Date: 10:05 AM 6/1/99 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: il punto su immigrazione, asilo, profughi

 

Cari amici,

su richiesta di quel tormento vivente che e' Franca Di Lecce, provo a fare

il punto della situazione sui seguenti temi:

 

a) ddl asilo;

b) legge immigrazione e regolamento;

c) regolarizzazione;

d) decreto profughi.

 

Facendolo, ripetero' cose note a tutti (tranne a Franca, che era andata a

giocare a palla avvelenata quando, nei mesi scorsi, vi inondavo di

resoconti), ma daro' anche alcune informazioni fresche (sul decreto

profughi),  e sottolineero' alcuni di quelli che a me paiono gli elementi

critici nell'agenda relativa a immigrazione e asilo. Resistete, quindi,

alla tentazione di appallottolare questo messaggio prima di averlo letto.

 

 

a) DDL asilo.

 

Il ddl asilo, da cui deriva - a parere dei filologi - il titolo di questo

paragrafo, giace in Commissione affari costituzionali alla Camera. Ha

superato l'esame (di commissione ed aula) al Senato, nella forma

sostanzialmente coincidente con il Testo Unificato proposto dal relatore

Guerzoni. Gli elementi piu' innovativi (nel bene e nel male) del testo

pervenuto alla Camera sono:

 

- l'estensione del diritto d'asilo a coloro che corrano pericoli per la

vita o per la liberta' anche a causa di situazioni di violenza

generalizzata (tali da impedire l'esecizio delle liberta' democratiche), e

non solo in corrispondenza a persecuzioni individuali;

 

- l'introduzione di un pre-esame della domanda, svolto da funzionari di

prefettura, mirato a bloccare le domande che non siano di pertinenza

dell'Italia (in base alla Convenzione di Dublino), o che risultino

inammissibili (per pericolosita' del richiedente o perche' esiste altro

paese disposto a concedere protezione) o manifestamente infondate (perche'

inconsistenti, incoerenti o pretestuose);

 

- l'istituzione del provvedimento di impossibilita' temporanea di

rimpatrio, in alternativa al diniego del riconoscimento del diritto

d'asilo, sulla base di considerazioni di carattere umanitario, con rilascio

di un permesso della durata di un anno, rinnovabile e valido per studio e

lavoro;

 

- l'esame della permanenza del diritto d'asilo, in occasione della scadenza

del permesso;

 

- la definizione chiara dei diritti dello straniero cui e' riconociuto il

diritto d'asilo (permesso di soggiorno della durata di cinque anni,

convertibile alla scadenza, se permane il diritto d'asilo, in una carta di

soggiorno; accesso al pubblico impiego, a parita' di condizioni con il

cittadino comunitario; parificazione con l'italiano quanto ad assistenza,

lavoro e studio);

 

- la definizione della condizione del richiedente asilo (misure di

assistenza durante tutta la procedura di esame, ricorsi inclusi;

possibilita' di lavorare quando siano trascorsi sei mesi dalla

presentazione del ricorso contro il diniego del riconoscimento);

 

- l'estensione al merito della giurisdizione del giudice amministrativo

nell'esame del ricorso;

 

- la possibilita' per l'ACNUR (o per altre ONG delegate) di assistere lo

straniero in fase di pre-esame.

 

La questione piu' delicata resta il capitolo relativo al pre-esame, dal

momento che un esito negativo di tale pre-esame da' luogo, nel testo

approvato da Senato, ad un immediato respingimento (salvo il principio di

non-refoulement). Benche' sia stato introdotto il principio in base al

quale, in caso di pericolo associato al rimpatrio, il pre-esame si debba

comunque considerare superato (la Commissione potra' poi, anche negando

l'asilo, adottare un provvedimento di impossibilita' temporanea di

rimpatrio), non appare ancora chiaro come lo straniero possa appellarsi a

tale principio. E' opportuno che il testo venga emendato con l'introduzione

di un ricorso sospensivo (al pretore, per esempio) contro l'esito del

pre-esame.

 

Si puo' obiettare che una tale modifica indurrebbe tutti a pesentare

ricorso, vanificando il carattere di scrematura associato al pre-esame.

L'obiezione e' sensata e potrebbe portare alla conclusione che, piuttosto

che scremare, si tratti di potenziare la commissione per l'asilo.

 

Una soluzione diversa potrebbe consistere nel far sopravvivere il

pre-esame, dando pero' all'ACNUR (e alle ONG delegate) il compito di

sollecitare, in caso di rischio, una revisione del pre-esame stesso, nello

stesso modo in cui un difensore civico solecita l'amministrazione. La

formalizzazione, anzi, della figura del difensore civico dello straniero

(gia' prevista nel glorioso Testo Contri) potrebbe essere utile in generale

rispetto al problema della tutela in fase di respingimento.

 

Un altro punto delicato e' associato (anche alla luce del Testo Unico

sull'immigrazione) al respingimento dello straniero privo dei documenti

prescritti e agli oneri e sanzioni cui il vettore che ha condotto lo

straniero da respingere viene assoggettato. Ne ho gia' parlato in un

precedente messaggio (su profughi e scafisti). Mi limito quindi a

sottolineare come, in presenza di una vasta gamma di motivi per cui chi

presenti domanda d'asilo puo' essere respinto, la deroga alle norme sul

respingimento prevista per i casi in cui si debbano applicare le

disposizioni sul diritto d'asilo puo' essere giudicata, dal vettore, del

tutto insufficiente ad offrire garanzia rispetto al rischio di sanzioni in

elazione al trasporto di uno straniero intenzionato a presentare domanda

d'asilo. Il vettore finisce per giocare il ruolo di "commissione de facto",

e l'unico modo che allo straniero privo di documenti e/o di visto per adire

il giudizio della "commissione de jure" e' quello di affidarsi agli

scafisti, che, prima o poi, finiranno per essere proposti per il Premio

Nobel per la Pace.

 

Non e' chiaro (a me) se e quando riprendera' l'esame parlamentare del DDL.

 

 

b) Legge immigrazione e regolamento.

 

Il regolamento, dopo essere stato esaminato dalle commissioni parlamentari

competenti, che hanno indicato la necessita' di diversi emendamenti, e'

stato rimaneggiato dal Governo. La stesura definitiva (di cui non dispongo)

dovrebbe risalire al 9 aprile scorso. Non so se abbia recepito

compiutamente le osservazioni (piuttosto buone) delle commissioni.

Attualmente e' - se non sbaglio - all'esame del Consiglio di Stato. La sua

adozione definitiva non dovrebbe essere lontana.

 

La questione di maggior rilievo rispetto all'applicazione della nuova legge

e' l'avvio di una vera politica di programmazione dei flussi. La legge

consente (art. 23 del Testo Unico) l'ingresso di quote per ricerca di

lavoro con e senza sponsorizzazione. Il Governo e' di fronte a un bivio: o,

a dispetto dell'emergenza profughi, istituisce le liste di prenotazione nei

consolati, e definisce quote significative di ingresso per ricerca di

lavoro, ovvero resta ancorato alla solita programmazione fittizia per

ciamata nominativa. Nel primo caso si trattera' di dimensionare con

coraggio le quote (centomila ingressi per anno e' la dimensione di

riferimento), di vegliare sulla gestione trasparente delle liste di

prenotazione, di incentivare con opportune misure di accoglienza la

distribuzione piu' oculata sul territorio nazionale dei lavoratori

stranieri. Nel secondo caso si trattera' di programmare una lteriore

sanatoria...

 

 

c) Regolarizzazione.

 

Conclusa il 15 dicembre 1998 la fase di prenotazione, con un numero di

domande compreso tra 312000 e 400000, ed entrato in vigore il 12 maggio

scorso il decreto legislativo che consente di rilasciare i permessi di

soggiorno senza un tetto numerico, la novita' estremamente positiva - dopo

alcuni mesi di scarsa comprensione reciproca tra associazioni e Ministero

dell'interno - e' costituita dalla circolare del 12 maggio scorso, che

risolve molti dei punti critici segnalati. In particolare (scopiazzo, per

economizzare le risorse dei miei due neuroni ancora svegli - sono le 22.30

-, da un precedente messaggio),

 

- viene data buona soluzione al problema delle prove di presenza: sono

considerate valide le lettere con timbro a data ricevute dallo straniero e

le tessere rilasciate da associazioni e sindacati, anche in assenza di un

registro, purche' comprovate da dichiarazione del responsabile provinciale

dell'organizzazione;

 

- si rinvia, ove necessario, l'accertamento del reddito, ai fini della

regolarizzazione per lavoro autonomo, al momento del rinnovo del permesso;

 

- si dispone di concedere proroghe in caso di documentazione incompleta, di

riesaminare le istanze rigettate o considerate, sulla base delle vecchie

disposizioni, meritevoli di rigetto, e di accogliere le istanze di

regolarizzazione nei casi in cui, per il protrarsi delle procedure di

regolarizzazione, la disponibilita' all'assunzione da parte del datore di

lavoro sia venuta meno;

 

- si da' avvio alla fase di effettivo rilascio dei permessi di soggiorno

(con buone disposizioni in relazione alla duata dei permessi stessi: due

anni per lavoro a tempo indeterminato e per lavoro autonomo con reddito

minimo provato; un anno per lavoro autonomo senza prova di reddito; un anno

in caso di sopravvenuta defezione del datore di lavoro; la durata del

rapporto di lavoro in caso di lavoro a tempo determinato).

 

Il punto relativo al lavoro autonomo e all'accertamento di reddito

consente, anche a chi sia privo di altro solido inserimento lavorativo, di

accedere alla regolarizzazione, previa richiesta di nulla-osta alla Camera

di commercio per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane in qualita'

di giardiniere, muratore, etc.. Per tali attivita', infatti, non sono

previsti requisiti particolari, e il nulla-osta dovrebbe essere concesso

senza difficolta'.

 

Un elenco abbastanza completo delle attivita' in questione dovrebbe essere

il seguente: muratore, giardiniere, falegname, imbianchino, carpentiere,

piastrellista, parchettista, lavorazione meccanica per conto terzi, lavori

di impianti tecnici, vetraio, lattoniere, serramentista, lavandaio,

calzolaio, sarto, decorazione oggettistica, produzione di prodotti

artistici dell'artigianato, confezionamento bomboniere, confezionamento

fiori secchi, fotografo, tipografo, litografo, rilegatore, restauratore

d'opere d'arte, pizzaiolo, pasticcere, gelataio.

 

La titolarita' di un permesso per lavoro autonomo consente di iscriversi

nelle liste di collocamento e di stipulare rapporti di lavoro subordinato.

In presenza di un tale rapporto, il permesso potra' poi essere convertito

(una volta entrato in vigore il regolamento), alla scadenza, in permesso

per lavoro subordinato (il cui rinnovo non e' immediatamente correlato con

la disponibilita' di un reddito).

 

Stanno emergendo in questi giorni difficolta' legate alla durata dei

permessi rilasciati (alcune questure fanno decorrere la durata - poniamo -

di un anno dalla data di presentazione della documentazione, a dispetto del

fatto che lo straniero non e' stato, per il periodo finora trascorso nel

pieno possesso dei diritti associati alla titolarita' del permesso), al

significato da attribuire alla defezione del datore di lavoro (quelle

stesse questure vorrebbero una formale dichiarazione del datore di

lavoro!), alla revoca dell'espulsione nei casi in cui lo straniero sia

stato cosi' onesto da ottemperare al provvedimento. C'e' da augurarsi che

l'ondata di caldo passi presto.

 

 

d) Decreto profughi.

 

E' stato pubblicato sulla G.U. del 26 maggio scorso. Prevede che allo

straniero proveniente dall'area del conflitto che abbia fatto ingresso in

Italia siano accordati protezione temporanea e, in caso di necessita',

alloggio e assistenza. Sono inclusi coloro che, entrati dopo l'inizio del

conflitto, siano stati fatti oggetto di un provvedimento di espulsione.

Sono invece esclusi coloro per i quali non sia consentito l'ingresso e il

soggiorno in Italia. Gli esclusi e coloro ai quali sia revocato il permesso

sono respinti o espulsi, salva la necessita' di prestare loro soccorso.

 

Il permesso vale fino al 31 dicembre 1999, e' rinnovabile di sei mesi in

sei mesi fino al perdurare delle esigenze di protezione, ed abilita il

titolare ad attivita' di studio e lavoro. Il permesso non consente - a

quanto si capisce dal testo - la libera circolazione di breve durata

nell'Area Schengen. Possono ottenere il permesso anche  i titolari di altro

permesso che ne chiedano la conversione; in caso di richiedenti asilo, la

procedua di esame si estingue automaticamente.

 

Sulla base delle informazioni contenute in un foglio illustrativo

approntato dal Ministero dell'interno si desume che la presentazione di una

domanda di asilo produce l'immediata inclusione dello straniero nella

categoria dei richiedenti asilo (con l'esclusione della possibilita' di

svolgimento di attivita' lavorativa e la previsione di un contributo

economico limitatato ai primi quarantacinque giorni), e la cessazione della

protezione temporanea.

 

Non appaiono ancora chiari - almeno a me - i seguenti punti:

 

- quali condizioni determinino l'esclusione dalla protezione temporanea:

solo l'esistenza di gravi pericoli per ordine pubblico e sicurezza dello

Stato, o anche le piu' blande condizioni che di solito giustificano un

respingimento o un'espulsione?

 

- in quali casi si proceda a revoca del permesso;

 

- se lo straniero abbia poi diritto a chiedere il ricongiungimento

familiare (di per se', il titolare di un permesso quale quello previsto dal

decreto non rientra nella categoria abilitata a procedere al

ricongiungimento);

 

- se siano previste modalita' - preannunciate nei giorni scorsi dal

Presidente del Consiglio - per facilitare l'ingresso regolare dei

potenziali destinatari del provvedimento, rendendo inutile il ricorso agli

scafisti o ai trafficanti di documenti falsi;

 

- se si prevedano misure atte a facilitare l'accesso al lavoro degli

stranieri destinatari del provvedimento (allo stato presente, la

concentrazione dei profughi accolti in Italia e' massima in regioni a bassa

densita' di domanda di lavoro inevasa, e viceversa; forme di accoglienza

che consentano allo straniero di muoversi sul territorio italiano alla

ricerca di lavoro, senza perdere, per questo, il diritto all'accoglienza,

potrebbero accelerare il raggiungimento dell'autosufficienza economica);

 

- se lo straniero che, ritenendo di possedere i requisiti per il

riconoscimento del piu' solido status di rifugiato, decida di presentare

domanda di asilo perda definitivamente il diritto alla protezione

temporanea, ovvero se lo riacquisti in caso di esito negativo dell'esame

della domanda da lui presentata.

 

 

Sono le 23.40. I miei due neuroni, in un sussulto di attivita' elettrica,

rivolgono un pensiero grato a Franca Di Lecce. Io vado a dormire. Sogni

d'oro a tutti

 

sergio briguglio