Date: 12:23 PM 3/6/00 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: sopravvenuta disoccupazione di
lavoratori stranieri
Cari amici,
vi giro un messaggio che mi e' stato inviato
da Scandicci. Allego anche la
mia risposta. Penso che la cosa possa esservi
utile, dal momento che mi
sono stati segnalati altri casi di cattiva
interpretazione dell'articolo
22, comma 9 del Testo Unico e del
corrispondente articolo 37 del
Regolamento. In base a queste disposizioni, il
lavoratore che perda il
posto di lavoro non deve subire modifiche del
permesso di soggiorno, ne'
riguardo al titolo (vedi il caso sotto
riportato), ne' riguardo alla durata
(vedi provvedimenti inopportuni adottati - per
quel che ne so - dalla
Questura dell'Aquila).
Vi prego di cooperare (ciascuno per la propria
parte - chi ha orecchie per
intendere intenda) perche' le amministrazioni
periferiche comprendano
pienamente il significato delle disposizioni
in questione.
Cordiali saluti
sergio briguglio
-----------
>From: "Dagmar e Roberto"
<daggi@tin.it>
>To: <briguglio@frascati.enea.it>
>Subject: regolarizzazione e collocamento
>Date: Sun, 5 Mar 2000 12:05:18 +0100
>MIME-Version: 1.0
>X-Priority: 3
>X-MSMail-Priority: Normal
>X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE
V4.72.3110.3
>
>Caro Sergio
>Perch¸ chi ha ottenuto il permesso di
soggiorno con la regolarizzazione,
>anche se in possesso del libretto di
lavoro non viene ammesso al
>collocamento una volta perso il lavoro? A
Firenze al collocamento non viene
>dato il foglio rosa utile per una
riassunzione a chi ha ottenuto il permesso
>con l'ultima sanatoria, e consigliano di
andare in Questura a trasformare il
>permesso per lavoro con uno per attesa
occupazione, cosa che chiaramente i
>cittadini stranieri si guardano bene dal
fare. E' cos“ o probabilmente mi ¸
>sfuggita qualche circolare a proposito?
>Ti ringrazio per il lavoro che fai
>Ciao
>Roberto Menichetti
>Uff. immigrati Comune di Scandicci
>
To: "Dagmar e Roberto"
<daggi@tin.it>
From: Sergio Briguglio
<briguglio@frascati.enea.it>
Subject: Re: regolarizzazione e collocamento
Cc:
Bcc:
X-Attachments:
Caro Roberto,
non ti e' sfuggito niente. E' un abuso, che ti
pregherei di segnalare alle
autorita' locali.
La legge, il regolamento e la circolare di
applicazione del regolamento
(vedi la pagina di febbraio 2000 del mio sito)
sono chiarissime: in caso di
licenziamento lo straniero e' iscritto nelle
liste di collocamento (senza
modifica del titolo del permesso di soggiorno)
fino alla scadenza del
permesso.
Nel caso in cui il periodo che separa dalla
scadenza del permesso risulti
di durata inferiore a un anno, lo straniero e'
iscritto nelle liste di
collocamento (ancora senza modifica del titolo
del permesso) per un intero
anno. Al momento della scadenza del permesso,
questo e' rinnovato fino alla
data di scadenza dell'iscrizione nelle liste
di collocamento. Solo in
questa occasione si procede alla modifica del
titolo del permesso; non in
base alla legge o al regolamento, ma in base
alla circolare di applicazione
del regolamento, di cui riporto il brano
rilevante:
"Il successivo art. 37 disciplina
l'iscrizione nelle liste di collocamento
del lavoratore licenziato, dimesso o invalido,
il comma 3 prescrive che il
rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
(che nel caso di lavoratore
disoccupato avra' la specifica "attesa
occupazione" cosi' come indicato in
precedenti disposizioni), ha durata fino ad un
anno dalla data di
iscrizione nelle liste di collocamento. Tenuto
conto dell'espresso richiamo
alle disposizioni dell'art.36, commi 3 e 4,
nel caso in cui lo straniero
non abbia trovato un'occupazione, alla
scadenza del suddetto permesso di
soggiorno, dovra' abbandonare il territorio
nazionale.".
Si potrebbe questionare sulla legittimita' di
questa circolare, ma la cosa
non e' comunque di rilievo per il caso che ti
interessa.
Ti prego di farmi sapere come va a finire la cosa (...)