Date: 4:39 PM 3/10/00 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: messaggio di Elena Rozzi
Cari amici,
giro il seguente messaggio inviatomi da Elena
Rozzi.
Cordiali saluti
sergio briguglio
>X-Originating-IP: [62.10.35.163]
>From: "Elena Rozzi"
<e_rozzi@hotmail.com>
>To: briguglio@frascati.enea.it
>Subject: controllo della Magistratura
sulle espulsioni
>Date: Thu, 09 Mar 2000 23:56:43 PST
>Mime-Version: 1.0
>
>
>Caro Sergio,
>ti pregherei di inviare questo appello
alla mailing-list.
>
>L’appello prende spunto da un episodio
verificatosi due settimane fa a
>Torino, per denunciare il comportamento
illegittimo della Questura di Torino
>e per proporre concretamente una modifica
della legge che potrebbe
>migliorare il livello di garanzia dei
diritti dei cittadini trattenuti nei
>Centri di Permanenza Temporanea.
>
>Lo invieremo alle istituzioni destinatarie
dell'appello all'inizio della
>settimanza prossima.
>
>Ciao,
>elena
>
>
>
>Al Presidente della Repubblica
>Al Presidente del Senato
>Al Presidente della Camera dei Deputati
>Ai gruppi parlamentari
>Al Presidente del Consiglio dei Ministri
>Al Ministro dell’Interno
>Al Ministro di Grazia e Giustizia
>Al Consiglio Superiore della Magistratura
>Al Questore di Torino
>Al Prefetto di Torino
>Al Presidente del Tribunale di Torino
>
>
>
>Torino, marzo 2000
>
>Accade a Torino che un ragazzo rumeno
presenti domanda di regolarizzazione e
>che debba attendere un intero anno (dal
febbraio 1999 al febbraio 2000) per
>ricevere una risposta.
>Intanto, nell’attesa della risposta, il
datore di lavoro che aveva firmato
>l’impegno ad assumerlo (forse stanco di
attendere mesi e mesi senza poterlo
>impiegare regolarmente) decide di non
mantenere l’impegno. Nel settembre ’99
>S. trova un altro datore di lavoro e si
presenta allo sportello adibito alle
>procedure di regolarizzazione, per la
firma del nuovo contratto.
>Ma la modifica non viene registrata dalla
Direzione Provinciale del Lavoro,
>ente che deve effettuare gli accertamenti
sul contratto di lavoro: la
>verifica viene quindi svolta in relazione
al primo datore di lavoro, che
>naturalmente non si presenta.
>Si avvia così un meccanismo inarrestabile
che da un banale errore (la
>mancata registrazione di una modifica del
contratto di lavoro) porterà
>all’espulsione di S.
>
>La Direzione Provinciale del Lavoro,
infatti, comunica alla Questura che il
>datore di lavoro non si è presentato,
informazione che viene a sua volta
>comunicata dalla Questura alla Prefettura.
La Prefettura dispone perciò che
>non possa essere revocato un vecchio
decreto di espulsione che S. aveva
>ricevuto nel giugno del 1998. A causa di
questo precedente provvedimento di
>espulsione non revocato la Questura
respinge la domanda di regolarizzazione.
>S. si presenta in Questura il 19 febbraio
2000 per ritirare l’esito della
>domanda di regolarizzazione: riceve il
rigetto e viene trattenuto nel Centro
>di Permanenza Temporanea affinchè
l’espulsione possa essere eseguita non
>appena sia disponibile il vettore.
>
>Ma il Magistrato che deve convalidare il
trattenimento nel Centro, informato
>dei fatti e ritenendo quindi che S.
avrebbe potuto impugnare con successo il
>provvedimento di rigetto davanti al
T.A.R., dispone che debba
>"procrastinarsi l’esecuzione
dell’espulsione in attesa dell’udienza per la
>sospensione nel radicando giudizio avanti
al T.A.R."
>Il giorno successivo (il 22 febbraio) la
Questura di Torino, disattendendo
>il provvedimento dell’Autorità
Giudiziaria, esegue l’espulsione
>accompagnando S. alla Malpensa e
imbarcandolo sull’aereo per Bucarest.
>
>A seguito delle rimostranze dell’avvocato,
il Dirigente dell’Ufficio
>Stranieri della Questura comunica
telefonicamente a quest’ultimo che
>l’Amministrazione ritiene illegittimo il
provvedimento dell’Autorità
>Giudiziaria e che quindi lo disattende
eseguendo immediatamente l’espulsione
>di S.
>Poco dopo questa telefonata l’avvocato
riceve via fax un nuovo provvedimento
>del Magistrato, che revoca la disposizione
del giorno precedente.
>*****
>
>
>Questa storia (insieme ad altri tre casi
analoghi verificatisi nell’ultimo
>mese) è solo un esempio tra i tanti di
come la vita del cittadino straniero
>nel nostro paese sia posta totalmente
nelle mani delle Forze dell’Ordine,
>senza che sia possibile alcun effettivo
controllo da parte dell’Autorità
>Giudiziaria.
>
>Riteniamo una grave violazione dei più
elementari principi del diritto il
>fatto che una parte in causa, a fronte di
un provvedimento giudiziario
>ritenuto illegittimo, lo disattenda
volontariamente; il che è ancora più
>sorprendente se si considera che la parte
in causa è una parte pubblica. E’
>noto, infatti, che l’eventuale
illegittimità di un provvedimento
>giurisdizionale deve essere fatta valere
ricorrendo agli strumenti
>processuali previsti dall’ordinamento e
non con una unilaterale
>dichiarazione di illegittimità cui
consegue la materiale disapplicazione del
>provvedimento del Magistrato.
>
>
>Ma la sostanziale vanificazione del
controllo giudiziario non discende solo
>dal comportamento delle Questure: è la
normativa stessa a determinare una
>vero e proprio annullamento del diritto
alla difesa, e il discutibile
>provvedimento del Magistrato di Torino è
indice di un disagio avvertito
>dalla stessa Magistratura .
>
>L’Autorità Giudiziaria, infatti,
nell’udienza di convalida è chiamata
>unicamente a convalidare il provvedimento
di trattenimento nel Centro di
>Permanenza Temporanea (con la sola
eccezione di un provvedimento di
>espulsione appena emesso contro cui sia
presentato ricorso). Non ha alcuno
>strumento per sospendere l’esecuzione
dell’espulsione: anche in assenza di
>convalida, l’espulsione viene comunque
eseguita dalla Questura non appena
>ciò sia possibile.
>
>
>Chiediamo quindi che il Parlamento o il
Governo (utilizzando la delega
>legislativa prevista dalla legge 40/98,
art. 47, co.2) intervengano per
>rendere più effettivo il controllo
giurisdizionale sull’operato
>dell’Amministrazione.
>
>In particolare l’Autorità Giudiziaria
competente alla convalida del
>provvedimento di trattenimento dovrebbe
avere la possibilità - sia in sede
>di udienza di convalida, sia
successivamente, d'ufficio o ad istanza di
>parte - di disporre la sospensione dell’esecuzione
dell’espulsione almeno
>nei casi in cui:
>a) il cittadino straniero abbia richiesto
il rilascio o il rinnovo del
>permesso di soggiorno (anche tramite
procedure di regolarizzazione) e la
>richiesta sia stata rigettata, ovvero il
permesso di soggiorno gli sia stato
>revocato, se le motivazioni del rifiuto o
della revoca sono tali per cui
>l’Autorità Giudiziaria competente alla
convalida ritenga che il ricorso al
>T.A.R. possa essere esperito con successo;
>b) il cittadino straniero risulti compreso
in una delle categorie per le
>quali l’art. 19 del T.U. 286/98 prevede il
divieto di espulsione e
>respingimento: minori; conviventi con
parenti entro il quarto grado o il
>coniuge, di nazionalità italiana; donne in
stato di gravidanza o nei sei
>mesi successivi alla nascita del figlio;
titolari di carta di soggiorno;
>persone che rischiano persecuzioni per
motivi di razza, di sesso, di lingua,
>di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni
>personali o sociali.
>
>
>
>
>
>
>Riteniamo improrogabile, per uno Stato di
diritto, che venga attuata una
>modifica legislativa al fine di garantire
il diritto di difesa dei cittadini
>stranieri trattenuti, in attesa che sia
rivisto l'istituto stesso dei Centri
>di Permanenza Temporanea: istituto di cui
sono ormai evidenti, come
>sostenuto da autorevoli giuristi, i
rilevanti aspetti di incostituzionalità.
>
>
>
>Rete d’urgenza contro il razzismo
>A.Me.Cu (Associazione Mediatori Culturali)
>AIZO (Associazione Italiana Zingari Oggi)
>ASGI (Associazione Studi Giuridici
sull’Immigrazione)
>Associazione Frantz Fanon
>Comitato "Oltre il razzismo"
>Gruppo Abele
>Sanabil
>Servizio Migranti della Chiesa Evangelica
Valdese di Torino
>Lunaria
>.Zip - Cooperativa Senza Frontiere
>
>______________________________________________________
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