Date: 3:25 PM 1/21/00 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: resoconto in forma di bozza
Cari amici,
vi invio una bozza assolutamente preliminare
del "Manuale comune per il
trattamento della persona trattenuta nei
Centri" e delle "Modalita' di
collaborazione con associazioni di
volontariato e cooperative di
solidarieta' in attuazione dell'articolo 21,
comma 7, del Regolamento".
Fanno riferimento (o tentano di farlo) alla
classificazione introdotta da
Riccardo Compagnucci.
A dispetto della forma, fungono, piu' che
altro, da pro-memoria della
discussione di ieri.
Siate misericordiosi: la bozza e' stata scrita
nei ritagli di tempo, tra
metropolitana e treno.
Suggerisco che Sergio Ferraiolo, proponga, con
apposito messaggio, il
metodo di lavoro per i prossimi passi
(suggerimenti, emendamenti,
capovolgimenti del testo).
Suggerisco anche che si adotti un metodo
standard di informazione a tutta
la rete di associazioni (almeno quella
raggiungibile via e-mail).
Mando, per conoscenza, questo testo anche ad
Alessandra Diodati, sperando
di ottenerne in cambio suggerimenti informali.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Manuale comune per il trattamento della
persona trattenuta nei Centri
1. L'Amministrazione cura che in ogni fase del
trattenimento dello
straniero nel Centro siano pienamente tutelati
i suoi diritti, con
particolare riguardo a
a) le comunicazioni all'autorita' consolare
del Paese di appartenenza dello
straniero e le relative deroghe all'obbligo di
informazione, secondo quanto
stabilito dall'articolo 4 del Regolamento;
b) la possibilita' di impugnazione dei
provvedimenti assunti a carico dello
straniero e di accesso, a tal fine,
all'assistenza da parte di un difensore
di fiducia, con eventuale ammissione al
gratuito patrocinio, o, in
mancanza, di un difensore di ufficio, secondo
quanto stabilito
dall'articolo 13 del Testo Unico;
c) l'applicazione del disposto degli articoli
18, 19 e 31, commi 1 e 4 del
Testo Unico;
d) la tutela dell'unita' familiare;
e) la tutela del minore;
f) la tutela della salute psico-fisica;
g) le esigenze di riservatezza nei colloqui;
h) l'esigenza dello straniero di esprimersi
nella propria lingua;
i) l'esigenza dello straniero di essere
informato sulle modalita' di
trattenimento e di successivo allontanamento
dal territorio nazionale,
anche in relazione alle eventuali possibilita'
di rimpatrio assistito e di
reinserimento sociale e lavorativo nel Paese
di origine.
l) la liberta' di culto e le esigenze di
assistenza religiosa;
m) la tutela dei valori culturali dello
straniero;
n) il recupero degli effetti e dei risparmi
personali;
o) il rispetto delle diversita' di genere e
delle abitudini sessuali;
p) la liberta di colloquio all'interno del
Centro e con visitatori
provenienti dall'esterno, e la liberta' di
corrispondenza anche telefonica,
come stabilito dall'articolo 21, comma 1, del
Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1, il
Prefetto stipula accordi di collaborazione con
associazioni di volontariato
e cooperative di solidarieta', sulla base
della direttiva "Modalita' di
collaborazione con associazioni di
volontariato e cooperative di
solidarieta' in attuazione dell'articolo 21,
comma 7, del Regolamento". In
particolare, sono forniti servizi di
a) interpretariato;
b) consulenza giuridica;
c) mediazione culturale;
d) assistenza psicologica;
e) assistenza sociale.
3. Quando la collaborazione con associazioni e
cooperative non risulti
sufficiente a garantire un'efficace
applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, il Prefetto si avvale anche della
collaborazione di operatori
qualificati.
4. Le modalita' di effettuazione dei servizi
sono individuate, nei limiti
del possibile, in modo da garantire una
presenza quotidiana di operatori
esterni nel Centro. In particolare, ai fini
della tutela del diritto a
ricevere assistenza giuridica, e' garantito
l'accesso dello straniero
trattenuto ai servizi di interpretariato e di
consulenza giuridica fin dal
suo ingresso nel Centro e, in ogni caso, prima
che abbia luogo la convalida
del trattenimento e l'eventuale esame del
ricorso avverso il provvedimento
di espulsione.
5. Anche al di fuori da accordi di
collaborazione, e' garantita la
possibilita' di accesso ai Centri e di
colloquio con gli stranieri
trattenuti che vogliano avvalersene ai
cittadini italiani e stranieri
regolarmente soggiornanti. A tal fine sono
individuati nel Centro spazi
appositi e vengono resi noti gli orari, con
validita' almeno mensile, di
durata non inferiore alle due ore settimanali.
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Modalita' di collaborazione con associazioni
di volontariato e cooperative
di solidarieta' in attuazione dell'articolo
21, comma 7, del Regolamento
1. Possono stipulare accordi di collaborazione
con il Prefetto della
provincia in cui si trova un Centro le
associazioni di volontariato e le
cooperative di solidarieta' che siano state
costituite almeno sei mesi
prima della data di stipula dell'accordo di
collaborazione (in alternativa:
le associazioni di volontariato e le
cooperative di solidarieta' iscritte
nell'albo di cui al comma 1 bis), e che
presentino un progetto per la
realizzazione di uno o piu' servizi in
attuazione, anche parziale, delle
finalita' di cui al comma 1 della direttiva
"Manuale comune per il
trattamento della persona trattenuta nei
Centri", o di altre forme di
assistenza dei cittadini stranieri trattenuti
nel Centro, ovvero un
progetto per la formazione degli operatori
addetti al funzionamento dei
Centri.
(Nell'ipotesi si adotti la formulazione
alternativa di cui al comma 1, si
puo' inserire il seguente comma:
1 bis. E' istituito presso ogni Prefettura un
albo delle associazioni di
volontariato e delle cooperative di
solidarieta' abilitate a prestare
servizi nei Centri. Nei primi sessanta giorni
successivi all'emanazione
della presente direttiva possono iscriversi
nell'albo le associazioni di
volontariato e le cooperative di solidarieta'
gia' attive nel campo della
tutela dei diritti dello persona, o nel campo
del sostegno agli stranieri o
ad altre categorie svantaggiate. Trascorso
tale tempo, possono iscriversi
nell'albo anche associazioni o cooperative in
rapporti di partenariato con
le associazioni o le cooperative gia'
iscritte.)
2. Le associazioni di volontariato e le
cooperative di solidarieta' che
vogliano stipulare un accordo di
collaborazione presentano apposita
richiesta al Prefetto, corredata dal progetto
che intendono attuare e dalla
lista delle persone che parteciperanno alla
realizzazione del progetto. Il
Prefetto, entro trenta giorni accoglie o
respinge, con atto scritto e
motivato indicante le modalita' di
impugnazione, la richiesta, ovvero
chiede l'integrazione o la modifica del
progetto.
3. L'accordo di collaborazione prevede
modalita' di ingresso e di
prestazione del servizio tali da risultare
compatibili con la gestione del
Centro e con l'espletamento degli altri
servizi e con il principio di cui
al comma 4 della direttiva "Manuale
comune per il trattamento della persona
trattenuta nei Centri".
4. L'accordo di collaborazione prevede
modalita' semplificate per
l'autorizzazione di visite allo strniero
trattenuto da parte di persone che
non rientrino tra quelle previste
dall'articolo 21 del Regolamento, sulla
base di richieste avanzate al Prefetto tramite
l'associazione o la
cooperativa con cui e' stipulato l'accordo,
fermo restando il diritto del
visitatore di richiedere l'autorizzazione direttamente al Prefetto.