Date: 6:11 PM 6/1/99 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: emendamenti relativi al decreto-legge 110

 

Cari amici,

su indicazione di Sara Baschetto e Jurgen Humburg, dell'ACNUR, vi mando il

testo degli emendamenti di interesse in relazione al decreto-legge 21

aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in

Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per

compiti umanitari e di protezione militare, nonch rifinanziamento del

programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi.

 

Gli emendamenti riguardano la protezione per disertori, renitenti alla leva

o obiettori di coscienza, e l'istituzione di sezioni decentrate della

Commissione per il riconoscimento dello staus di rifugiato.

 

Vi mando anche il testo degli ordini del giorno accolti dal Governo.

 

Potrete trovare il testo completo alla pagina

http://www.senato.it/notes/ODG_PUBL/2caf6.htm

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

 

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del diritto di asilo,

e non oltre il 31 dicembre 1999 anche allo scopo di far fronte all'aumento

delle

richieste di riconoscimento dello status di rifugiato conseguente

all'eccezionale afflusso di profughi provenienti dalle zone di guerra

dell'area balcanica,

sono costituite nelle province ove siano state presentate il maggior numero

di richieste e con le modalit di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto

del

Presidente della Repubblica 15 maggio 1990 n. 136, due ulteriori sezioni

della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

2. Ai componenti della Commissione di cui al comma precedente attribuito,

per ciascuna seduta, un gettone di presenza la cui misura determinata con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica.

3. Ai componenti non appartenenti a pubbliche amministrazioni, spetta il

trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio

previsti

dalle vigenti disposizioni di legge per la qualifica di dirigente.

Analogamente si provvede per il personale di supporto della Commissione

che, ove esterno

alle pubbliche amministrazioni, beneficia del trattamento economico non

inferiore a quello previsto per la sesta qualifica funzionale.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in

lire 540 milioni, per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente

riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,

nell'ambito dell'unit previsionale di base di parte corrente |Fondo

Speciale| dello stato

di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente

l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio.

6.0.100 (Nuovo testo)

Il Governo

 

 

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

 

1. Sono comunque ammessi sul territorio nazionale i cittadini stranieri,

provenienti dalle aree interessate dagli eventi bellici del Kosovo, in et

di leva o

richiamati alle armi, che risultino disertori, renitenti alla leva o

obiettori di coscienza. Le misure di protezione temporanea sono adottate in

base a quanto

previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del

1998, nei limiti del fondo ivi citato|.

6.0.104 (Nuovo testo)

Semenzato, Manconi, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca

Athos, Lubrano di Ricco, Pettinato, Ripamonti,

Sarto

 

ORDINI DEL GIORNO

 

Il Senato,

 

premesso che il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il

Ministro dell'interno, ha gi provveduto all'adozione di misure

straordinarie di

assistenza e di accoglienza dei profughi del Kosovo,

 

impegna il Governo:

 

ai fini dell'attuazione degli adempimenti necessari per l'ammissione sul

territorio nazionale dei profughi, qualora i richiedenti siano sprovvisti

di passaporto

valido o documento equipollente, ad intraprendere tutte le iniziative

necessarie affinch le autorit competenti dispongano adeguate modalit per

la loro

identificazione, compresa l'autocertificazione di cui alla legge 15 maggio

1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni,

(**) prevedendo altres che per tali finalit, le autorit competenti si

possano avvalere della collaborazione delle Organizzazioni non governative

(ONG),

degli organismi umanitari e delle associazioni di volontariato operanti

all'estero e sul territorio nazionale.

9.3978.7

Semenzato, Manconi, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca

Athos, Lubrano di Ricco, Pettinato, Ripamonti,

Sarto

 

(*) Accolto dal Governo.

(**) Parole soppresse.

 

Il Senato,

 

impegna il Governo:

 

a prevedere l'ingresso sul territorio nazionale, senza alcuna

discriminazione di carattere etnico e religioso di cittadini stranieri (**)

che hanno familiari

in possesso di permesso di soggiorno rilasciato a qualsiasi titolo (***)

dalle autorit italiane o che hanno titolo alla regolarizzazione del

soggiorno, ai

sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre

1998, e successive modifiche ed integrazioni.

9.3978.80 (gi em. 6.0.101)

Semenzato, Manconi, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca

Athos, Lubrano di Ricco, Pettinato, Ripamonti,

Sarto

 

(*) Accolto dal Governo.

(**) Parole sostituite con le seguenti: profughi del Kosovo.

(***) Parole soppresse.

 

Il Senato,

 

impegna il Governo:

 

a prevedere che, ai fini dell'ammissione sul territorio nazionale (**) le

rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi interessati nonch le

strutture

ministeriali dislocate negli stessi Paesi e gli uffici della Polizia di

frontiera, rilasciano un nulla osta all'ingresso, finalizzato

all'ottenimento di un permesso di

soggiorno temporaneo per motivi umanitari, rinnovabile, valido per

ricongiungimento familiare, lavoro subordinato, lavoro autonomo e studio.

9.3978.81 (gi em. 6.0.102)

Semenzato, Manconi, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca

Athos, Lubrano di Ricco, Pettinato, Ripamonti,

Sarto

 

(*) Accolto dal Governo.

(**) Parole inserite: di profughi del Kosovo,.

 

Il Senato,

 

impegna il Governo:

 

ad adoperarsi affinch le autorit di Pubblica sicurezza adibite agli

uffici di polizia di frontiera, nell'attuazione delle norme di cui

all'articolo 10, commi 3, 5

e 6, nonch all'articolo 11, comma 5 del testo unico di cui al decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottino disposizioni specifiche al

fine di garantire

il non respingimento alle frontiere e la tutela dei cittadini stranieri

interessati (**).

9.3978.82 (gi em. 6.0.103)

Semenzato, Manconi, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca

Athos, Lubrano di Ricco, Pettinato, Ripamonti,

Sarto

 

(*) Accolto dal Governo.

(**) Parola sostituita dalle seguenti: provenienti da zone interessate da

eventi bellici del Kosovo.