Date: 10:17 AM 9/16/99 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: circolare inps e ddl asilo
Cari amici,
vi mando il testo, inviatomi da Walter Citti,
di una circolare INPS
(http:///www.inps.it) sui lavoratori
stagionali.
Vi informo anche che il dibattito sul ddl
asilo non e' ancora ripreso in
Commissione affari costituzionali.
ordiali saluti
sergio briguglio
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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 123 del 3-6-1999.htm
Esclusione dal diritto alle prestazioni di
disoccupazione e ai trattamenti
di famiglia dei lavoratori extracomunitari
titolari di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale.
<../circolariZip/Circolare numero 123 del
3-6-1999.zip>
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 3 Giugno 1999
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale
e Dirigenti Medici
Circolare n. 123
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente e ai membri del Consiglio
di indirizzo e vigilanza
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Previdenza e assistenza per i lavoratori
extracomunitari: prestazioni di
disoccupazione e trattamenti di famiglia.
SOMMARIO:
Esclusione dal diritto alle prestazioni di
disoccupazione e ai trattamenti
di famiglia dei lavoratori extracomunitari
titolari di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale.
Larticolo
25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del
18 agosto 1998, dispone
espressamente confermando quanto gi
disposto dallarticolo 23 della
legge 6 marzo 1998 , n. 40 - che ai cittadini
di Stati non appartenenti
allUnione europea e agli apolidi si applicano
soltanto le forme di
previdenza e assistenza obbligatoria
"riguardanti lassicurazione per
linvalidit, la vecchiaia e i superstiti,
lassicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, lassicurazione contro le
malattie e lassicurazione di maternit".
Per
ci che concerne invece lassegno per il nucleo familiare e
lassicurazione contro la disoccupazione
involontaria il comma 2 del citato
articolo 25 stabilisce che "in
sostituzione dei contributi per lassegno
per il nucleo familiare e per lassicurazione
contro la disoccupazione
involontaria, il datore di lavoro e tenuto a
versare allINPS un
contributo in misura pari allimporto dei
medesimi contributi ed in base
alle condizioni e alle modalit stabiliti per questi
ultimi. Tali
contributi sono destinati ad interventi di
carattere socio-assistenziale a
favore dei lavoratori di cui allarticolo
45".
Poich
larticolo 45 stabilisce che le somme versate in misura pari
ai contributi dovuti a copertura delle due
assicurazioni da ultimo citate
devono affluire al Fondo nazionale per le
politiche migratorie, si
chiarisce che i lavoratori stranieri (e cio:
i cittadini di Stati non
appartenenti allUnione europea e gli
apolidi), titolari di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, non hanno
diritto a nessuno dei
trattamenti di disoccupazione (agricola e non
agricola) previsti dalle
disposizioni vigenti in materia n ai
trattamenti di famiglia.
Per
i trattamenti di famiglia a pagamento diretto e per tutte le
altre prestazioni di disoccupazione, pertanto,
le Sedi, al fine di evitare
indebite erogazioni, dovranno accertare che i
richiedenti non siano
lavoratori titolari di permesso di soggiorno
stagionale, acquisendo a tal
fine ogni utile documentazione (permesso di
soggiorno, passaporto, ecc.) e
facendone debita copia da allegare agli atti.
Per i trattamenti di famiglia
a conguaglio i datori di lavoro non dovranno
corrispondere la prestazione
pur continuando a versare i relativi
contributi.
Si
ritiene utile sottolineare che lesclusione di cui allarticolo
25 del decreto legislativo n. 286/1998
riguarda soltanto gli stranieri con
permesso di soggiorno stagionale e non quelli
titolari di permesso di
soggiorno di altro tipo ai quali
competono le prestazioni di
disoccupazione ed i trattamenti di famiglia
stabiliti per i settori di
appartenenza, alle stesse condizioni dei
cittadini italiani, anche ove i
medesimi abbiano conservato la residenza nel
paese di origine.
In
tale ipotesi si precisa che i periodi, individuabili dai timbri
apposti sul passaporto, in cui gli interessati
siano rientrati nel Paese
nel quale hanno conservato la residenza, non
essendo possibile verificare
lo stato di disoccupazione, devono essere
considerati non indennizzabili ai
fini del computo delle giornate spettanti a
titolo di prestazione di
disoccupazione agricola e di disoccupazione
agricola e non agricola con
requisiti ridotti
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO