Date: 3:35 PM 1/21/00 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: decreto flussi

 

Cari amici,

vi mando lo schema di decreto flussi, attualmente in commissione aff. cost.

della Camera per il parere. Ha gia' ottenuto quello (positivo) della

analoga commissione del Senato. Ve lo mando senza commenti, perche' non ho

ancora esaminato se vi siano differenze rispetto alla bozza che vi avevo

gia' segnalato.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

--------------

 

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

 

 

 

            VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

 

            VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 4, relativo alla

definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel

territorio dello Stato, per lavoro subordinato - anche per esigenze di

carattere stagionale - e per lavoro autonomo, tenuto conto dei

ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea

eventualmente disposte a norma dell'articolo 20 del suddetto decreto

legislativo;

 

            VISTO il relativo  regolamento di attuazione adottato con decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

 

            VISTO il documento programmatico relativo alla politica

dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma

dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, emanato con decreto del

Presidente della Repubblica 5 agosto 1998 e pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 15 settembre 1998;

 

            VISTI i decreti di programmazione dei flussi di ingresso,

rispettivamente del 27 dicembre 1997 e 16 ottobre 1998;

 

            VISTA la propria direttiva in data 4 agosto 1999, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1999;

 

            CONSIDERATO che la programmazione annuale dei flussi migratori deve

tenere conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del lavoro

e della previdenza sociale nel documento programmatico per il triennio 1998

- 2000 e dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a

livello nazionale e regionale, nonch sul numero dei cittadini stranieri

non appartenenti all'Unione Europea iscritti nelle liste di collocamento,

ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del testo unico;

 

            TENUTO CONTO che alcuni settori produttivi nazionali, quali

turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia e dei servizi richiedono

manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato,

specialmente stagionale;

 

            TENUTO CONTO che altri settori produttivi nazionali, quali

siderurgico, meccanico e artigianali richiedono la manodopera straniera per

ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato;

 

            TENUTO CONTO, altres, delle previsioni di inserimento di

lavoratori autonomi, anche per lo svolgimento di attivit professionali,

verificate d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e con il Ministero della giustizia;

 

CONSIDERATI i ricongiungimenti familiari verificatisi nel corso dell'anno

1999, con conseguente possibilit di accesso immediato al lavoro;

 

 

            SENTITE le competenti commissioni parlamentari permanenti;

 

            SENTITI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il

Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro della

giustizia ed il Ministro per la solidariet sociale;

 

D E C R E T A

 

Art. 1

 

1. Per l'anno 2000, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro

subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo, i

cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota

totale massima di n. 63.000 persone.

 

Art. 2

 

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo 1 consentito

l'ingresso in Italia, per lavoro subordinato e autonomo di n. 30.000

lavoratori cos ripartiti:

 

a) n. 28.000 lavoratori per lavoro subordinato a tempo indeterminato,

determinato e a  carattere stagionale, chiamati ed autorizzati

nominativamente e provenienti da qualsiasi Paese non comunitario con

esclusione dei Paesi di cui all'articolo 3;

 

b) n. 2.000 lavoratori per lavoro autonomo anche per lo svolgimento di

attivit professionali, provenienti da qualsiasi Paese non comunitario con

esclusione dei Paesi di cui all'articolo 3.

 

Art. 3

 

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo 1, tenuto conto

della cooperazione in materia migratoria, consentito l'ingresso in Italia

per motivi di  lavoro subordinato o autonomo o per l'inserimento nel

mercato del lavoro ad una quota di:

 

-   n. 6.000 cittadini albanesi,

-   n. 3.000 cittadini tunisini,

-   n.  3.000 cittadini marocchini,

-.. n.  6.000 cittadini di altri Paesi, non appartenenti all'Unione Europea

che sottoscrivano   specifiche intese di cooperazione in materia migratoria.

 

Art. 4

 

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo 1 e conformemente

alle modalit individuate dal regolamento di attuazione del Testo Unico. 25

luglio 1998, n. 286, consentito l'ingresso fino ad un numero massimo di

n. 15.000 persone, provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario, ai

sensi dell'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del predetto testo unico;

2. Ove le domande presentate ai sensi del comma precedente entro 60 giorni

dalla pubblicazione del presente decreto ed accolte, ai sensi dell'art. 35,

comma 2 del Regolamento di attuazione, nei successivi 60 giorni, non siano

sufficienti a coprire per intero la predetta quota di 15.000 unit, per la

residua parte, possono essere rilasciati i permessi di soggiorno ai sensi

dell'articolo 23, comma 4, del predetto Testo Unico;

3. Nei casi di cui al comma 2, in fase di prima applicazione e in

conformit all'articolo 35 del regolamento di attuazione, i visti di

ingresso possono essere rilasciati ai lavoratori stranieri, residenti

all'estero, iscritti nelle liste presso le rappresentanze diplomatiche e

consolari italiane dei Paesi con i quali siano state concluse le intese

previste dall'articolo 21 del testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

 

Art. 5

 

1. Qualora, trascorsi 140 giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, si verifichino significativi residui delle quote di cui

ai precedenti articoli 2, 3 e 4, con direttiva del Presidente del Consiglio

dei ministri, d'intesa con i Ministri interessati e ferma restando la quota

massima di cui all'articolo 1 del presente decreto, si provveder, sulla

base dell'andamento delle effettive richieste, a rideterminare le

ripartizioni numeriche stabilite.

 

Roma,