Date: 7:42 PM 3/17/00 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: proposte sui cpt

 

Cari amici,

vi mando, con un certo ritardo, l'ultima versione della bozza di

regolamento dei Centri di Permanenza Temporanea (per la parte relativa alla

tutela dei diritti e al rapporto con le associazioni). E' stata approntata

tenendo conto delle osservazioni pervenute entro l'ormai lontana data

indicata alcune settimane fa.

 

Non credo che sia il meglio che si potesse fare, ma e' probabilmente il

meglio che si possa fare sulla base dei contributi pervenuti. Nell'ipotesi,

quindi, che qualcuno ritenga di dover criticare radicalmente questa bozza,

non troverei nulla da ridire.

 

Mi dispiacerebbe solo vedere quel qualcuno comprensibilmente attanagliato

dai rimorsi per non aver segnalato in tempo utile i suoi suggerimenti.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

p.s.: metto lo stesso documento sulla pagina web

http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2000/marzo/

 

 

-------------

 

 

Manuale comune per il trattamento della

persona trattenuta nei Centri

 

Art. 1

 

1. Il Ministero dell'interno cura che in ogni fase del trattenimento dello

straniero nel Centro siano pienamente tutelati i suoi diritti, con

particolare riguardo a

 

a) le comunicazioni all'autorita' consolare del Paese di appartenenza dello

straniero e le relative deroghe all'obbligo di informazione, secondo quanto

stabilito dall'articolo 4 del Regolamento, nonche' la segnalazione del

trattenimento a familiari dello straniero o a conoscenti da lui indicati;

 

b) la possibilita' di impugnazione dei provvedimenti assunti a carico dello

straniero e di accesso, a tal fine, all'assistenza da parte di un difensore

di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio, o, in

mancanza, di un difensore di ufficio, secondo quanto stabilito

dall'articolo 13 del Testo Unico;

 

c) la tutela del diritto d'asilo e l'applicazione del disposto degli

articoli 18, 19, 20, 30, comma 1, lettere c) e d), e 31, commi 1 e 4, del

Testo Unico;

 

d) la tutela del minore e dell'unita' familiare, fatto salvo quanto

disposto dal comma 2;

 

e) la tutela della salute psico-fisica;

 

f) le esigenze di riservatezza nei colloqui;

 

g) l'esigenza di esprimersi nella propria lingua o in lingua a lui nota;

 

h) l'esigenza di essere informato, all'atto del suo ingresso nel Centro, in

lingua a lui comprensibile, sui motivi alla base del trattenimento e del

successivo allontanamento dal territorio nazionale, nonche' sulle modalita'

degli stessi, anche in relazione alle eventuali possibilita' di rimpatrio

assistito e di reinserimento sociale e lavorativo nel Paese di origine.

 

i) la liberta' di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze

relative al culto stesso;

 

l) il rispetto delle diversita' di genere;

 

m) il rischio di pregiudizio derivante dall'identita' sessuale;

 

n) il recupero degli effetti e dei risparmi personali;

 

o) la liberta' di colloquio all'interno del Centro e con visitatori

provenienti dall'esterno, nei limiti stabiliti dal comma 2, e la liberta'

di corrispondenza anche telefonica, come stabilito dall'articolo 21, comma

1, del Regolamento.

 

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,

 

a) lo straniero e' informato della possibilita' di colloquio con gli

organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2;

 

b)  allo straniero e' consegnata copia del regolamento del Centro in una

lingua a lui comprensibile, ovvero, ove non sia possibile, in una lingua a

sua scelta, tra inglese, spagnolo, francese e arabo;

 

c) gli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono avere

possibilita' di colloquio riservato con lo straniero prima della convalida

della misura di trattenimento. Essi hanno inoltre la facolta' di sottoporre

all'attenzione dell'Amministrazione e del gestore del Centro, nonche' al

giudice competente per la convalida della misura di trattenimento, un

proprio rapporto contenente i risultati del colloquio, l'indicazione di

circostanze o esigenze familiari o personali emerse durante il colloquio

stesso, nonche' ogni altra informazione ed elemento che possa risultare

utile in fase di convalida e ai fini del rispetto dei diritti dello

straniero trattenuto, inclusi gli elementi che riguardano il diritto di

richiedere asilo o l'applicazione degli articoli 18, 19, 20, 30, comma 1,

lettere c) e d), e 31, commi 1 e 4, del Testo Unico. Anche successivamente

alla convalida, i medesimi organismi hanno facolta' di sottoporre al

giudice competente ogni altra informazione ed elemento che ritengano utile

al fine di chiedere la revisione della misura di trattenimento a carico

dello straniero. Il delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle

Nazioni Unite per i Rifugiati e i suoi rappresentanti autorizzati e muniti

di appositi permessi rilasciati dal Ministero dell'interno hanno diritto di

accedere al Centro in qualsiasi momento, fatte salve le esigenze di

sicurezza e di regolare funzionamento del Centro stesso, e di intrattenersi

a colloquio riservato con lo straniero trattenuto che desideri avvalersi di

questa possibilita'.

 

d) fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento,

la comunicazione all'autorita' consolare competente e' effettuata di norma

successivamente alla convalida della misura di trattenimento.

 

e) le donne di cui si dispone il trattenimento devono potersi avvalere

dell'assistenza di personale del proprio sesso. Nell'organizzazione delle

misure di sorveglianza l'Amministrazione cura, ove possibile, di provvedere

alla stessa attraverso l'ausilio di personale femminile.

 

f) la permanenza di un minore nel Centro e' consentita solo a tutela

dell'unita' familiare e comunque su esplicita richiesta di un genitore.

Puo' essere altresi' consentita su decisione del competente Tribunale per i

minorenni. In questi casi al minore deve comunque essere garantito un

trattamento adeguato alle sue specifiche esigenze.

 

g) in ogni caso deve essere garantita, per il nucleo familiare per il quale

sia adottata la misura di trattenimento, la permanenza all'interno dello

stesso centro. I nuclei familiari presenti all'interno del Centro devono

poter godere di spazi propri. Ove una sistemazione adeguata a tale esigenza

non si renda possibile in tempi brevi, si provvede al trasferimento del

nucleo in altro centro attrezzato.

 

h) il questore, all'atto dell'adozione della misura di trattenimento,

chiede allo straniero chiede allo straniero quali familiari o conoscenti

presenti in Italia debbano essere immediatamente avvertiti riguardo al

trattenimento, e provvede d'ufficio a informare, anche telefonicamente, le

persone indicate, segnalando con esattezza il luogo in cui ha sede il

Centro e le possibilita' di visita allo straniero trattenuto. Il gestore

del Centro, anche in collaborazione con gli organismi di cui al comma 1

dell'articolo 2, provvedono, ove possibile, alla segnalazione del

trattenimento dello straniero a familiari o conoscenti diversi d quelli

inizialmente indicati.

 

i) l'amministrazione cura di disporre che i servizi forniti dal gestore del

Centro rispettino, compatibilmente con le esigenze della vita collettiva,

le abitudini ed i precetti religiosi dei diversi stranieri con particolare

riferimento alle modalita' delle funzioni religiose, alle modalita' di

erogazione e alla tipologia dei pasti, nonche' agli altri aspetti relativi

al culto.

 

l) al fine di assicurare la liberta' di corrispondenza telefonica, il

Centro deve essere dotato di apparecchi telefonici pubblici, accessibili da

parte degli ospiti, e in numero non inferiore a un apparecchio ogni

venticinque stranieri trattenuti.

 

m) fermo restando quanto garantito dal comma 7 dell'articolo 21 del

Regolamento, e nel rispetto dei principi contenuti al comma 1 del medesimo

articolo, e' consentito, su richiesta dello straniero trattenuto o previa

autorizzazione del Prefetto, l'accesso ai Centri, finalizzato alla visita

degli stranieri trattenuti, ai cittadini italiani o di un paese dell'Unione

europea e ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. A tal fine sono

individuati nel Centro spazi appositi e vengono resi noti gli orari, con

validita' almeno mensile, di durata non inferiore alle due ore al giorno.

L'autorizzazione del Prefetto e' concessa o negata con provvedimento

scritto e motivato recante le modalitˆ di impugnazione, entro quarantotto

ore dalla ricezione della richiesta.

 

n) nei casi in cui sia necessario trattenere lo straniero in un centro

diverso da quello piu' vicino alla provincia in cui la misura di

trattenimento e' adottata, si tiene conto, nella scelta del centro, delle

esigenze dello straniero in merito al diritto di ricevere visite di

familiari o conoscenti.

 

o) il delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i

Rifugiati, i suoi rappresentanti autorizzati e gli organismi di cui al

comma 1 dell'articolo 2 hanno facolta' di visionare, in qualunque momento,

il registro in cui sono annotati la data e l'ora di ingresso e di uscita

degli stranieri trattenuti nel Centro.

 

 

Art. 2

 

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, il

Prefetto stipula accordi di collaborazione con enti, associazioni di

volontariato e cooperative di solidarietˆ, sulla base delle disposizioni di

cui all'articolo 3. In particolare, sono forniti servizi di

 

a) interpretariato;

 

b) consulenza giuridica;

 

c) mediazione culturale;

 

d) assistenza psicologica;

 

e) assistenza sociale

 

f) animazione del tempo libero.

 

2. Quando la collaborazione con gli organismi di cui al comma 1 non risulti

sufficiente a garantire un'efficace attuazione delle disposizioni di cui

all'articolo 1, le prestazioni necessarie a detta attuazione devono

comunque essere garantite dal Prefetto, tramite il gestore del Centro o la

collaborazione di operatori qualificati.

 

3. Le modalita' di effettuazione dei servizi sono stabilite, nei limiti del

possibile, in modo da garantire una presenza quotidiana di operatori

esterni nel Centro. In particolare, ai fini della tutela del diritto a

ricevere assistenza giuridica, e' garantito l'accesso dello straniero

trattenuto ai servizi di interpretariato e di consulenza giuridica prima

che abbia luogo la convalida della misura di trattenimento e l'eventuale

esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

 

 

Art. 3

 

1. Possono stipulare accordi di collaborazione con il Prefetto della

provincia in cui si trova il Centro gli organismi di cui al comma 1

dell'articolo 2 che siano stati costituiti almeno due anni prima della data

di stipula dell'accordo di collaborazione, e che presentino un progetto

dettagliato per la realizzazione di uno o piu' servizi in attuazione, anche

parziale, delle finalita' di cui all'articolo 1, o di altre forme di

assistenza dei cittadini stranieri trattenuti nel Centro, ovvero un

progetto per la formazione degli operatori addetti al funzionamento dei

Centri.

 

2. Gli organismi di cui al comma 1 che vogliano stipulare un accordo di

collaborazione presentano apposita richiesta al Prefetto, corredata dal

progetto che intendono attuare e dalla lista delle persone che

parteciperanno alla realizzazione del progetto stesso. Il Prefetto, entro

trenta giorni accoglie o respinge, con atto scritto e motivato indicante le

modalita' di impugnazione, la richiesta, ovvero chiede l'integrazione o la

modifica del progetto.

 

3. L'accordo di collaborazione prevede modalita' di ingresso e di

prestazione del servizio tali da risultare compatibili con la gestione del

Centro, con l'espletamento degli altri servizi e con l'attuazione del

principio stabilito dal comma 3 dell'articolo 2.

 

4. L'accordo di collaborazione prevede modalita' semplificate per

l'autorizzazione di visite allo straniero trattenuto, secondo quanto

disposto dalla lettera m) del comma 2 dell'articolo 1, sulla base di

richieste avanzate al Prefetto tramite l'organismo con cui e' stipulato

l'accordo, fermo restando il diritto del visitatore di richiedere

l'autorizzazione direttamente al Prefetto.