Date: 12:56 PM 11/11/99 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: decreto flussi

 

Cari amici,

vi mando una edizione lievemente corretta delle proposte sulla

programmazione dei flussi.

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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NOTA SULLA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI

 

1) Non conviene tentare di programmare quote distinte per qualifiche e

mansioni, ma solo una quota complessiva (che includa tutti gli ingressi:

per chiamata nominativa o numerica da parte di un datore di lavoro, per

sponsorizzazione, per ricerca di lavoro senza sponsorizzazione), con

l'indicazione aggiuntiva del tetto massimo di ingressi senza

sponsorizzazione che possono essere autorizzati. Un eventuale eccesso di

sponsorizzazioni o di chiamate da parte di datori di lavoro dovrebbe

permettere di superare la quota complessiva.

 

2) Trascorsi i sessanta giorni dalll'emanazione del decreto, dovrebbero

essere ammessi, eventualmente scaglionati nel tempo, ingressi per ricerca

di lavoro senza sponsor, in numero pari alla quota massima programmata "per

ricerca di lavoro senza sponsor" decurtata del numero di sponsorizzazioni

gia' presentate.

 

3) Le liste di prenotazione potrebbero essere gestite in modo da non

distinguere tra quelle facoltative (articolo 21) e quelle obbligatorie

(articolo 23). Nell'ipotesi - tutt'altro che remota - di non riuscire a far

tenere le liste in tutti i paesi, dovrebbe essere considerata anche la

possibilita' di iscriversi per posta in una lista tenuta, in Italia, presso

il Ministero del lavoro o il Ministero degli affari esteri. In caso

contrario, i potenziali migranti dei paesi dove non si riesca ad istituire

la lista pagherebbero ritardi di cui non hanno responsabilita' o

finirebbero per percorrere le usuali vie illegali.

 

4) Eventuali quote preferenziali per paesi che abbiano stipulato intese non

dovrebbero, in mancanza di utilizzazione, precludere ingressi con

provenienza diversa.

 

5) Le chiamate nominative e le garanzie nominative dovrebbero poter

riguardare anche soggetti non iscritti nelle liste.

 

6) Il numero di ingressi per inserimento nel mercato del lavoro dovrebbe

essere ragionevolmente alto: non bisognerebbe, cioe', aver alcun timore nel

fissare una quota di circa centomila ingressi in un anno. Si tenga presente

che il documento programmatico riporta, in allegato, uno studio nel quale

perfino una quota di ingressi di ottantamila lavoratori per anno viene

ritenuta assolutamente insufficiente a contrastare il calo demografico

italiano.

 

7) Il decreto sui flussi deve fissare anche le quote ammesse per lavoro

autonomo e, in particolare, quelle ammesse per l'iscrizione negli albi

professionali e per lo svolgimento delle professioni. La quota di ingressi

per lavoro autonomo dovrebbe essere fissata in modo ampio (ad esempio: la

meta' di quella per inserimento nel mercato del lavoro), per la ragione

seguente. Tra le attivita' di lavoro autonomo rientrano tutte quelle

corrispondenti alla prestazione saltuaria di servizi (lavoro in proprio

come giardiniere, muratore, imbianchino, etc.). Si tratta di una

possibilita' significativa di inserimento in attivita' produttive. Il Testo

unico (art. 5, comma 9) e il Regolamento (art. 39) rendono possibile la

stabilizzazione per lavoro autonomo - anche in mancanza, cioe', di un

contratto di lavoro subordinato - del soggiorno di chi sia entrato  per

inserimento nel mercato del lavoro, nei limiti delle quote di ingressi per

lavoro autonomo fissate dal decreto di programmazione. La fissazione di una

quota sufficientemente ampia e l'adozione - con circolare - di una prassi

in base alla quale la verifica della disponibilita' di reddito sia rinviata

alla fase di rinnovo del permesso per lavoro autonomo consentirebbe cosi'

ad una pecentuale rilevante di immigrati in cerca di lavoro di pervenire ad

un inserimento relativamente stabile.

 

8) La quota fissata in relazione allo svolgimento di professioni dovrebbe

essere fissata in modo tale da non precluderlo a chi si sia laureato in

Italia negli ultimi anni.

 

9) Quale via di uscita per l'irregolarita' pregressa, si potrebbe adottare

lo strumento normativo offerto dalla lettura congiunta dei commi 5 (il

rilascio del permesso e' negato se non sono soddisfatte le condizioni,

salvo che siano intervenuti nuovi elementi che lo giustifichino o che gli

impedimenti corrispondano a irregolarita' amministrative sanabili) e 9 (il

permesso e' rilasciato se sussistono i requisiti previsti dal Testo unico

per il permesso richiesto ovvero, in mancanza, per altro tipo di permesso

da rilasciare in applicazione dello stesso Testo unico) dell'art.5 del

Testo unico. Anche in presenza di un potenziale diniego relativo alla

richiesta del permesso di soggiorno ex-regolarizzazione, sarebbe cioe'

possibile rilasciare altro permesso (quello per inserimento nel mercato del

lavoro) entro i limiti fissati dal decreto di programmazione dei flussi

(l'elemento nuovo intervenuto). Le le istanze di regolarizzazione cui, "per

mancanza di prove", non si e' potuta dare risposta positiva dovrebbero

quindi poter confluire nella lista di prenotazione istituita presso il

ministero (vedi punto 3).

 

10) Dovrebbe infine essere chiarito, con circolare, che la possibilita' di

iscrizione nelle liste di collocamento,  per un ulteriore anno, del

lavoratore licenziato o dimesso si applica anche, alla conclusione del

rapporto di lavoro, al lavoratore che abbia stipulato un contratto di

lavoro a tempo determinato, allo scopo di evitare che la conclusione del

rapporto coincida con la conclusione del soggiorno autorizzato.