Date: 12:23 PM 3/6/00 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: sopravvenuta disoccupazione di lavoratori stranieri

 

Cari amici,

vi giro un messaggio che mi e' stato inviato da Scandicci. Allego anche la

mia risposta. Penso che la cosa possa esservi utile, dal momento che mi

sono stati segnalati altri casi di cattiva interpretazione dell'articolo

22, comma 9 del Testo Unico e del corrispondente articolo 37 del

Regolamento. In base a queste disposizioni, il lavoratore che perda il

posto di lavoro non deve subire modifiche del permesso di soggiorno, ne'

riguardo al titolo (vedi il caso sotto riportato), ne' riguardo alla durata

(vedi provvedimenti inopportuni adottati - per quel che ne so - dalla

Questura dell'Aquila).

 

Vi prego di cooperare (ciascuno per la propria parte - chi ha orecchie per

intendere intenda) perche' le amministrazioni periferiche comprendano

pienamente il significato delle disposizioni in questione.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

-----------

 

 

>From: "Dagmar e Roberto" <daggi@tin.it>

>To: <briguglio@frascati.enea.it>

>Subject: regolarizzazione e collocamento

>Date: Sun, 5 Mar 2000 12:05:18 +0100

>MIME-Version: 1.0

>X-Priority: 3

>X-MSMail-Priority: Normal

>X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V4.72.3110.3

>

>Caro Sergio

>Perch¸ chi ha ottenuto il permesso di soggiorno con la regolarizzazione,

>anche se in possesso del libretto di lavoro non viene ammesso al

>collocamento una volta perso il lavoro? A Firenze al collocamento non viene

>dato il foglio rosa utile per una riassunzione a chi ha ottenuto il permesso

>con l'ultima sanatoria, e consigliano di andare in Questura a trasformare il

>permesso per lavoro con uno per attesa occupazione, cosa che chiaramente i

>cittadini stranieri si guardano bene dal fare. E' cos“ o probabilmente mi ¸

>sfuggita qualche circolare a proposito?

>Ti ringrazio per il lavoro che fai

>Ciao

>Roberto Menichetti

>Uff. immigrati Comune di Scandicci

>

 

 

To: "Dagmar e Roberto" <daggi@tin.it>

From: Sergio Briguglio <briguglio@frascati.enea.it>

Subject: Re: regolarizzazione e collocamento

Cc:

Bcc:

X-Attachments:

 

Caro Roberto,

non ti e' sfuggito niente. E' un abuso, che ti pregherei di segnalare alle

autorita' locali.

 

La legge, il regolamento e la circolare di applicazione del regolamento

(vedi la pagina di febbraio 2000 del mio sito) sono chiarissime: in caso di

licenziamento lo straniero e' iscritto nelle liste di collocamento (senza

modifica del titolo del permesso di soggiorno) fino alla scadenza del

permesso.

 

Nel caso in cui il periodo che separa dalla scadenza del permesso risulti

di durata inferiore a un anno, lo straniero e' iscritto nelle liste di

collocamento (ancora senza modifica del titolo del permesso) per un intero

anno. Al momento della scadenza del permesso, questo e' rinnovato fino alla

data di scadenza dell'iscrizione nelle liste di collocamento. Solo in

questa occasione si procede alla modifica del titolo del permesso; non in

base alla legge o al regolamento, ma in base alla circolare di applicazione

del regolamento, di cui riporto il brano rilevante:

 

"Il successivo art. 37 disciplina l'iscrizione nelle liste di collocamento

del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, il comma 3 prescrive che il

rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro (che nel caso di lavoratore

disoccupato avra' la specifica "attesa occupazione" cosi' come indicato in

precedenti disposizioni), ha durata fino ad un anno dalla data di

iscrizione nelle liste di collocamento. Tenuto conto dell'espresso richiamo

alle disposizioni dell'art.36, commi 3 e 4, nel caso in cui lo straniero

non abbia trovato un'occupazione, alla scadenza del suddetto permesso di

soggiorno, dovra' abbandonare il territorio nazionale.".

 

Si potrebbe questionare sulla legittimita' di questa circolare, ma la cosa

non e' comunque di rilievo per il caso che ti interessa.

 

Ti prego di farmi sapere come va a finire la cosa (...)