Date: 11:24 AM 7/23/99 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl asilo
Cari amici,
mercoledi' e' ripreso l'iter del ddl asilo,
con la relazione, in
Commissione affari costituzionali, alla
Camera, svolta dall'On. Soda. Vi
mando il resoconto ufficiale. Non ho avuto il
tempo di leggerlo, e non so
quindi se rispecchi adeguatamente i contenuti
della relazione (che invece
ho letto ed apprezzato). Spero di potervi dare
informazioni piu'
dettagliate nei prossimi giorni.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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I Commissione - Resoconto di mercoled 21
luglio 1999
SEDE REFERENTE
Mercoled 21 luglio 1999. - Presidenza del
Presidente Raffaele CANANZI. -
Intervengono il Ministro per gli affari
regionali Katia Bellillo e il
Sottosegretario di Stato per l'interno
Giannicola Sinisi.
La seduta comincia alle 13.50.
Variazione nella composizione della
Commissione.
Raffaele CANANZI, presidente, comunica che,
per il gruppo forza Italia,
entra a far parte della Commissione il deputato
Silvio Berlusconi.
Norme in materia di diritto d'asilo.
C. 5381 Governo, approvato dal Senato, C. 3439
Fei, C. 5463 Garra, C. 5480
Armaroli e C. 6018 Fontanini.
(Esame e rinvio).
Antonio SODA (DS-U), relatore, osserva, in
apertura, che i progetti di
legge in esame hanno natura complementare
rispetto alla normativa generale
sull'immigrazione contenuta nel testo unico
approvato con decreto
legislativo n. 286 del 1998, essendo diretti a
completare la definizione
giuridica degli aspetti umanitari delle storiche
trasmigrazioni di persone
e, talvolta, di intere comunit calpestate nel
diritto all'esistenza e alla
libert. In ambito internazionale, le
guarentigie del diritto di asilo
trovano fondamento nella Convenzione di
Ginevra del 1951 e nella
Convenzione di Dublino del 1990, sulla
determinazione della competenza
dello Stato per l'esame di una domanda di
asilo presentata in uno degli
Stati membri della Comunit europea, rese,
rispettivamente, esecutive in
Italia con le leggi n. 722 del 1954 e n. 523
del 1992. Costituiscono, poi,
tra gli altri, atti rilevanti il Manuale sulle
procedure per la
determinazione dello stato di rifugiato,
adottato dall'ACNUR nel 1979, la
risoluzione del Consiglio dell'Unione europea
del 20 giugno 1995 sulle
"Garanzie minime per le procedure di
asilo", la Conclusione n. 24 sulla
riunificazione familiare, adottata dal
Comitato esecutivo dell'ACNUR nel
1981 e la risoluzione del Parlamento europeo
sulla "Risoluzione del
Consiglio dell'Unione europea sulle garanzie
minime per le procedure di
asilo". Le Convenzioni debbono, inoltre,
essere coordinate con la
Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle
libert fondamentali, con la Dichiarazione
delle Nazioni unite sull'asilo
territoriale, con la Dichiarazione del
Consiglio d'Europa sull'asilo
territoriale e con la Convenzione
internazionale sui diritti dell'infanzia.
Fa presente, quindi, che nelle fonti
internazionali il diritto di asilo ha
come contenuto essenziale l'accoglienza dello
straniero e la costrizione di
quest'ultimo come specifico presupposto per la
sua applicazione. L'articolo
1 della Convenzione di Ginevra indica i motivi
per i quali sorge il diritto
allo status di rifugiato, mentre, secondo
l'articolo 32 della medesima
Convenzione, il diritto all'asilo comporta
l'espresso divieto di espulsione
del rifugiato che risieda regolarmente nel
territorio di uno degli Stati
contraenti, se non per motivi di sicurezza
nazionale o di ordine pubblico,
ma con la garanzia di poter far valere anche
in quest'ultimo caso le
proprie ragioni e di avere un congruo periodo
di tempo per la ricerca di un
paese in cui essere ammesso. La sezione C
dell'articolo 1 della Convenzione
di Ginevra prevede, poi, tassativamente le
ipotesi in cui cessa la
condizione di rifugiato. La Convenzione di
Dublino stabilisce, invece, le
procedure per la determinazione dello Stato
competente ad esaminare le
domande di asilo.
In tale quadro internazionale, i principali
paesi europei hanno proceduto
alle necessarie riforme delle rispettive
legislazioni nazionali, nel comune
perseguimento degli obiettivi della
moltiplicazione delle procedure di
esame preliminare e della definizione di
strumenti di lotta contro le
distorsioni della procedura d'asilo.
In Italia il diritto d'asilo trova fondamento
nel principio di cui
all'articolo 10, terzo comma, della
Costituzione, il quale sancisce per lo
straniero cui sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle
libert democratiche garantite dalla
Costituzione italiana il diritto di
asilo nel territorio della Repubblica, secondo
le condizioni stabilite
dalla legge. Tale principio non ha trovato,
tuttavia, una compiuta
attuazione, poich l'articolo 1 del decreto-legge
n. 416 del 1989,
convertito dalla legge n. 39 del 1990,
ritenuto, in forza della
giurisprudenza della Cassazione, applicabile
al diritto di asilo secondo le
Convenzioni internazionali ma non al diritto
di asilo politico previsto
dall'articolo 10, terzo comma, della
Costituzione. A tale riguardo, ricorda
che la Corte di Cassazione, con la sentenza 26
maggio 1997, n. 4674, ha
affermato il principio secondo cui il diritto
di asilo di cui all'articolo
10, terzo comma, della Costituzione, un
diritto soggettivo perfetto il
cui accertamento ricade nella giurisdizione
del giudice ordinario.
Soffermandosi, quindi, sui singoli progetti
dei legge in esame, osserva
come il disegno di legge C. 5381, nel testo
approvato dal Senato, intenda
dar vita ad una disciplina organica del
diritto di asilo di cui
all'articolo 10, terzo comma, della
Costituzione e del diritto di asilo di
cui alle Convenzioni internazionali.
Nell'illustrarne il contenuto,
osserva, in relazione all'articolo 2, che la
previsione dei concorrenti
requisiti dell'impedimento nell'esercizio
delle libert democratiche e
dell'esposizione al pericolo attuale per la
vita propria o di propri
familiari ovvero a restrizioni gravi della
libert personale solleva il
tema della costituzionalit di tale previsione,
atteso che l'articolo 10,
terzo comma, della Costituzione garantisce il
diritto d'asilo allo
straniero al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle
libert democratiche senza alcun ulteriore
riferimento al pericolo di vita.
A tale proposito, una possibile via di uscita
potrebbe essere quella di
ritenere che il solo fatto dell'esser privati
dell'esercizio delle libert
democratiche sia di per s una situazione
capace di esporre a pericolo di
vita la persona interessata.
Illustra, quindi, i restanti articoli del
disegno di legge C. 5381,
soffermandosi, in particolare, sull'articolo
6, riguardante il pre-esame
delle domande, in ordine al quale rileva come
la natura unitaria della
disciplina impedisca di sottoporre al regime
della Convenzione di Dublino
le domande di asilo costituzionale. In
riferimento a tale ultimo aspetto,
l'articolo 6 andrebbe, pertanto, modificato al
fine di escludere dal
pre-esame i richiedenti asilo costituzionale.
Illustra, quindi, il contenuto delle proposte
di legge Fei C. 3439, Garra
C. 5463 e Armaroli C. 5480, sottolineando come
quest'ultima riguardi
un'ipotesi specifica per le decisioni
caratterizzate da particolare
rilevanza politica e, come tali, da riservare
al Governo, differentemente
dalle prime due, che contengono, invece,
discipline organiche del diritto
d'asilo. D, infine, conto del contenuto della
proposta di legge Fontanini
C. 6018, la quale affronta il tema della
disciplina del diritto di asilo
nel quadro della soluzione dei problemi sociali
ed economici che sono la
causa principale delle migrazioni clandestine.
Raffaele CANANZI, presidente, rinvia, quindi,
il seguito dell'esame ad
altra seduta.