Date: 10:21 AM 7/16/99 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: emendamenti ddl asilo

 

Cari amici,

vi sottopongo una riedizione di alcuni degli emendamenti relativi al ddl

asilo (soprattutto al suo famigerato articolo 6), alla luce del dibattito

surreale che ha avuto luogo durante l'ultima riunione. Noterete, nel

leggerli, come io sia assolutamente impermeabile a qualunque punto di vista

esogeno. In uno sforzo di obiettivita', tuttavia, tento qui di riassumere

la questione concernente il comma 1 dell'articolo 6. Valgono le seguenti

considerazioni

 

1) Il diritto d'asilo come disciplinato dal ddl (anche prescindendo dalla

Costituzione) e' piu' ampio di quello "definito" dalla Convenzione di

Ginevra.

 

2) La convenzione di Dublino riguarda solo l'attribuzione della

responsabilita' per l'esame delle domande ex Convenzione di Ginevra.

 

3) In una legge si dovrebbe far riferimento a generiche "convenzioni

internazionali", piuttosto che a quella di Dublino, che oggi c'e', domani

non si sa. Ulteriori convenzioni potrebbero disciplinare l'attribuzione di

responsabilita' anche in relazione a domande di asilo con fondamento

esterno alla Convenzione di Ginevra.

 

4) In linea di principio si potrebbe fare a meno di qualunque

dichiarazione, nel testo, a garanzia delle domande di asilo

fuori-Convenzione (di Ginevra). L'attribuzione della responsabilita'

dell'esame di una di esse ad altro Stato sarebbe infatti palesemente un

abuso dell'Amministrazione, e il richiedente potrebbe comunque essere

tutelato da un ricorso al TAR.

 

5) Visti i tempi del TAR, certamente piu' lunghi di quelli che servirebbero

allo Stato abusivamente considerato responsabile per rispedire il

richiedente nel paese di provenienza e dato il rischio di violazione di un

diritto soggettivo, e' opportuno prevedere esplicitamente un ricorso al

giudice ordinario.

 

6) Un effetto sospensivo di tale ricorso potrebbe essere mal visto, in sede

di dibattito sul ddl, dal Governo. D'altra parte, in mancanza di un simile

effetto, dovremmo scambiare quotidianamente con la Germania messaggi del

tipo: "Dunque... vi stiamo spedendo Tizio e Caio... Se poi, per favore, ci

rimandate Sempronio e Filano... Si', pare fuggissero da una situazione di

violenza generalizzata... No, il nostro delegato della Commissione centrale

non se n'era accorto... No, neanche l'avvocato se n'era accorto... No, il

rappresentante dell'ACNUR quel giorno non poteva andare... La ONG delegata?

No, erano tutti a Cecina...".

 

7) Ho provato quindi a mettere il ricorso contro la decisione "Dublino"

nello stesso calderone dei ricorsi contro l'esito del pre-esame.

 

8) Non ho stirato quello che dovevo stirare.

 

 

Cordiali saluti

sergio

 

 

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4.1.1 Al comma 2, sostituire le parole

 

"richiedere l'assistenza di un avvocato di fiducia"

 

con le seguenti:

 

"richiedere l'assistenza gratuita, anche per il procedimento preliminare di

cui al comma 1 dell'articolo 6, di un avvocato di fiducia".

 

 

 

6.1 Sostituire il comma 1 con il seguente:

 

"1. In caso di presentazione di una domanda di asilo ai sensi dell'art. 4

comma 2, sono effettuati gli accertamenti necessari a determinare se

l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda ai sensi delle

convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce. Nel caso in cui il

funzionario delegato dalla Commissione centrale ai sensi del comma 11

dell'articolo 3 ritenga che l'Italia non sia competente per l'esame della

domanda, lo stesso trasmette gli atti all'organo competente che procede

secondo le procedure stabilite dalle suddette convenzioni. Fino all'esito

della procedura per la determinazione dello Stato responsabile si applicano

le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 6, e il richiedente ha

diritto all'assistenza di cui all'articolo 14. Nel caso in cui il delegato

della Commissione centrale ritenga che l'Italia sia lo Stato competente o

nel caso in cui la procedura di cui sopra si sia conclusa con l'indicazione

dell'Italia quale Stato responsabile, si procede al pre-esame della

domanda, volto ad accertare se la domanda sia ammissibile ai sensi del

comma 4 e, in caso affermativo, se la domanda non sia manifestamente

infondata ai sensi del comma 5. Spetta comunque all'Italia la

responsabilita' dell'esame di una domanda di asilo nei casi in cui i motivi

della domanda non rientrino tra quelli in corrispondenza ai quali le

suddette convenzioni si applicano."

 

 

 

6.11 Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

 

"d) la domanda e' chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza

giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento

dal territorio nazionale, pur avendo avuto, in precedenza, l'interessato

ampia possibilita' di presentarla in condizioni di liberta'."

 

 

 

6.15 Il comma 8 e' sostituito dal seguente:

 

"8. Avverso il provvedimento che dichiara l'inammissibilita' o la manifesta

infondatezza della domanda o che decide l'attribuzione della

responsabilita' dell'esame della domanda ad altro Stato puo' essere

presentato ricorso al giudice ordinario. Il ricorso deve essere presentato

entro 48 ore dal ricevimento del provvedimento e puo' essere presentato

direttamente dall'interessato in lingua straniera e per le vie brevi e

contestualmente al ricevimento del provvedimento. La presentazione del

ricorso sospende il provvedimento. Il giudice accoglie o rigetta il ricorso

decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro trenta

giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi

di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il

giudice, in caso di accoglimento, dispone la prosecuzione del procedimento

preliminare di cui al comma 1 con il pre-esame della domanda, ovvero la

trasmissione della domanda alla Commissione centrale e l'ammissione dello

straniero a soggiornare nel territorio dello Stato. Tutti gli atti

concernenti il procedimento giurisdizionale previsto nel presente comma

sono esenti da ogni imposta o tributo."