Date: 1:59 PM 6/16/99 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: soluzione del quiz

 

Cari amici,

ecco la soluzione dell'asilo-quiz. Alice sosteneva che ogni soluzione che

si rispetti debba essere pubblicata capovolta. Le ho detto che Eudora non

lo permette. "E chi sarebbe questa Eudora?", ha replicato. Credo sia

gelosa. Lucia, in compenso, ha alzato gli occhi al cielo e mi ha guardato

poi con quell'aria pensosa e comprensiva che solo lei e Ingrao riescono ad

assumere

(http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/1999/giugno/Lucia.jpg).

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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Soluzione:

 

La ragazza, arrivata in Italia, chiede asilo. La Commissione riconosce che

la ragazza rischia di essere perseguitata per motivi di sesso. Tuttavia,

giacche' una persecuzione di questo tipo non la fa rientrare nel novero di

coloro ai quali e' riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla

Convenzione di Ginevra, la ragazza non rientra neanche nella categoria

prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a). Tale lettera stabilisce

infatti che il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, garantito

"allo straniero o all'apolide al quale riconosciuto lo status di

rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei

rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954,

n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo

relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967

e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, e che, trovandosi

fuori dal paese del quale cittadino o, se apolide, nel quale aveva

residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di

tale paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di

razza, di religione, di sesso, di nazionalit, di appartenenza ad un

determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche"

 

E' evidente, dalla formulazione di tale lettera, che le due condizioni

(riconoscimento dello status ex Convenzione di Ginevra e rischio di

persecuzione) debbano sussistere simultaneamente.

 

D'altra parte, rischiando la ragazza la sola amputazione della mano (e non

la vita o gravi restrizioni della liberta' personale), non puo' applicarsi

neanche la lettera b) dello stesso comma, che assicura il riconoscimento

del diritto d'asilo "allo straniero o all'apolide che non possa o non

voglia avvalersi della protezione del paese del quale rispettivamente

cittadino o residente abituale, in quanto effettivamente impedito

nell'esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione

italiana ed esposto a pericolo attuale per la vita propria o di propri

familiari ovvero a restrizioni gravi della libert personale."

 

La Commissione dunque non puo' riconoscere il diritto d'asilo (art. 8,

comma 1, lettera a). Non puo' comunque limitarsi a rigettare la domanda

(art. 8, comma 1, lettera b), dati i gravi motivi di carattere umanitario

associati al rischio di persecuzione. Adotta quindi (art. 8, comma 1,

lettera c) un provvedimento di impossibilita' temporanea di rimpatrio (art.

9).

 

In base al comma 2 dell'articolo 9, il provvedimento di impossibilit

temporanea di rimpatrio "d titolo ad una autorizzazione al soggiorno per

il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo

studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale

accerti la permanenza delle condizioni di impossibilit al rimpatrio con

riferimento al caso concreto." Solo dopo cinque anni dal rilascio del

permesso di soggiorno, poi, "il titolare pu ottenere il rilascio della

carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15 per

lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d'asilo".

 

Il comma 1 dell'articolo 28 del Testo unico sull'immigrazione stabilisce

che il diritto di richiedere il ricongiungimento familiare riconosciuto

"agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno

di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per

lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi". Per i

primi cinque anni di soggiorno, il titolare di un permesso per

"impossibilit temporanea al rimpatrio" non puo' quindi richiedere il

ricongiungimento familiare, salvo che non ottenga un diverso tipo di

permesso di soggiorno.

 

Leggendo la rivista giuridica (dell'ASGI, probabilmente), il padre della

ragazza capisce che l'unica spiegazione possibile del fatto che la ragazza

ha potuto richiedere il ricongiungimento e' che sia diventata appunto

titolare di uno dei documenti di soggiorno citati dal suddetto comma 1

dell'articolo 28. Non essendo prevista dalle legge alcuna possibilita' di

conversione del permesso per impossibilita' di rimpatrio in permesso per

lavoro, studio o motivi religiosi, la ragazza non puo' che essere diventata

titolare di una carta di soggiorno; una tale circostanza puo' essersi

verificata solo a causa di un matrimonio con cittadino italiano o

dell'Unione europea residente in Italia.