Date: 7:42 PM 3/17/00 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: proposte sui cpt
Cari amici,
vi mando, con un certo ritardo, l'ultima
versione della bozza di
regolamento dei Centri di Permanenza
Temporanea (per la parte relativa alla
tutela dei diritti e al rapporto con le
associazioni). E' stata approntata
tenendo conto delle osservazioni pervenute
entro l'ormai lontana data
indicata alcune settimane fa.
Non credo che sia il meglio che si potesse
fare, ma e' probabilmente il
meglio che si possa fare sulla base dei
contributi pervenuti. Nell'ipotesi,
quindi, che qualcuno ritenga di dover
criticare radicalmente questa bozza,
non troverei nulla da ridire.
Mi dispiacerebbe solo vedere quel qualcuno
comprensibilmente attanagliato
dai rimorsi per non aver segnalato in tempo
utile i suoi suggerimenti.
Cordiali saluti
sergio briguglio
p.s.: metto lo stesso documento sulla pagina
web
http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2000/marzo/
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Manuale comune per il trattamento della
persona trattenuta nei Centri
Art. 1
1. Il Ministero dell'interno cura che in ogni
fase del trattenimento dello
straniero nel Centro siano pienamente tutelati
i suoi diritti, con
particolare riguardo a
a) le comunicazioni all'autorita' consolare
del Paese di appartenenza dello
straniero e le relative deroghe all'obbligo di
informazione, secondo quanto
stabilito dall'articolo 4 del Regolamento,
nonche' la segnalazione del
trattenimento a familiari dello straniero o a
conoscenti da lui indicati;
b) la possibilita' di impugnazione dei
provvedimenti assunti a carico dello
straniero e di accesso, a tal fine,
all'assistenza da parte di un difensore
di fiducia, con eventuale ammissione al
gratuito patrocinio, o, in
mancanza, di un difensore di ufficio, secondo quanto
stabilito
dall'articolo 13 del Testo Unico;
c) la tutela del diritto d'asilo e
l'applicazione del disposto degli
articoli 18, 19, 20, 30, comma 1, lettere c) e
d), e 31, commi 1 e 4, del
Testo Unico;
d) la tutela del minore e dell'unita'
familiare, fatto salvo quanto
disposto dal comma 2;
e) la tutela della salute psico-fisica;
f) le esigenze di riservatezza nei colloqui;
g) l'esigenza di esprimersi nella propria
lingua o in lingua a lui nota;
h) l'esigenza di essere informato, all'atto
del suo ingresso nel Centro, in
lingua a lui comprensibile, sui motivi alla
base del trattenimento e del
successivo allontanamento dal territorio
nazionale, nonche' sulle modalita'
degli stessi, anche in relazione alle
eventuali possibilita' di rimpatrio
assistito e di reinserimento sociale e
lavorativo nel Paese di origine.
i) la liberta' di culto, l'assistenza
religiosa e le specifiche esigenze
relative al culto stesso;
l) il rispetto delle diversita' di genere;
m) il rischio di pregiudizio derivante
dall'identita' sessuale;
n) il recupero degli effetti e dei risparmi
personali;
o) la liberta' di colloquio all'interno del
Centro e con visitatori
provenienti dall'esterno, nei limiti stabiliti
dal comma 2, e la liberta'
di corrispondenza anche telefonica, come
stabilito dall'articolo 21, comma
1, del Regolamento.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1,
a) lo straniero e' informato della
possibilita' di colloquio con gli
organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b)
allo straniero e' consegnata copia del regolamento del Centro in una
lingua a lui comprensibile, ovvero, ove non
sia possibile, in una lingua a
sua scelta, tra inglese, spagnolo, francese e
arabo;
c) gli organismi di cui al comma 1
dell'articolo 2 devono avere
possibilita' di colloquio riservato con lo
straniero prima della convalida
della misura di trattenimento. Essi hanno
inoltre la facolta' di sottoporre
all'attenzione dell'Amministrazione e del
gestore del Centro, nonche' al
giudice competente per la convalida della
misura di trattenimento, un
proprio rapporto contenente i risultati del
colloquio, l'indicazione di
circostanze o esigenze familiari o personali
emerse durante il colloquio
stesso, nonche' ogni altra informazione ed
elemento che possa risultare
utile in fase di convalida e ai fini del
rispetto dei diritti dello
straniero trattenuto, inclusi gli elementi che
riguardano il diritto di
richiedere asilo o l'applicazione degli
articoli 18, 19, 20, 30, comma 1,
lettere c) e d), e 31, commi 1 e 4, del Testo
Unico. Anche successivamente
alla convalida, i medesimi organismi hanno
facolta' di sottoporre al
giudice competente ogni altra informazione ed
elemento che ritengano utile
al fine di chiedere la revisione della misura
di trattenimento a carico
dello straniero. Il delegato in Italia
dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati e i suoi
rappresentanti autorizzati e muniti
di appositi permessi rilasciati dal Ministero
dell'interno hanno diritto di
accedere al Centro in qualsiasi momento, fatte
salve le esigenze di
sicurezza e di regolare funzionamento del
Centro stesso, e di intrattenersi
a colloquio riservato con lo straniero
trattenuto che desideri avvalersi di
questa possibilita'.
d) fatto salvo quanto disposto dall'articolo
4, comma 4, del Regolamento,
la comunicazione all'autorita' consolare
competente e' effettuata di norma
successivamente alla convalida della misura di
trattenimento.
e) le donne di cui si dispone il trattenimento
devono potersi avvalere
dell'assistenza di personale del proprio
sesso. Nell'organizzazione delle
misure di sorveglianza l'Amministrazione cura,
ove possibile, di provvedere
alla stessa attraverso l'ausilio di personale
femminile.
f) la permanenza di un minore nel Centro e'
consentita solo a tutela
dell'unita' familiare e comunque su esplicita
richiesta di un genitore.
Puo' essere altresi' consentita su decisione
del competente Tribunale per i
minorenni. In questi casi al minore deve
comunque essere garantito un
trattamento adeguato alle sue specifiche
esigenze.
g) in ogni caso deve essere garantita, per il
nucleo familiare per il quale
sia adottata la misura di trattenimento, la
permanenza all'interno dello
stesso centro. I nuclei familiari presenti all'interno
del Centro devono
poter godere di spazi propri. Ove una
sistemazione adeguata a tale esigenza
non si renda possibile in tempi brevi, si
provvede al trasferimento del
nucleo in altro centro attrezzato.
h) il questore, all'atto dell'adozione della
misura di trattenimento,
chiede allo straniero chiede allo straniero
quali familiari o conoscenti
presenti in Italia debbano essere
immediatamente avvertiti riguardo al
trattenimento, e provvede d'ufficio a
informare, anche telefonicamente, le
persone indicate, segnalando con esattezza il
luogo in cui ha sede il
Centro e le possibilita' di visita allo
straniero trattenuto. Il gestore
del Centro, anche in collaborazione con gli
organismi di cui al comma 1
dell'articolo 2, provvedono, ove possibile,
alla segnalazione del
trattenimento dello straniero a familiari o
conoscenti diversi d quelli
inizialmente indicati.
i) l'amministrazione cura di disporre che i
servizi forniti dal gestore del
Centro rispettino, compatibilmente con le
esigenze della vita collettiva,
le abitudini ed i precetti religiosi dei
diversi stranieri con particolare
riferimento alle modalita' delle funzioni
religiose, alle modalita' di
erogazione e alla tipologia dei pasti, nonche'
agli altri aspetti relativi
al culto.
l) al fine di assicurare la liberta' di
corrispondenza telefonica, il
Centro deve essere dotato di apparecchi
telefonici pubblici, accessibili da
parte degli ospiti, e in numero non inferiore
a un apparecchio ogni
venticinque stranieri trattenuti.
m) fermo restando quanto garantito dal comma 7
dell'articolo 21 del
Regolamento, e nel rispetto dei principi
contenuti al comma 1 del medesimo
articolo, e' consentito, su richiesta dello
straniero trattenuto o previa
autorizzazione del Prefetto, l'accesso ai
Centri, finalizzato alla visita
degli stranieri trattenuti, ai cittadini
italiani o di un paese dell'Unione
europea e ai cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti. A tal fine sono
individuati nel Centro spazi appositi e
vengono resi noti gli orari, con
validita' almeno mensile, di durata non
inferiore alle due ore al giorno.
L'autorizzazione del Prefetto e' concessa o
negata con provvedimento
scritto e motivato recante le modalitˆ di
impugnazione, entro quarantotto
ore dalla ricezione della richiesta.
n) nei casi in cui sia necessario trattenere
lo straniero in un centro
diverso da quello piu' vicino alla provincia
in cui la misura di
trattenimento e' adottata, si tiene conto,
nella scelta del centro, delle
esigenze dello straniero in merito al diritto di
ricevere visite di
familiari o conoscenti.
o) il delegato in Italia dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, i suoi rappresentanti autorizzati e
gli organismi di cui al
comma 1 dell'articolo 2 hanno facolta' di
visionare, in qualunque momento,
il registro in cui sono annotati la data e
l'ora di ingresso e di uscita
degli stranieri trattenuti nel Centro.
Art. 2
1. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 1, il
Prefetto stipula accordi di collaborazione con
enti, associazioni di
volontariato e cooperative di solidarietˆ,
sulla base delle disposizioni di
cui all'articolo 3. In particolare, sono
forniti servizi di
a) interpretariato;
b) consulenza giuridica;
c) mediazione culturale;
d) assistenza psicologica;
e) assistenza sociale
f) animazione del tempo libero.
2. Quando la collaborazione con gli organismi
di cui al comma 1 non risulti
sufficiente a garantire un'efficace attuazione
delle disposizioni di cui
all'articolo 1, le prestazioni necessarie a
detta attuazione devono
comunque essere garantite dal Prefetto,
tramite il gestore del Centro o la
collaborazione di operatori qualificati.
3. Le modalita' di effettuazione dei servizi
sono stabilite, nei limiti del
possibile, in modo da garantire una presenza
quotidiana di operatori
esterni nel Centro. In particolare, ai fini
della tutela del diritto a
ricevere assistenza giuridica, e' garantito
l'accesso dello straniero
trattenuto ai servizi di interpretariato e di
consulenza giuridica prima
che abbia luogo la convalida della misura di
trattenimento e l'eventuale
esame del ricorso avverso il provvedimento di
espulsione.
Art. 3
1. Possono stipulare accordi di collaborazione
con il Prefetto della
provincia in cui si trova il Centro gli
organismi di cui al comma 1
dell'articolo 2 che siano stati costituiti
almeno due anni prima della data
di stipula dell'accordo di collaborazione, e
che presentino un progetto
dettagliato per la realizzazione di uno o piu'
servizi in attuazione, anche
parziale, delle finalita' di cui all'articolo
1, o di altre forme di
assistenza dei cittadini stranieri trattenuti
nel Centro, ovvero un
progetto per la formazione degli operatori
addetti al funzionamento dei
Centri.
2. Gli organismi di cui al comma 1 che
vogliano stipulare un accordo di
collaborazione presentano apposita richiesta
al Prefetto, corredata dal
progetto che intendono attuare e dalla lista
delle persone che
parteciperanno alla realizzazione del progetto
stesso. Il Prefetto, entro
trenta giorni accoglie o respinge, con atto
scritto e motivato indicante le
modalita' di impugnazione, la richiesta,
ovvero chiede l'integrazione o la
modifica del progetto.
3. L'accordo di collaborazione prevede
modalita' di ingresso e di
prestazione del servizio tali da risultare
compatibili con la gestione del
Centro, con l'espletamento degli altri servizi
e con l'attuazione del
principio stabilito dal comma 3 dell'articolo
2.
4. L'accordo di collaborazione prevede
modalita' semplificate per
l'autorizzazione di visite allo straniero
trattenuto, secondo quanto
disposto dalla lettera m) del comma 2
dell'articolo 1, sulla base di
richieste avanzate al Prefetto tramite
l'organismo con cui e' stipulato
l'accordo, fermo restando il diritto del
visitatore di richiedere
l'autorizzazione direttamente al Prefetto.