Date: 9:36 AM 9/29/99 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: proposta di emendamento
Schiavone-Trucco
Cari amici,
vi mando il messaggio che ho ricevuto da parte
di Gianfranco Schiavone. Ne
approfitto per replicare sinteticamente.
La questione non mi appassiona eccessivamente:
i centri di custodia non
esercitano alcun fascino su di me, ma ritengo
che la limitazione di
movimento cui e' soggetto uno straniero li'
trattenuto sia inferiore a
quella cui e' soggetto lo straniero cui e' interdetto l'ingresso
o la
permanenza nell'intero territorio dello Stato.
La situazione e' analoga a
quella di chi e' costretto a sedere (o a
passeggiare) nella sala d'aspetto
di un medico. Se rinuncia alla visita, puo'
andarsene quando crede.
Altrimenti sta li' e aspetta; non credo che si
configuri il reato di
sequestro di persona da parte del medico.
Credo anche che uno sforzo debba essere fatto
per ottenere un'effettiva
tutela giurisdizionale dei diritti del
richiedente. Trattandosi di persona
che fugge da persecuzioni e da violenza, non
credo possa restare
traumatizzato da venti o trenta giorni di
costrizione in un centro di
custodia.
Tutto cio' premesso, l'emendamento mi sembra
formulato in modo accettabile.
Non vedo quindi, personalmente, difficolta' ad
inserirlo.
Vorrei pero' che ciascuno degli organismi (e
dei soggetti) impegnati nella
stesura del documento riflettesse sul seguente
punto: dovremo, in extremis,
operare una selezione tra gli emendamenti, non
foss'altro che per attirare
l'attenzione degli interlocutori sulle
questioni piu' delicate, evitando
che ci si perda in discussioni bizantine sulla
formulazione piu' opportuna
della rubrica dell'articolo 9...
Questo e' un obiettivo che tutti sentono di
condividere. La difficolta'
sorge nel momento in cui si cerca di
convergere verso una distinzione tra
cio' che e' irrinunciabile e cio' che non lo
e'.
Auspico che in vista di questa difficile
selezione ciascuno (incluso lo
scrivente) abbandoni l'intimo convincimento di
essere - col proprio
organismo - il detentore della verita' piu'
incontaminata e il piu' sincero
difensore dei rifugiati dai pasticci di cui
gli altri organismi cercano di
inzeppare il ddl.
Calorosi saluti
sergio briguglio
----------------------
>Reply-To: "icsts"
<icsts@tin.it>
>From: "icsts"
<icsts@tin.it>
>To: "Sergio Briguglio"
<briguglio@frascati.enea.it>,
> "Jurgen
Humburg" <HUMBURG@unhcr.ch>
>Subject: alcune (possibili) proposte di
emendamenti al ddl asilo
>Date: Tue, 28 Sep 1999 22:23:27 +0200
>MIME-Version: 1.0
>X-Priority: 3
>X-MSMail-Priority: Normal
>X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE
V4.72.3110.3
>
> URGENTE Caro Sergio, caro Jurgen, con
preghiera di diffusione a
>tutti gli interessati, vi segnalo quanto
segue, frutto di in una (credo
>non inutile e non accademica) discussione tra me e Lorenzo Trucco
dopo
>l'ultima riunione di Bologna:si
tratta di alcune gravissime
perplessit
>riguardanti la misura del
trattenimento del richiedente
asilo nei centri
>di cui alla L.40/98 durante il
pre-esame: nell'attuale testo del
ddl si
>dispone che il trattenimento nei centri
sia una misura non opzionale, ma
>obbligatoria, da applicarsi in tutti i
casi (art,. 6.9); solo nel caso di
>mancata convalida da parte del pretore
della misura del trattenimento, il
>richiedente potr venire inviato in
appositi centri di accoglienza con
>l'obbligo di non allontanarsi dal
territorio comunale (art 6.10).
Ora,
>sorgono le seguenti questioni di una certa rilevanza giuridica: a) i
>centri di cui all'art. 12 della
L.40/98 sono centri destinati
>all'escuzione di una espulsione o di
un respingimento gi deciso ma che
>non pu avvenire per una serie di motivi indicati (seppure in modo del
>tutto impreciso) dalla legge stessa (ricordo che il titolo della L. 40,
>art. 12 suona appunto
"esecuzione
dell'espulsione"). Appare del tutto
>irrazionale prevedere che le medesime strutture siano applicabili nei
>confronti di cittadini per i quali NON
stata ancora decisa alcuna
>espulsione o respingimento. Il riferimento
ai centri della L. 40/98
>appare dunque comunque estraneo persino
agli scopi per i quali tali
>centri sono stati istituiti. b) tale incongruenza appare ancora pi
>chiara qualora si consideri che il
trattenimento, nel testo del ddl, si
>applicherebbe obbligatoriamente, come
sopra detto, non solo in caso di
>esito negativo del pre-esame ( misura che troverebbe
giustificazione a
>seguito della conseguente espulsione a carico del richiedente), ma
>persino nel caso in cui risulti necessario un tempo superiore
alle 48 ore
>per la conclusione del pre-esame . Diversamente da quanto
previsto dalla
>L. 40/98 per gli espellendi o respingendi, non si comprende affatto su
>quale base il pretore possa decidere se confermare o meno il
>trattenimento nel centro nei confronti di
una persona che non soggetta
>a nessuna espulsione o respingimento.
Ricordo che nella L. 40 si dispone
>che "il pretore, ove sussistono i
presupposti di cui all'art. 11 ed
al
>presente articolo, convalida il
provvedimento del
questore..." (art.
>12.4). Nel nostro caso il pretore
chiamato a decidere su quali
>presupposti? Il richiedente non ha
commesso alcun illecito, neppure
di
>natura amminsitrativa, n si trova in
posizione irregolare per ci che
>riguarda il suo ingresso e soggiorno nel
territorio nazionale. Il testo
>del ddl come attualmente si presenta all'esame della Camera appare quindi
>illogico, anche alla luce di quanto previsto dalla stessa L. 40/98, a
>meno che non si richieda niente meno
che una contestuale modifica della
>stessa L. 40/98, estendendo la funzione
dei centri di cui all'art. 12
>(cosa che appare del tutto discutibile
sotto il profilo della legittimit
>costituzionale), non solo agli espellendi
o ai respingendi, ma anche a
>coloro che hanno una posizione del tutto
regolare, avendo solamente una
>domanda di accesso alla procedura di asilo
pendente.
Accettare (come
>ha fatto l'intero gruppo di lavoro,
ASGI compreso) l'idea che il
>richiedente asilo, durante il pre-esame,
venga sottoposto ad alcune
>misure al fine di evitare fughe (in
particolare verso altri paesi
>europei), ovvero allontamenti arbitrari,
non significa che si debba
>parimenti accettare o sostenere un testo
normativo che presenta tali
>contraddizioni ed incongruenze da
risultare indifendibile (persino da un
>ipotetico onesto fautore dell'uso dei
centri di permanenza). Provo
>pertanto a formulare la seguente proposta
di modifica al testo dei comma
>9 e 10 (necessariamente provvisoria, e
sottoposta alla discussione del
>gruppo di lavoro), che ricerchi un
equilibrio tra l'interesse del
>richiedente asilo e quello dello
stato: " Qualora
il pre-esame della
>domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa
>o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento
non possa
>concludersi entro tale periodo, ovvero ricorrano particolari
esigenze di
>soccorso del richiedente o dei suoi famigliari, il richiedente
avviato
>presso apposite strutture di accoglienza da istituirsi con apposito
>decreto del Ministero dell'Interno,
di concerto con il Ministro per la
>solidariet sociale, ove i
richiedenti sono autorizzati a
soggiornare,
>con l'obbligo di non allontanarsi dalla
medesima struttura, senza
>l'autorizzazione della competente
questura. L'autorit di PS adotta
le
>misure opportune al fine di assicurare la
reperibilit del richiedente
>asilo. L'allontanamento volontario
arbitrario dalla struttura di
>accoglienza comporta la rinuncia alla
domanda d'asilo" .
La rinuncia
>alla domanda comporta, come ben
evidente, la posizione di
irregolarit
>dello straniero con la conseguente applicazione di un provvedimento di
>espulsione ai sensi delle normative
vigenti. Vengono quindi a trovare
>legittima applicazione a questo punto le
misure gi previste dalla legge
>( invio al centro di temporanea permanenza previsto dalla L.
40/98).
>L'opinione mia e di Lorenzo Trucco , come
avrete certo compreso, che ci
>troviamo di fronte ad una questione cos
grossa da costringerci a
>riflettere, nonostante tutte le giuste
motivazioni sull'urgenza dei
>tempi, per non sottoscrivere anche noi degli
incredibili pasticci.
>Attendo un rapido riscontro da tutti i
partecipanti al gruppo di lavoro.
>
Un saluto
Gianfranco Schiavone
>