Date: 10:05 AM 6/1/99 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: il punto su immigrazione, asilo,
profughi
Cari amici,
su richiesta di quel tormento vivente che e'
Franca Di Lecce, provo a fare
il punto della situazione sui seguenti temi:
a) ddl asilo;
b) legge immigrazione e regolamento;
c) regolarizzazione;
d) decreto profughi.
Facendolo, ripetero' cose note a tutti (tranne
a Franca, che era andata a
giocare a palla avvelenata quando, nei mesi
scorsi, vi inondavo di
resoconti), ma daro' anche alcune informazioni
fresche (sul decreto
profughi), e sottolineero' alcuni di quelli che a me paiono gli
elementi
critici nell'agenda relativa a immigrazione e
asilo. Resistete, quindi,
alla tentazione di appallottolare questo
messaggio prima di averlo letto.
a) DDL asilo.
Il ddl asilo, da cui deriva - a parere dei
filologi - il titolo di questo
paragrafo, giace in Commissione affari
costituzionali alla Camera. Ha
superato l'esame (di commissione ed aula) al
Senato, nella forma
sostanzialmente coincidente con il Testo
Unificato proposto dal relatore
Guerzoni. Gli elementi piu' innovativi (nel
bene e nel male) del testo
pervenuto alla Camera sono:
- l'estensione del diritto d'asilo a coloro
che corrano pericoli per la
vita o per la liberta' anche a causa di
situazioni di violenza
generalizzata (tali da impedire l'esecizio
delle liberta' democratiche), e
non solo in corrispondenza a persecuzioni
individuali;
- l'introduzione di un pre-esame della
domanda, svolto da funzionari di
prefettura, mirato a bloccare le domande che
non siano di pertinenza
dell'Italia (in base alla Convenzione di
Dublino), o che risultino
inammissibili (per pericolosita' del
richiedente o perche' esiste altro
paese disposto a concedere protezione) o
manifestamente infondate (perche'
inconsistenti, incoerenti o pretestuose);
- l'istituzione del provvedimento di
impossibilita' temporanea di
rimpatrio, in alternativa al diniego del
riconoscimento del diritto
d'asilo, sulla base di considerazioni di
carattere umanitario, con rilascio
di un permesso della durata di un anno,
rinnovabile e valido per studio e
lavoro;
- l'esame della permanenza del diritto
d'asilo, in occasione della scadenza
del permesso;
- la definizione chiara dei diritti dello
straniero cui e' riconociuto il
diritto d'asilo (permesso di soggiorno della
durata di cinque anni,
convertibile alla scadenza, se permane il
diritto d'asilo, in una carta di
soggiorno; accesso al pubblico impiego, a
parita' di condizioni con il
cittadino comunitario; parificazione con
l'italiano quanto ad assistenza,
lavoro e studio);
- la definizione della condizione del
richiedente asilo (misure di
assistenza durante tutta la procedura di
esame, ricorsi inclusi;
possibilita' di lavorare quando siano
trascorsi sei mesi dalla
presentazione del ricorso contro il diniego
del riconoscimento);
- l'estensione al merito della giurisdizione
del giudice amministrativo
nell'esame del ricorso;
- la possibilita' per l'ACNUR (o per altre ONG
delegate) di assistere lo
straniero in fase di pre-esame.
La questione piu' delicata resta il capitolo
relativo al pre-esame, dal
momento che un esito negativo di tale
pre-esame da' luogo, nel testo
approvato da Senato, ad un immediato
respingimento (salvo il principio di
non-refoulement). Benche' sia stato introdotto
il principio in base al
quale, in caso di pericolo associato al
rimpatrio, il pre-esame si debba
comunque considerare superato (la Commissione
potra' poi, anche negando
l'asilo, adottare un provvedimento di
impossibilita' temporanea di
rimpatrio), non appare ancora chiaro come lo
straniero possa appellarsi a
tale principio. E' opportuno che il testo
venga emendato con l'introduzione
di un ricorso sospensivo (al pretore, per
esempio) contro l'esito del
pre-esame.
Si puo' obiettare che una tale modifica
indurrebbe tutti a pesentare
ricorso, vanificando il carattere di
scrematura associato al pre-esame.
L'obiezione e' sensata e potrebbe portare alla
conclusione che, piuttosto
che scremare, si tratti di potenziare la
commissione per l'asilo.
Una soluzione diversa potrebbe consistere nel
far sopravvivere il
pre-esame, dando pero' all'ACNUR (e alle ONG
delegate) il compito di
sollecitare, in caso di rischio, una revisione
del pre-esame stesso, nello
stesso modo in cui un difensore civico
solecita l'amministrazione. La
formalizzazione, anzi, della figura del
difensore civico dello straniero
(gia' prevista nel glorioso Testo Contri)
potrebbe essere utile in generale
rispetto al problema della tutela in fase di
respingimento.
Un altro punto delicato e' associato (anche
alla luce del Testo Unico
sull'immigrazione) al respingimento dello
straniero privo dei documenti
prescritti e agli oneri e sanzioni cui il
vettore che ha condotto lo
straniero da respingere viene assoggettato. Ne
ho gia' parlato in un
precedente messaggio (su profughi e scafisti).
Mi limito quindi a
sottolineare come, in presenza di una vasta
gamma di motivi per cui chi
presenti domanda d'asilo puo' essere respinto,
la deroga alle norme sul
respingimento prevista per i casi in cui si
debbano applicare le
disposizioni sul diritto d'asilo puo' essere
giudicata, dal vettore, del
tutto insufficiente ad offrire garanzia
rispetto al rischio di sanzioni in
elazione al trasporto di uno straniero
intenzionato a presentare domanda
d'asilo. Il vettore finisce per giocare il
ruolo di "commissione de facto",
e l'unico modo che allo straniero privo di
documenti e/o di visto per adire
il giudizio della "commissione de
jure" e' quello di affidarsi agli
scafisti, che, prima o poi, finiranno per
essere proposti per il Premio
Nobel per la Pace.
Non e' chiaro (a me) se e quando riprendera'
l'esame parlamentare del DDL.
b) Legge immigrazione e regolamento.
Il regolamento, dopo essere stato esaminato
dalle commissioni parlamentari
competenti, che hanno indicato la necessita'
di diversi emendamenti, e'
stato rimaneggiato dal Governo. La stesura
definitiva (di cui non dispongo)
dovrebbe risalire al 9 aprile scorso. Non so
se abbia recepito
compiutamente le osservazioni (piuttosto
buone) delle commissioni.
Attualmente e' - se non sbaglio - all'esame
del Consiglio di Stato. La sua
adozione definitiva non dovrebbe essere
lontana.
La questione di maggior rilievo rispetto
all'applicazione della nuova legge
e' l'avvio di una vera politica di
programmazione dei flussi. La legge
consente (art. 23 del Testo Unico) l'ingresso
di quote per ricerca di
lavoro con e senza sponsorizzazione. Il
Governo e' di fronte a un bivio: o,
a dispetto dell'emergenza profughi, istituisce
le liste di prenotazione nei
consolati, e definisce quote significative di
ingresso per ricerca di
lavoro, ovvero resta ancorato alla solita
programmazione fittizia per
ciamata nominativa. Nel primo caso si
trattera' di dimensionare con
coraggio le quote (centomila ingressi per anno
e' la dimensione di
riferimento), di vegliare sulla gestione
trasparente delle liste di
prenotazione, di incentivare con opportune
misure di accoglienza la
distribuzione piu' oculata sul territorio
nazionale dei lavoratori
stranieri. Nel secondo caso si trattera' di
programmare una lteriore
sanatoria...
c) Regolarizzazione.
Conclusa il 15 dicembre 1998 la fase di
prenotazione, con un numero di
domande compreso tra 312000 e 400000, ed
entrato in vigore il 12 maggio
scorso il decreto legislativo che consente di
rilasciare i permessi di
soggiorno senza un tetto numerico, la novita'
estremamente positiva - dopo
alcuni mesi di scarsa comprensione reciproca
tra associazioni e Ministero
dell'interno - e' costituita dalla circolare
del 12 maggio scorso, che
risolve molti dei punti critici segnalati. In
particolare (scopiazzo, per
economizzare le risorse dei miei due neuroni
ancora svegli - sono le 22.30
-, da un precedente messaggio),
- viene data buona soluzione al problema delle
prove di presenza: sono
considerate valide le lettere con timbro a
data ricevute dallo straniero e
le tessere rilasciate da associazioni e
sindacati, anche in assenza di un
registro, purche' comprovate da dichiarazione
del responsabile provinciale
dell'organizzazione;
- si rinvia, ove necessario, l'accertamento
del reddito, ai fini della
regolarizzazione per lavoro autonomo, al
momento del rinnovo del permesso;
- si dispone di concedere proroghe in caso di
documentazione incompleta, di
riesaminare le istanze rigettate o
considerate, sulla base delle vecchie
disposizioni, meritevoli di rigetto, e di
accogliere le istanze di
regolarizzazione nei casi in cui, per il
protrarsi delle procedure di
regolarizzazione, la disponibilita'
all'assunzione da parte del datore di
lavoro sia venuta meno;
- si da' avvio alla fase di effettivo rilascio
dei permessi di soggiorno
(con buone disposizioni in relazione alla
duata dei permessi stessi: due
anni per lavoro a tempo indeterminato e per
lavoro autonomo con reddito
minimo provato; un anno per lavoro autonomo
senza prova di reddito; un anno
in caso di sopravvenuta defezione del datore
di lavoro; la durata del
rapporto di lavoro in caso di lavoro a tempo
determinato).
Il punto relativo al lavoro autonomo e
all'accertamento di reddito
consente, anche a chi sia privo di altro
solido inserimento lavorativo, di
accedere alla regolarizzazione, previa
richiesta di nulla-osta alla Camera
di commercio per l'iscrizione all'albo delle
imprese artigiane in qualita'
di giardiniere, muratore, etc.. Per tali
attivita', infatti, non sono
previsti requisiti particolari, e il
nulla-osta dovrebbe essere concesso
senza difficolta'.
Un elenco abbastanza completo delle attivita'
in questione dovrebbe essere
il seguente: muratore, giardiniere, falegname,
imbianchino, carpentiere,
piastrellista, parchettista, lavorazione
meccanica per conto terzi, lavori
di impianti tecnici, vetraio, lattoniere,
serramentista, lavandaio,
calzolaio, sarto, decorazione oggettistica,
produzione di prodotti
artistici dell'artigianato, confezionamento
bomboniere, confezionamento
fiori secchi, fotografo, tipografo, litografo,
rilegatore, restauratore
d'opere d'arte, pizzaiolo, pasticcere,
gelataio.
La titolarita' di un permesso per lavoro
autonomo consente di iscriversi
nelle liste di collocamento e di stipulare
rapporti di lavoro subordinato.
In presenza di un tale rapporto, il permesso
potra' poi essere convertito
(una volta entrato in vigore il regolamento),
alla scadenza, in permesso
per lavoro subordinato (il cui rinnovo non e'
immediatamente correlato con
la disponibilita' di un reddito).
Stanno emergendo in questi giorni difficolta'
legate alla durata dei
permessi rilasciati (alcune questure fanno
decorrere la durata - poniamo -
di un anno dalla data di presentazione della
documentazione, a dispetto del
fatto che lo straniero non e' stato, per il
periodo finora trascorso nel
pieno possesso dei diritti associati alla
titolarita' del permesso), al
significato da attribuire alla defezione del
datore di lavoro (quelle
stesse questure vorrebbero una formale
dichiarazione del datore di
lavoro!), alla revoca dell'espulsione nei casi
in cui lo straniero sia
stato cosi' onesto da ottemperare al
provvedimento. C'e' da augurarsi che
l'ondata di caldo passi presto.
d) Decreto profughi.
E' stato pubblicato sulla G.U. del 26 maggio
scorso. Prevede che allo
straniero proveniente dall'area del conflitto
che abbia fatto ingresso in
Italia siano accordati protezione temporanea
e, in caso di necessita',
alloggio e assistenza. Sono inclusi coloro
che, entrati dopo l'inizio del
conflitto, siano stati fatti oggetto di un
provvedimento di espulsione.
Sono invece esclusi coloro per i quali non sia
consentito l'ingresso e il
soggiorno in Italia. Gli esclusi e coloro ai
quali sia revocato il permesso
sono respinti o espulsi, salva la necessita'
di prestare loro soccorso.
Il permesso vale fino al 31 dicembre 1999, e'
rinnovabile di sei mesi in
sei mesi fino al perdurare delle esigenze di
protezione, ed abilita il
titolare ad attivita' di studio e lavoro. Il
permesso non consente - a
quanto si capisce dal testo - la libera
circolazione di breve durata
nell'Area Schengen. Possono ottenere il
permesso anche i titolari di altro
permesso che ne chiedano la conversione; in
caso di richiedenti asilo, la
procedua di esame si estingue automaticamente.
Sulla base delle informazioni contenute in un
foglio illustrativo
approntato dal Ministero dell'interno si
desume che la presentazione di una
domanda di asilo produce l'immediata
inclusione dello straniero nella
categoria dei richiedenti asilo (con l'esclusione
della possibilita' di
svolgimento di attivita' lavorativa e la
previsione di un contributo
economico limitatato ai primi quarantacinque
giorni), e la cessazione della
protezione temporanea.
Non appaiono ancora chiari - almeno a me - i
seguenti punti:
- quali condizioni determinino l'esclusione
dalla protezione temporanea:
solo l'esistenza di gravi pericoli per ordine
pubblico e sicurezza dello
Stato, o anche le piu' blande condizioni che
di solito giustificano un
respingimento o un'espulsione?
- in quali casi si proceda a revoca del
permesso;
- se lo straniero abbia poi diritto a chiedere
il ricongiungimento
familiare (di per se', il titolare di un
permesso quale quello previsto dal
decreto non rientra nella categoria abilitata
a procedere al
ricongiungimento);
- se siano previste modalita' - preannunciate
nei giorni scorsi dal
Presidente del Consiglio - per facilitare
l'ingresso regolare dei
potenziali destinatari del provvedimento,
rendendo inutile il ricorso agli
scafisti o ai trafficanti di documenti falsi;
- se si prevedano misure atte a facilitare
l'accesso al lavoro degli
stranieri destinatari del provvedimento (allo
stato presente, la
concentrazione dei profughi accolti in Italia
e' massima in regioni a bassa
densita' di domanda di lavoro inevasa, e
viceversa; forme di accoglienza
che consentano allo straniero di muoversi sul
territorio italiano alla
ricerca di lavoro, senza perdere, per questo,
il diritto all'accoglienza,
potrebbero accelerare il raggiungimento
dell'autosufficienza economica);
- se lo straniero che, ritenendo di possedere
i requisiti per il
riconoscimento del piu' solido status di
rifugiato, decida di presentare
domanda di asilo perda definitivamente il
diritto alla protezione
temporanea, ovvero se lo riacquisti in caso di
esito negativo dell'esame
della domanda da lui presentata.
Sono le 23.40. I miei due neuroni, in un
sussulto di attivita' elettrica,
rivolgono un pensiero grato a Franca Di Lecce.
Io vado a dormire. Sogni
d'oro a tutti
sergio briguglio