Date: 10:21 AM 7/16/99 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: emendamenti ddl asilo
Cari amici,
vi sottopongo una riedizione di alcuni degli
emendamenti relativi al ddl
asilo (soprattutto al suo famigerato articolo
6), alla luce del dibattito
surreale che ha avuto luogo durante l'ultima
riunione. Noterete, nel
leggerli, come io sia assolutamente
impermeabile a qualunque punto di vista
esogeno. In uno sforzo di obiettivita',
tuttavia, tento qui di riassumere
la questione concernente il comma 1 dell'articolo
6. Valgono le seguenti
considerazioni
1) Il diritto d'asilo come disciplinato dal
ddl (anche prescindendo dalla
Costituzione) e' piu' ampio di quello
"definito" dalla Convenzione di
Ginevra.
2) La convenzione di Dublino riguarda solo
l'attribuzione della
responsabilita' per l'esame delle domande ex
Convenzione di Ginevra.
3) In una legge si dovrebbe far riferimento a
generiche "convenzioni
internazionali", piuttosto che a quella
di Dublino, che oggi c'e', domani
non si sa. Ulteriori convenzioni potrebbero
disciplinare l'attribuzione di
responsabilita' anche in relazione a domande
di asilo con fondamento
esterno alla Convenzione di Ginevra.
4) In linea di principio si potrebbe fare a
meno di qualunque
dichiarazione, nel testo, a garanzia delle
domande di asilo
fuori-Convenzione (di Ginevra). L'attribuzione
della responsabilita'
dell'esame di una di esse ad altro Stato
sarebbe infatti palesemente un
abuso dell'Amministrazione, e il richiedente
potrebbe comunque essere
tutelato da un ricorso al TAR.
5) Visti i tempi del TAR, certamente piu'
lunghi di quelli che servirebbero
allo Stato abusivamente considerato
responsabile per rispedire il
richiedente nel paese di provenienza e dato il
rischio di violazione di un
diritto soggettivo, e' opportuno prevedere
esplicitamente un ricorso al
giudice ordinario.
6) Un effetto sospensivo di tale ricorso
potrebbe essere mal visto, in sede
di dibattito sul ddl, dal Governo. D'altra
parte, in mancanza di un simile
effetto, dovremmo scambiare quotidianamente
con la Germania messaggi del
tipo: "Dunque... vi stiamo spedendo Tizio
e Caio... Se poi, per favore, ci
rimandate Sempronio e Filano... Si', pare
fuggissero da una situazione di
violenza generalizzata... No, il nostro
delegato della Commissione centrale
non se n'era accorto... No, neanche l'avvocato
se n'era accorto... No, il
rappresentante dell'ACNUR quel giorno non
poteva andare... La ONG delegata?
No, erano tutti a Cecina...".
7) Ho provato quindi a mettere il ricorso contro
la decisione "Dublino"
nello stesso calderone dei ricorsi contro
l'esito del pre-esame.
8) Non ho stirato quello che dovevo stirare.
Cordiali saluti
sergio
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4.1.1 Al comma 2, sostituire le parole
"richiedere l'assistenza di un avvocato
di fiducia"
con le seguenti:
"richiedere l'assistenza gratuita, anche
per il procedimento preliminare di
cui al comma 1 dell'articolo 6, di un avvocato
di fiducia".
6.1 Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. In caso di presentazione di una
domanda di asilo ai sensi dell'art. 4
comma 2, sono effettuati gli accertamenti
necessari a determinare se
l'Italia sia lo Stato competente per l'esame
della domanda ai sensi delle
convenzioni internazionali cui la Repubblica
aderisce. Nel caso in cui il
funzionario delegato dalla Commissione
centrale ai sensi del comma 11
dell'articolo 3 ritenga che l'Italia non sia
competente per l'esame della
domanda, lo stesso trasmette gli atti
all'organo competente che procede
secondo le procedure stabilite dalle suddette
convenzioni. Fino all'esito
della procedura per la determinazione dello
Stato responsabile si applicano
le disposizioni di cui al comma 9
dell'articolo 6, e il richiedente ha
diritto all'assistenza di cui all'articolo 14.
Nel caso in cui il delegato
della Commissione centrale ritenga che
l'Italia sia lo Stato competente o
nel caso in cui la procedura di cui sopra si
sia conclusa con l'indicazione
dell'Italia quale Stato responsabile, si
procede al pre-esame della
domanda, volto ad accertare se la domanda sia
ammissibile ai sensi del
comma 4 e, in caso affermativo, se la domanda
non sia manifestamente
infondata ai sensi del comma 5. Spetta
comunque all'Italia la
responsabilita' dell'esame di una domanda di
asilo nei casi in cui i motivi
della domanda non rientrino tra quelli in
corrispondenza ai quali le
suddette convenzioni si applicano."
6.11 Al comma 5, sostituire la lettera d) con
la seguente:
"d) la domanda e' chiaramente strumentale
in quanto avanzata, senza
giustificato motivo, successivamente ad un
provvedimento di allontanamento
dal territorio nazionale, pur avendo avuto, in
precedenza, l'interessato
ampia possibilita' di presentarla in
condizioni di liberta'."
6.15 Il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Avverso il provvedimento che dichiara
l'inammissibilita' o la manifesta
infondatezza della domanda o che decide
l'attribuzione della
responsabilita' dell'esame della domanda ad
altro Stato puo' essere
presentato ricorso al giudice ordinario. Il
ricorso deve essere presentato
entro 48 ore dal ricevimento del provvedimento
e puo' essere presentato
direttamente dall'interessato in lingua
straniera e per le vie brevi e
contestualmente al ricevimento del
provvedimento. La presentazione del
ricorso sospende il provvedimento. Il giudice
accoglie o rigetta il ricorso
decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro trenta
giorni dalla data di deposito del ricorso,
sentito l'interessato, nei modi
di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile. Il
giudice, in caso di accoglimento, dispone la
prosecuzione del procedimento
preliminare di cui al comma 1 con il pre-esame
della domanda, ovvero la
trasmissione della domanda alla Commissione
centrale e l'ammissione dello
straniero a soggiornare nel territorio dello
Stato. Tutti gli atti
concernenti il procedimento giurisdizionale
previsto nel presente comma
sono esenti da ogni imposta o tributo."