Date: 3:35 PM 1/21/00 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: decreto flussi
Cari amici,
vi mando lo schema di decreto flussi,
attualmente in commissione aff. cost.
della Camera per il parere. Ha gia' ottenuto
quello (positivo) della
analoga commissione del Senato. Ve lo mando
senza commenti, perche' non ho
ancora esaminato se vi siano differenze
rispetto alla bozza che vi avevo
gia' segnalato.
Cordiali saluti
sergio briguglio
--------------
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
VISTO
il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, emanato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
VISTO,
in particolare, l'articolo 3, comma 4, relativo alla
definizione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato, per lavoro subordinato
- anche per esigenze di
carattere stagionale - e per lavoro autonomo,
tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea
eventualmente disposte a norma dell'articolo
20 del suddetto decreto
legislativo;
VISTO
il relativo regolamento di
attuazione adottato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394;
VISTO
il documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, a norma
dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1998, n.
40, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 agosto 1998 e
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 1998;
VISTI
i decreti di programmazione dei flussi di ingresso,
rispettivamente del 27 dicembre 1997 e 16
ottobre 1998;
VISTA
la propria direttiva in data 4 agosto 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1999;
CONSIDERATO
che la programmazione annuale dei flussi migratori deve
tenere conto del fabbisogno di manodopera,
stimato dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale nel documento
programmatico per il triennio 1998
- 2000 e dell'andamento dell'occupazione e dei
tassi di disoccupazione a
livello nazionale e regionale, nonch sul
numero dei cittadini stranieri
non appartenenti all'Unione Europea iscritti
nelle liste di collocamento,
ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del testo
unico;
TENUTO
CONTO che alcuni settori produttivi nazionali, quali
turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia
e dei servizi richiedono
manodopera straniera per lo svolgimento di
lavori a tempo determinato,
specialmente stagionale;
TENUTO
CONTO che altri settori produttivi nazionali, quali
siderurgico, meccanico e artigianali
richiedono la manodopera straniera per
ricoprire posti di lavoro a tempo
indeterminato;
TENUTO
CONTO, altres, delle previsioni di inserimento di
lavoratori autonomi, anche per lo svolgimento
di attivit professionali,
verificate d'intesa con il Ministero
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministero della
giustizia;
CONSIDERATI i ricongiungimenti familiari
verificatisi nel corso dell'anno
1999, con conseguente possibilit di accesso
immediato al lavoro;
SENTITE
le competenti commissioni parlamentari permanenti;
SENTITI
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il
Ministro degli affari esteri, il Ministro
dell'interno, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il Ministro della
giustizia ed il Ministro per la solidariet
sociale;
D E C R E T A
Art. 1
1. Per l'anno 2000, sono ammessi in Italia,
per motivi di lavoro
subordinato, anche a carattere stagionale, e
di lavoro autonomo, i
cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero, entro una quota
totale massima di n. 63.000 persone.
Art. 2
1. Nell'ambito della quota massima di cui
all'articolo 1 consentito
l'ingresso in Italia, per lavoro subordinato e
autonomo di n. 30.000
lavoratori cos ripartiti:
a) n. 28.000 lavoratori per lavoro subordinato
a tempo indeterminato,
determinato e a carattere stagionale, chiamati ed autorizzati
nominativamente e provenienti da qualsiasi
Paese non comunitario con
esclusione dei Paesi di cui all'articolo 3;
b) n. 2.000 lavoratori per lavoro autonomo
anche per lo svolgimento di
attivit professionali, provenienti da
qualsiasi Paese non comunitario con
esclusione dei Paesi di cui all'articolo 3.
Art. 3
1. Nell'ambito della quota massima di cui
all'articolo 1, tenuto conto
della cooperazione in materia migratoria,
consentito l'ingresso in Italia
per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per l'inserimento nel
mercato del lavoro ad una quota di:
-
n. 6.000 cittadini albanesi,
-
n. 3.000 cittadini tunisini,
-
n. 3.000 cittadini
marocchini,
-.. n.
6.000 cittadini di altri Paesi, non appartenenti all'Unione Europea
che sottoscrivano specifiche intese di cooperazione in materia
migratoria.
Art. 4
1. Nell'ambito della quota massima di cui
all'articolo 1 e conformemente
alle modalit individuate dal regolamento di
attuazione del Testo Unico. 25
luglio 1998, n. 286, consentito l'ingresso
fino ad un numero massimo di
n. 15.000 persone, provenienti da qualsiasi
Paese extracomunitario, ai
sensi dell'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del
predetto testo unico;
2. Ove le domande presentate ai sensi del comma
precedente entro 60 giorni
dalla pubblicazione del presente decreto ed
accolte, ai sensi dell'art. 35,
comma 2 del Regolamento di attuazione, nei
successivi 60 giorni, non siano
sufficienti a coprire per intero la predetta
quota di 15.000 unit, per la
residua parte, possono essere rilasciati i
permessi di soggiorno ai sensi
dell'articolo 23, comma 4, del predetto Testo
Unico;
3. Nei casi di cui al comma 2, in fase di
prima applicazione e in
conformit all'articolo 35 del regolamento di
attuazione, i visti di
ingresso possono essere rilasciati ai
lavoratori stranieri, residenti
all'estero, iscritti nelle liste presso le
rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane dei Paesi con i quali siano
state concluse le intese
previste dall'articolo 21 del testo unico
delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero.
Art. 5
1. Qualora, trascorsi 140 giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, si verifichino significativi
residui delle quote di cui
ai precedenti articoli 2, 3 e 4, con direttiva
del Presidente del Consiglio
dei ministri, d'intesa con i Ministri
interessati e ferma restando la quota
massima di cui all'articolo 1 del presente
decreto, si provveder, sulla
base dell'andamento delle effettive richieste,
a rideterminare le
ripartizioni numeriche stabilite.
Roma,