Date: 10:00 AM 12/3/99 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: tratta esseri umani e art. 18 T.U.

 

Cari amici,

vi mando una nota che ho inviato alla Dr.ssa Giammarinaro (responsabile

dell'Uff. legislativo del Dipartimento Pari opportunita'), a seguito

dell'interessantissimo convegno sulla tratta di esseri umani organizzato da

OIM e MAE. Sono benvenute osservazioni critiche.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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Come e' emerso da molti degli interventi del convegno organizzato da OIM e

MAE, uno degli elementi principali che impediscono alle vittime di

sottrarsi allo sfruttamento, avvalendosi dell'art. 18 del Testo unico e'

costituito dalla minaccia che incombe sui familiari in patria. Fermo

restando che la realizzazione di forme di cooperazione con le autorita' del

paese di provenienza (come quella che si sta cercando di stabilire con

l'Albania) puo' apparire come la soluzione ideale di lungo periodo, nel

breve periodo puo' essere piu' opportuno e facile garantire la protezione

sociale in Italia anche ai familiari.

 

Il Testo unico non lo consente, direttamente, giacche' solo il titolare di

un permesso per certi motivi (lavoro, studio, etc.) puo' chiedere il

ricongiungimento. La ragazza che ottenga un permesso per motivi di

protezione sociale potrebbe convertirlo in un permesso per motivi di studio

iscrivendosi ad un corso di studio; ma, allora, difficilmente sarebbe in

grado di dimostrare il possesso dei requisiti di reddito previsti per il

ricongiungimento. In presenza di un'offerta di impiego la ragazza potrebbe

anche prolungare la durata del permesso per motivi di protezione sociale.

Il Testo unico conserva delle ambiguita' in proposito: non e' chiaro se sia

possibile la conversione del permesso, in questo caso, o solo un rinnovo. A

sostegno della possibilita' di conversione si schiera l'art.5, comma 9

dello stesso Testo unico, che recita: "Il permesso di soggiorno

rilasciato, rinnovato o convertito ... se sussistono i requisiti e le

condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di

attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di

questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del

presente testo unico". In ogni caso, pero', dal momento in cui la ragazza

si sottrae allo sfruttamento a quello in cui riesce a ottenere il

nulla-osta per il ricongiungimento passerebbero diversi mesi - troppi,

nell'ipotesi che la famiglia sia effettivamente soggetta a ritorsioni.

 

Sarebbe quindi opportuno facilitare il ricongiungimento familiare e, se

necessario, estenderlo a congiunti normalmente esclusi da questo beneficio

(ad esempio, fratelli e sorelle). Allo scopo di evitare che questa

previsione rafforzi il rischio che il disposto dell'art. 18 si trasformi in

un incentivo alla prostituzione - soprattutto in presenza dell'attuale

(deprecabile) approccio restrittivo nei confronti dell'immigrazione per

motivi economici - e' consigliabile che una tale previsione resti nella

forma di un potere discrezionale in mano al questore, piuttosto che

corrispondere a un preciso diritto dell'interessato. Potrebbe essere quindi

inserito, nell'art. 18, un comma aggiuntivo del tipo:

 

"Qualora emergano concreti pericoli per i familiari dello straniero a causa

del tentativo di quest'ultimo di sottrarsi alla condizione di sfruttamento,

il questore puo' autorizzare il ricongiungimento familiare con tali

familiari, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 29, commi

1 e 3".

 

Un secondo intervento - questa volta in sede di applicazione del Testo

unico - potrebbe riguardare l'art. 19, che prevede il divieto di

allontanamento - anche indiretto - dello straniero verso un paese nel quale

possa essere oggetto di persecuzione per motivi "di razza,  di sesso, di

lingua, di cittadinanza,  di  religione,  di  opinioni politiche, di

condizioni  personali  o  sociali". E' opportuno chiarire che la condizione

della vittima di tratta e' appunto una di queste "condizioni personali". Lo

straniero che si trovi in tale condizione non puo' quindi essere

rimpatriato e, in base all'art. 28, comma 1, lettera d), del Regolamento di

attuazione, deve ricevere un permesso di soggiorno "per motivi umanitari

... salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato" che provveda

ad accordare protezione contro quella persecuzione.

 

Di questo - per inciso - si dovrebbe tener conto nello stipulare accordi di

ammissione con paesi, quali la Nigeria, fortemente interessati dal problema

della tratta; un monitoraggio delle condizioni di reinserimento delle

persone rimpatriate dovrebbe costituire parte essenziale di questi accordi,

unitamente alla definizione di garanzie relative alla loro sicurezza

personale e a quella dei familiari.

 

La cosa assume un rilievo particolare anche in relazione alla possibilita'

che la vittima della tratta decida di ricorrere ai benefici dell'art. 18

solo dopo che un provvedimento di espulsione e' stato adottato a suo

carico. In mancanza della disposizione dell'art. 19, comma 1, non sarebbe

piu' possibile, a rigore, il rilascio del permesso. La previsione, pero',

di un divieto di espulsione darebbe invece fondamento ad un eventuale

ricorso avverso il provvedimento.

 

Infine, con riferimento al rischio di esclusione sociale (piuttosto che di

protezione) associato alla immediata identificabilita' dei trascorsi del

titolare di un permesso rilasciato ai sensi dell'art. 18, e' opportuno

notare come il Regolamento di attuazione disponga, all'art. 27, comma 2,

sia pure con scarsa coerenza con la rubrica dello stesso articolo

("Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale"),

che il questore rilasci un piu' anonimo "permesso per motivi umanitari".