Date: 11:26 AM 7/12/99 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: emendamenti ddl asilo (art. 6)
Cari amici,
in vista della riunione del 14, ho provato a
risistemare alcuni degli
emendamenti relativi all'articolo 6, sulla
base di quanto convenuto nella
scorsa riunione. Vogliate gradirli.
Cordiali saluti
sergio
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Art. 6
6.0 Sostituire la rubrica con la seguente:
"Determinazione dello Stato competente
per l'esame della domanda e
pre-esame della domanda".
6.1 Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. In caso di presentazione di una
domanda di asilo ai sensi dell'articolo
4, comma 2, sono effettuati gli accertamenti
necessari a determinare se
l'Italia si lo Stato competente per l'esame
della domanda in applicazione
delle convenzioni internazionali cui la
Repubblica aderisce. E' fatto
salvo, in ogni caso, l'obbligo della
Commissione centrale di esaminare
direttamente una domanda di asilo, qualora la
legislazione vigente nello
Stato responsabile dell'esame della domanda ai
sensi di dette convenzioni
internazionali, non preveda alcuna forma di
protezione per la specifica
situazione dichiarata dal richiedente. In caso
di attribuzione della
responsabilita' dell'esame della domanda ad
altro Stato, trascorse
quarantotto ore dalla decisione senza che sia
stato presentato il ricorso
di cui al comma 8, e' avviata immediatamente
la procedura di richiesta di
ammissione dello straniero richiedente asilo
nel territorio dello Stato
responsabile, secondo quanto previsto dalle
convenzioni internazionali di
cui al presente comma. Nei casi in cui la
competenza per l'esame della
domanda spetti all'Italia, la domanda di asilo
e' soggetta ad un pre-esame,
volto ad accertare se la domanda sia
ammissibile ai sensi del comma 4 del
presente articolo e, in caso affermativo, se
la domanda sia non
manifestamente infondata ai sensi del comma
5."
Corrispondentemente, al primo periodo del
comma 2 e ai commi 3, 9, 10 e 12
dell'articolo 6, sostituire le parole
"pre-esame"
con le seguenti:
"procedimento preliminare di cui al comma
1",
e, altrove nel comma 2, dell'articolo 6, al comma 11
dell'articolo 3, al
comma 2 dell'articolo 5 e ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 14, sostituire le
parole
"pre-esame"
con le seguenti:
"procedimento preliminare".
6.4 Al comma 4, sopprimere la lettera c).
(In subordine:
6.4 Al comma 4, sostituire la lettera c) con
la seguente:
"c) sia stato condannato con sentenza
anche non definitiva per un crimine
contro la pace o contro l'umanita' o un
crimine di guerra, come definiti
negli strumenti internazionali elaborati per
stabilire disposizioni
riguardo a tali crimini, o per un grave delitto di diritto comune,
commesso all'estero prima di essere ammesso in
Italia, per il quale le
competenti autorita' italiane abbiano gia'
adottato, prima della
presentazione della domanda di asilo, il
provvedimento di concessione
dell'estradizione o la sentenza di
riconoscimento della sentenza penale
straniera, ovvero si sia reso colpevole di
azioni contrarie ai fini ed ai
principi delle Nazioni Unite, come previsto
dall'articolo 1, paragrafo F),
della Convenzione di Ginevra;"
6.14 (...)
6.15 Il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Avverso il provvedimento che dichiara
l'inammissibilita' o la manifesta
infondatezza della domanda o che attribuisce
la responsabilita' dell'esame
della domanda ad altro Stato puo' essere
presentato ricorso al giudice
ordinario. Il ricorso deve essere presentato
entro 48 ore dal ricevimento
del provvedimento e puo' essere presentato
direttamente dall'interessato in
lingua straniera e per le vie brevi e
contestualmente al ricevimento del
provvedimento. La presentazione del ricorso
sopsende il provvedimento. Il
giudice, in caso di accoglimento, dispone la
trasmissione della domanda
alla Commissione centrale e l'ammissione dello
straniero a soggiornare nel
territorio dello Stato. Tutti gli atti
concernenti il procedimento
giurisdizionale previsto nel presente comma
sono esenti da ogni imposta o
tributo."
(In alternativa:
6.15 Al comma 8, sostituire il primo periodo
con i seguenti:
"Il ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente per territorio
avverso il provvedimento che dichiara
l'inammissibilita' o la manifesta
infondatezza della domanda o che attribuisce
la responsabilita' dell'esame
della domanda ad altro Stato ed il conseguente
provvedimento di
allontanamento dal territorio dello Stato
sospende l'esecuzione di
quest'ultimo. Il giudice amministrativo decide
con giurisdizione esclusiva
estesa al merito. Tutti gli atti concernenti
il procedimento
giurisdizionale previsto nel presente comma
sono esenti da ogni imposta o
tributo.")