Date: 12:55 PM 2/16/00 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: Centri di permanenza temporanea

 

Cari amici,

come probabilmente gia' sapete, alcune settimane fa si e' costituito un

gruppo di lavoro per la definizione di proposte relative al trattamento

degli stranieri trattenuti nei Centri di permanenza temporanea (Cpt). Ai

lavori hanno preso parte, anche con diversita' di posizioni e motivazioni,

il Sottosegretario Maritati, Gianfranco Schiavone, Christopher Hein,

Daniela Pompei, Lucio Gregoretti, Dino Frisullo, Sergio Ferraiolo, Riccardo

Compagnucci e lo scrivente (spero di non aver dimenticato nessuno).

 

Quella che vi mando e' una bozza di proposta (per l'emanazione -

probabilmente - di una direttiva) che cerca di tener conto di quanto e'

emerso nelle discussioni del gruppo e delle osservazioni - scritte e orali

- pervenute in queste settimane.

 

Nella proposta, si cerca di esplicitare la necessita' di tutela di alcuni

(non pochi) diritti dello straniero trattenuto; in primo luogo il diritto

di essere adeguatamente informato ed assistito in sede di convalida della

misura di trattenimento e di esame dell'eventuale ricorso contro il

provvedimento di espulsione. Si cerca anche di garantire possibilita' di

accesso e di visita anche al di fuori di progetti di collaborazione. Questi

ultimi, poi, restano cosa assolutamente distinta dalla gestione dei centri.

 

Non e' un documento formalmente approvato, ne' tantomeno e' perfetto. Lo

sottopongo, d'accordo in questo con tutto il gruppo di lavoro, alla vostra

critica. Liberi voi di farmi pervenire osservazioni ed emendamenti. Tutte

le proposte di modifica che perverranno entro una settimana saranno da me

girate al gruppo di lavoro, e saranno attentamente considerate per un

ulteriore miglioramento del testo. Inutile dirvi che sono gradite proposte

in forma di emendamento esplicito.

 

In nessun caso la partecipazione al gruppo di lavoro, ne' l'impegno per il

miglioramento di questo testo puo' essere confusa con l'accettazione

dell'istituzione dei centri o con il coinvolgimento nella loro gestione. Lo

dico a tutela degli altri, non a tutela mia.

 

Resta fermo che, se verra' emanata una direttiva - poniamo - dal Capo della

Polizia, la responsabilita' (e, con essa, i meriti e i demeriti relativi)

sara' dello stesso Capo della Polizia e dei suoi superiori. Se i contenuti

di questa direttiva saranno tali da migliorare la vita degli stranieri

trattenuti nei centri, non potro' che rallegrarmene.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

p.s.: potrete trovare il documento anche sul mio sito (febbraio 2000).

 

 

------------------

 

 

Manuale comune per il trattamento della

persona trattenuta nei Centri

 

Art. 1

 

1. Il Ministero dell'interno cura che in ogni fase del trattenimento dello

straniero nel Centro siano pienamente tutelati i suoi diritti, con

particolare riguardo a

 

a) le comunicazioni all'autorita' consolare del Paese di appartenenza dello

straniero e le relative deroghe all'obbligo di informazione, secondo quanto

stabilito dall'articolo 4 del Regolamento, nonche' la segnalazione del

trattenimento a familiari dello straniero o a conoscenti da lui indicati;

 

b) la possibilita' di impugnazione dei provvedimenti assunti a carico dello

straniero e di accesso, a tal fine, all'assistenza da parte di un difensore

di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio, o, in

mancanza, di un difensore di ufficio, secondo quanto stabilito

dall'articolo 13 del Testo Unico;

 

c) la tutela del diritto d'asilo e l'applicazione del disposto degli

articoli 18, 19 e 31, commi 1 e 4, del Testo Unico;

 

d) la tutela del minore e dell'unita' familiare, fatto salvo quanto

disposto dal comma 2;

 

e) la tutela della salute psico-fisica;

 

f) le esigenze di riservatezza nei colloqui;

 

g) l'esigenza di esprimersi nella propria lingua o in lingua a lui nota;

 

h) l'esigenza di essere informato, all'atto del suo ingresso nel Centro, in

lingua a lui comprensibile, sui motivi alla base del trattenimento e del

successivo allontanamento dal territorio nazionale, nonche' sulle modalita'

degli stessi, anche in relazione alle eventuali possibilita' di rimpatrio

assistito e di reinserimento sociale e lavorativo nel Paese di origine.

 

i) la liberta' di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze

relative al culto stesso;

 

l) il rispetto delle diversita' di genere;

 

m) il rischio di pregiudizio derivante dall'identita' sessuale;

 

n) il recupero degli effetti e dei risparmi personali;

 

o) la liberta' di colloquio all'interno del Centro e con visitatori

provenienti dall'esterno, nei limiti stabiliti dal comma 2, e la liberta'

di corrispondenza anche telefonica, come stabilito dall'articolo 21, comma

1, del Regolamento.

 

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,

 

a) lo straniero e' informato della possibilita' di colloquio con gli

organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2;

 

b)  allo straniero e' consegnata copia del regolamento del Centro in una

lingua a lui comprensibile, ovvero, ove non sia possibile, in una lingua a

sua scelta, tra inglese, spagnolo, francese e arabo;

 

c) gli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono avere

possibilita' di colloquio con lo straniero prima della convalida della

misura di trattenimento. Essi hanno inoltre la facolta' di sottoporre

all'attenzione dell'Amministrazione e del gestore del Centro, nonche' al

giudice competente per la convalida della misura di trattenimento, le

proprie osservazioni sui risultati del colloquio, l'indicazione di

circostanze o esigenze familiari o personali emerse durante il colloquio

stesso, nonche' ogni altra informazione ed elemento che possa risultare

utile in fase di convalida e ai fini del rispetto dei diritti dello

straniero trattenuto, inclusi gli elementi che riguardano il diritto di

richiedere asilo o l'applicazione degli articoli 18, 19 e 31, commi 1 e 4,

del Testo Unico. Anche successivamente alla convalida, i medesimi organismi

hanno facolta' di sottoporre al giudice competente ogni altra informazione

ed elemento che ritengano utile al fine di chiedere la revisione della

misura di trattenimento a carico dello straniero.

 

d) fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento,

la comunicazione all'autorita' consolare competente e' effettuata di norma

successivamente alla convalida della misura di trattenimento.

 

e) le donne di cui si dispone il trattenimento devono potersi avvalere

dell'assistenza di personale del proprio sesso. Nell'organizzazione delle

misure di sorveglianza l'Amministrazione cura, ove possibile, di provvedere

alla stessa attraverso l'ausilio di personale femminile.

 

f) la permanenza di un minore nel Centro e' consentita solo a tutela

dell'unita' familiare e comunque su esplicita richiesta di un genitore.

Puo' essere altresi' consentita su decisione del competente Tribunale per i

minorenni. In questi casi al minore deve comunque essere garantito un

trattamento adeguato alle sue specifiche esigenze.

 

g) i nuclei familiari presenti all'interno del Centro devono poter godere

di spazi propri. Ove una sistemazione adeguata a tale esigenza non si renda

possibile in tempi brevi, si provvede al trasferimento del nucleo in altro

centro attrezzato.

 

h) l'amministrazione garantisce, anche mediante il gestore del Centro o gli

organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2, la segnalazione del

trattenimento dello straniero ai familiari o conoscenti di cui alla lettera

a) del comma 1.

 

i) l'amministrazione cura di disporre che i servizi forniti dal gestore del

Centro rispettino, compatibilmente con le esigenze della vita collettiva,

le abitudini ed i precetti religiosi dei diversi stranieri con particolare

riferimento alle modalita' delle funzioni religiose, alle modalita' di

erogazione e alla tipologia dei pasti, nonche' agli altri aspetti relativi

al culto.

 

l) al fine di assicurare la liberta' di corrispondenza telefonica, il

Centro deve essere dotato di apparecchi telefonici pubblici, accessibili da

parte degli ospiti, e in numero non inferiore a un apparecchio ogni

venticinque stranieri trattenuti.

 

m) fermo restando quanto garantito dal comma 7 dell'articolo 21 del

Regolamento, e nel rispetto dei principi contenuti al comma 1 del medesimo

articolo, e' consentito, su richiesta dello straniero trattenuto o previa

autorizzazione del Prefetto, l'accesso ai Centri, finalizzato alla visita

degli stranieri trattenuti, ai cittadini italiani o di un paese dell'Unione

europea e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. A tal fine sono

individuati nel Centro spazi appositi e vengono resi noti gli orari, con

validita' almeno mensile, di durata non inferiore alle due ore al giorno.

L'autorizzazione del Prefetto e' concessa o negata con provvedimento

scritto e motivato recante le modalitˆ di impugnazione, entro quarantotto

ore dalla ricezione della richiesta.

 

 

Art. 2

 

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, il

Prefetto stipula accordi di collaborazione con enti, associazioni di

volontariato e cooperative di solidarietˆ, sulla base delle disposizioni di

cui all'articolo 3. In particolare, sono forniti servizi di

 

a) interpretariato;

 

b) consulenza giuridica;

 

c) mediazione culturale;

 

d) assistenza psicologica;

 

e) assistenza sociale

 

f) animazione del tempo libero.

 

2. Quando la collaborazione con gli organismi di cui al comma 1 non risulti

sufficiente a garantire un'efficace attuazione delle disposizioni di cui

all'articolo 1, le prestazioni necessarie a detta attuazione devono

comunque essere garantite dal gestore del Centro, che puo' avvalersi della

collaborazione di operatori qualificati..

 

3. Le modalita' di effettuazione dei servizi sono stabilite, nei limiti del

possibile, in modo da garantire una presenza quotidiana di operatori

esterni nel Centro. In particolare, ai fini della tutela del diritto a

ricevere assistenza giuridica, e' garantito l'accesso dello straniero

trattenuto ai servizi di interpretariato e di consulenza giuridica prima

che abbia luogo la convalida della misura di trattenimento e l'eventuale

esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

 

 

Art. 3

 

1. Possono stipulare accordi di collaborazione con il Prefetto della

provincia in cui si trova il Centro gli organismi di cui al comma 1

dell'articolo 2 che siano stati costituiti almeno due anni prima della data

di stipula dell'accordo di collaborazione, e che presentino un progetto

dettagliato per la realizzazione di uno o piu' servizi in attuazione, anche

parziale, delle finalita' di cui all'articolo 1, o di altre forme di

assistenza dei cittadini stranieri trattenuti nel Centro, ovvero un

progetto per la formazione degli operatori addetti al funzionamento dei

Centri.

 

2. Gli organismi di cui al comma 1 che vogliano stipulare un accordo di

collaborazione presentano apposita richiesta al Prefetto, corredata dal

progetto che intendono attuare e dalla lista delle persone che

parteciperanno alla realizzazione del progetto stesso. Il Prefetto, entro

trenta giorni accoglie o respinge, con atto scritto e motivato indicante le

modalita' di impugnazione, la richiesta, ovvero chiede l'integrazione o la

modifica del progetto.

 

3. L'accordo di collaborazione prevede modalita' di ingresso e di

prestazione del servizio tali da risultare compatibili con la gestione del

Centro, con l'espletamento degli altri servizi e con l'attuazione del

principio stabilito dal comma 3 dell'articolo 2.

 

4. L'accordo di collaborazione prevede modalita' semplificate per

l'autorizzazione di visite allo straniero trattenuto, secondo quanto

disposto dalla lettera m) del comma 2 dell'articolo 1, sulla base di

richieste avanzate al Prefetto tramite l'organismo con cui e' stipulato

l'accordo, fermo restando il diritto del visitatore di richiedere

l'autorizzazione direttamente al Prefetto.