Date: 11:24 AM 7/23/99 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl asilo

 

Cari amici,

mercoledi' e' ripreso l'iter del ddl asilo, con la relazione, in

Commissione affari costituzionali, alla Camera, svolta dall'On. Soda. Vi

mando il resoconto ufficiale. Non ho avuto il tempo di leggerlo, e non so

quindi se rispecchi adeguatamente i contenuti della relazione (che invece

ho letto ed apprezzato). Spero di potervi dare informazioni piu'

dettagliate nei prossimi giorni.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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I Commissione - Resoconto di mercoled 21 luglio 1999

 

SEDE REFERENTE

Mercoled 21 luglio 1999. - Presidenza del Presidente Raffaele CANANZI. -

Intervengono il Ministro per gli affari regionali Katia Bellillo e il

Sottosegretario di Stato per l'interno Giannicola Sinisi.

La seduta comincia alle 13.50.

 

Variazione nella composizione della Commissione.

Raffaele CANANZI, presidente, comunica che, per il gruppo forza Italia,

entra a far parte della Commissione il deputato Silvio Berlusconi.

Norme in materia di diritto d'asilo.

C. 5381 Governo, approvato dal Senato, C. 3439 Fei, C. 5463 Garra, C. 5480

Armaroli e C. 6018 Fontanini.

(Esame e rinvio).

Antonio SODA (DS-U), relatore, osserva, in apertura, che i progetti di

legge in esame hanno natura complementare rispetto alla normativa generale

sull'immigrazione contenuta nel testo unico approvato con decreto

legislativo n. 286 del 1998, essendo diretti a completare la definizione

giuridica degli aspetti umanitari delle storiche trasmigrazioni di persone

e, talvolta, di intere comunit calpestate nel diritto all'esistenza e alla

libert. In ambito internazionale, le guarentigie del diritto di asilo

trovano fondamento nella Convenzione di Ginevra del 1951 e nella

Convenzione di Dublino del 1990, sulla determinazione della competenza

dello Stato per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli

Stati membri della Comunit europea, rese, rispettivamente, esecutive in

Italia con le leggi n. 722 del 1954 e n. 523 del 1992. Costituiscono, poi,

tra gli altri, atti rilevanti il Manuale sulle procedure per la

determinazione dello stato di rifugiato, adottato dall'ACNUR nel 1979, la

risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 20 giugno 1995 sulle

"Garanzie minime per le procedure di asilo", la Conclusione n. 24 sulla

riunificazione familiare, adottata dal Comitato esecutivo dell'ACNUR nel

1981 e la risoluzione del Parlamento europeo sulla "Risoluzione del

Consiglio dell'Unione europea sulle garanzie minime per le procedure di

asilo". Le Convenzioni debbono, inoltre, essere coordinate con la

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libert fondamentali, con la Dichiarazione delle Nazioni unite sull'asilo

territoriale, con la Dichiarazione del Consiglio d'Europa sull'asilo

territoriale e con la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.

Fa presente, quindi, che nelle fonti internazionali il diritto di asilo ha

come contenuto essenziale l'accoglienza dello straniero e la costrizione di

quest'ultimo come specifico presupposto per la sua applicazione. L'articolo

1 della Convenzione di Ginevra indica i motivi per i quali sorge il diritto

allo status di rifugiato, mentre, secondo l'articolo 32 della medesima

Convenzione, il diritto all'asilo comporta l'espresso divieto di espulsione

del rifugiato che risieda regolarmente nel territorio di uno degli Stati

contraenti, se non per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico,

ma con la garanzia di poter far valere anche in quest'ultimo caso le

proprie ragioni e di avere un congruo periodo di tempo per la ricerca di un

paese in cui essere ammesso. La sezione C dell'articolo 1 della Convenzione

di Ginevra prevede, poi, tassativamente le ipotesi in cui cessa la

condizione di rifugiato. La Convenzione di Dublino stabilisce, invece, le

procedure per la determinazione dello Stato competente ad esaminare le

domande di asilo.

In tale quadro internazionale, i principali paesi europei hanno proceduto

alle necessarie riforme delle rispettive legislazioni nazionali, nel comune

perseguimento degli obiettivi della moltiplicazione delle procedure di

esame preliminare e della definizione di strumenti di lotta contro le

distorsioni della procedura d'asilo.

In Italia il diritto d'asilo trova fondamento nel principio di cui

all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, il quale sancisce per lo

straniero cui sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle

libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana il diritto di

asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite

dalla legge. Tale principio non ha trovato, tuttavia, una compiuta

attuazione, poich l'articolo 1 del decreto-legge n. 416 del 1989,

convertito dalla legge n. 39 del 1990, ritenuto, in forza della

giurisprudenza della Cassazione, applicabile al diritto di asilo secondo le

Convenzioni internazionali ma non al diritto di asilo politico previsto

dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione. A tale riguardo, ricorda

che la Corte di Cassazione, con la sentenza 26 maggio 1997, n. 4674, ha

affermato il principio secondo cui il diritto di asilo di cui all'articolo

10, terzo comma, della Costituzione, un diritto soggettivo perfetto il

cui accertamento ricade nella giurisdizione del giudice ordinario.

Soffermandosi, quindi, sui singoli progetti dei legge in esame, osserva

come il disegno di legge C. 5381, nel testo approvato dal Senato, intenda

dar vita ad una disciplina organica del diritto di asilo di cui

all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione e del diritto di asilo di

cui alle Convenzioni internazionali. Nell'illustrarne il contenuto,

osserva, in relazione all'articolo 2, che la previsione dei concorrenti

requisiti dell'impedimento nell'esercizio delle libert democratiche e

dell'esposizione al pericolo attuale per la vita propria o di propri

familiari ovvero a restrizioni gravi della libert personale solleva il

tema della costituzionalit di tale previsione, atteso che l'articolo 10,

terzo comma, della Costituzione garantisce il diritto d'asilo allo

straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle

libert democratiche senza alcun ulteriore riferimento al pericolo di vita.

A tale proposito, una possibile via di uscita potrebbe essere quella di

ritenere che il solo fatto dell'esser privati dell'esercizio delle libert

democratiche sia di per s una situazione capace di esporre a pericolo di

vita la persona interessata.

Illustra, quindi, i restanti articoli del disegno di legge C. 5381,

soffermandosi, in particolare, sull'articolo 6, riguardante il pre-esame

delle domande, in ordine al quale rileva come la natura unitaria della

disciplina impedisca di sottoporre al regime della Convenzione di Dublino

le domande di asilo costituzionale. In riferimento a tale ultimo aspetto,

l'articolo 6 andrebbe, pertanto, modificato al fine di escludere dal

pre-esame i richiedenti asilo costituzionale.

Illustra, quindi, il contenuto delle proposte di legge Fei C. 3439, Garra

C. 5463 e Armaroli C. 5480, sottolineando come quest'ultima riguardi

un'ipotesi specifica per le decisioni caratterizzate da particolare

rilevanza politica e, come tali, da riservare al Governo, differentemente

dalle prime due, che contengono, invece, discipline organiche del diritto

d'asilo. D, infine, conto del contenuto della proposta di legge Fontanini

C. 6018, la quale affronta il tema della disciplina del diritto di asilo

nel quadro della soluzione dei problemi sociali ed economici che sono la

causa principale delle migrazioni clandestine.

Raffaele CANANZI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad

altra seduta.