Date: 4:58 PM 10/21/99 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl asilo

 

Cari amici,

vi mando il resoconto della seduta di martedi' 19 ottobre della Commissione

affari costituzionali, per la parte riguardante il ddl asilo,

 

nella quale assai si narra

delle strane idee di Garra,

non mancando - quali nei -

gli interventi della Fei.

Per fortuna, giusto in coda,

si da' spazio pure a Soda.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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Norme in materia di diritto d'asilo.

C. 5381 Governo, approvato dal Senato, C. 3439 Fei, C. 5463 Garra, C. 5480

Armaroli e C. 6018 Fontanini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 5 ottobre 1998.

 

Giacomo GARRA (FI), nel rilevare l'opportunit di garantire il diritto di

asilo nei confronti di quei

soggetti che effettivamente si vedono negati i diritti di libert e i

diritti politici nei rispettivi paesi di

origine, ritiene, tuttavia, necessario che l'ingresso in Italia dei

rifugiati sia sottoposto a severi controlli,

per evitare un uso strumentale del diritto di asilo. Non vorrebbe, infatti,

che dietro la figura dei rifugiati

si celassero, in realt, pericolosi soggetti criminali. Occorre, pertanto,

che gli ingressi dei rifugiati siano

opportunamente controllati, sia per quanto concerne coloro che si avvalgono

della disciplina

dell'immigrazione, sia per chi si avvale delle norme in materia di diritto

di asilo.

Quanto al merito del provvedimento, non condivide la possibilit di

chiedere il diritto di asilo nel nostro

paese per quei soggetti cui sia gi stato riconosciuto il medesimo diritto

in altro Stato. In merito ai

requisiti necessari per presentare la domanda di asilo, riterrebbe

opportuno prevedere un periodo

minimo di permanenza in un determinato paese per quei soggetti provenienti

da uno Stato diverso

rispetto a quello di origine. Si sofferma, poi, sulle cause ostative al

riconoscimento del diritto di asilo

previste nella Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,

 

 

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firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, rilevando l'opportunit di recepirle

nel testo. Ritiene, altres,

necessario coordinare il contenuto delle disposizioni in materia di

condanne penali con quanto previsto

dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Richiama inoltre

la sua proposta di legge C.

5463, in cui si prevede che chi stato destinatario di mandato di cattura

internazionale non possa

ottenere in Italia il riconoscimento del diritto di asilo.

 

Antonio SODA (DS-U), relatore, interrompendo, giudica farneticante

quest'ultima considerazione del

deputato Garra e gli domanda se a Benazir Bhutto, destinataria di un

mandato di cattura internazionale,

dovrebbe essere negato, in caso di richiesta, il diritto di asilo nel

nostro paese.

 

Giacomo GARRA (FI) chiede al relatore di poter concludere il proprio

intervento senza interruzioni,

rilevando che le disposizioni concernenti i procedimenti in corso sembrano

state elaborate ad hoc per

risolvere il caso Ocalan. Ritiene, peraltro, ingiustificate le critiche

del relatore nei suoi confronti,

ritenendo che un soggetto colpito da un mandato di cattura internazionale

possa, con grande

probabilit, creare problemi di ordine pubblico nel nostro paese. Al

riguardo, precisa che il mandato di

cattura, essendo internazionale, non deve provenire dal paese d'origine del

richiedente.

Si sofferma, poi, sulla procedura volta al riconoscimento del diritto di

asilo, che considera

eccessivamente dettagliata: al riguardo, esprime l'opportunit di rimettere

le modalit di attuazione del

provvedimento ad una fonte normativa secondaria, evitando in tal modo di

inserire disposizioni

organizzative e di dettaglio in un testo di legge. In materia di tutela,

dissente anche dalle considerazioni

del deputato Fei, in quanto gli interessi che possono farsi valere dinanzi

al giudice amministrativo non

possono avere il rango di veri e propri diritti soggettivi, perch in tal

caso il giudice competente sarebbe

un altro. Non condivide, altres, la rimessione ai tribunali amministrativi

regionali competenti per

territorio del ricorso avverso il provvedimento di diniego della

Commissione centrale, preferendo ad

essa una competenza esclusiva del TAR del Lazio, anche al fine di un

orientamento giurisprudenziale

univoco in materia. Considera, poi, eccessivamente ristretto il termine per

la presentazione del ricorso,

ritenendo che esso possa compromettere l'efficacia della disposizione.

Ritiene, inoltre, opportuno che

nelle controversie concernenti il diritto di asilo sia stabilito un termine

piuttosto breve tra l'udienza e il

deposito della sentenza. Rileva, poi, la necessit di valutare attentamente

le cause ostative al

riconoscimento del diritto di asilo, per evitare l'ingresso nel paese di

criminali o terroristi. In

conclusione, non condivide la previsione di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera b), che prevede tra i

requisiti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo, che al

soggetto richiedente sia impedito

l'esercizio effettivo delle libert democratiche garantite dalla

Costituzione: ci, infatti, equivarrebbe ad

un riconoscimento del diritto di asilo nei confronti di un numero

indeterminato di persone. Propone,

pertanto, di eliminare dal testo l'espressione: garantite dalla

Costituzione.

 

Lucio TESTA (D-U) rileva che il provvedimento d piena attuazione, dopo

oltre cinquant'anni, al

dettato costituzionale, garantendo, altres, il recepimento

nell'ordinamento italiano di disposizioni

contenute in numerosi trattati internazionali. Si tratta di un disegno di

legge avente un contenuto

largamente condivisibile, volto a colmare una lacuna del nostro ordinamento

giuridico in materia di

protezione umanitaria e di diritto di asilo. Il provvedimento, gi

approvato dal Senato, appare anche

opportuno in quanto evita che il diritto di asilo si confonda con

l'emigrazione determinata da motivi

economici.

In merito alle osservazioni del deputato Garra concernenti l'articolo 2,

comma 1, lettera b), fa presente

che dopo l'espressione: libert democratiche garantite

 

 

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dalla Costituzione italiana, si prevede che il soggetto richiedente sia

esposto a pericolo attuale per la

vita propria o di propri familiari ovvero a gravi restrizioni della libert

personale. Sottolinea, poi, in

riferimento alla procedura, che il pre-esame della domanda, previsto anche

nei trattati internazionali,

di grande utilit, permettendo di discernere le richieste di asilo basate

su ragioni concrete, da quelle

strumentali, e determina, in caso di esito positivo, la rimessione alla

Commissione centrale. Rileva,

inoltre, che la decisione sulla richiesta di asilo impugnabile solo dopo

l'esame della Commissione

centrale e, in tal caso, solo in caso di diniego della domanda stessa. In

tale prospettiva, ritiene

opportuno ricordare il disposto dell'articolo 6, comma 6, che prevede, in

sede di pre-esame, che la

domanda comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, nel

caso in cui per il

richiedente asilo sussista l'impossibilit di essere riammesso nello Stato

di provenienza o il pericolo di

un pregiudizio per la vita o per la libert personale o il pericolo di

incorrere in trattamenti inumani o

degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove

potrebbe essere esposto ad

analoghe situazioni di pericolo. Rileva che, se non fosse previsto il

pre-esame, basterebbe chiedere il

diritto d'asilo alle frontiere italiane per essere ammessi nel territorio

nazionale e restarvi a lungo.

 

Giacomo GARRA (FI), interrompendo, rileva l'eccessiva lunghezza

dell'articolo 6.

 

Lucio TESTA (D-U) fa presente al deputato Garra che l'articolo 6 riproduce,

quanto alla procedura, il

contenuto di numerosi trattati internazionali. Rileva, poi, che il

provvedimento in esame prevede anche

misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo che, al

momento attuale, devono invece

ricorrere alle associazioni di volontariato. In conclusione, nel ribadire

la valutazione positiva del suo

gruppo sul disegno di legge, auspica che si evitino strumentalizzazioni del

diritto di asilo.

 

Sandra FEI (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di poter

disporre della documentazione

concernente il vertice di Tampere, svoltosi recentemente in Finlandia,

nonch della proposta di

modifica della direttiva europea in materia di diritto di asilo politico,

al fine di poterle attentamente

valutare in sede di Comitato ristretto.

 

Raffaele CANANZI, presidente, auspica che il Governo possa fornire alla

Commissione la

documentazione richiesta dal deputato Fei, che sar senza dubbio utile per

comprendere l'evoluzione

della legislazione comunitaria in materia.

 

Antonio SODA (DS-U), relatore, riferendosi all'intervento svolto dal

deputato Fei nella seduta del 5

ottobre scorso, fa presente di non condividere i rilievi critici

concernenti le sentenze della Corte di

cassazione e della Corte costituzionale. Rileva, poi, che nel testo

approvato dal Senato non vi alcuna

confusione tra il diritto di asilo quale diritto individuale o quale

diritto collettivo, essendo esso

considerato senz'altro quale diritto soggettivo. Non ritiene, inoltre, che

il provvedimento sia in

contrasto con la Convenzione di Dublino. Quanto al riferimento alla

condizione socio-politica del paese

di provenienza del richiedente asilo, fa presente che si tratta di una

valutazione fondamentale per

comprendere la situazione dei soggetti che hanno presentato la domanda.

In merito alle osservazioni del deputato Garra, rileva che lo scopo del

provvedimento non quello di

tutelare il paese nei confronti dei rifugiati, bens quello di tutelare

questi ultimi. Fa inoltre presente che

l'articolo 6, comma 4, lettera a), prevede espressamente che la domanda di

asilo possa essere

dichiarata inammissibile qualora il richiedente sia gi stato riconosciuto

rifugiato in altro Stato che gli

assicuri adeguata protezione. In riferimento alla questione del mandato di

cattura internazionale, rileva

che il provvedimento prevede espressamente il diniego della domanda nel

caso in cui il

 

 

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richiedente risulti perseguito da un tribunale internazionale istituito in

applicazione di accordi

internazionali cui l'Italia aderisce. Al riguardo, non comprende per quali

ragioni i gruppi del Polo

facciano riferimento al giusto processo solo in determinati casi. In

materia di tutela, ritiene opportuno

valutare congiuntamente il disposto degli articoli 24 e 113 della

Costituzione, osservando che il diritto

di asilo un diritto soggettivo costituzionalmente garantito allo

straniero e non un interesse legittimo.

 

Raffaele CANANZI, presidente, ricorda, in materia di ricorsi, il contenuto

del comma 7 dell'articolo

10, che prevede che il giudice amministrativo abbia in tal caso

giurisdizione esclusiva estesa al merito.

 

Antonio SODA (DS-U), relatore, rileva poi di non condividere l'ipotesi di

concentrare la competenza

presso il TAR del Lazio, ritenendo che in tal caso vi sarebbe una

limitazione anche territoriale della

tutela del diritto.

 

Giacomo GARRA (FI) fa presente che nell'ambito delle posizioni giuridiche

soggettive, tra il diritto

soggettivo e l'interesse legittimo, vi sono varie figure intermedie, come

ad esempio i diritti in attesa di

espansione e i diritti cosiddetti affievoliti. Ritiene, pertanto, che il

soggetto richiedente, nelle more della

decisione sul riconoscimento del diritto di asilo, sia titolare

esclusivamente di un diritto in attesa di

espansione.

 

Raffaele CANANZI, presidente, rileva che l'articolo 10, terzo comma, della

Costituzione considera

l'asilo quale vero e proprio diritto, disciplinandolo, peraltro,

nell'ambito dei princpi fondamentali.

 

Antonio SODA (DS-U), relatore, ritiene che il diritto di asilo possa

considerarsi un diritto soggettivo

rinforzato.

 

Giacomo GARRA (FI) ritiene che, in astratto, possa parlarsi di un diritto

soggettivo che, tuttavia, per

diventare attuale deve essere sottoposto ad un vaglio di ammissibilit.

 

Antonio SODA (DS-U), relatore, ritiene possibile individuare una procedura

che consenta di ottenere

una decisione sulla richiesta di asilo in tempi brevi, prevedendo il

ricorso al giudice amministrativo o al

tribunale e dotando la sentenza di un'efficacia immediatamente esecutiva.

Concorda, poi, sulla necessit di valutare il contenuto del provvedimento

anche alla luce della

documentazione sul vertice di Tampere e della legislazione comunitaria in

fieri.

 

Giacomo GARRA (FI) fa presente al relatore che, per quanto concerne il

mandato di cattura

internazionale, sarebbe favorevole alla previsione di un diniego del

diritto di asilo nel caso in cui il

soggetto richiedente fosse colpito da un mandato di cattura proveniente da

uno Stato dell'Unione

europea.

 

Raffaele CANANZI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.