 27 Marzo 1998

ha indotto moltissimi stranieri a ritenere di poter provare il possesso di

tale requisito, una volta ottenuta una dichiarazione da parte di organismi

umanitari e assistenziali, quali la Caritas, l'ARCI o altri ancora,

"attestante inequivocabilmente" - come recita una circolare del Ministero

dell'interno - "una  effettiva   prestazione a favore dell'interessato (di

natura assistenziale, economica, legale, etc...)". In molti casi, quegli

stessi stranieri scoprono oggi, al momento dell'esame della documentazione,

che, sulla base di una valutazione discrezionale, tali dichiarazioni sono

da considerarsi inadeguate.

 

Considerazioni analoghe devono essere svolte sulla richiesta di

dimostrazione del possesso del reddito minimo ai fini della

regolarizzazione per lavoro autonomo. Allo straniero in posizione

irregolare e' ovviamente impossibile produrre documentazione di natura

fiscale. E, d'altra parte, e' assolutamente ovvio come l'esistenza di un

reddito non possa essere dimostrata certificando la titolarita' di risparmi

per un determinato ammontare. L'ammontare del risparmio e', infatti, frutto

dell'accantonamento, in un periodo di riferimento, di quanto delle entrate

sopravvive una volta detratte le spese e le rimesse ai familiari; mancando,

nei casi in esame, informazioni su spese, rimesse e durata del periodo di

riferimento, non e' possibile in alcun modo correlare l'ammontare dei

risparmi al reddito di cui lo straniero dispone.

 

Infine, il tempo trascorso tra prenotazione ed esame della documentazione

fa si' che in molti casi lo straniero abbia perso la disponibilita'

dell'alloggio o, nei casi di regolarizzazione per lavoro subordinato,

quella del datore di lavoro all'assunzione.

 

Confidiamo che, nell'esame dei requisiti citati e degli altri previsti dal

decreto, sia adottato un atteggiamento di apertura, da parte

dell'Amministrazione competente, al fine di evitare che una parte rilevante

degli stranieri che hanno chiesto la regolarizzazione resti nell'ombra,

confusa con le sacche di manovalanza delle organizzazioni criminali.

 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, Le porgiamo

 

I migliori saluti

 

Sergio Briguglio

(per il Gruppo di Riflessione)