Date: 10:22 AM 5/21/99 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: profughi e scafisti
Cari amici,
sottopongo alla vostra attenzione alcune
considerazioni sul tema "perche' i
profughi si avvalgono dei servizi degli
scafisti?". Il tema potrebbe
sembrare ozioso, se non fosse per il fatto
che, ogni tanto, i profughi
muoiono.
1) Un profugo kosovaro ha diritto all'asilo in
base alla legge italiana?
Si'. Tanto sulla base delle disposizioni che
riconoscono il diritto d'asilo
a chi rientri nella definizione di
"rifugiato" ai sensi della Convenzione
di Ginevra del 1951 (trattandosi di persona
che, trovandosi fuori dal paese
del quale e' cittadino, non puo' avvalersi
della protezione di tale paese a
causa del fondato timore di essere
perseguitato per motivi di
nazionalita'), quanto sulla base del piu'
ampio dettato dell'art. 10 della
Costituzione (trattandosi di persona che non
puo' esercitare nel proprio
paese le liberta' democratiche garantite dalla
Costituzione stessa).
2) Il suddetto profugo puo' essere respinto
alla frontiera se, all'atto dei
controlli, presenta richiesta di asilo?
No, se la domanda d'asilo (o meglio, di
riconoscimento dello status di
rifugiato ai sensi della Convenzione di
Ginevra) e' considerata ricevibile
(prescindendo dall'esito che avra'
successivamente l'esame della domanda
stessa). Tuttavia, anche trascurando il caso,
generalmente irrilevante, di
pericoli per la sicurezza dello Stato o di
persona responsabile di gravi
reati, la domanda potrebbe essere considerata
irricevibile se chi la
presenta proviene da un "paese terzo
sicuro" - un paese, cioe', che abbia
aderito alla Convenzione di Ginevra -,
avendovi trascorso un periodo di
tempo non limitato a quello necessario per il
semplice transito, senza
presentare li' domanda di asilo. Formalmente,
e' questa la situazione in
cui si trovano la maggior parte dei profughi
che arrivano (o arriverebbero)
in Italia provenendo dall'Albania.
C'e' da dire che nulla e' previsto, dalla
legge, riguardo alla possibilita'
di respingere persone che presentino domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 10
della Costituzione. Tuttavia, la questione,
nella pratica, finisce per
essere irrilevante, data la precarieta' della
posizione di chi si trovi
sottoposto a un controllo di frontiera, in
mancanza di una adeguata
assistenza giuridica.
3) E' la mancanza di documento di viaggio e/o
di visto un buon motivo per
il respingimento del profugo che si presenti
al controllo di frontiera
chiedendo asilo?
No - ancora una volta -, se la domanda di
asilo e' considerata ricevibile.
L'art. 10, comma 4, del Testo unico dispone
infatti che le norme sul
respingimento di chi sia privo dei requisiti
normalmente previsti per
l'ingresso non si applichino nei casi previsti
dalle disposizioni vigenti
che disciplinano l'asilo politico, il
riconoscimento dello status di
rifugiato ovvero l'adozione di misure per la
protezione temporanea per
motivi umanitari.
Nei casi in cui, invece, la domanda sia stata
considerata irricevibile,
formalmente la persona potrebbe essere
respinta, non essendo applicabili
quelle disposizioni.
4) Cosa succede, nei fatti, se il profugo
arriva con gli scafisti?
Una circolare del Ministero dell'interno
stabilisce - pare - che non si
proceda a respingimento ne' a espulsione, e
che il profugo possa accedere
alla procedura per il riconoscimento dello
status di rifugiato.
5) Cosa succede se il profugo decide invece di
imbacarsi su un traghetto di
linea?
Ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del Testo
unico, il vettore e' tenuto ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in
possesso dei documenti
richiesti per l'ingresso in Italia, nonche' a
riferire alla polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo di
stranieri in posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di
uno solo di questi obblighi,
il vettore e' sottoposto alla sanzione del
pagamento di una somma compresa
tra il milione e i cinque milioni di lire per
ciascuno straniero
irregolarmente trasportato.
6) Come ragiona il vettore, ammesso che sia un
cultore della materia?
Il vettore riflette nel modo seguente (parola
piu', parola meno): se la
domanda d'asilo che lo straniero che chiede di
imbarcarsi, privo di
passaporto e/o di visto di ingresso, dice di
voler presentare viene
considerata ricevibile, nessun documento e'
necessario per l'ingresso, e
non c'e' rischio di incorrere in sanzioni. Per
ogni evenienza, segnalero'
all'arrivo la presenza a bordo dello
straniero. Non rischio neanche di
essere caricato dell'onere relativo al viaggio
di ritorno (di cui al comma
3 dell'art. 10 del Testo unico), giacche' lo
straniero non sara' respinto.
Se pero' - continua il vettore - la domanda
viene considerata irricevibile
(per via del periodo di tempo trascorso nel
paese terzo sicuro, o per altra
qualsivoglia ragione), mi ritrovo addosso
sanzione e onere.
Nel dubbio - conclude il vettore - non ammetto
lo straniero a bordo.
La conclusione sara' "a fortiori"
questa, se il vettore e' a conoscenza di
una prassi di respingimenti sulla base della
norma sul "paese terzo
sicuro". Potrebbe invece essere di segno
opposto se il vettore fosse a
conoscenza di disposizioni tali da garantire
che la domanda non sara'
considerata irricevibile.
7) Come ragiona il profugo che voglia comunque
ottenere protezione in Italia?
Il profugo, tra un traghetto che lo respinge
all'imbarco e uno scafista che
- seppure a caro prezzo - e' disposto a
prenderlo a bordo, sceglie lo
scafista. Tanto piu' che, se riesce a sbarcare
con lo scafista, ottiene,
"de jure" o "de facto",
protezione, mentre, se sbarca con il traghetto,
rischia il respingimento.
8) Come ragiona il profugo che, piu' che alla
protezione in Italia, sia
interessato ad andarsene in Germania?
Il profugo (supposto che conosca la
Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen) sa che, una volta
ottenuto un permesso di
soggiorno in Italia (per richiesta d'asilo o
per protezione temporanea),
puo' andarsene tranquillamente in Germania,
dal momento che, se anche il
suo soggiorno tedesco risultasse, in seguito a
controlli, irregolare,
l'art. 23 o l'art. 33 della Convenzione
rendono infinitamente piu' facile -
se non obbligtorio - il suo rinvio in Italia,
piuttosto che in qualunque
altro paese. Una volta tornato in Italia, poi,
la sua condizione di persona
protetta non verrebbe inficiata.
Se poi, una volta giunto in Italia, la sua
presenza viene solo tollerata,
senza che gli sia rilasciato alcun permesso,
il fatto che il viaggio verso
la Germania faccia tappa in Italia non gli
crea alcun problema. Dovessero
poi trovarlo irregolarmente presente in
Germania, si affretterebbe a
presentare domanda d'asilo, chiarendo che ha
fatto ingresso nell'area
Schengen dall'Italia; I tedeschi, in applicazione
della Convenzione di
Dublino, lo rimanderebbero in Italia, che, a
quel punto, sarebbe obbligata
ad esaminare la domanda d'asilo. Il profugo
otterrebbe un permesso per
richiesta d'asilo, e potrebbe comportarsi come
nel paragrafo precedente.
9) Come agisce il Governo, se il suo obiettivo
e' quello di proteggere i
profughi kosovari (il motivo ufficiale per cui
siamo in guerra), e se vuole
effettivamente contrastare i traffici degli
scafisti?
Il Governo si affretta ad emanare disposizioni
speciali, sulla base
dell'art. 20 del Testo unico, stabilendo - per
esempio - che il criterio
relativo al "paese terzo sicuro" non
si applica, o indicando altre vie
legali che il profugo possa percorrere per
ottenere protezione.
10) Come agisce il Governo se la sua
principale preoccupazione e' che non
siano in troppi ad avvalersi della protezione?
a) Se vuole contrastare il traffico degli
scafisti, emanda un decreto, ex
art. 20 T. U., col quale stabilisce:
"Sono ammessi questi e questi altri.
Gli altri vadano a farsi friggere assieme alle
balle sulle motivazioni
umanitarie della guerra. Chiunque arrivi in
Italia, senza rientrare nella
categoria (o quota) stabilita, sara' respinto
senza pieta'.".
b) Se non vuole contrastare il traffico degli
scafisti, lascia tutto cosi'.
I piu' fortunati (e ricchi) tra i profugi ce
la faranno ad arrivare, e ce
li terremo. Gli altri, fritti.
Sbaglio?
Cordiali saluti
segio briguglio