Date: 12:56 PM 11/11/99 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: decreto flussi
Cari amici,
vi mando una edizione lievemente corretta
delle proposte sulla
programmazione dei flussi.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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NOTA SULLA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI
1) Non conviene tentare di programmare quote
distinte per qualifiche e
mansioni, ma solo una quota complessiva (che
includa tutti gli ingressi:
per chiamata nominativa o numerica da parte di
un datore di lavoro, per
sponsorizzazione, per ricerca di lavoro senza
sponsorizzazione), con
l'indicazione aggiuntiva del tetto massimo di
ingressi senza
sponsorizzazione che possono essere
autorizzati. Un eventuale eccesso di
sponsorizzazioni o di chiamate da parte di
datori di lavoro dovrebbe
permettere di superare la quota complessiva.
2) Trascorsi i sessanta giorni
dalll'emanazione del decreto, dovrebbero
essere ammessi, eventualmente scaglionati nel
tempo, ingressi per ricerca
di lavoro senza sponsor, in numero pari alla
quota massima programmata "per
ricerca di lavoro senza sponsor"
decurtata del numero di sponsorizzazioni
gia' presentate.
3) Le liste di prenotazione potrebbero essere
gestite in modo da non
distinguere tra quelle facoltative (articolo
21) e quelle obbligatorie
(articolo 23). Nell'ipotesi - tutt'altro che
remota - di non riuscire a far
tenere le liste in tutti i paesi, dovrebbe
essere considerata anche la
possibilita' di iscriversi per posta in una
lista tenuta, in Italia, presso
il Ministero del lavoro o il Ministero degli
affari esteri. In caso
contrario, i potenziali migranti dei paesi
dove non si riesca ad istituire
la lista pagherebbero ritardi di cui non hanno
responsabilita' o
finirebbero per percorrere le usuali vie
illegali.
4) Eventuali quote preferenziali per paesi che
abbiano stipulato intese non
dovrebbero, in mancanza di utilizzazione,
precludere ingressi con
provenienza diversa.
5) Le chiamate nominative e le garanzie
nominative dovrebbero poter
riguardare anche soggetti non iscritti nelle
liste.
6) Il numero di ingressi per inserimento nel
mercato del lavoro dovrebbe
essere ragionevolmente alto: non bisognerebbe,
cioe', aver alcun timore nel
fissare una quota di circa centomila ingressi
in un anno. Si tenga presente
che il documento programmatico riporta, in
allegato, uno studio nel quale
perfino una quota di ingressi di ottantamila
lavoratori per anno viene
ritenuta assolutamente insufficiente a
contrastare il calo demografico
italiano.
7) Il decreto sui flussi deve fissare anche le
quote ammesse per lavoro
autonomo e, in particolare, quelle ammesse per
l'iscrizione negli albi
professionali e per lo svolgimento delle
professioni. La quota di ingressi
per lavoro autonomo dovrebbe essere fissata in
modo ampio (ad esempio: la
meta' di quella per inserimento nel mercato
del lavoro), per la ragione
seguente. Tra le attivita' di lavoro autonomo
rientrano tutte quelle
corrispondenti alla prestazione saltuaria di
servizi (lavoro in proprio
come giardiniere, muratore, imbianchino,
etc.). Si tratta di una
possibilita' significativa di inserimento in
attivita' produttive. Il Testo
unico (art. 5, comma 9) e il Regolamento (art.
39) rendono possibile la
stabilizzazione per lavoro autonomo - anche in
mancanza, cioe', di un
contratto di lavoro subordinato - del
soggiorno di chi sia entrato per
inserimento nel mercato del lavoro, nei limiti
delle quote di ingressi per
lavoro autonomo fissate dal decreto di programmazione.
La fissazione di una
quota sufficientemente ampia e l'adozione -
con circolare - di una prassi
in base alla quale la verifica della
disponibilita' di reddito sia rinviata
alla fase di rinnovo del permesso per lavoro
autonomo consentirebbe cosi'
ad una pecentuale rilevante di immigrati in
cerca di lavoro di pervenire ad
un inserimento relativamente stabile.
8) La quota fissata in relazione allo
svolgimento di professioni dovrebbe
essere fissata in modo tale da non precluderlo
a chi si sia laureato in
Italia negli ultimi anni.
9) Quale via di uscita per l'irregolarita'
pregressa, si potrebbe adottare
lo strumento normativo offerto dalla lettura
congiunta dei commi 5 (il
rilascio del permesso e' negato se non sono
soddisfatte le condizioni,
salvo che siano intervenuti nuovi elementi che
lo giustifichino o che gli
impedimenti corrispondano a irregolarita'
amministrative sanabili) e 9 (il
permesso e' rilasciato se sussistono i
requisiti previsti dal Testo unico
per il permesso richiesto ovvero, in mancanza,
per altro tipo di permesso
da rilasciare in applicazione dello stesso
Testo unico) dell'art.5 del
Testo unico. Anche in presenza di un
potenziale diniego relativo alla
richiesta del permesso di soggiorno
ex-regolarizzazione, sarebbe cioe'
possibile rilasciare altro permesso (quello
per inserimento nel mercato del
lavoro) entro i limiti fissati dal decreto di
programmazione dei flussi
(l'elemento nuovo intervenuto). Le le istanze
di regolarizzazione cui, "per
mancanza di prove", non si e' potuta dare
risposta positiva dovrebbero
quindi poter confluire nella lista di
prenotazione istituita presso il
ministero (vedi punto 3).
10) Dovrebbe infine essere chiarito, con
circolare, che la possibilita' di
iscrizione nelle liste di collocamento, per un ulteriore anno, del
lavoratore licenziato o dimesso si applica
anche, alla conclusione del
rapporto di lavoro, al lavoratore che abbia
stipulato un contratto di
lavoro a tempo determinato, allo scopo di
evitare che la conclusione del
rapporto coincida con la conclusione del soggiorno autorizzato.