Date: 10:12 AM 3/21/00 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: circolare sul decreto-flussi; varie

 

Cari amici,

vi mando il testo della circolare del Capo della Polizia per l'applicazione

del decreto-flussi. Potrete trovarla anche alla pagina

 

http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2000/marzo/

 

Di particolare interesse mi sembra, oltre alla questione "sponsorizzazione"

- sulla quale sarebbe necessario prestare la dovuta assistenza agli

interessati e segnalare le eventuali disfunzioni, l'interpretazione

sanamente ampia che viene data al dettato dell'art. 39, comma 7 del

regolamento attuativo (conversione inpermesso di soggiorno per lavoro

autonomo di permessi di soggiono ad altro titolo). Vi e' sancito il

principio secondo il quale all'attivita' lavorativa si puo' accedere anche

a valle di un ingresso per soggiorno di breve periodo. Naturalmente, con i

requisiti attualmente richiesti per l'accesso al lavoro autonomo, la cosa

puo' risultare poco rilevante ai fini pratici. Ma puo' gettare le basi per

una revisione della normativa.

 

Vi segnalo anche che sulla G.U. del 16/3/2000 e' stata pubblicata - a

quanto mi risulta - la direttiva sui mezzi di sostentamento necessari, per

ogni tipo di soggiorno. Conto di mandarvela al piu' presto.

 

Vi mando, infine, qui sotto, un messaggio inviatomi da Osimo. Chi avesse

risposte da dare, puo' inviarle direttamente a gingarg@tiscalinet.it

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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From: "gianfranco ingargiola" <gingarg@tiscalinet.it>

To: "Sergio Briguglio" <briguglio@frascati.enea.it>

Subject: dall'associazione multietnica "Steve Biko"

Date: Tue, 21 Mar 2000 00:00:26 +0100

MIME-Version: 1.0

X-Priority: 3

X-MSMail-Priority: Normal

X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V5.00.2615.200

 

     ASSOCIAZIONE MULTIETNICA "STEVE BIKO" Osimo (An)   ci stiamo

interessando per conoscere ed avere  notizie di precedenti esperienze di

cooperative di lavoro tra  immigrati/e. Ci sapresti indicare chi ha giˆ

affrontato questo  argomento, per aiutarci a risolverlo suggerendoci  la

"giusta  via"?   Grazie   Gianfranco Ingargiola

 

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Circolare n.300.C/2000/156/P/12.214.3.4/1a Div

Roma 16 marzo 2000

 

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2000

sui flussi d'ingresso per l'anno 2000.

 

E' stato pubblicato sulla G.U. n.62 del 15 marzo u.s. il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, recante la programmazione dei flussi

d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per

l'anno 2000.

 

Il decreto in esame, che si compone di cinque articoli, e' il primo emanato

ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.L.vo 25 luglio 1998, n.286 e consente

l'ingresso per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e per

lavoro autonomo a cittadini extracomunitari residenti all'estero entro la

quota massima di n. 63.000 persone (art.1).

 

Nell'ambito della quota massima predetta il decreto in questione prevede

l'ingresso di 30.000 lavoratori provenienti da qualunque paese non

comunitario (28.000 per lavoro subordinato e 2000 per lavoro autonomo)

(art.2), nonche' una quota riservata per un totale di 18.000 persone a

favore di cittadini stranieri appartenenti a Stati specificamente

individuati (6000 albanesi, 3000 tunisini, 30000 marocchini, 6000 di altri

paesi che sottoscrivano intese di cooperazione) che potranno entrare in

Italia per svolgere attivita' di lavoro subordinato o autonomo o per

l'inserimento nel mercato del lavoro (art.3).

 

Particolare rilevanza riveste l'art. 4 che, nello stabilire una quota di

ingresso per ricerca di lavoro a favore di 15.000 persone, sempre

nell'ambito della quota massima di 63.000 unita', rende esecutivi i

principi stabiliti dall'art.23 del T.U. sull'immigrazione, confrmemente

alle modalita' individuate nel regolamento di attuazione (art. 34, 35 e 36).

 

Viene infine prevista la possibilita' di una rideterminazione delle

ripartizioni numeriche stabilite, sempre nell'ambito del tetto massimo di

63.000 unita', attraverso specifica direttiva del Presidente del Consiglio

dei ministri, nel caso che si verifichino dei residui nelle quote stabilita

(art.5).

 

Cio' premesso, nel richiamare le disposizioni impartite con circolare

n.300/C/227729/12/207/1aDiv. del 23.12.1999, con particolare riguardo a

quanto previsto nel capo V del regolamento di attuazione concernente la

disciplina del lavoro, si forniscono ulteriori precisazioni circa le

modalita' applicative del decreto in esame.

 

Innanzitutto, per cio' che concerne la procedura e i requisiti necessari

per la prestazione di garanzia ai fini del rilascio dell'autorizzazione

all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro, deve chiarirsi, cosi'

come indicato all'art.34 reg. att., che puo' prestare garanzia il cittadino

italiano e lo straniero con permesso di soggiorno di durata residua non

inferiore ad un anno.

 

Il garante dovra' dimostrare una capacita' economica adeguata

allaprestazione di garanzia (art.34, comma 1 reg. att.) ovvero la

disponibilita' di un reddito personale o familiare che tenga conto del

numero di familiari a carico, sulla scorta dei criteri stabiliti, in

materia di ricongiungimento familiare, dall'art.29 co.3 lett.b) del T.U.

sull'immigrazione (l'importo annuo dell'assegno sociale cui applicare il

moltiplicatore previsto dalla citata norma e' attualmente pari a L.

8.005.400).

 

Il garante non dovra' inoltre, cosi' come indicato nell'art.31 comma 3 reg.

att., richiamato dall'art.34 comma 1 reg. att., risultare denunciato per

uno dei reati previsti dal T.U. sull'immigrazione ovvero dei reati previsti

dagli art. 380 e 381 c.p.p., oppure risultare colpito da una misura di

prevenzione, salvi i casi di esclusione previsti dal citato art.31 comma 3

reg. att..

 

La garanzia, cosi' come specificato dall'art.34 comma 2 reg. att., potra'

essere prestata per non piu' di due stranieri per ciascun anno, presso la

Questura della provincia ove ha residenza il garante.

 

Per l'assunzione della garanzia, il garante dovra' presentare, ai sensi del

citato art.34 comma 2 lett. a), c) e d) reg. att., per ciascuno straniero

di cui si chiede l'ingresso - col limite massimo di due - fideiussione

bancaria o polizza assicurativa (secondo gli schemi in allegato) per la

copertura:

- dei costi dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale;

- dei mezzi di sussistenza dello straniero, per una misura non inferiore

all'importo annuo dell'assegno sociale (l.8.005.400);

- del pagamento delle spese di rimpatrio.

 

Inoltre dovra' dimostrare, ai sensi dell'art.34 comma 2 lett. b) reg. att.,

la disponibilita', attestata mediante specifico impegno, di un alloggio, la

cui idoneita' dovra' essere certificata dal comune o dall'azienda unita'

sanitaria locale (art.16, comma 4 lett. b) reg. att., in tema di rilascio

della carta di soggiorno).

 

Il titolo attestante la garanzia dovra' essere restituito, oltre che nel

caso in cui l'autorizzazione all'ingresso non sia stata utilizzata entro il

termine di sei mesi dalla presentazione della domanda (art. 23 comma 1 reg.

att.), immediatamente, se l'autorizzazione non e' concessa, oppure a

seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare

che il visto d'ingresso non e' stato concesso, ovvero qualora venga

rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro (art. 34 comma 3

reg. att.).

 

La garanzia potra' essere prestata, ai sensi dell'art.34 comma 5 reg. att.,

anche dalle associazioni professionali e sindacali, dagli enti e dalle

associazioni di volontariato che risultino iscritte nel registro delle

associazioni e degli enti locali che svolgono attivita' a favore degli

immigrati, sezione seconda, tenuto preso la Presidenza del Consiglio dei

ministri, Dipartimento per gli affari sociali, Ufficio immigrazione.

 

L'iscrizione dovra' essere attestata mediante esibizione di copia del

decreto, previsto dall'art. 54 comma 1 reg. att., del Ministro per la

solidarieta' sociale, con cui si dispone l'iscrizione nel citato registro e

si indica, inoltre, ai sensi dell'art.53 comma 4 reg. att., il numero

massimo di garanzie annuali che possono essere presentate dai cennati

organismi.

 

In ogni caso, sara' cura di questo Dipartimento, Servizio Immigrazione e

Polizia di Frontiera, far conoscere alle SS.LL., non appena ne avra' avuto

comunicazione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, i dati

identificativi delle predette associazioni.

 

La domanda di autorizzazione all'ingresso dovra' inoltre essere corredata,

ai sensi dell'art.34 comma 7 reg. att., di copia autentica della

deliberazione, degli organismi in questione, circa la prestazione delle

garanzie e della documentazione attestante la disponibilita' delle risorse

occorrenti ad assicurare il sostentamento, l'assistenza sanitaria - per la

durata del permesso di soggiorno - e le spese di eventuale rimpatrio. Tale

disponibilita' economica non dvra' essere inferiore all'importo annuo

dell'assegno sociale (L. 8.005.400) aumentato progressivamente, in caso di

richiesta per piu' stranieri, in base ai criteri di cui all'art.53 comma 4

reg. att..

 

Dovra', ancora, essere indicato, ai sensi del medesimo art. 53 comma 4 reg.

att., il luogo ove tali organismi intendono ospitare lo straniero e le

relative caratteristiche strutturali e sanitarie, certificate a norma del

citato art. 16, comma 4 lett. B) reg. att..

 

Infine, ai sensi dell'art.34 comma 5 lett. b) reg. att., nei confronti dei

legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di

controllo, ovvero dei soci, se si tratta di societa' in nome collettivo,

non dovranno sussistere i pregiudizi di cui al gia' citato art. 31, comma 3

reg. att..

 

La richiesta di autorizzazione all'ingresso potra' essere presentata anche

dalle regioni e dagli enti locali, comprese le comunita' montane e i loro

consorzi o associazioni, ai sensi dell'art. 34 comma 6 reg. att., che

potranno prestare garanzia nei limiti delle risorse finanziarie,

patrimoniali e organizzative appositamente deiberate a norma dei rispettivi

ordinamenti; ai fini della verifica di tali presupposti l'istanza dovra'

essere corredata di copia autentica della deliberazione.

 

Per essi l'indiczione nominativa degli stranieri da garantire e' fatta, a

mente dell'art. 35 comma 1 reg. att., sulla base dell'ordine di priorita'

stabilito nelle liste di cui all'art. 23 comma 1 del T.U. sull'immigrazione.

 

L'istanza per ottenere l'autorizzazione all'ingresso nel mercato del lavoro

di uno straniero, completa della documentazione prescritta, deve essere

presentata entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto.

 

Dovendosi assicurare il rispetto delle disposizioni del decreto (artt. 3 e

4) che pevedono il contingentamento del numero complessivo di ingressi per

ricerca di lavoro e della disposizione del regolamento di attuazione (art.

34 comma 2) che consente la prestazione di garanzia per non piu' di due

stranieri per ciascun anno, si ritiene necessario prevedere un

coordinamento a livello centrale mediante la predisposizione di un

programma di inserimento, nella Banca dati interforze, delle informazioni

concernenti i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni all'ingresso.

 

Una specifica comunicazione circa le modalita' di inserimento dei dati

verra' effettuata dall'Ufficio Coordinamento e Pianificazione Forze di

Polizia, Servizio III, C.E.D. Interforze.

 

All'tto della presentazione della richiesta, sara' opportuno effettuare

immediatamente un'interrogazione della Banca dati per verificare se non sia

gia' stata rilasciata piu' di una autorizzazione all'ingresso sulla scorta

di garanzie prestate dal medesimo richiedente.

 

Essendo, inoltre, il controllo del rispetto della quota assegnata

effettuato, a livello centrale, sulla base del numero di autorizzazioni

effettivamente rilasciate, sara' particolare cura delle SS.LL. assicurare

un tempestivo inserimento dei dati, che consenta una quantificazione in

tempo reale di tali rilasci e permetta di comunicare in tempo utile

l'eventuale raggiungimento del limite massimo di autorizzazioni previsto.

 

Si richiama l'attenzione sulla necessita' che, per evitare disparita' di

trattamento tra i soggetti che presentano le istanze alle varie questure

competenti, le autorizzazioni all'ingresso vengano rilasciate nel piu'

breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni dalla presentazione della

domanda, trasmettendone copia alla direzione provinciale del lavoro

competente.

 

Si lascia alle iniziative delle SS.LL. l'individuazione di ogni opportuno

accorgimento teso al sollecito disbrigo delle procedure in argomento.

 

Deve inoltre segnalarsi che, nel caso di mancato esaurimento della quota

riservata all'accesso al lavoro mediante prestazione di garanzia, ai sensi

dell'art. 4 commi 2 e 3 del decreto in esame, sara' data comunicazione, a

cura di questo Dipartimento, Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera,

al Ministero degli Affari Esteri del numero di posti rimasti disponibili.

 

Di conseguenza, in assenza di una preventiva autorizzazione all'ingresso

mediante prestazione di garanzia, potranno presentarsi per il rilascio dei

permessi di soggiorno titolari di visto di ingresso per inserimento nel

mercato del lavoro, iscritti nelle liste di cui all'art. 23, comma 4 del

T.U. sulll'immigrazione o, in fase di prima applicazione, iscritti nelle

liste presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane dei paesi

con i quali siano state concluse le intese previste dall'art. 21 comma 5

del citato T.U..

 

Si richiama infine l'attenzione sulla possibilita' che anche a taluni

stranieri gia' presenti in Italia ad altro titolo sia consentito di poter

svolgere un'attivita' lavorativa, chiedendo la conversione del permesso di

soggiorno.

 

In particolare, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 14

reg. att., che prevedono la possibilita' di convertire, prima della

scadenza e nell'ambito delle quote previste dal decreto in esame, il

permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione in permesso di

soggiorno per lavoro, dopo aver ottenuto l'autorizzazione al lavoro dalla

competente direzione provinciale del lavoro; oppure in permesso per lavoro

autonomo previa presentazione della prevista documentazione (art. 14 comma

5 reg. att.).

 

Il titolare, inoltre, di un permesso per lavoro stagionale potra' chiedere,

sempre nei limiti delle quote di cui al citato decreto, un permesso di

soggiorno per lavoro subordinato, purche' abbia ottenuto l'anno precedente

un permesso per lavoro stagionale e, alla scadenza, abbia fatto rientro

nello Stato di provenienza (art. 38 comma 7 reg. att.).

 

Il titolare di un permesso di soggiorno che non consente svolgimento di

un'attivita' lavorativa (es.: turismo, affari, ecc.) potra' richiedere la

conversione del permesso di soggiorno in lavoro autonomo presentando, oltre

alla documentazione prescritta, l'attestazione della direzione provinciale

del lavoro che la richiesta rientra nelle quote per lavoro autonomo (art.

39 comma 7 reg. att.).

 

Resta ferma la possibilita' per i titolari di permesso di soggiorno per

lavoro subordinato non stagionale, per lavoro autonomo e per motivi di

famiglia di svolgere altro titpo di attivita' consentita anche al di fuori

delle quote previste nel ripetuto decreto.

 

Tale attivita' diversa da quella riportata sul permesso di soggiorno dara'

luogo, eventualmente in sede di rinnovo del permesso, al rilascio di un

diverso titolo relativo all'attivita' effettivamente svolta e non ad

un'immediata conversione del permesso di soggiorno.

 

Infine, si informa che, al fine di fornire algi utenti, sia stranieri che

italiani, singoli cittadini, enti o associazioni tili informazioni sugli

iter procedurali che devono essere percorsi, e' stato predisposto una sorta

di vademecum, contenente utili indicazioni e che, non appena sara'

stampato, verra' distribuito a codesti Uffici.

 

Confidando nella puntuale applicazione da parte delle SS.LL., si fa riseva

di ulteriori comunicazioni.

 

 

IL CAPO DELLA POLIZIA

Masone