Date: 11:45 PM 1/8/00 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject:
Cari amici,
vi mando anche un appunto inviato al Manifesto
in merito alle dichiarazioni
di Bianco sui centri in Albania.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Sulle affermazioni di Bianco:
In relazione a quanto affermato dal Ministro
Bianco sull'uso dei campi in
Albania per il trattenimento degli stranieri
da espellere, la questione, a
meno di non pensare a modifiche legislative,
sta nei termini seguenti:
1) Lo straniero da espellere e' rinviato verso
il paese di appartenenza o,
se questo non e' possibile, verso il paese di
provenienza. Se la misura a
cui si riferisce Bianco riguarda stranieri che
provengano (con certezza)
dall'Albania, delle due l'una: o sono
albanesi, e allora sono rinviati in
Albania e li' circoleranno come liberi
cittadini, salvo che la legge
albanese non disponga diversamente, o sono di
altre nazionalita'. In questo
secondo caso dovrebbero essere inviati verso
il paese di appartenenza; se
non si riesce a farli riammettere in tale
paese, possono essere rinviati in
Albania, ma cosa ne faccia l'Albania e'
decisione che riguarda solo lo
Stato albanese. Non sono quindi ne' Bianco ne'
il Governo italiano che
devono adottare decisioni in merito. Salvo che
per una questione: la
seguente.
2) Non e' consentito l'allontanamento di uno
straniero verso uno Stato "in
cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di
razza,
di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni
politiche, di condizioni
personali o sociali, ovvero possa
rischiare
di essere rinviato verso un altro Stato nel
quale non sia protetto dalla
persecuzione" (art. 19 del Testo unico).
La sorte dello straniero respinto
o espulso, nel paese di destinazione (in
questo caso l'Albania), e' quindi
questione che riguarda l'Italia. Ma la
riguarda in misura tale che, quando
non vi sia certezza riguardo al livello di
sicurezza, per lo straniero, nel
paese di destinazione finale, l'allontanamento
dal territorio italiano non
debba proprio aver luogo. Il regolamento
stabilisce che allo straniero
debba essere rilasciato, in mancanza di tale
certezza, un permesso per
motivi umanitari. In ogni caso non si puo'
pensare che lo straniero venga
sistemato in un campo in Albania in attesa di
individuare un paese sicuro
disposto ad accoglierlo.
3) Meno che mai un campo in Albania puo'
surrogare il centro di permanenza
temporanea e assistenza previsto dall'articolo
14 del Testo unico. La legge
fa riferimento infatti a strutture nel
territorio dello Stato italiano: si
parla, al comma 3 dell'art.14, del
"questore del luogo in cui si trova il
centro". Inoltre, e' prevista la
convalida del trattenimento da parte del
pretore (ora del giudice unico), adottata solo
dopo che il pretore stesso
ha sentito l'interessato. Tale convalida
comporta la permanenza nel centro
(quel centro, non un altro centro
qualsiasi...) per complessivi venti o, al
massimo trenta, giorni.
In definitiva, le misure cui si riferisce
Bianco sono di mera competenza
albanese, e, in mancanza di una precisa
definizione dei meccanismi di
tutela dei diritti (esempio: durata massima
della detenzione,
giurisdizionalizzazione del provvedimento,
etc.), possono configurarsi
proprio come forme di persecuzione, "per
condizioni personali", a danno
degli stranieri destinatari. Possono quindi
trasformarsi in un motivo
ostativo all'allontanamento dello straniero
dall'Italia. Probabilmente a
dispetto delle intenzioni di Bianco.