Date: 10:25 AM 5/13/99 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: circolare sulla regolarizzazione!

 

Cari amici,

vi mando il testo della circolare del Ministero dell'interno sulla

regolarizzazione. Il contenuto e' ottimo. In particolare,

 

a) viene data buona soluzione al problema delle prove di presenza (sara'

opportuno che a livello locale le associazioni e i sindacati prendano

tempestivamente contatto con la questura al fine di designare i delegati

provinciali - vedi circolare);

 

b) si rinvia, ove necessario, l'accertamento del reddito, ai fini della

regolarizzazione per lavoro autonomo, al momento del rinnovo del permesso;

 

c) si dispone

   c1) di concedere proroghe in caso di documentazione incompleta,

   c2) di riesaminare le istanze rigettate o considerate, sulla base delle

vecchie disposizioni, meritevoli di rigetto,

   c3) di accogliere le istanze di regolarizzazione nei casi in cui, per il

protrarsi delle procedure di regolarizzazione, la disponibilita'

all'assunzione da parte del datore di lavoro sia venuta meno;

 

d) si da' avvio alla fase di effettivo rilascio dei permessi di soggiorno

(con buone disposizioni in relazione alla durata dei permessi stessi).

 

Ricordo che il punto relativo al lavoro autonomo e all'accertamento di

reddito consente, anche a chi sia privo di altro solido inserimento

lavorativo, di accedere alla regolarizzazione, previa richiesta di

nlla-osta alla Camera di commercio per l'iscrizione all'albo delle imprese

artigiane in qualita' di giardiniere, muratore, etc.. Per tali attivita',

infatti, non sono previsti requisiti particolari, e il nula-osta dovrebbe

essere concesso senza difficolta'. Se necessario, nei giorni prossimi, vi

rimandero' l'elenco delle attivita' suddette.

 

Ricordo anche che la titolarita' di un permesso per lavoro autonomo

consente di iscriversi nelle liste di collocamento e di stipulare rapporti

di lavoro subordinato. In presenza di un tale rapporto, il permesso potra'

poi essere convertito, alla scadenza in permesso per lavoro subordinato (il

cui rinnovo non e' immediatamente correlato con la disponibilita' di un

reddito).

 

Per una volta, le cose sono state fatte bene. Un grazie particolare - per

quanto mi riguarda - a Umberto Saleri.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

p.s.: riporto qui, per vostra comodita', il testo dell'art.5, comma 5 del

Testo Unico, che viene citato nella circolare: "5. Il permesso di soggiorno

o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno stato

rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti

richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto

salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano

sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si

tratti di irregolarit amministrative sanabili."

 

 

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Roma 10 maggio 1999

 

Oggetto: Decreto Legislativo concernente le disposizioni correttive al

Testo UNico sull'immigrazione, Art.8. Disposizioni relative alle procedure

di regolarizzazione.

 

Il Decreto Legislativo del 13 aprile 1999 pubblicato sulla G.U. n.97 del 27

aprile 1999 recante "Disposizioni correttive al Testo Unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero a norma dell'art.47, comma 2, della legge 6

marzo 1998, n.40", all'art.8, ha modificato la rubrica dell'art.49 del T.U.

con l'introduzione di disposizioni transitorie, inserendo dopo il comma 1

un successivo comma 1 bis con il quale viene prevista la possibilita' di

regolarizzazione a favore degli stranieri, gia' presenti in Italia alla

data del 27 marzo 1998 in possesso dei requisiti previsti dal D.P.C.M. del

16 ottobre 1998, che abbiano presentato le relative domande entro il 15

dicembre 1998.

 

Il predetto provvedimento normativo entrera' in vigore il prossimo 12

maggio, al termine dell'ordinaria "vacatio legis".

 

Alla luce di queste nuove disposizioni, che consentono la possibilita' di

rilasciare i permessi di soggiorno, non solo ad un numero limitato di

stranieri, cosi' come stabiliva il citato D.P.C.M. del 16 ottobre 1998, ma

a tutti gli extracomunitari in possesso dei prescritti requisiti, si

determina l'opportunita' di riconsiderare alcuni criteri valutativi dei

requisiti predetti, fornendo ulteriori chiarimenti a integrazione e

parziale modifica delle direttive precedentemente emanate.

 

Si ritiene, peraltro, che un'eventuale revisione delle pratiche inerenti la

regolarizzazione non determinera' eccessivi disagi agli Uffici periferici,

in quanto l'iter procedurale delle stesse non risulta ancora completato,

non essendo stato rilasciato, finora, alcun permesso di soggiorno ed anche

tenuto conto del limitato numero di provvedimenti di rigetto effettuati

dagli Uffici Stranieri delle Questure su tutto il territorio nazionale.

 

Infatti, prima di procedere alla convocazione dello straniero, al fine di

comunicargli l'esito dell'istanza di regolarizzazione, qualora la Questura

abbia ritenuto non accoglibile l'istanza prodotta, sulla base delle

precedenti direttive pur non avendo adottato un formale provvedimento di

diniego, potra' essere riesaminata la documentazione prodotta in base alle

nuove disposizioni di seguito evidenziate.

 

Nel caso dei limitati provvedimenti di rigetto gia' notificati, si potra'

provvedere, su istanza motivata degli interessati, ad un riesame, revocando

di conseguenza i provvedimenti adottati e non conformi agli attuali

orientamenti.

 

In via preliminare, corre l'obbligo di sottolineare ancora una volta la

necessita' che venga sempre verificata, anche all'atto della presentazione

della domanda di regolarizzazione, l'identita' dei richiedenti mediante

l'esibizione del passaporto o altro documento equipollente, idoneo ad

attestare la nazionalita' e le generalita' dell'interessato mentre, in

particolare, per le sottonotate questioni si specifica.

 

Documentazione comprovante la presenza in Italia prima del 27.3.1998.

 

Sono state da piu' parti rappresentate difficolta' di esibire quale prova

della presenza in Italia la documentazione proveniente da organismi

umanitari ed assistenziali. A tale riguardo, nel confermare che il possesso

di una semplice tessera di iscrizione a sindacati o ad associazioni non

puo' costituire prova se non corredato da ulteriore documentazione recante

data anteriore al 27 marzo 1998, (quale ad esempio l'iscrizione in registri

progressivi o la ricevuta della istanza avanzata dallo straniero oppure

altro documento da cui si deduca che lo straniero ha usufruito di

prestazioni sociali, sanitarie, assistenziali, legali etc.) si ritiene che

qualora non possa essere esibita quest'ultima documentazione, potra' essere

considerata, quale certificazione integrativa, una apposita dichiarazione

sottoscritta dai responsabili provinciali delle organizzazioni sindacali o

delle associazioni appositamente e preventivamente designati e formalmente

comunicati alle Questure dalle medesime, con la quale si certifica che la

tessera di iscrizione o altra documentazione similare in possesso dello

straniero e' stata effettivamente rilasciata alla data in essa indicata.

 

Si precisa, inoltre, che puo' essere ritenuta valida quale prova della

presenza anche la corrispondenza ricevuta in Italia dallo straniero,

recante timbratura delle Poste Italiane con data certa anteriore al 27

marzo 1998.

 

In ogni caso potranno essere sempre disposti mirati accertamenti tendenti a

verificare che lo straniero abbia effettivamente alloggiato presso

l'indirizzo indicato nella predetta corrispondenza.

 

Sistemazione alloggiativa

 

Oltre alla documentazione indicata nella circolare p.n. del 30 ottobre

1998, potra' essere accolta anche la sola dichiarazione di colui che offre

la disponibilita' dell'alloggio, fermi restando gli obblighi di

comunicazione, previsti dall'art.7 del decreto legislativo 286/98 e

dall'art.12 della legge 191/78, adempimento che dovra' essere eseguito al

piu' tardi entro la data di ritiro del permesso di soggiorno.

 

Lavoro autonomo

 

Si e' dell'avviso che, ove lo straniero non sia in grado di dimostrare la

disponibilita' di un reddito annuo consolidato o di mezzi economici pari

all'importo dell'assegno sociale, le istanze, complete degli altri

requisiti, potranno comunque essere ricevute e la documentazione attestante

la disponibilita' economica potra' essere esibita all'atto del primo

rinnovo. Pertanto il relativo permesso di soggiorno non potra' avee durata

massima superiore ad un anno.

 

Presentazione di domande incomplete

 

Nel caso in cui alla data fissata all'atto della prenotazione, venga

esibita una documentazione incompleta potra' essere fissato un nuovo

appuntamento, entro il termine ultimo delle prenotazioni gia' programmate

da ciascuna Questura e, comunque, non oltre il 20 ottobrep.v., al fine di

consentire il perfezionamento della pratica.

 

Allontanamento temporaneo dal territorio nazionale

 

Sono state piu' volte avanzate richieste da cittadini extracomunitari, in

attesa di conoscere gli esiti della propria domanda di regolarizzazione, di

allontanarsi dal territorio nazionale per recarsi nel Paese di provenienza,

per motivi, per lo piu' di natura familiare.

 

In casi particolarmente gravi e debitamente documentati e valutati con

particolare attenzione, (es. decesso o imminente pericolo di vita di uno

stretto congiunto etc.) potra' essere consentito allo straniero richiedente

la regolarizzazione l'allontanamento dal territorio nazionale per un

periodo di tempo limitato, finalizzato al reingresso.

 

In tali casi i Sigg. Questori vorranno inviare le singole istanze a questo

Dipartimento - Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera con allegata la

documentazione da cui risultino i gravi motivi, la frontiera di uscita e di

successivo reingresso, la durata della permanenza nel Paese estero,

nonche', ove possibile, l'indicazione in merito al possesso o meno dei

requisiti previsti dal D.P.C.M. in oggetto.

 

Successivamente questo Dipartimento fornira' le proprie determinazioni agli

Uffici di frontiera interessati ed alla Questura richiedente.

 

Competenza territoriale

 

Nel caso di stranieri che abbiano effettuato la prenotazione presso la

Questura di una Provincia diversa da quella ove e' domiciliato il datore di

lavoro si ribadisce, come gia' chiarito in precedenti comunicazioni, che la

verifica del contratto puo' essere effettuata dalle Sezioni

circoscrizionali o decentrate dagli Uffici provinciali del Lavoro

competenti in riferimento alla domiciliazione dell'azienda, mentre la

Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno non potra'

che essere quella riferita al domicilio indicato nell'istanza che potra'

essere istruita previa esibizione del contratto.

 

Qualora non ci sia piu' corrispondenza tra la Provincia dove lo straniero

dimostra di abitare e la Questura che ha effettuato la prenotazione, si

reputa che quest'ultima debba invitare lo straniero a proseguire l'iter di

regolarizzazione preso la Questura del luogo di domicilio, competente al

rilascio del permesso di soggiorno, provvedendo tempestivamente a notiziare

quell'Ufficio della circostanza.

 

Modalita' di rilascio dei permessi di soggiorno

 

Il rilascio dei permessi di soggiorno, che si effettuea' a partire dal 12

maggio p.v., dovra' avvenire attraverso la convocazione degli stranieri

richiedenti, secondo un criterio temporale basato sulla data di

presentazione della domanda, da attuare attraverso i mezzi piu' efficaci e

ritenuti piu' appropriati secondo le differenti realta' provinciali

(comunicati stampa, affissione di elenchi presso le Questure, convocazione

"ad personam" etc.).

 

A tale scopo gli Uffici Stranieri dovranno prevedere l'attivazione di

sportelli differenziati e, se il caso, decentrati per il rilascio dei

permessi di soggiorno e per l'istruttoria delle istanze ancora pendenti,

secondo le prenotazioni gia' fissate.

 

Si raccomanda all'attenzione delle SS.LL. la necessita' che tale attivita'

informativa ed organizzativa venga realizzata nel modo piu' efficace

possibile.

 

La durata dei permessi di soggiorno per lavoro dovra' essere conforme a

quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore (art.5, comma 3, del

Decreto Legislativo 286/98). Di conseguenza i permessi di soggiorno

rilasciati per lavoro subordinato a tempo indeterminato e lavoro autonomo

avranno la durata biennale, ad eccezione di quelli per lavoro autonomo

rilasciati senza la verifica della disponibilita' economica, per i quali la

durata e' annuale. Nel caso del rapporto di lavoro a tempo determinato a

durata del soggiorno sara' commisurata a quella del contratto;

relativamente al lavoro stagionale, oltre al citato art.5, comma 3, si

richiama quanto previsto dall'art.24 del citato Decreto Legislativo 286/98.

 

E' stato, inoltre, segnalato che molti datori di lavoro pur avendo assunto

un formale impegno sottoscrivendo contratti di cui all'art.3 del D.P.C.M.

16 ottobre 1998, successivamente, anche a causa del protrarsi delle

procedure di regolarizzazione, hanno revocato la propria offerta di lavoro.

 

Di conseguenza, alcuni stranieri, che all'atto della presentazione della

documentazione erano in possesso di tutti i requisiti previsti, al momento

del rilascio del permesso di soggiorno, risultano essere, di fatto, privi

della formale offerta di lavoro.

 

Al riguardo si ritiene, pero', che tali istanze non debbano essere

paificate a quelle prive, fin dall'origine, del requisito del contratto di

lavoro.

 

Conseguentemente per tai casi sara' possibile concedere un permesso di

soggiorno per lavoro-attesa occupazione, della durata limitata ad un anno,

periodo entro il quale lo straniero dovra' trovae un'altra occupazione,

informando tempestivamente la Questura competente che provvedera' a

rinnovare il soggiorno secondo le modalita' sopra richiamate.

 

Alla scadenza annuale, nel caso in cui lo straniero non sia in grado di

dimostrare di svolgere attivita' lavorativa, il permesso di soggiorno non

verra' rinnovato, salvo quanto previsto dall'art.5, comma 5 del Decreto

Legislativo 286/98.

 

Tanto premesso, si confida nella consueta collaborazione dele SS.LL.,

affinche' vengano segnalate eventuali emergenze o richieste di chiarimenti,

anche al fine di ulteriori indicazioni di cui si fa riserva.

 

IL CAPO DELLA POLIZIA

Masone