Date: 3:09 PM 2/25/00 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: lettera al Ministro Bianco

 

Cari amici,

vi mando il testo di una lettera che e' stata inviata oggi al Ministro

dell'interno Bianco dal Gruppo di Riflessione, con l'adesione di ARCI e

ICS, sulla questione dei mezzi di sostentamento necessari per l'ingresso ex

art. 23, co.4 del Testo unico (ricerca di lavoro senza sponsor).

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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Egregio Ministro,

 

 

in vista della pubblicazione sulla Gazzetta Uffciale del decreto di

programmazione dei flussi migratori per l'anno in corso, assume particolare

rilievo il contenuto che verra' dato alla direttiva, da emanare in base

all'articolo 4, co.3 del Testo Unico, sui mezzi di sostentamento richiesti

per l'ingresso in Italia.

 

In sede di definizione del parere sul Regolamento di attuazione dello

stesso Testo Unico, la Commissione Affari Costituzionali della Camera

raccomando' che non venisse chiesta dimostrazione di disponibilita' di

mezzi in relazione all'ingresso ex articolo 23, co. 4 del Testo Unico

(ingresso per inserimento nel mercato del lavoro senza sponsor). La ratio

di tale raccomandazione e' fondata sulla considerazione che il lavoratore

straniero che faccia ingresso in base a quella disposizione per un verso e'

mosso dal bisogno economico e non puo' quindi disporre, ab origine, di

mezzi che consentano il sostentamento in Italia; per l'altro viene incontro

a un esigenza di manodopera, dichiarata dal Governo all'atto della

programmazione, e non colmata dagli altri meccanismi (chiamata nominativa e

ingresso sponsorizzato).

 

E' assolutamente indispensabile che tale raccomandazione, che facciamo

nostra, non venga disattesa, giacche' l'imposizione di un requisito di

disponibilita' di mezzi non commisurato alla effettiva condizione del

tipico migrante vanificherebbe l'importantissimo canale di ingresso in

esame - canale che, ricordiamo, e' stato percorso con successo, seppure in

una condizione forzatamente illegale, dai quasi novecentomila immigrati

sanati negli ultimi tredici anni.

 

Riteniamo che, qualora non si si ritenga opportuno prescindere del tutto

dal requisito di disponibilita' di mezzi, l'ammontare richiesto non debba

superare, per gli ingressi ex articolo 23, co. 4, l'importo dell'assegno

sociale per un periodo di novanta giorni, sommato al contributo forfettario

per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Trascorso il periodo di

novanta giorni, in mancanza di fatti penalmente rilevanti o di

comportamenti atti a dimostrare un particolare disagio sociale, la

capacita' di sostentamento del lavoratore straniero con mezzi leciti

dovrebbe essere data per scontata. Situazioni contrarie, che potrebbero

costituire motivo di allarme sociale, potrebbero essere facilmente curate

con le opportune sanzioni, in caso di comportamenti illeciti, o con la

revoca del permesso ed il conseguente invito a lasciare il territorio dello

Stato, in caso di insanabile impossibilita' di inserimento.