Date: 1:59 PM 6/16/99 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: soluzione del quiz
Cari amici,
ecco la soluzione dell'asilo-quiz. Alice
sosteneva che ogni soluzione che
si rispetti debba essere pubblicata capovolta.
Le ho detto che Eudora non
lo permette. "E chi sarebbe questa
Eudora?", ha replicato. Credo sia
gelosa. Lucia, in compenso, ha alzato gli
occhi al cielo e mi ha guardato
poi con quell'aria pensosa e comprensiva che
solo lei e Ingrao riescono ad
assumere
(http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/1999/giugno/Lucia.jpg).
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Soluzione:
La ragazza, arrivata in Italia, chiede asilo.
La Commissione riconosce che
la ragazza rischia di essere perseguitata per
motivi di sesso. Tuttavia,
giacche' una persecuzione di questo tipo non
la fa rientrare nel novero di
coloro ai quali e' riconosciuto lo status di
rifugiato previsto dalla
Convenzione di Ginevra, la ragazza non rientra
neanche nella categoria
prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a).
Tale lettera stabilisce
infatti che il diritto di asilo, nel
territorio dello Stato, è garantito
"allo straniero o all'apolide al quale è
riconosciuto lo status di
rifugiato previsto dalla Convenzione di
Ginevra relativa allo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva
con la legge 24 luglio 1954,
n. 722, di seguito indicata come Convenzione
di Ginevra, e dal protocollo
relativo allo statuto dei rifugiati, adottato
a New York il 31 gennaio 1967
e reso esecutivo con la legge 14 febbraio
1970, n. 95, e che, trovandosi
fuori dal paese del quale è cittadino o, se
apolide, nel quale aveva
residenza abituale, non possa o non voglia
avvalersi della protezione di
tale paese a causa del fondato timore di
essere perseguitato per motivi di
razza, di religione, di sesso, di nazionalità,
di appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o etnico ovvero per
le sue opinioni politiche"
E' evidente, dalla formulazione di tale
lettera, che le due condizioni
(riconoscimento dello status ex Convenzione di
Ginevra e rischio di
persecuzione) debbano sussistere
simultaneamente.
D'altra parte, rischiando la ragazza la sola
amputazione della mano (e non
la vita o gravi restrizioni della liberta'
personale), non puo' applicarsi
neanche la lettera b) dello stesso comma, che
assicura il riconoscimento
del diritto d'asilo "allo straniero o
all'apolide che non possa o non
voglia avvalersi della protezione del paese
del quale è rispettivamente
cittadino o residente abituale, in quanto
effettivamente impedito
nell'esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione
italiana ed esposto a pericolo attuale per la
vita propria o di propri
familiari ovvero a restrizioni gravi della
libertà personale."
La Commissione dunque non puo' riconoscere il
diritto d'asilo (art. 8,
comma 1, lettera a). Non puo' comunque
limitarsi a rigettare la domanda
(art. 8, comma 1, lettera b), dati i gravi
motivi di carattere umanitario
associati al rischio di persecuzione. Adotta
quindi (art. 8, comma 1,
lettera c) un provvedimento di impossibilita'
temporanea di rimpatrio (art.
9).
In base al comma 2 dell'articolo 9, il
provvedimento di impossibilità
temporanea di rimpatrio "dà titolo ad una
autorizzazione al soggiorno per
il medesimo motivo, della durata di un anno,
esteso al lavoro e allo
studio, rinnovabile per lo stesso periodo
qualora la Commissione centrale
accerti la permanenza delle condizioni di
impossibilità al rimpatrio con
riferimento al caso concreto." Solo dopo
cinque anni dal rilascio del
permesso di soggiorno, poi, "il titolare
può ottenere il rilascio della
carta di soggiorno e gode degli stessi diritti
previsti all'articolo 15 per
lo straniero che abbia ottenuto il
riconoscimento del diritto d'asilo".
Il comma 1 dell'articolo 28 del Testo unico
sull'immigrazione stabilisce
che il diritto di richiedere il
ricongiungimento familiare è riconosciuto
"agli stranieri titolari di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a un anno, rilasciato
per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o
per motivi religiosi". Per i
primi cinque anni di soggiorno, il titolare di
un permesso per
"impossibilità temporanea al
rimpatrio" non puo' quindi richiedere il
ricongiungimento familiare, salvo che non ottenga
un diverso tipo di
permesso di soggiorno.
Leggendo la rivista giuridica (dell'ASGI,
probabilmente), il padre della
ragazza capisce che l'unica spiegazione
possibile del fatto che la ragazza
ha potuto richiedere il ricongiungimento e'
che sia diventata appunto
titolare di uno dei documenti di soggiorno
citati dal suddetto comma 1
dell'articolo 28. Non essendo prevista dalle
legge alcuna possibilita' di
conversione del permesso per impossibilita' di
rimpatrio in permesso per
lavoro, studio o motivi religiosi, la ragazza
non puo' che essere diventata
titolare di una carta di soggiorno; una tale
circostanza puo' essersi
verificata solo a causa di un matrimonio con
cittadino italiano o
dell'Unione europea residente in Italia.