Date: 9:36 AM 9/29/99 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: proposta di emendamento Schiavone-Trucco

 

Cari amici,

vi mando il messaggio che ho ricevuto da parte di Gianfranco Schiavone. Ne

approfitto per replicare sinteticamente.

 

La questione non mi appassiona eccessivamente: i centri di custodia non

esercitano alcun fascino su di me, ma ritengo che la limitazione di

movimento cui e' soggetto uno straniero li' trattenuto sia inferiore a

quella cui e' soggetto lo  straniero cui e' interdetto l'ingresso o la

permanenza nell'intero territorio dello Stato. La situazione e' analoga a

quella di chi e' costretto a sedere (o a passeggiare) nella sala d'aspetto

di un medico. Se rinuncia alla visita, puo' andarsene quando crede.

Altrimenti sta li' e aspetta; non credo che si configuri il reato di

sequestro di persona da parte del medico.

 

Credo anche che uno sforzo debba essere fatto per ottenere un'effettiva

tutela giurisdizionale dei diritti del richiedente. Trattandosi di persona

che fugge da persecuzioni e da violenza, non credo possa restare

traumatizzato da venti o trenta giorni di costrizione in un centro di

custodia.

 

Tutto cio' premesso, l'emendamento mi sembra formulato in modo accettabile.

Non vedo quindi, personalmente, difficolta' ad inserirlo.

 

Vorrei pero' che ciascuno degli organismi (e dei soggetti) impegnati nella

stesura del documento riflettesse sul seguente punto: dovremo, in extremis,

operare una selezione tra gli emendamenti, non foss'altro che per attirare

l'attenzione degli interlocutori sulle questioni piu' delicate, evitando

che ci si perda in discussioni bizantine sulla formulazione piu' opportuna

della rubrica dell'articolo 9...

 

Questo e' un obiettivo che tutti sentono di condividere. La difficolta'

sorge nel momento in cui si cerca di convergere verso una distinzione tra

cio' che e' irrinunciabile e cio' che non lo e'.

 

Auspico che in vista di questa difficile selezione ciascuno (incluso lo

scrivente) abbandoni l'intimo convincimento di essere - col proprio

organismo - il detentore della verita' piu' incontaminata e il piu' sincero

difensore dei rifugiati dai pasticci di cui gli altri organismi cercano di

inzeppare il ddl.

 

Calorosi saluti

sergio briguglio

 

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>Reply-To: "icsts" <icsts@tin.it>

>From: "icsts" <icsts@tin.it>

>To: "Sergio Briguglio" <briguglio@frascati.enea.it>,

>        "Jurgen Humburg" <HUMBURG@unhcr.ch>

>Subject: alcune (possibili) proposte di emendamenti al ddl asilo

>Date: Tue, 28 Sep 1999 22:23:27 +0200

>MIME-Version: 1.0

>X-Priority: 3

>X-MSMail-Priority: Normal

>X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V4.72.3110.3

>

>     URGENTE Caro Sergio, caro Jurgen, con preghiera di  diffusione a

>tutti gli interessati, vi segnalo quanto segue, frutto di  in una (credo

>non inutile e non accademica)  discussione tra me e Lorenzo Trucco dopo

>l'ultima riunione di Bologna:si tratta  di alcune gravissime perplessit

>riguardanti la misura del trattenimento  del richiedente asilo nei centri

>di cui alla L.40/98 durante il pre-esame:  nell'attuale testo del ddl si

>dispone che il trattenimento nei centri sia una  misura non opzionale, ma

>obbligatoria, da applicarsi in tutti i casi (art,.  6.9); solo nel caso di

>mancata convalida da parte del pretore della misura del  trattenimento, il

>richiedente potr venire inviato in appositi centri di  accoglienza con

>l'obbligo di non allontanarsi dal territorio comunale (art  6.10). Ora,

>sorgono le seguenti questioni di  una certa rilevanza giuridica:    a) i

>centri di cui all'art. 12 della L.40/98  sono centri destinati

>all'escuzione di una espulsione o di un  respingimento gi deciso ma che

>non pu avvenire per una serie di  motivi indicati (seppure in modo del

>tutto impreciso) dalla legge stessa  (ricordo che il titolo della L. 40,

>art. 12 suona appunto "esecuzione  dell'espulsione"). Appare del tutto

>irrazionale prevedere che le medesime  strutture siano applicabili nei

>confronti di cittadini per i quali NON   stata ancora decisa alcuna

>espulsione o respingimento. Il riferimento ai centri  della L. 40/98

>appare dunque comunque estraneo persino agli scopi per i quali  tali

>centri sono stati istituiti.  b) tale incongruenza appare ancora pi

>chiara qualora si consideri che il trattenimento, nel testo del ddl, si

>applicherebbe obbligatoriamente, come sopra detto, non solo in caso di

>esito  negativo del pre-esame ( misura che troverebbe giustificazione a

>seguito della  conseguente espulsione a carico del richiedente), ma

>persino nel caso in cui  risulti necessario un tempo superiore alle 48 ore

>per la conclusione del  pre-esame . Diversamente da quanto previsto dalla

>L. 40/98 per gli espellendi o  respingendi,  non si comprende affatto su

>quale base il pretore possa  decidere se confermare o meno il

>trattenimento nel centro nei confronti di una  persona che non soggetta

>a nessuna espulsione o respingimento. Ricordo  che nella L. 40 si dispone

>che "il pretore, ove sussistono i presupposti di  cui all'art. 11 ed al

>presente articolo, convalida il provvedimento del  questore..." (art.

>12.4). Nel nostro caso il pretore chiamato a  decidere su quali

>presupposti? Il richiedente non ha commesso alcun illecito,  neppure di

>natura amminsitrativa, n si trova in posizione irregolare per  ci che

>riguarda il suo ingresso e soggiorno nel territorio  nazionale. Il testo

>del ddl come attualmente si presenta  all'esame della Camera appare quindi

>illogico, anche alla luce di quanto  previsto  dalla stessa L. 40/98, a

>meno che non si richieda niente meno che  una contestuale modifica della

>stessa L. 40/98, estendendo la funzione dei  centri di cui all'art. 12

>(cosa che appare del tutto discutibile sotto il  profilo della legittimit

>costituzionale), non solo agli espellendi o ai  respingendi, ma anche a

>coloro che hanno una posizione del tutto regolare,  avendo solamente una

>domanda di accesso alla procedura di asilo pendente.     Accettare (come

>ha fatto l'intero gruppo di lavoro, ASGI  compreso) l'idea che il

>richiedente asilo, durante il pre-esame, venga  sottoposto ad alcune

>misure al fine di evitare fughe (in particolare verso altri  paesi

>europei), ovvero allontamenti arbitrari, non significa che si debba

>parimenti accettare o sostenere un testo normativo che presenta tali

>contraddizioni ed incongruenze da risultare indifendibile (persino da un

>ipotetico onesto fautore dell'uso dei centri di permanenza).  Provo

>pertanto a formulare la seguente proposta di modifica al  testo dei comma

>9 e 10 (necessariamente provvisoria, e sottoposta alla  discussione del

>gruppo di lavoro), che ricerchi un equilibrio tra l'interesse  del

>richiedente asilo e quello dello stato:    " Qualora il pre-esame della

>domanda non si  esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa

>o il delegato della  Commissione ritenga che il procedimento non possa

>concludersi entro tale  periodo, ovvero ricorrano particolari esigenze di

>soccorso del richiedente o dei  suoi famigliari, il richiedente avviato

>presso apposite strutture di  accoglienza da istituirsi con apposito

>decreto del Ministero dell'Interno, di  concerto con il Ministro per la

>solidariet sociale, ove i richiedenti  sono autorizzati a soggiornare,

>con l'obbligo di non allontanarsi dalla medesima  struttura, senza

>l'autorizzazione della competente questura. L'autorit  di PS adotta le

>misure opportune al fine di assicurare la reperibilit  del richiedente

>asilo. L'allontanamento volontario arbitrario dalla struttura di

>accoglienza comporta la rinuncia alla domanda d'asilo" .    La rinuncia

>alla domanda comporta, come ben evidente,  la posizione di irregolarit

>dello straniero con la conseguente  applicazione di un provvedimento di

>espulsione ai sensi delle normative vigenti.  Vengono quindi a trovare

>legittima applicazione a questo punto le misure  gi previste dalla legge

>( invio al centro di  temporanea permanenza previsto dalla L. 40/98).  

>L'opinione mia e di Lorenzo Trucco , come avrete certo  compreso, che ci

>troviamo di fronte ad una questione cos grossa da  costringerci a

>riflettere, nonostante tutte le giuste motivazioni sull'urgenza  dei

>tempi, per non sottoscrivere anche noi degli incredibili pasticci.   

>Attendo un rapido riscontro da tutti i partecipanti al  gruppo di lavoro.

>  Un saluto    Gianfranco Schiavone

>