Date: 4:01 PM 3/13/00 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: sulla tratta di esseri umani
Cari amici,
sempre a mo' di stimolo per la riflessione, vi
mando alcune considerazioni
(un po' tagliate con l'accetta, nel tentativo
di riordinare le idee) sulla
questione "tratta di esseri umani".
Fanno riferimento principalmente alle
situazioni relative alla prostituzione delle
ragazze nigeriane in Italia.
Non ho avuto modo di partecipare al recente
convegno di Brescia
sull'argomento. E' ovviamente possibile che
chi vi ha preso parte o ha
comunque una piu' solida esperienza in materia
trovi queste riflessioni
assai primitive. Poco male. Le cestini.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA TRATTA
1) In un contesto di immigrazione
sostanzialmente respinta dalla societa' e
dallo Stato e' controproducente introdurre
meccanismi che equivalgano ad
aggiramenti impropri di tale chiusura.
Soprattutto se sono basati sul
criterio di appartenenza ad una categoria che
invece si vorrebbe vedere
depopolata - quella delle prostitute. In altre
parole, se per uscire dalla
clandestinita' forzata da una scarsa apertura
dei flussi regolari posso
chiedere asilo, poco male: avro' tanti
richiedenti asilo abusivi, ma non si
prendono l'AIDS. Se invece il messaggio e':
"per uscire, basta essere
prostituta", induco la gente a
prostituirsi o, quanto meno, non la dissuado.
2) L'articolo 18, tuttavia, e' utilissimo,
perche' consente di proteggere
chi e' vittima della tratta. Pero', se, con
uno slogan, definisco ogni
prostituta "vittima della tratta",
faccio un pessimo servizio, e rendo
inutile o dannoso l'articolo 18 stesso. E'
come, in un reparto di malattie
infettive, stabilire che chiunque varchi la
soglia e' un malato di colera.
Perdero' risorse a curare amici e parenti di
veri malati di colera, e
curero' malissimo i malati effettivi.
3) Si tratta quindi di individuare dei
meccanismi che consentano di
selezionare i destinatari
"appropriati" delle misure di protezione,
riservando alle altre persone diverse forme di
sostegno (coerenti,
comunque, con il trattamento che destino ad
altri stranieri - forme non
"premiali", cioe').
4) Perche' una ragazza sulla strada non chiede
aiuto alla prima occasione a
polizia o unita' di strada? Possono esistere
varie ragioni: la ragazza
a) punta comunque al guadagno (attuale o
differito); in questo caso, ferma
restando l'opportunita' di interventi di
carattere pedagogico, pastorale,
psicologico, etc., la risposta dello Stato
dovrebbe essere l'espulsione, in
condizioni non migliori di quelle riservate al
generico immigrato
clandestino;
b) non si fida della polizia; in questo caso
si potrebbe proporre che nelle
pattuglie notturne ci sia sempre un elemento
femminile; le unita' di
strada, poi, possono fare molto per stabilire
un rapporto di fiducia con le
ragazze;
c) teme ritorsioni; tre casi possibili:
c1) se le teme in Italia, e' necessario dare
l'informazione relativa alla
possibilita' di sparire, cambiando citta',
identita', etc.;
c2) se le teme per i familiari in Patria, e'
necessario introdurre dei
correttivi all'articolo 18 che consentano di
dare protezione ai familiari
(ricongiungimento immediato), o sviluppare
rapporti di collaborazione
perche' sia la polizia del paese di origine ad
assicurare protezione alle
famiglie;
c3) se le teme, in Patria, ma per se stessa
(non essendo disposta a restare
in Italia), e' necessario chiedersi: che tipo
di ritorsioni vengono
esercitate all'atto del rimpatrio? i
trafficanti pretendono comunque il
pagamento del "debito" (mi riferisco
alla situazione nigeriana, non a
quella albanese)? o lo pretendono solo in caso
di rimpatrio volontario? In
quest'ultima ipotesi, sarebbe utile camuffare i
rimpatri volontari da
espulsioni, e tornerebbe utile - piuttosto che
dannoso - un palese
trattamento sanzionatorio, da parte delle
autorita' del paese di
provenienza nei confronti delle espulse (penso
agli arresti in Nigeria). La
ragazza, cioe', otterrebbe la "patente di
espulsa", e potrebbe sottrarsi a
pretese di pagamento.
5) Con riferimento a questi ultimi punti, cosa
sappiamo della effettiva
pericolosita' delle organizzazioni di
trafficanti? Su quelle albanesi,
forse sappiamo gia' molto. Ma su quelle
nigeriane? Si tratta di
un'organizzazione vasta e ramificata, o di una
miriade di
micro-organizzazioni? Sono effettivamente in
grado di esercitare
ritorsioni, o si tratta di millanteria?
6) Il ricorso a riti Voodoo farebbe pensare a
una debolezza riguardo alla
possibilita' di esercitare ritorsioni (la
mafia non ricorre al
malocchio...). Per saperne di piu' e'
necessario monitorare le espulsioni e
i rimpatri volontari. Nel 1999 sono state
rimpatriate piu' di trecento
prostitute nigeriane. Prima di decidere
qual'e' la forma migliore di
rimpatrio o di assistenza, vediamo come e'
andata a queste ragazze.
7) Nell'ipotesi che si registrino ritorsioni,
possiamo valutare se si
tratti di un'organizzazione vasta o di molte
micro-organizzazioni. Se
scopriamo che e' sufficiente far cambiare
villaggio o quartiere a una
ragazza rimpatriata, per sottrarla a
ritorsioni, e' segno che si tratta di
micro-organizzazioni. In caso contrario, e'
evidente che una forma di
collegamento fra i trafficanti c'e'.
8) Per reprimere la tratta, si possono
utilizzare vari strumenti:
a) Non seppellire troppo facilmente il
requisito di collaborazione con la
giustizia da parte della ragazza. Mentre e'
sacrosanto che, in fase di
uscita dalla strada, non si pretenda tale
collaborazione, puo' essere presa
in considerazione la possibilita' di
"esigere" un contributo ai fini del
rinnovo (o conversione) del permesso. La
questione e' delicata, ma merita
riflessione.
b) Utilizzare, in indagini in Italia, un'informazione
che e' facilmente
ottenibile: quella relativa al domicilio delle
ragazze. Spesso le ragazze
chiedono all'ultimo cliente di accompagnarle a
casa. Altre volte si fanno
accompagnare da volontari delle unita' di
strada. Possono, infine, essere
pedinate. Tipicamente (sia le nigeriane sia le albanesi) vivono
con chi le
sfrutta. E, in piena notte, chi le sfrutta
dorme. La polizia potrebbe
organizzare retate di sfruttatori. Non e'
necessario che ci sia alcuna
denuncia da parte della ragazza, dato che non
si tratta necessariamente di
evidenziare un reato di riduzione in
schiavitu', ma il piu' semplice reato
di favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina finalizzato allo
sfruttamento della prostituzione (art. 12,
commi 1 e 3 del Testo Unico -
vedi sotto). La pena prevista e' la reclusione
da cinque a quindici anni.
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Art. 12
(Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine)
1. Salvo che il fatto costituisca pi
grave reato, chiunque compie
attivit dirette a favorire l'ingresso degli stranieri
nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta
milioni.
(...)
3. Se il fatto di cui al comma 1
commesso a fine di lucro o da tre
o pi
persone in concorso tra loro, ovvero riguarda
l'ingresso di cinque o pi
persone, e nei casi in cui il fatto commesso
mediante l'utilizzazione di
servizi di trasporto internazionale o di
documenti contraffatti, la pena
della reclusione da quattro a dodici anni
e della multa di lire trenta
milioni per ogni straniero di cui stato
favorito l'ingresso in violazione
del presente testo unico. Se il fatto
commesso al fine di reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della
prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di
minori da impiegare in
attivit illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento, la pena della
reclusione da cinque a quindici anni e della
multa di lire cinquanta
milioni per ogni straniero di cui stato
favorito l'ingresso in violazione
del presente testo unico.