Date: 4:58 PM 10/21/99 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl asilo
Cari amici,
vi mando il resoconto della seduta di martedi'
19 ottobre della Commissione
affari costituzionali, per la parte
riguardante il ddl asilo,
nella quale assai si narra
delle strane idee di Garra,
non mancando - quali nei -
gli interventi della Fei.
Per fortuna, giusto in coda,
si da' spazio pure a Soda.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Norme in materia di diritto d'asilo.
C. 5381 Governo, approvato dal Senato, C. 3439
Fei, C. 5463 Garra, C. 5480
Armaroli e C. 6018 Fontanini.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 5
ottobre 1998.
Giacomo GARRA (FI), nel rilevare l'opportunit
di garantire il diritto di
asilo nei confronti di quei
soggetti che effettivamente si vedono negati i
diritti di libert e i
diritti politici nei rispettivi paesi di
origine, ritiene, tuttavia, necessario che
l'ingresso in Italia dei
rifugiati sia sottoposto a severi controlli,
per evitare un uso strumentale del diritto di
asilo. Non vorrebbe, infatti,
che dietro la figura dei rifugiati
si celassero, in realt, pericolosi soggetti
criminali. Occorre, pertanto,
che gli ingressi dei rifugiati siano
opportunamente controllati, sia per quanto
concerne coloro che si avvalgono
della disciplina
dell'immigrazione, sia per chi si avvale delle
norme in materia di diritto
di asilo.
Quanto al merito del provvedimento, non
condivide la possibilit di
chiedere il diritto di asilo nel nostro
paese per quei soggetti cui sia gi stato
riconosciuto il medesimo diritto
in altro Stato. In merito ai
requisiti necessari per presentare la domanda
di asilo, riterrebbe
opportuno prevedere un periodo
minimo di permanenza in un determinato paese
per quei soggetti provenienti
da uno Stato diverso
rispetto a quello di origine. Si sofferma,
poi, sulle cause ostative al
riconoscimento del diritto di asilo
previste nella Convenzione relativa allo
statuto dei rifugiati,
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firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, rilevando
l'opportunit di recepirle
nel testo. Ritiene, altres,
necessario coordinare il contenuto delle
disposizioni in materia di
condanne penali con quanto previsto
dagli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale. Richiama inoltre
la sua proposta di legge C.
5463, in cui si prevede che chi stato
destinatario di mandato di cattura
internazionale non possa
ottenere in Italia il riconoscimento del
diritto di asilo.
Antonio SODA (DS-U), relatore, interrompendo,
giudica farneticante
quest'ultima considerazione del
deputato Garra e gli domanda se a Benazir
Bhutto, destinataria di un
mandato di cattura internazionale,
dovrebbe essere negato, in caso di richiesta,
il diritto di asilo nel
nostro paese.
Giacomo GARRA (FI) chiede al relatore di poter
concludere il proprio
intervento senza interruzioni,
rilevando che le disposizioni concernenti i
procedimenti in corso sembrano
state elaborate ad hoc per
risolvere il caso Ocalan. Ritiene, peraltro,
ingiustificate le critiche
del relatore nei suoi confronti,
ritenendo che un soggetto colpito da un
mandato di cattura internazionale
possa, con grande
probabilit, creare problemi di ordine
pubblico nel nostro paese. Al
riguardo, precisa che il mandato di
cattura, essendo internazionale, non deve
provenire dal paese d'origine del
richiedente.
Si sofferma, poi, sulla procedura volta al
riconoscimento del diritto di
asilo, che considera
eccessivamente dettagliata: al riguardo,
esprime l'opportunit di rimettere
le modalit di attuazione del
provvedimento ad una fonte normativa
secondaria, evitando in tal modo di
inserire disposizioni
organizzative e di dettaglio in un testo di
legge. In materia di tutela,
dissente anche dalle considerazioni
del deputato Fei, in quanto gli interessi che
possono farsi valere dinanzi
al giudice amministrativo non
possono avere il rango di veri e propri
diritti soggettivi, perch in tal
caso il giudice competente sarebbe
un altro. Non condivide, altres, la
rimessione ai tribunali amministrativi
regionali competenti per
territorio del ricorso avverso il
provvedimento di diniego della
Commissione centrale, preferendo ad
essa una competenza esclusiva del TAR del
Lazio, anche al fine di un
orientamento giurisprudenziale
univoco in materia. Considera, poi,
eccessivamente ristretto il termine per
la presentazione del ricorso,
ritenendo che esso possa compromettere
l'efficacia della disposizione.
Ritiene, inoltre, opportuno che
nelle controversie concernenti il diritto di
asilo sia stabilito un termine
piuttosto breve tra l'udienza e il
deposito della sentenza. Rileva, poi, la
necessit di valutare attentamente
le cause ostative al
riconoscimento del diritto di asilo, per
evitare l'ingresso nel paese di
criminali o terroristi. In
conclusione, non condivide la previsione di
cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), che prevede tra i
requisiti necessari per il riconoscimento del
diritto di asilo, che al
soggetto richiedente sia impedito
l'esercizio effettivo delle libert
democratiche garantite dalla
Costituzione: ci, infatti, equivarrebbe ad
un riconoscimento del diritto di asilo nei
confronti di un numero
indeterminato di persone. Propone,
pertanto, di eliminare dal testo
l'espressione: garantite dalla
Costituzione.
Lucio TESTA (D-U) rileva che il provvedimento
d piena attuazione, dopo
oltre cinquant'anni, al
dettato costituzionale, garantendo, altres,
il recepimento
nell'ordinamento italiano di disposizioni
contenute in numerosi trattati internazionali.
Si tratta di un disegno di
legge avente un contenuto
largamente condivisibile, volto a colmare una
lacuna del nostro ordinamento
giuridico in materia di
protezione umanitaria e di diritto di asilo.
Il provvedimento, gi
approvato dal Senato, appare anche
opportuno in quanto evita che il diritto di
asilo si confonda con
l'emigrazione determinata da motivi
economici.
In merito alle osservazioni del deputato Garra
concernenti l'articolo 2,
comma 1, lettera b), fa presente
che dopo l'espressione: libert democratiche
garantite
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dalla Costituzione italiana, si prevede che
il soggetto richiedente sia
esposto a pericolo attuale per la
vita propria o di propri familiari ovvero a
gravi restrizioni della libert
personale. Sottolinea, poi, in
riferimento alla procedura, che il pre-esame
della domanda, previsto anche
nei trattati internazionali,
di grande utilit, permettendo di discernere
le richieste di asilo basate
su ragioni concrete, da quelle
strumentali, e determina, in caso di esito
positivo, la rimessione alla
Commissione centrale. Rileva,
inoltre, che la decisione sulla richiesta di
asilo impugnabile solo dopo
l'esame della Commissione
centrale e, in tal caso, solo in caso di
diniego della domanda stessa. In
tale prospettiva, ritiene
opportuno ricordare il disposto dell'articolo
6, comma 6, che prevede, in
sede di pre-esame, che la
domanda comunque ritenuta ammissibile e non
manifestamente infondata, nel
caso in cui per il
richiedente asilo sussista l'impossibilit di
essere riammesso nello Stato
di provenienza o il pericolo di
un pregiudizio per la vita o per la libert
personale o il pericolo di
incorrere in trattamenti inumani o
degradanti ovvero il rischio di essere
rinviato in un altro Stato dove
potrebbe essere esposto ad
analoghe situazioni di pericolo. Rileva che,
se non fosse previsto il
pre-esame, basterebbe chiedere il
diritto d'asilo alle frontiere italiane per
essere ammessi nel territorio
nazionale e restarvi a lungo.
Giacomo GARRA (FI), interrompendo, rileva
l'eccessiva lunghezza
dell'articolo 6.
Lucio TESTA (D-U) fa presente al deputato
Garra che l'articolo 6 riproduce,
quanto alla procedura, il
contenuto di numerosi trattati internazionali.
Rileva, poi, che il
provvedimento in esame prevede anche
misure di carattere assistenziale in favore
dei richiedenti asilo che, al
momento attuale, devono invece
ricorrere alle associazioni di volontariato.
In conclusione, nel ribadire
la valutazione positiva del suo
gruppo sul disegno di legge, auspica che si
evitino strumentalizzazioni del
diritto di asilo.
Sandra FEI (AN), intervenendo sull'ordine dei
lavori, chiede di poter
disporre della documentazione
concernente il vertice di Tampere, svoltosi
recentemente in Finlandia,
nonch della proposta di
modifica della direttiva europea in materia di
diritto di asilo politico,
al fine di poterle attentamente
valutare in sede di Comitato ristretto.
Raffaele CANANZI, presidente, auspica che il
Governo possa fornire alla
Commissione la
documentazione richiesta dal deputato Fei, che
sar senza dubbio utile per
comprendere l'evoluzione
della legislazione comunitaria in materia.
Antonio SODA (DS-U), relatore, riferendosi
all'intervento svolto dal
deputato Fei nella seduta del 5
ottobre scorso, fa presente di non condividere
i rilievi critici
concernenti le sentenze della Corte di
cassazione e della Corte costituzionale.
Rileva, poi, che nel testo
approvato dal Senato non vi alcuna
confusione tra il diritto di asilo quale
diritto individuale o quale
diritto collettivo, essendo esso
considerato senz'altro quale diritto
soggettivo. Non ritiene, inoltre, che
il provvedimento sia in
contrasto con la Convenzione di Dublino.
Quanto al riferimento alla
condizione socio-politica del paese
di provenienza del richiedente asilo, fa
presente che si tratta di una
valutazione fondamentale per
comprendere la situazione dei soggetti che
hanno presentato la domanda.
In merito alle osservazioni del deputato
Garra, rileva che lo scopo del
provvedimento non quello di
tutelare il paese nei confronti dei rifugiati,
bens quello di tutelare
questi ultimi. Fa inoltre presente che
l'articolo 6, comma 4, lettera a), prevede
espressamente che la domanda di
asilo possa essere
dichiarata inammissibile qualora il
richiedente sia gi stato riconosciuto
rifugiato in altro Stato che gli
assicuri adeguata protezione. In riferimento
alla questione del mandato di
cattura internazionale, rileva
che il provvedimento prevede espressamente il
diniego della domanda nel
caso in cui il
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richiedente risulti perseguito da un tribunale
internazionale istituito in
applicazione di accordi
internazionali cui l'Italia aderisce. Al
riguardo, non comprende per quali
ragioni i gruppi del Polo
facciano riferimento al giusto processo solo
in determinati casi. In
materia di tutela, ritiene opportuno
valutare congiuntamente il disposto degli
articoli 24 e 113 della
Costituzione, osservando che il diritto
di asilo un diritto soggettivo
costituzionalmente garantito allo
straniero e non un interesse legittimo.
Raffaele CANANZI, presidente, ricorda, in
materia di ricorsi, il contenuto
del comma 7 dell'articolo
10, che prevede che il giudice amministrativo
abbia in tal caso
giurisdizione esclusiva estesa al merito.
Antonio SODA (DS-U), relatore, rileva poi di
non condividere l'ipotesi di
concentrare la competenza
presso il TAR del Lazio, ritenendo che in tal
caso vi sarebbe una
limitazione anche territoriale della
tutela del diritto.
Giacomo GARRA (FI) fa presente che nell'ambito
delle posizioni giuridiche
soggettive, tra il diritto
soggettivo e l'interesse legittimo, vi sono
varie figure intermedie, come
ad esempio i diritti in attesa di
espansione e i diritti cosiddetti affievoliti.
Ritiene, pertanto, che il
soggetto richiedente, nelle more della
decisione sul riconoscimento del diritto di
asilo, sia titolare
esclusivamente di un diritto in attesa di
espansione.
Raffaele CANANZI, presidente, rileva che
l'articolo 10, terzo comma, della
Costituzione considera
l'asilo quale vero e proprio diritto,
disciplinandolo, peraltro,
nell'ambito dei princpi fondamentali.
Antonio SODA (DS-U), relatore, ritiene che il
diritto di asilo possa
considerarsi un diritto soggettivo
rinforzato.
Giacomo GARRA (FI) ritiene che, in astratto,
possa parlarsi di un diritto
soggettivo che, tuttavia, per
diventare attuale deve essere sottoposto ad un
vaglio di ammissibilit.
Antonio SODA (DS-U), relatore, ritiene
possibile individuare una procedura
che consenta di ottenere
una decisione sulla richiesta di asilo in
tempi brevi, prevedendo il
ricorso al giudice amministrativo o al
tribunale e dotando la sentenza di
un'efficacia immediatamente esecutiva.
Concorda, poi, sulla necessit di valutare il
contenuto del provvedimento
anche alla luce della
documentazione sul vertice di Tampere e della
legislazione comunitaria in
fieri.
Giacomo GARRA (FI) fa presente al relatore
che, per quanto concerne il
mandato di cattura
internazionale, sarebbe favorevole alla
previsione di un diniego del
diritto di asilo nel caso in cui il
soggetto richiedente fosse colpito da un
mandato di cattura proveniente da
uno Stato dell'Unione
europea.
Raffaele CANANZI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.