Date: 10:25 AM 5/13/99 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: circolare sulla regolarizzazione!
Cari amici,
vi mando il testo della circolare del
Ministero dell'interno sulla
regolarizzazione. Il contenuto e' ottimo. In
particolare,
a) viene data buona soluzione al problema
delle prove di presenza (sara'
opportuno che a livello locale le associazioni
e i sindacati prendano
tempestivamente contatto con la questura al
fine di designare i delegati
provinciali - vedi circolare);
b) si rinvia, ove necessario, l'accertamento
del reddito, ai fini della
regolarizzazione per lavoro autonomo, al
momento del rinnovo del permesso;
c) si dispone
c1) di concedere proroghe in caso di documentazione incompleta,
c2) di riesaminare le istanze rigettate o considerate, sulla base delle
vecchie disposizioni, meritevoli di rigetto,
c3) di accogliere le istanze di regolarizzazione nei casi in cui, per il
protrarsi delle procedure di regolarizzazione,
la disponibilita'
all'assunzione da parte del datore di lavoro
sia venuta meno;
d) si da' avvio alla fase di effettivo
rilascio dei permessi di soggiorno
(con buone disposizioni in relazione alla
durata dei permessi stessi).
Ricordo che il punto relativo al lavoro
autonomo e all'accertamento di
reddito consente, anche a chi sia privo di
altro solido inserimento
lavorativo, di accedere alla regolarizzazione,
previa richiesta di
nlla-osta alla Camera di commercio per
l'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane in qualita' di giardiniere, muratore,
etc.. Per tali attivita',
infatti, non sono previsti requisiti
particolari, e il nula-osta dovrebbe
essere concesso senza difficolta'. Se
necessario, nei giorni prossimi, vi
rimandero' l'elenco delle attivita' suddette.
Ricordo anche che la titolarita' di un
permesso per lavoro autonomo
consente di iscriversi nelle liste di
collocamento e di stipulare rapporti
di lavoro subordinato. In presenza di un tale
rapporto, il permesso potra'
poi essere convertito, alla scadenza in
permesso per lavoro subordinato (il
cui rinnovo non e' immediatamente correlato
con la disponibilita' di un
reddito).
Per una volta, le cose sono state fatte bene.
Un grazie particolare - per
quanto mi riguarda - a Umberto Saleri.
Cordiali saluti
sergio briguglio
p.s.: riporto qui, per vostra comodita', il
testo dell'art.5, comma 5 del
Testo Unico, che viene citato nella circolare:
"5. Il permesso di soggiorno
o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il
permesso di soggiorno stato
rilasciato, esso revocato, quando mancano o
vengono a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel
territorio dello Stato, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma
9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano
il rilascio e che non si
tratti di irregolarit amministrative
sanabili."
--------------------------------
Roma 10 maggio 1999
Oggetto: Decreto Legislativo concernente le
disposizioni correttive al
Testo UNico sull'immigrazione, Art.8.
Disposizioni relative alle procedure
di regolarizzazione.
Il Decreto Legislativo del 13 aprile 1999
pubblicato sulla G.U. n.97 del 27
aprile 1999 recante "Disposizioni
correttive al Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero a norma
dell'art.47, comma 2, della legge 6
marzo 1998, n.40", all'art.8, ha
modificato la rubrica dell'art.49 del T.U.
con l'introduzione di disposizioni
transitorie, inserendo dopo il comma 1
un successivo comma 1 bis con il quale viene
prevista la possibilita' di
regolarizzazione a favore degli stranieri,
gia' presenti in Italia alla
data del 27 marzo 1998 in possesso dei
requisiti previsti dal D.P.C.M. del
16 ottobre 1998, che abbiano presentato le
relative domande entro il 15
dicembre 1998.
Il predetto provvedimento normativo entrera'
in vigore il prossimo 12
maggio, al termine dell'ordinaria
"vacatio legis".
Alla luce di queste nuove disposizioni, che
consentono la possibilita' di
rilasciare i permessi di soggiorno, non solo
ad un numero limitato di
stranieri, cosi' come stabiliva il citato
D.P.C.M. del 16 ottobre 1998, ma
a tutti gli extracomunitari in possesso dei
prescritti requisiti, si
determina l'opportunita' di riconsiderare
alcuni criteri valutativi dei
requisiti predetti, fornendo ulteriori
chiarimenti a integrazione e
parziale modifica delle direttive
precedentemente emanate.
Si ritiene, peraltro, che un'eventuale
revisione delle pratiche inerenti la
regolarizzazione non determinera' eccessivi
disagi agli Uffici periferici,
in quanto l'iter procedurale delle stesse non
risulta ancora completato,
non essendo stato rilasciato, finora, alcun
permesso di soggiorno ed anche
tenuto conto del limitato numero di
provvedimenti di rigetto effettuati
dagli Uffici Stranieri delle Questure su tutto
il territorio nazionale.
Infatti, prima di procedere alla convocazione
dello straniero, al fine di
comunicargli l'esito dell'istanza di
regolarizzazione, qualora la Questura
abbia ritenuto non accoglibile l'istanza
prodotta, sulla base delle
precedenti direttive pur non avendo adottato
un formale provvedimento di
diniego, potra' essere riesaminata la
documentazione prodotta in base alle
nuove disposizioni di seguito evidenziate.
Nel caso dei limitati provvedimenti di rigetto
gia' notificati, si potra'
provvedere, su istanza motivata degli
interessati, ad un riesame, revocando
di conseguenza i provvedimenti adottati e non
conformi agli attuali
orientamenti.
In via preliminare, corre l'obbligo di
sottolineare ancora una volta la
necessita' che venga sempre verificata, anche
all'atto della presentazione
della domanda di regolarizzazione, l'identita'
dei richiedenti mediante
l'esibizione del passaporto o altro documento
equipollente, idoneo ad
attestare la nazionalita' e le generalita'
dell'interessato mentre, in
particolare, per le sottonotate questioni si
specifica.
Documentazione comprovante la presenza in
Italia prima del 27.3.1998.
Sono state da piu' parti rappresentate
difficolta' di esibire quale prova
della presenza in Italia la documentazione
proveniente da organismi
umanitari ed assistenziali. A tale riguardo,
nel confermare che il possesso
di una semplice tessera di iscrizione a
sindacati o ad associazioni non
puo' costituire prova se non corredato da
ulteriore documentazione recante
data anteriore al 27 marzo 1998, (quale ad
esempio l'iscrizione in registri
progressivi o la ricevuta della istanza
avanzata dallo straniero oppure
altro documento da cui si deduca che lo
straniero ha usufruito di
prestazioni sociali, sanitarie, assistenziali,
legali etc.) si ritiene che
qualora non possa essere esibita quest'ultima
documentazione, potra' essere
considerata, quale certificazione integrativa,
una apposita dichiarazione
sottoscritta dai responsabili provinciali
delle organizzazioni sindacali o
delle associazioni appositamente e
preventivamente designati e formalmente
comunicati alle Questure dalle medesime, con
la quale si certifica che la
tessera di iscrizione o altra documentazione
similare in possesso dello
straniero e' stata effettivamente rilasciata
alla data in essa indicata.
Si precisa, inoltre, che puo' essere ritenuta
valida quale prova della
presenza anche la corrispondenza ricevuta in
Italia dallo straniero,
recante timbratura delle Poste Italiane con
data certa anteriore al 27
marzo 1998.
In ogni caso potranno essere sempre disposti
mirati accertamenti tendenti a
verificare che lo straniero abbia
effettivamente alloggiato presso
l'indirizzo indicato nella predetta
corrispondenza.
Sistemazione alloggiativa
Oltre alla documentazione indicata nella
circolare p.n. del 30 ottobre
1998, potra' essere accolta anche la sola
dichiarazione di colui che offre
la disponibilita' dell'alloggio, fermi
restando gli obblighi di
comunicazione, previsti dall'art.7 del decreto
legislativo 286/98 e
dall'art.12 della legge 191/78, adempimento
che dovra' essere eseguito al
piu' tardi entro la data di ritiro del
permesso di soggiorno.
Lavoro autonomo
Si e' dell'avviso che, ove lo straniero non
sia in grado di dimostrare la
disponibilita' di un reddito annuo consolidato
o di mezzi economici pari
all'importo dell'assegno sociale, le istanze,
complete degli altri
requisiti, potranno comunque essere ricevute e
la documentazione attestante
la disponibilita' economica potra' essere
esibita all'atto del primo
rinnovo. Pertanto il relativo permesso di
soggiorno non potra' avee durata
massima superiore ad un anno.
Presentazione di domande incomplete
Nel caso in cui alla data fissata all'atto
della prenotazione, venga
esibita una documentazione incompleta potra'
essere fissato un nuovo
appuntamento, entro il termine ultimo delle
prenotazioni gia' programmate
da ciascuna Questura e, comunque, non oltre il
20 ottobrep.v., al fine di
consentire il perfezionamento della pratica.
Allontanamento temporaneo dal territorio
nazionale
Sono state piu' volte avanzate richieste da
cittadini extracomunitari, in
attesa di conoscere gli esiti della propria
domanda di regolarizzazione, di
allontanarsi dal territorio nazionale per
recarsi nel Paese di provenienza,
per motivi, per lo piu' di natura familiare.
In casi particolarmente gravi e debitamente
documentati e valutati con
particolare attenzione, (es. decesso o
imminente pericolo di vita di uno
stretto congiunto etc.) potra' essere
consentito allo straniero richiedente
la regolarizzazione l'allontanamento dal
territorio nazionale per un
periodo di tempo limitato, finalizzato al
reingresso.
In tali casi i Sigg. Questori vorranno inviare
le singole istanze a questo
Dipartimento - Servizio Immigrazione e Polizia
di Frontiera con allegata la
documentazione da cui risultino i gravi
motivi, la frontiera di uscita e di
successivo reingresso, la durata della
permanenza nel Paese estero,
nonche', ove possibile, l'indicazione in
merito al possesso o meno dei
requisiti previsti dal D.P.C.M. in oggetto.
Successivamente questo Dipartimento fornira'
le proprie determinazioni agli
Uffici di frontiera interessati ed alla
Questura richiedente.
Competenza territoriale
Nel caso di stranieri che abbiano effettuato
la prenotazione presso la
Questura di una Provincia diversa da quella
ove e' domiciliato il datore di
lavoro si ribadisce, come gia' chiarito in
precedenti comunicazioni, che la
verifica del contratto puo' essere effettuata
dalle Sezioni
circoscrizionali o decentrate dagli Uffici
provinciali del Lavoro
competenti in riferimento alla domiciliazione
dell'azienda, mentre la
Questura competente per il rilascio del
permesso di soggiorno non potra'
che essere quella riferita al domicilio
indicato nell'istanza che potra'
essere istruita previa esibizione del
contratto.
Qualora non ci sia piu' corrispondenza tra la
Provincia dove lo straniero
dimostra di abitare e la Questura che ha
effettuato la prenotazione, si
reputa che quest'ultima debba invitare lo
straniero a proseguire l'iter di
regolarizzazione preso la Questura del luogo
di domicilio, competente al
rilascio del permesso di soggiorno,
provvedendo tempestivamente a notiziare
quell'Ufficio della circostanza.
Modalita' di rilascio dei permessi di
soggiorno
Il rilascio dei permessi di soggiorno, che si
effettuea' a partire dal 12
maggio p.v., dovra' avvenire attraverso la
convocazione degli stranieri
richiedenti, secondo un criterio temporale basato
sulla data di
presentazione della domanda, da attuare
attraverso i mezzi piu' efficaci e
ritenuti piu' appropriati secondo le
differenti realta' provinciali
(comunicati stampa, affissione di elenchi
presso le Questure, convocazione
"ad personam" etc.).
A tale scopo gli Uffici Stranieri dovranno
prevedere l'attivazione di
sportelli differenziati e, se il caso,
decentrati per il rilascio dei
permessi di soggiorno e per l'istruttoria
delle istanze ancora pendenti,
secondo le prenotazioni gia' fissate.
Si raccomanda all'attenzione delle SS.LL. la
necessita' che tale attivita'
informativa ed organizzativa venga realizzata
nel modo piu' efficace
possibile.
La durata dei permessi di soggiorno per lavoro
dovra' essere conforme a
quanto previsto dalla normativa attualmente in
vigore (art.5, comma 3, del
Decreto Legislativo 286/98). Di conseguenza i
permessi di soggiorno
rilasciati per lavoro subordinato a tempo
indeterminato e lavoro autonomo
avranno la durata biennale, ad eccezione di
quelli per lavoro autonomo
rilasciati senza la verifica della
disponibilita' economica, per i quali la
durata e' annuale. Nel caso del rapporto di
lavoro a tempo determinato a
durata del soggiorno sara' commisurata a
quella del contratto;
relativamente al lavoro stagionale, oltre al
citato art.5, comma 3, si
richiama quanto previsto dall'art.24 del
citato Decreto Legislativo 286/98.
E' stato, inoltre, segnalato che molti datori
di lavoro pur avendo assunto
un formale impegno sottoscrivendo contratti di
cui all'art.3 del D.P.C.M.
16 ottobre 1998, successivamente, anche a
causa del protrarsi delle
procedure di regolarizzazione, hanno revocato
la propria offerta di lavoro.
Di conseguenza, alcuni stranieri, che all'atto
della presentazione della
documentazione erano in possesso di tutti i
requisiti previsti, al momento
del rilascio del permesso di soggiorno,
risultano essere, di fatto, privi
della formale offerta di lavoro.
Al riguardo si ritiene, pero', che tali
istanze non debbano essere
paificate a quelle prive, fin dall'origine,
del requisito del contratto di
lavoro.
Conseguentemente per tai casi sara' possibile
concedere un permesso di
soggiorno per lavoro-attesa occupazione, della
durata limitata ad un anno,
periodo entro il quale lo straniero dovra'
trovae un'altra occupazione,
informando tempestivamente la Questura
competente che provvedera' a
rinnovare il soggiorno secondo le modalita'
sopra richiamate.
Alla scadenza annuale, nel caso in cui lo
straniero non sia in grado di
dimostrare di svolgere attivita' lavorativa,
il permesso di soggiorno non
verra' rinnovato, salvo quanto previsto
dall'art.5, comma 5 del Decreto
Legislativo 286/98.
Tanto premesso, si confida nella consueta
collaborazione dele SS.LL.,
affinche' vengano segnalate eventuali
emergenze o richieste di chiarimenti,
anche al fine di ulteriori indicazioni di cui
si fa riserva.
IL CAPO DELLA POLIZIA
Masone