Date: 11:26 AM 7/12/99 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: emendamenti ddl asilo (art. 6)

 

Cari amici,

in vista della riunione del 14, ho provato a risistemare alcuni degli

emendamenti relativi all'articolo 6, sulla base di quanto convenuto nella

scorsa riunione. Vogliate gradirli.

 

Cordiali saluti

sergio

 

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Art. 6

 

6.0 Sostituire la rubrica con la seguente:

 

"Determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda e

pre-esame della domanda".

 

6.1 Sostituire il comma 1 con il seguente:

 

"1. In caso di presentazione di una domanda di asilo ai sensi dell'articolo

4, comma 2, sono effettuati gli accertamenti necessari a determinare se

l'Italia si lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione

delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce. E' fatto

salvo, in ogni caso, l'obbligo della Commissione centrale di esaminare

direttamente una domanda di asilo, qualora la legislazione vigente nello

Stato responsabile dell'esame della domanda ai sensi di dette convenzioni

internazionali, non preveda alcuna forma di protezione per la specifica

situazione dichiarata dal richiedente. In caso di attribuzione della

responsabilita' dell'esame della domanda ad altro Stato, trascorse

quarantotto ore dalla decisione senza che sia stato presentato il ricorso

di cui al comma 8, e' avviata immediatamente la procedura di richiesta di

ammissione dello straniero richiedente asilo nel territorio dello Stato

responsabile, secondo quanto previsto dalle convenzioni internazionali di

cui al presente comma. Nei casi in cui la competenza per l'esame della

domanda spetti all'Italia, la domanda di asilo e' soggetta ad un pre-esame,

volto ad accertare se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del

presente articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non

manifestamente infondata ai sensi del comma 5."

 

Corrispondentemente, al primo periodo del comma 2 e ai commi 3, 9, 10 e 12

dell'articolo 6, sostituire le parole

 

"pre-esame"

 

con le seguenti:

 

"procedimento preliminare di cui al comma 1",

 

e, altrove nel comma 2,  dell'articolo 6, al comma 11 dell'articolo 3, al

comma 2 dell'articolo 5 e ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14, sostituire le

parole

 

"pre-esame"

 

con le seguenti:

 

"procedimento preliminare".

 

6.4 Al comma 4, sopprimere la lettera c).

 

(In subordine:

 

6.4 Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

 

"c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine

contro la pace o contro l'umanita' o un crimine di guerra, come definiti

negli strumenti internazionali elaborati per stabilire  disposizioni

riguardo a tali crimini, o per un  grave delitto di diritto comune,

commesso all'estero prima di essere ammesso in Italia, per il quale le

competenti autorita' italiane abbiano gia' adottato, prima della

presentazione della domanda di asilo, il provvedimento di concessione

dell'estradizione o la sentenza di riconoscimento della sentenza penale

straniera, ovvero si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini ed ai

principi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F),

della Convenzione di Ginevra;"

 

 

6.14 (...)

 

6.15 Il comma 8 e' sostituito dal seguente:

 

"8. Avverso il provvedimento che dichiara l'inammissibilita' o la manifesta

infondatezza della domanda o che attribuisce la responsabilita' dell'esame

della domanda ad altro Stato puo' essere presentato ricorso al giudice

ordinario. Il ricorso deve essere presentato entro 48 ore dal ricevimento

del provvedimento e puo' essere presentato direttamente dall'interessato in

lingua straniera e per le vie brevi e contestualmente al ricevimento del

provvedimento. La presentazione del ricorso sopsende il provvedimento. Il

giudice, in caso di accoglimento, dispone la trasmissione della domanda

alla Commissione centrale e l'ammissione dello straniero a soggiornare nel

territorio dello Stato. Tutti gli atti concernenti il procedimento

giurisdizionale previsto nel presente comma sono esenti da ogni imposta o

tributo."

 

(In alternativa:

 

6.15 Al comma 8, sostituire il primo periodo con i seguenti:

 

"Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio

avverso il provvedimento che dichiara l'inammissibilita' o la manifesta

infondatezza della domanda o che attribuisce la responsabilita' dell'esame

della domanda ad altro Stato ed il conseguente provvedimento di

allontanamento dal territorio dello Stato sospende l'esecuzione di

quest'ultimo. Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva

estesa al merito. Tutti gli atti concernenti il procedimento

giurisdizionale previsto nel presente comma sono esenti da ogni imposta o

tributo.")