Date: 3:25 PM 1/21/00 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: resoconto in forma di bozza

 

Cari amici,

vi invio una bozza assolutamente preliminare del "Manuale comune per il

trattamento della persona trattenuta nei Centri" e delle "Modalita' di

collaborazione con associazioni di volontariato e cooperative di

solidarieta' in attuazione dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento".

Fanno riferimento (o tentano di farlo) alla classificazione introdotta da

Riccardo Compagnucci.

A dispetto della forma, fungono, piu' che altro, da pro-memoria della

discussione di ieri.

 

Siate misericordiosi: la bozza e' stata scrita nei ritagli di tempo, tra

metropolitana e treno.

 

Suggerisco che Sergio Ferraiolo, proponga, con apposito messaggio, il

metodo di lavoro per i prossimi passi (suggerimenti, emendamenti,

capovolgimenti del testo).

 

Suggerisco anche che si adotti un metodo standard di informazione a tutta

la rete di associazioni (almeno quella raggiungibile via e-mail).

 

Mando, per conoscenza, questo testo anche ad Alessandra Diodati, sperando

di ottenerne in cambio suggerimenti informali.

 

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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Manuale comune per il trattamento della

persona trattenuta nei Centri

 

1. L'Amministrazione cura che in ogni fase del trattenimento dello

straniero nel Centro siano pienamente tutelati i suoi diritti, con

particolare riguardo a

 

a) le comunicazioni all'autorita' consolare del Paese di appartenenza dello

straniero e le relative deroghe all'obbligo di informazione, secondo quanto

stabilito dall'articolo 4 del Regolamento;

 

b) la possibilita' di impugnazione dei provvedimenti assunti a carico dello

straniero e di accesso, a tal fine, all'assistenza da parte di un difensore

di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio, o, in

mancanza, di un difensore di ufficio, secondo quanto stabilito

dall'articolo 13 del Testo Unico;

 

c) l'applicazione del disposto degli articoli 18, 19 e 31, commi 1 e 4 del

Testo Unico;

 

d) la tutela dell'unita' familiare;

 

e) la tutela del minore;

 

f) la tutela della salute psico-fisica;

 

g) le esigenze di riservatezza nei colloqui;

 

h) l'esigenza dello straniero di esprimersi nella propria lingua;

 

i) l'esigenza dello straniero di essere informato sulle modalita' di

trattenimento e di successivo allontanamento dal territorio nazionale,

anche in relazione alle eventuali possibilita' di rimpatrio assistito e di

reinserimento sociale e lavorativo nel Paese di origine.

 

l) la liberta' di culto e le esigenze di assistenza religiosa;

 

m) la tutela dei valori culturali dello straniero;

 

n) il recupero degli effetti e dei risparmi personali;

 

o) il rispetto delle diversita' di genere e delle abitudini sessuali;

 

p) la liberta di colloquio all'interno del Centro e con visitatori

provenienti dall'esterno, e la liberta' di corrispondenza anche telefonica,

come stabilito dall'articolo 21, comma 1, del Regolamento.

 

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il

Prefetto stipula accordi di collaborazione con associazioni di volontariato

e cooperative di solidarieta', sulla base della direttiva "Modalita' di

collaborazione con associazioni di volontariato e cooperative di

solidarieta' in attuazione dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento". In

particolare, sono forniti servizi di

 

a) interpretariato;

 

b) consulenza giuridica;

 

c) mediazione culturale;

 

d) assistenza psicologica;

 

e) assistenza sociale.

 

3. Quando la collaborazione con associazioni e cooperative non risulti

sufficiente a garantire un'efficace applicazione delle disposizioni di cui

al comma 1, il Prefetto si avvale anche della collaborazione di operatori

qualificati.

 

4. Le modalita' di effettuazione dei servizi sono individuate, nei limiti

del possibile, in modo da garantire una presenza quotidiana di operatori

esterni nel Centro. In particolare, ai fini della tutela del diritto a

ricevere assistenza giuridica, e' garantito l'accesso dello straniero

trattenuto ai servizi di interpretariato e di consulenza giuridica fin dal

suo ingresso nel Centro e, in ogni caso, prima che abbia luogo la convalida

del trattenimento e l'eventuale esame del ricorso avverso il provvedimento

di espulsione.

 

5. Anche al di fuori da accordi di collaborazione, e' garantita la

possibilita' di accesso ai Centri e di colloquio con gli stranieri

trattenuti che vogliano avvalersene ai cittadini italiani e stranieri

regolarmente soggiornanti. A tal fine sono individuati nel Centro spazi

appositi e vengono resi noti gli orari, con validita' almeno mensile, di

durata non inferiore alle due ore settimanali.

 

 

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Modalita' di collaborazione con associazioni di volontariato e cooperative

di solidarieta' in attuazione dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento

 

1. Possono stipulare accordi di collaborazione con il Prefetto della

provincia in cui si trova un Centro le associazioni di volontariato e le

cooperative di solidarieta' che siano state costituite almeno sei mesi

prima della data di stipula dell'accordo di collaborazione (in alternativa:

le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarieta' iscritte

nell'albo di cui al comma 1 bis), e che presentino un progetto per la

realizzazione di uno o piu' servizi in attuazione, anche parziale, delle

finalita' di cui al comma 1 della direttiva "Manuale comune per il

trattamento della persona trattenuta nei Centri", o di altre forme di

assistenza dei cittadini stranieri trattenuti nel Centro, ovvero un

progetto per la formazione degli operatori addetti al funzionamento dei

Centri.

 

(Nell'ipotesi si adotti la formulazione alternativa di cui al comma 1, si

puo' inserire il seguente comma:

1 bis. E' istituito presso ogni Prefettura un albo delle associazioni di

volontariato e delle cooperative di solidarieta' abilitate a prestare

servizi nei Centri. Nei primi sessanta giorni successivi all'emanazione

della presente direttiva possono iscriversi nell'albo le associazioni di

volontariato e le cooperative di solidarieta' gia' attive nel campo della

tutela dei diritti dello persona, o nel campo del sostegno agli stranieri o

ad altre categorie svantaggiate. Trascorso tale tempo, possono iscriversi

nell'albo anche associazioni o cooperative in rapporti di partenariato con

le associazioni o le cooperative gia' iscritte.)

 

2. Le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarieta' che

vogliano stipulare un accordo di collaborazione presentano apposita

richiesta al Prefetto, corredata dal progetto che intendono attuare e dalla

lista delle persone che parteciperanno alla realizzazione del progetto. Il

Prefetto, entro trenta giorni accoglie o respinge, con atto scritto e

motivato indicante le modalita' di impugnazione, la richiesta, ovvero

chiede l'integrazione o la modifica del progetto.

 

3. L'accordo di collaborazione prevede modalita' di ingresso e di

prestazione del servizio tali da risultare compatibili con la gestione del

Centro e con l'espletamento degli altri servizi e con il principio di cui

al comma 4 della direttiva "Manuale comune per il trattamento della persona

trattenuta nei Centri".

 

4. L'accordo di collaborazione prevede modalita' semplificate per

l'autorizzazione di visite allo strniero trattenuto da parte di persone che

non rientrino tra quelle previste dall'articolo 21 del Regolamento, sulla

base di richieste avanzate al Prefetto tramite l'associazione o la

cooperativa con cui e' stipulato l'accordo, fermo restando il diritto del

visitatore di richiedere l'autorizzazione direttamente al Prefetto.