Date: 4:08 PM 10/6/99 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: resoconto seduta commissione 5 ottobre

 

Cari amici,

vi mando il testo del resoconto della seduta di ieri in Comm. Aff. Cost.

sul ddl asilo.

 

Delle due l'una: o lo stenografo della Commissione e' un alcolizzato o la

deputata Sandra Fei ha l'intelligenza di Casini e la cultura di Trapattoni.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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Norme in materia di diritto d'asilo.

C. 5381 Governo, approvato dal Senato, C. 3439 Fei, C. 5463 Garra, C. 5480

Armaroli e C. 6018 Fontanini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 28 settembre 1999.

 

Sandra FEI (AN) rileva preliminarmente che il riconoscimento del diritto di

asilo al terrorista curdo

Ocalan rischia di interferire negativamente con i lavori parlamentari in

corso: si pone al riguardo, una

questione politica da valutare con attenzione. Il riconoscimento del

diritto di asilo a Ocalan stato

concesso senza tener conto di alcun principio etico e morale. Richiama poi

la sentenza della Corte di

Cassazione n. 4674 del 26 maggio 1997, che dichiara di non condividere in

quanto tratta in modo

diseguale i rifugiati e gli aventi diritto all'asilo, senza rispettare i

princpi contenuti nelle convenzioni

internazionali sul diritto d'asilo, alle quali l'Italia ha aderito.

Giudica insoddisfacente la relazione svolta dal deputato Soda, soprattutto

per quanto concerne la

definizione del diritto di asilo quale diritto collettivo, che non coincide

con la definizione, di cui alla

citata sentenza, del diritto di asilo quale diritto soggettivo. Al

riguardo, rileva che il Governo

consapevole di tale questione, che stata affrontata anche dal Comitato di

controllo sull'attuazione e il

funzionamento della Convenzione di Schengen, e sar, senza dubbio,

considerata anche al prossimo

vertice internazionale di Tampere.

Quanto alle misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti

asilo, ritiene che esse dovrebbero

essere adottate esclusivamente sulla base del disposto dell'articolo 18

della legge n. 40 del 1998, che

prevede che il questore possa rilasciare per motivi di protezione sociale

uno speciale permesso di

soggiorno avente validit limitata.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 13 del disegno di legge, che sembra

considerare il diritto di asilo

quale diritto collettivo, prevedendone anche l'estinzione: nel sottolineare

che nessuna convenzione

internazionale prevede la revoca del diritto di asilo, riterrebbe opportuno

che la riforma della disciplina

del diritto di asilo tenesse conto delle norme di diritto internazionale.

In merito alla presentazione della domanda di asilo, rileva che essa dovrebbe

 

 

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ritenersi ammissibile solo nel territorio dello Stato concedente e non

anche sugli aeromobili o sulle navi

battenti bandiera italiana, in quanto tale facolt non riconosciuta dalle

convenzioni internazionali.

Ritiene, infatti, che il comandante di un aereo o di una nave non abbia le

conoscenze necessarie per

poter adottare alcuna decisione al riguardo. Sarebbe, invece, favorevole

alla possibilit di richiedere il

diritto di asilo alle rappresentanze consolari o diplomatiche italiane

all'estero.

Non condivide il riconoscimento della facolt di richiedere il diritto di

asilo per il timore di persecuzioni

sessuali o derivanti dall'appartenenza ad un determinato gruppo etnico.

Tale previsione potrebbe

comportare problemi nei rapporti con gli altri Stati: ritiene, infatti, che

il timore di essere perseguitato

possa basarsi sulla privazione delle libert fondamentali connessa a motivi

politici o ideologici, ma non

possa derivare dall'appartenenza ad un gruppo etnico o da motivi sessuali.

Se quest'ultima previsione

potesse servire ai fini del riconoscimento dei diritti di libert in favore

di persone, come ad esempio, le

donne iraniane, sarebbe anche favorevole; essendo, tuttavia, convinta che

nell'ambito di tale

disposizione possano farsi rientrare casi del tutto diversi da quelli test

richiamati a titolo

esemplificativo, preannuncia una dura opposizione del suo gruppo su tale

punto.

Si sofferma sulla necessit di prevedere a carico del richiedente l'onere

della prova della sua condizione

di rifugiato, cos come previsto all'articolo 7 della proposta di legge C.

3439, di cui prima firmataria.

Al riguardo, ritiene necessario che il soggetto richiedente provi, da un

lato, le situazioni rappresentate

nella domanda, dall'altro, una verifica successiva da parte delle autorit

competenti sulla veridicit delle

prove fornite.

In sede di Comitato ristretto, sar possibile anche affrontare le questioni

poste dalla richiamata sentenza

della Corte di Cassazione che, a suo giudizio, interferisce con l'attivit

legislativa in corso e cozza con

il diritto internazionale. Occorre anche considerare che la disciplina

dell'estradizione pu interferire con

quella del diritto di asilo: si pone, pertanto, la necessit di un

coordinamento di tali normative. Altro

profilo che non risulta valutato nel disegno di legge concerne il pericolo

di dichiarazioni false da parte

del richiedente, che invece contemplato dalla Convenzione di Dublino.

Ritiene, altres, opportuno

prevedere il divieto della duplice richiesta di asilo, contemporaneamente,

in due Stati diversi.

Evidenzia i rischi connessi al lungo iter burocratico della revoca del

diritto di asilo, sotto il profilo

della tutela dell'ordine pubblico: potrebbero, infatti, insorgere pericoli

come quelli connessi

all'immigrazione clandestina e al terrorismo internazionale. Stigmatizza,

poi, l'assenza di qualsivoglia

critica da parte del relatore al disegno di legge in esame, specie per

quanto riguarda i profili concernenti

la tutela dell'ordine pubblico e l'interesse nazionale.

Occorre valutare il provvedimento in esame anche alla luce delle

disposizioni concernenti l'asilo

contenute nel Trattato di Amsterdam. Non condivide, poi, la previsione di

cui all'articolo 7, comma 1,

lettera c), secondo la quale la Commissione centrale competente a valutare

la domanda di asilo

dovrebbe valutare l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il

paese di origine dello straniero: al

riguardo, evidenzia i rischi connessi ad un siffatto giudizio sulla

situazione di uno Stato estero che

finirebbe per essere un giudizio politico espresso da un organo tecnico.

Ritiene, peraltro, che tale

aspetto si riconnetta alla soggettivit del diritto di asilo.

Preannuncia, da parte del suo gruppo, la richiesta di stralcio delle

disposizioni di cui al Capo III,

concernenti le misure di assistenza e di integrazione, ritenendo che esse

possano essere adottate solo in

sede di attuazione dell'articolo 18 della legge n. 40 del 1998. Ritiene,

inoltre, che il diritto al lavoro non

possa essere concesso prima del riconoscimento del diritto di asilo: la sua

parte politica ritiene

possibile,

 

 

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nelle more della decisione sulla richiesta di asilo, solo una protezione e

assistenza temporanea.

In conclusione, nel ritenere che le procedure burocratiche, di cui al

disegno di legge in esame, debbano

essere pi veloci, esprime seri dubbi - anche sulla base di quanto previsto

nelle convenzioni

internazionali - in ordine alla possibilit di presentare ricorso contro la

decisione della Commissione

centrale. Nell'augurarsi che il dibattito in Comitato ristretto sia

costruttivo, preannuncia una dura

opposizione del suo gruppo e degli altri gruppi del Polo sulle questioni

evidenziate.

 

Raffaele CANANZI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.