Date: 10:29 AM 7/13/99 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: emendamenti art. 15 ddl asilo
Cari amici,
vi mando una risistemazione degli emendamenti
relativi all'art.15 del ddl
asilo, effettuata tenendo conto (in modo
soggettivo) di quanto emerso nella
prima riunione.
Fatene buon uso.
Saluti
sergio
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Art. 15
15.1 Sostituire il comma 1 con il seguente:
"Il titolare del diritto di asilo e lo
straniero per il quale e' adottato
il provvedimento di protezione temporanea per
motivi umanitari di cui
all'articolo 9 o che sia stato accolto sulla
base di misure straordinarie
di accoglienza temporanea di cui
all'articolo del Testo unico
delle
disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, approvato con
decreto legislativo 25 luglio
1998, n.286, hanno diritto al ricongiungimento
familiare nei medesimi casi
e modi in cui e' consentito il
ricongiungimento con familiari stranieri del
cittadino italiano (...). Al familiare per il
quale puo' essere chiesto il
ricongiungimento, se gia' presente in Italia,
e' rilasciato su richiesta,
un permesso di soggiorno per motivi familiari,
anche a prrescindere dal
possesso di altro titolo valido di soggiorno.
Ai fini del ricongiungimento
familiare e del rilascio di un permesso di
soggiorno per motivi familiari,
la persona che, nell'ambito di una relazione
stabile e durevole, conviveva
con il rifugiato legalmente separato o non
coniugato nel paese del quale
questi e' cittadino o, se apolide, nel quale
aveva residenza abituale, e'
equiparata al coniuge non legalmente
separato."
15.2 (...)
15.3 Sostituire il comma 6 con il seguente:
"Le disposizioni, le misure e i diritti
di cui ai commi 3, 4 e 5 del
presente articolo si estendono ai familiari
ricongiunti e a quelli che
hanno ottenuto il permesso di soggiorno per
motivi familiari ai sensi del
comma 1, nonche' al titolare di permesso di
soggiorno per motivi di
giustizia rilasciato ai sensi del comma 6
dell'articolo 13 e ai suoi
familiari regolarmente soggiornanti in Italia."