Date: 3:09 PM 2/25/00 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: lettera al Ministro Bianco
Cari amici,
vi mando il testo di una lettera che e' stata
inviata oggi al Ministro
dell'interno Bianco dal Gruppo di Riflessione,
con l'adesione di ARCI e
ICS, sulla questione dei mezzi di
sostentamento necessari per l'ingresso ex
art. 23, co.4 del Testo unico (ricerca di
lavoro senza sponsor).
Cordiali saluti
sergio briguglio
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Egregio Ministro,
in vista della pubblicazione sulla Gazzetta
Uffciale del decreto di
programmazione dei flussi migratori per l'anno
in corso, assume particolare
rilievo il contenuto che verra' dato alla
direttiva, da emanare in base
all'articolo 4, co.3 del Testo Unico, sui
mezzi di sostentamento richiesti
per l'ingresso in Italia.
In sede di definizione del parere sul
Regolamento di attuazione dello
stesso Testo Unico, la Commissione Affari
Costituzionali della Camera
raccomando' che non venisse chiesta
dimostrazione di disponibilita' di
mezzi in relazione all'ingresso ex articolo
23, co. 4 del Testo Unico
(ingresso per inserimento nel mercato del
lavoro senza sponsor). La ratio
di tale raccomandazione e' fondata sulla
considerazione che il lavoratore
straniero che faccia ingresso in base a quella
disposizione per un verso e'
mosso dal bisogno economico e non puo' quindi
disporre, ab origine, di
mezzi che consentano il sostentamento in
Italia; per l'altro viene incontro
a un esigenza di manodopera, dichiarata dal
Governo all'atto della
programmazione, e non colmata dagli altri
meccanismi (chiamata nominativa e
ingresso sponsorizzato).
E' assolutamente indispensabile che tale
raccomandazione, che facciamo
nostra, non venga disattesa, giacche'
l'imposizione di un requisito di
disponibilita' di mezzi non commisurato alla
effettiva condizione del
tipico migrante vanificherebbe
l'importantissimo canale di ingresso in
esame - canale che, ricordiamo, e' stato percorso
con successo, seppure in
una condizione forzatamente illegale, dai
quasi novecentomila immigrati
sanati negli ultimi tredici anni.
Riteniamo che, qualora non si si ritenga
opportuno prescindere del tutto
dal requisito di disponibilita' di mezzi, l'ammontare
richiesto non debba
superare, per gli ingressi ex articolo 23, co.
4, l'importo dell'assegno
sociale per un periodo di novanta giorni,
sommato al contributo forfettario
per l'iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale. Trascorso il periodo di
novanta giorni, in mancanza di fatti
penalmente rilevanti o di
comportamenti atti a dimostrare un particolare
disagio sociale, la
capacita' di sostentamento del lavoratore
straniero con mezzi leciti
dovrebbe essere data per scontata. Situazioni
contrarie, che potrebbero
costituire motivo di allarme sociale,
potrebbero essere facilmente curate
con le opportune sanzioni, in caso di
comportamenti illeciti, o con la
revoca del permesso ed il conseguente invito a
lasciare il territorio dello
Stato, in caso di insanabile impossibilita' di inserimento.