Date: 11:45 PM 1/8/00 +0100

From: Sergio Briguglio

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Cari amici,

vi mando anche un appunto inviato al Manifesto in merito alle dichiarazioni

di Bianco sui centri in Albania.

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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Sulle affermazioni di Bianco:

 

 

In relazione a quanto affermato dal Ministro Bianco sull'uso dei campi in

Albania per il trattenimento degli stranieri da espellere, la questione, a

meno di non pensare a modifiche legislative, sta nei termini seguenti:

 

1) Lo straniero da espellere e' rinviato verso il paese di appartenenza o,

se questo non e' possibile, verso il paese di provenienza. Se la misura a

cui si riferisce Bianco riguarda stranieri che provengano (con certezza)

dall'Albania, delle due l'una: o sono albanesi, e allora sono rinviati in

Albania e li' circoleranno come liberi cittadini, salvo che la legge

albanese non disponga diversamente, o sono di altre nazionalita'. In questo

secondo caso dovrebbero essere inviati verso il paese di appartenenza; se

non si riesce a farli riammettere in tale paese, possono essere rinviati in

Albania, ma cosa ne faccia l'Albania e' decisione che riguarda solo lo

Stato albanese. Non sono quindi ne' Bianco ne' il Governo italiano che

devono adottare decisioni in merito. Salvo che per una questione: la

seguente.

 

2) Non e' consentito l'allontanamento di uno straniero verso uno Stato "in

cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per  motivi  di

razza,  di sesso, di lingua, di cittadinanza,  di  religione,  di  opinioni

politiche, di  condizioni  personali  o  sociali,  ovvero  possa rischiare

di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla

persecuzione" (art. 19 del Testo unico). La sorte dello straniero respinto

o espulso, nel paese di destinazione (in questo caso l'Albania), e' quindi

questione che riguarda l'Italia. Ma la riguarda in misura tale che, quando

non vi sia certezza riguardo al livello di sicurezza, per lo straniero, nel

paese di destinazione finale, l'allontanamento dal territorio italiano non

debba proprio aver luogo. Il regolamento stabilisce che allo straniero

debba essere rilasciato, in mancanza di tale certezza, un permesso per

motivi umanitari. In ogni caso non si puo' pensare che lo straniero venga

sistemato in un campo in Albania in attesa di individuare un paese sicuro

disposto ad accoglierlo.

 

3) Meno che mai un campo in Albania puo' surrogare il centro di permanenza

temporanea e assistenza previsto dall'articolo 14 del Testo unico. La legge

fa riferimento infatti a strutture nel territorio dello Stato italiano: si

parla, al comma 3 dell'art.14, del "questore del luogo in cui si trova il

centro". Inoltre, e' prevista la convalida del trattenimento da parte del

pretore (ora del giudice unico), adottata solo dopo che il pretore stesso

ha sentito l'interessato. Tale convalida comporta la permanenza nel centro

(quel centro, non un altro centro qualsiasi...) per complessivi venti o, al

massimo trenta, giorni.

 

In definitiva, le misure cui si riferisce Bianco sono di mera competenza

albanese, e, in mancanza di una precisa definizione dei meccanismi di

tutela dei diritti (esempio: durata massima della detenzione,

giurisdizionalizzazione del provvedimento, etc.), possono configurarsi

proprio come forme di persecuzione, "per condizioni personali", a danno

degli stranieri destinatari. Possono quindi trasformarsi in un motivo

ostativo all'allontanamento dello straniero dall'Italia. Probabilmente a

dispetto delle intenzioni di Bianco.