Date: 4:08 PM 10/6/99 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: resoconto seduta commissione 5
ottobre
Cari amici,
vi mando il testo del resoconto della seduta
di ieri in Comm. Aff. Cost.
sul ddl asilo.
Delle due l'una: o lo stenografo della
Commissione e' un alcolizzato o la
deputata Sandra Fei ha l'intelligenza di
Casini e la cultura di Trapattoni.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Norme in materia di diritto d'asilo.
C. 5381 Governo, approvato dal Senato, C. 3439
Fei, C. 5463 Garra, C. 5480
Armaroli e C. 6018 Fontanini.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il
28 settembre 1999.
Sandra FEI (AN) rileva preliminarmente che il
riconoscimento del diritto di
asilo al terrorista curdo
Ocalan rischia di interferire negativamente
con i lavori parlamentari in
corso: si pone al riguardo, una
questione politica da valutare con attenzione.
Il riconoscimento del
diritto di asilo a Ocalan stato
concesso senza tener conto di alcun principio
etico e morale. Richiama poi
la sentenza della Corte di
Cassazione n. 4674 del 26 maggio 1997, che
dichiara di non condividere in
quanto tratta in modo
diseguale i rifugiati e gli aventi diritto
all'asilo, senza rispettare i
princpi contenuti nelle convenzioni
internazionali sul diritto d'asilo, alle quali
l'Italia ha aderito.
Giudica insoddisfacente la relazione svolta
dal deputato Soda, soprattutto
per quanto concerne la
definizione del diritto di asilo quale diritto
collettivo, che non coincide
con la definizione, di cui alla
citata sentenza, del diritto di asilo quale
diritto soggettivo. Al
riguardo, rileva che il Governo
consapevole di tale questione, che stata
affrontata anche dal Comitato di
controllo sull'attuazione e il
funzionamento della Convenzione di Schengen, e
sar, senza dubbio,
considerata anche al prossimo
vertice internazionale di Tampere.
Quanto alle misure di carattere assistenziale
in favore dei richiedenti
asilo, ritiene che esse dovrebbero
essere adottate esclusivamente sulla base del
disposto dell'articolo 18
della legge n. 40 del 1998, che
prevede che il questore possa rilasciare per
motivi di protezione sociale
uno speciale permesso di
soggiorno avente validit limitata.
Si sofferma, quindi, sull'articolo 13 del
disegno di legge, che sembra
considerare il diritto di asilo
quale diritto collettivo, prevedendone anche
l'estinzione: nel sottolineare
che nessuna convenzione
internazionale prevede la revoca del diritto
di asilo, riterrebbe opportuno
che la riforma della disciplina
del diritto di asilo tenesse conto delle norme
di diritto internazionale.
In merito alla presentazione della domanda di
asilo, rileva che essa dovrebbe
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ritenersi ammissibile solo nel territorio
dello Stato concedente e non
anche sugli aeromobili o sulle navi
battenti bandiera italiana, in quanto tale
facolt non riconosciuta dalle
convenzioni internazionali.
Ritiene, infatti, che il comandante di un
aereo o di una nave non abbia le
conoscenze necessarie per
poter adottare alcuna decisione al riguardo.
Sarebbe, invece, favorevole
alla possibilit di richiedere il
diritto di asilo alle rappresentanze consolari
o diplomatiche italiane
all'estero.
Non condivide il riconoscimento della facolt
di richiedere il diritto di
asilo per il timore di persecuzioni
sessuali o derivanti dall'appartenenza ad un
determinato gruppo etnico.
Tale previsione potrebbe
comportare problemi nei rapporti con gli altri
Stati: ritiene, infatti, che
il timore di essere perseguitato
possa basarsi sulla privazione delle libert
fondamentali connessa a motivi
politici o ideologici, ma non
possa derivare dall'appartenenza ad un gruppo
etnico o da motivi sessuali.
Se quest'ultima previsione
potesse servire ai fini del riconoscimento dei
diritti di libert in favore
di persone, come ad esempio, le
donne iraniane, sarebbe anche favorevole; essendo,
tuttavia, convinta che
nell'ambito di tale
disposizione possano farsi rientrare casi del
tutto diversi da quelli test
richiamati a titolo
esemplificativo, preannuncia una dura
opposizione del suo gruppo su tale
punto.
Si sofferma sulla necessit di prevedere a
carico del richiedente l'onere
della prova della sua condizione
di rifugiato, cos come previsto all'articolo
7 della proposta di legge C.
3439, di cui prima firmataria.
Al riguardo, ritiene necessario che il
soggetto richiedente provi, da un
lato, le situazioni rappresentate
nella domanda, dall'altro, una verifica
successiva da parte delle autorit
competenti sulla veridicit delle
prove fornite.
In sede di Comitato ristretto, sar possibile
anche affrontare le questioni
poste dalla richiamata sentenza
della Corte di Cassazione che, a suo giudizio,
interferisce con l'attivit
legislativa in corso e cozza con
il diritto internazionale. Occorre anche
considerare che la disciplina
dell'estradizione pu interferire con
quella del diritto di asilo: si pone,
pertanto, la necessit di un
coordinamento di tali normative. Altro
profilo che non risulta valutato nel disegno
di legge concerne il pericolo
di dichiarazioni false da parte
del richiedente, che invece contemplato
dalla Convenzione di Dublino.
Ritiene, altres, opportuno
prevedere il divieto della duplice richiesta
di asilo, contemporaneamente,
in due Stati diversi.
Evidenzia i rischi connessi al lungo iter
burocratico della revoca del
diritto di asilo, sotto il profilo
della tutela dell'ordine pubblico: potrebbero,
infatti, insorgere pericoli
come quelli connessi
all'immigrazione clandestina e al terrorismo
internazionale. Stigmatizza,
poi, l'assenza di qualsivoglia
critica da parte del relatore al disegno di
legge in esame, specie per
quanto riguarda i profili concernenti
la tutela dell'ordine pubblico e l'interesse
nazionale.
Occorre valutare il provvedimento in esame
anche alla luce delle
disposizioni concernenti l'asilo
contenute nel Trattato di Amsterdam. Non
condivide, poi, la previsione di
cui all'articolo 7, comma 1,
lettera c), secondo la quale la Commissione
centrale competente a valutare
la domanda di asilo
dovrebbe valutare l'effettiva situazione
socio-politica in cui si trova il
paese di origine dello straniero: al
riguardo, evidenzia i rischi connessi ad un
siffatto giudizio sulla
situazione di uno Stato estero che
finirebbe per essere un giudizio politico
espresso da un organo tecnico.
Ritiene, peraltro, che tale
aspetto si riconnetta alla soggettivit del
diritto di asilo.
Preannuncia, da parte del suo gruppo, la
richiesta di stralcio delle
disposizioni di cui al Capo III,
concernenti le misure di assistenza e di
integrazione, ritenendo che esse
possano essere adottate solo in
sede di attuazione dell'articolo 18 della
legge n. 40 del 1998. Ritiene,
inoltre, che il diritto al lavoro non
possa essere concesso prima del riconoscimento
del diritto di asilo: la sua
parte politica ritiene
possibile,
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nelle more della decisione sulla richiesta di
asilo, solo una protezione e
assistenza temporanea.
In conclusione, nel ritenere che le procedure
burocratiche, di cui al
disegno di legge in esame, debbano
essere pi veloci, esprime seri dubbi - anche
sulla base di quanto previsto
nelle convenzioni
internazionali - in ordine alla possibilit di
presentare ricorso contro la
decisione della Commissione
centrale. Nell'augurarsi che il dibattito in
Comitato ristretto sia
costruttivo, preannuncia una dura
opposizione del suo gruppo e degli altri
gruppi del Polo sulle questioni
evidenziate.
Raffaele CANANZI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.