Date: 10:00 AM 12/3/99 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: tratta esseri umani e art. 18 T.U.
Cari amici,
vi mando una nota che ho inviato alla Dr.ssa
Giammarinaro (responsabile
dell'Uff. legislativo del Dipartimento Pari
opportunita'), a seguito
dell'interessantissimo convegno sulla tratta
di esseri umani organizzato da
OIM e MAE. Sono benvenute osservazioni
critiche.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Come e' emerso da molti degli interventi del
convegno organizzato da OIM e
MAE, uno degli elementi principali che
impediscono alle vittime di
sottrarsi allo sfruttamento, avvalendosi
dell'art. 18 del Testo unico e'
costituito dalla minaccia che incombe sui
familiari in patria. Fermo
restando che la realizzazione di forme di
cooperazione con le autorita' del
paese di provenienza (come quella che si sta
cercando di stabilire con
l'Albania) puo' apparire come la soluzione
ideale di lungo periodo, nel
breve periodo puo' essere piu' opportuno e
facile garantire la protezione
sociale in Italia anche ai familiari.
Il Testo unico non lo consente, direttamente,
giacche' solo il titolare di
un permesso per certi motivi (lavoro, studio,
etc.) puo' chiedere il
ricongiungimento. La ragazza che ottenga un
permesso per motivi di
protezione sociale potrebbe convertirlo in un
permesso per motivi di studio
iscrivendosi ad un corso di studio; ma,
allora, difficilmente sarebbe in
grado di dimostrare il possesso dei requisiti
di reddito previsti per il
ricongiungimento. In presenza di un'offerta di
impiego la ragazza potrebbe
anche prolungare la durata del permesso per
motivi di protezione sociale.
Il Testo unico conserva delle ambiguita' in
proposito: non e' chiaro se sia
possibile la conversione del permesso, in
questo caso, o solo un rinnovo. A
sostegno della possibilita' di conversione si
schiera l'art.5, comma 9
dello stesso Testo unico, che recita: "Il
permesso di soggiorno
rilasciato, rinnovato o convertito ... se
sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e
dal regolamento di
attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da
rilasciare in applicazione del
presente testo unico". In ogni caso,
pero', dal momento in cui la ragazza
si sottrae allo sfruttamento a quello in cui
riesce a ottenere il
nulla-osta per il ricongiungimento
passerebbero diversi mesi - troppi,
nell'ipotesi che la famiglia sia
effettivamente soggetta a ritorsioni.
Sarebbe quindi opportuno facilitare il
ricongiungimento familiare e, se
necessario, estenderlo a congiunti normalmente
esclusi da questo beneficio
(ad esempio, fratelli e sorelle). Allo scopo
di evitare che questa
previsione rafforzi il rischio che il disposto
dell'art. 18 si trasformi in
un incentivo alla prostituzione - soprattutto
in presenza dell'attuale
(deprecabile) approccio restrittivo nei
confronti dell'immigrazione per
motivi economici - e' consigliabile che una
tale previsione resti nella
forma di un potere discrezionale in mano al
questore, piuttosto che
corrispondere a un preciso diritto
dell'interessato. Potrebbe essere quindi
inserito, nell'art. 18, un comma aggiuntivo
del tipo:
"Qualora emergano concreti pericoli per i
familiari dello straniero a causa
del tentativo di quest'ultimo di sottrarsi
alla condizione di sfruttamento,
il questore puo' autorizzare il
ricongiungimento familiare con tali
familiari, anche in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 29, commi
1 e 3".
Un secondo intervento - questa volta in sede
di applicazione del Testo
unico - potrebbe riguardare l'art. 19, che
prevede il divieto di
allontanamento - anche indiretto - dello
straniero verso un paese nel quale
possa essere oggetto di persecuzione per
motivi "di razza, di sesso,
di
lingua, di cittadinanza, di religione,
di opinioni politiche, di
condizioni personali
o sociali". E'
opportuno chiarire che la condizione
della vittima di tratta e' appunto una di
queste "condizioni personali". Lo
straniero che si trovi in tale condizione non
puo' quindi essere
rimpatriato e, in base all'art. 28, comma 1,
lettera d), del Regolamento di
attuazione, deve ricevere un permesso di
soggiorno "per motivi umanitari
... salvo che possa disporsi l'allontanamento
verso uno Stato" che provveda
ad accordare protezione contro quella
persecuzione.
Di questo - per inciso - si dovrebbe tener
conto nello stipulare accordi di
ammissione con paesi, quali la Nigeria,
fortemente interessati dal problema
della tratta; un monitoraggio delle condizioni
di reinserimento delle
persone rimpatriate dovrebbe costituire parte
essenziale di questi accordi,
unitamente alla definizione di garanzie
relative alla loro sicurezza
personale e a quella dei familiari.
La cosa assume un rilievo particolare anche in
relazione alla possibilita'
che la vittima della tratta decida di
ricorrere ai benefici dell'art. 18
solo dopo che un provvedimento di espulsione
e' stato adottato a suo
carico. In mancanza della disposizione
dell'art. 19, comma 1, non sarebbe
piu' possibile, a rigore, il rilascio del
permesso. La previsione, pero',
di un divieto di espulsione darebbe invece
fondamento ad un eventuale
ricorso avverso il provvedimento.
Infine, con riferimento al rischio di
esclusione sociale (piuttosto che di
protezione) associato alla immediata
identificabilita' dei trascorsi del
titolare di un permesso rilasciato ai sensi
dell'art. 18, e' opportuno
notare come il Regolamento di attuazione
disponga, all'art. 27, comma 2,
sia pure con scarsa coerenza con la rubrica
dello stesso articolo
("Rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di protezione sociale"),
che il questore rilasci un piu' anonimo "permesso per motivi umanitari".