Date: 10:12 AM 3/21/00 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: circolare sul decreto-flussi; varie
Cari amici,
vi mando il testo della circolare del Capo
della Polizia per l'applicazione
del decreto-flussi. Potrete trovarla anche
alla pagina
http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2000/marzo/
Di particolare interesse mi sembra, oltre alla
questione "sponsorizzazione"
- sulla quale sarebbe necessario prestare la
dovuta assistenza agli
interessati e segnalare le eventuali disfunzioni,
l'interpretazione
sanamente ampia che viene data al dettato
dell'art. 39, comma 7 del
regolamento attuativo (conversione inpermesso
di soggiorno per lavoro
autonomo di permessi di soggiono ad altro
titolo). Vi e' sancito il
principio secondo il quale all'attivita'
lavorativa si puo' accedere anche
a valle di un ingresso per soggiorno di breve
periodo. Naturalmente, con i
requisiti attualmente richiesti per l'accesso
al lavoro autonomo, la cosa
puo' risultare poco rilevante ai fini pratici.
Ma puo' gettare le basi per
una revisione della normativa.
Vi segnalo anche che sulla G.U. del 16/3/2000
e' stata pubblicata - a
quanto mi risulta - la direttiva sui mezzi di
sostentamento necessari, per
ogni tipo di soggiorno. Conto di mandarvela al
piu' presto.
Vi mando, infine, qui sotto, un messaggio
inviatomi da Osimo. Chi avesse
risposte da dare, puo' inviarle direttamente a
gingarg@tiscalinet.it
Cordiali saluti
sergio briguglio
-----------------
From: "gianfranco ingargiola"
<gingarg@tiscalinet.it>
To: "Sergio Briguglio"
<briguglio@frascati.enea.it>
Subject: dall'associazione multietnica
"Steve Biko"
Date: Tue, 21 Mar 2000 00:00:26 +0100
MIME-Version: 1.0
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE
V5.00.2615.200
ASSOCIAZIONE MULTIETNICA "STEVE
BIKO" Osimo (An) ci
stiamo
interessando per conoscere ed avere notizie di precedenti esperienze di
cooperative di lavoro tra immigrati/e. Ci sapresti indicare chi
ha giˆ
affrontato questo argomento, per aiutarci a risolverlo suggerendoci la
"giusta via"?
Grazie Gianfranco
Ingargiola
------------------------
Circolare n.300.C/2000/156/P/12.214.3.4/1a Div
Roma 16 marzo 2000
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 febbraio 2000
sui flussi d'ingresso per l'anno 2000.
E' stato pubblicato sulla G.U. n.62 del 15
marzo u.s. il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, recante
la programmazione dei flussi
d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel
territorio dello Stato per
l'anno 2000.
Il decreto in esame, che si compone di cinque
articoli, e' il primo emanato
ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.L.vo 25
luglio 1998, n.286 e consente
l'ingresso per lavoro subordinato, anche a
carattere stagionale, e per
lavoro autonomo a cittadini extracomunitari
residenti all'estero entro la
quota massima di n. 63.000 persone (art.1).
Nell'ambito della quota massima predetta il
decreto in questione prevede
l'ingresso di 30.000 lavoratori provenienti da
qualunque paese non
comunitario (28.000 per lavoro subordinato e
2000 per lavoro autonomo)
(art.2), nonche' una quota riservata per un
totale di 18.000 persone a
favore di cittadini stranieri appartenenti a
Stati specificamente
individuati (6000 albanesi, 3000 tunisini, 30000
marocchini, 6000 di altri
paesi che sottoscrivano intese di
cooperazione) che potranno entrare in
Italia per svolgere attivita' di lavoro
subordinato o autonomo o per
l'inserimento nel mercato del lavoro (art.3).
Particolare rilevanza riveste l'art. 4 che,
nello stabilire una quota di
ingresso per ricerca di lavoro a favore di
15.000 persone, sempre
nell'ambito della quota massima di 63.000
unita', rende esecutivi i
principi stabiliti dall'art.23 del T.U.
sull'immigrazione, confrmemente
alle modalita' individuate nel regolamento di
attuazione (art. 34, 35 e 36).
Viene infine prevista la possibilita' di una
rideterminazione delle
ripartizioni numeriche stabilite, sempre
nell'ambito del tetto massimo di
63.000 unita', attraverso specifica direttiva
del Presidente del Consiglio
dei ministri, nel caso che si verifichino dei
residui nelle quote stabilita
(art.5).
Cio' premesso, nel richiamare le disposizioni
impartite con circolare
n.300/C/227729/12/207/1aDiv. del 23.12.1999,
con particolare riguardo a
quanto previsto nel capo V del regolamento di
attuazione concernente la
disciplina del lavoro, si forniscono ulteriori
precisazioni circa le
modalita' applicative del decreto in esame.
Innanzitutto, per cio' che concerne la
procedura e i requisiti necessari
per la prestazione di garanzia ai fini del
rilascio dell'autorizzazione
all'ingresso per inserimento nel mercato del
lavoro, deve chiarirsi, cosi'
come indicato all'art.34 reg. att., che puo'
prestare garanzia il cittadino
italiano e lo straniero con permesso di
soggiorno di durata residua non
inferiore ad un anno.
Il garante dovra' dimostrare una capacita'
economica adeguata
allaprestazione di garanzia (art.34, comma 1
reg. att.) ovvero la
disponibilita' di un reddito personale o
familiare che tenga conto del
numero di familiari a carico, sulla scorta dei
criteri stabiliti, in
materia di ricongiungimento familiare,
dall'art.29 co.3 lett.b) del T.U.
sull'immigrazione (l'importo annuo
dell'assegno sociale cui applicare il
moltiplicatore previsto dalla citata norma e'
attualmente pari a L.
8.005.400).
Il garante non dovra' inoltre, cosi' come
indicato nell'art.31 comma 3 reg.
att., richiamato dall'art.34 comma 1 reg.
att., risultare denunciato per
uno dei reati previsti dal T.U.
sull'immigrazione ovvero dei reati previsti
dagli art. 380 e 381 c.p.p., oppure risultare
colpito da una misura di
prevenzione, salvi i casi di esclusione
previsti dal citato art.31 comma 3
reg. att..
La garanzia, cosi' come specificato
dall'art.34 comma 2 reg. att., potra'
essere prestata per non piu' di due stranieri
per ciascun anno, presso la
Questura della provincia ove ha residenza il
garante.
Per l'assunzione della garanzia, il garante
dovra' presentare, ai sensi del
citato art.34 comma 2 lett. a), c) e d) reg.
att., per ciascuno straniero
di cui si chiede l'ingresso - col limite
massimo di due - fideiussione
bancaria o polizza assicurativa (secondo gli
schemi in allegato) per la
copertura:
- dei costi dell'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale;
- dei mezzi di sussistenza dello straniero,
per una misura non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale
(l.8.005.400);
- del pagamento delle spese di rimpatrio.
Inoltre dovra' dimostrare, ai sensi
dell'art.34 comma 2 lett. b) reg. att.,
la disponibilita', attestata mediante
specifico impegno, di un alloggio, la
cui idoneita' dovra' essere certificata dal
comune o dall'azienda unita'
sanitaria locale (art.16, comma 4 lett. b)
reg. att., in tema di rilascio
della carta di soggiorno).
Il titolo attestante la garanzia dovra' essere
restituito, oltre che nel
caso in cui l'autorizzazione all'ingresso non
sia stata utilizzata entro il
termine di sei mesi dalla presentazione della
domanda (art. 23 comma 1 reg.
att.), immediatamente, se l'autorizzazione non
e' concessa, oppure a
seguito della comunicazione della
rappresentanza diplomatica o consolare
che il visto d'ingresso non e' stato concesso,
ovvero qualora venga
rilasciato il permesso di soggiorno per motivi
di lavoro (art. 34 comma 3
reg. att.).
La garanzia potra' essere prestata, ai sensi
dell'art.34 comma 5 reg. att.,
anche dalle associazioni professionali e
sindacali, dagli enti e dalle
associazioni di volontariato che risultino
iscritte nel registro delle
associazioni e degli enti locali che svolgono
attivita' a favore degli
immigrati, sezione seconda, tenuto preso la
Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento per gli affari sociali,
Ufficio immigrazione.
L'iscrizione dovra' essere attestata mediante
esibizione di copia del
decreto, previsto dall'art. 54 comma 1 reg.
att., del Ministro per la
solidarieta' sociale, con cui si dispone
l'iscrizione nel citato registro e
si indica, inoltre, ai sensi dell'art.53 comma
4 reg. att., il numero
massimo di garanzie annuali che possono essere
presentate dai cennati
organismi.
In ogni caso, sara' cura di questo
Dipartimento, Servizio Immigrazione e
Polizia di Frontiera, far conoscere alle
SS.LL., non appena ne avra' avuto
comunicazione dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, i dati
identificativi delle predette associazioni.
La domanda di autorizzazione all'ingresso
dovra' inoltre essere corredata,
ai sensi dell'art.34 comma 7 reg. att., di
copia autentica della
deliberazione, degli organismi in questione,
circa la prestazione delle
garanzie e della documentazione attestante la
disponibilita' delle risorse
occorrenti ad assicurare il sostentamento,
l'assistenza sanitaria - per la
durata del permesso di soggiorno - e le spese
di eventuale rimpatrio. Tale
disponibilita' economica non dvra' essere
inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale (L. 8.005.400) aumentato
progressivamente, in caso di
richiesta per piu' stranieri, in base ai
criteri di cui all'art.53 comma 4
reg. att..
Dovra', ancora, essere indicato, ai sensi del
medesimo art. 53 comma 4 reg.
att., il luogo ove tali organismi intendono
ospitare lo straniero e le
relative caratteristiche strutturali e
sanitarie, certificate a norma del
citato art. 16, comma 4 lett. B) reg. att..
Infine, ai sensi dell'art.34 comma 5 lett. b)
reg. att., nei confronti dei
legali rappresentanti e dei componenti degli
organi di amministrazione e di
controllo, ovvero dei soci, se si tratta di
societa' in nome collettivo,
non dovranno sussistere i pregiudizi di cui al
gia' citato art. 31, comma 3
reg. att..
La richiesta di autorizzazione all'ingresso
potra' essere presentata anche
dalle regioni e dagli enti locali, comprese le
comunita' montane e i loro
consorzi o associazioni, ai sensi dell'art. 34
comma 6 reg. att., che
potranno prestare garanzia nei limiti delle
risorse finanziarie,
patrimoniali e organizzative appositamente
deiberate a norma dei rispettivi
ordinamenti; ai fini della verifica di tali
presupposti l'istanza dovra'
essere corredata di copia autentica della
deliberazione.
Per essi l'indiczione nominativa degli
stranieri da garantire e' fatta, a
mente dell'art. 35 comma 1 reg. att., sulla
base dell'ordine di priorita'
stabilito nelle liste di cui all'art. 23 comma
1 del T.U. sull'immigrazione.
L'istanza per ottenere l'autorizzazione
all'ingresso nel mercato del lavoro
di uno straniero, completa della
documentazione prescritta, deve essere
presentata entro 60 gg. dalla data di
pubblicazione del decreto in oggetto.
Dovendosi assicurare il rispetto delle
disposizioni del decreto (artt. 3 e
4) che pevedono il contingentamento del numero
complessivo di ingressi per
ricerca di lavoro e della disposizione del
regolamento di attuazione (art.
34 comma 2) che consente la prestazione di
garanzia per non piu' di due
stranieri per ciascun anno, si ritiene
necessario prevedere un
coordinamento a livello centrale mediante la
predisposizione di un
programma di inserimento, nella Banca dati
interforze, delle informazioni
concernenti i procedimenti di rilascio delle
autorizzazioni all'ingresso.
Una specifica comunicazione circa le modalita'
di inserimento dei dati
verra' effettuata dall'Ufficio Coordinamento e
Pianificazione Forze di
Polizia, Servizio III, C.E.D. Interforze.
All'tto della presentazione della richiesta,
sara' opportuno effettuare
immediatamente un'interrogazione della Banca
dati per verificare se non sia
gia' stata rilasciata piu' di una
autorizzazione all'ingresso sulla scorta
di garanzie prestate dal medesimo richiedente.
Essendo, inoltre, il controllo del rispetto
della quota assegnata
effettuato, a livello centrale, sulla base del
numero di autorizzazioni
effettivamente rilasciate, sara' particolare
cura delle SS.LL. assicurare
un tempestivo inserimento dei dati, che
consenta una quantificazione in
tempo reale di tali rilasci e permetta di
comunicare in tempo utile
l'eventuale raggiungimento del limite massimo
di autorizzazioni previsto.
Si richiama l'attenzione sulla necessita' che,
per evitare disparita' di
trattamento tra i soggetti che presentano le
istanze alle varie questure
competenti, le autorizzazioni all'ingresso
vengano rilasciate nel piu'
breve tempo possibile e comunque entro 60
giorni dalla presentazione della
domanda, trasmettendone copia alla direzione
provinciale del lavoro
competente.
Si lascia alle iniziative delle SS.LL.
l'individuazione di ogni opportuno
accorgimento teso al sollecito disbrigo delle
procedure in argomento.
Deve inoltre segnalarsi che, nel caso di
mancato esaurimento della quota
riservata all'accesso al lavoro mediante
prestazione di garanzia, ai sensi
dell'art. 4 commi 2 e 3 del decreto in esame,
sara' data comunicazione, a
cura di questo Dipartimento, Servizio
Immigrazione e Polizia di Frontiera,
al Ministero degli Affari Esteri del numero di
posti rimasti disponibili.
Di conseguenza, in assenza di una preventiva
autorizzazione all'ingresso
mediante prestazione di garanzia, potranno
presentarsi per il rilascio dei
permessi di soggiorno titolari di visto di
ingresso per inserimento nel
mercato del lavoro, iscritti nelle liste di
cui all'art. 23, comma 4 del
T.U. sulll'immigrazione o, in fase di prima
applicazione, iscritti nelle
liste presso le rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane dei paesi
con i quali siano state concluse le intese
previste dall'art. 21 comma 5
del citato T.U..
Si richiama infine l'attenzione sulla
possibilita' che anche a taluni
stranieri gia' presenti in Italia ad altro
titolo sia consentito di poter
svolgere un'attivita' lavorativa, chiedendo la
conversione del permesso di
soggiorno.
In particolare, si fa riferimento alle
disposizioni contenute nell'art. 14
reg. att., che prevedono la possibilita' di
convertire, prima della
scadenza e nell'ambito delle quote previste
dal decreto in esame, il
permesso di soggiorno per motivi di studio o
di formazione in permesso di
soggiorno per lavoro, dopo aver ottenuto
l'autorizzazione al lavoro dalla
competente direzione provinciale del lavoro;
oppure in permesso per lavoro
autonomo previa presentazione della prevista
documentazione (art. 14 comma
5 reg. att.).
Il titolare, inoltre, di un permesso per
lavoro stagionale potra' chiedere,
sempre nei limiti delle quote di cui al citato
decreto, un permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, purche'
abbia ottenuto l'anno precedente
un permesso per lavoro stagionale e, alla
scadenza, abbia fatto rientro
nello Stato di provenienza (art. 38 comma 7
reg. att.).
Il titolare di un permesso di soggiorno che
non consente svolgimento di
un'attivita' lavorativa (es.: turismo, affari,
ecc.) potra' richiedere la
conversione del permesso di soggiorno in
lavoro autonomo presentando, oltre
alla documentazione prescritta, l'attestazione
della direzione provinciale
del lavoro che la richiesta rientra nelle
quote per lavoro autonomo (art.
39 comma 7 reg. att.).
Resta ferma la possibilita' per i titolari di
permesso di soggiorno per
lavoro subordinato non stagionale, per lavoro
autonomo e per motivi di
famiglia di svolgere altro titpo di attivita'
consentita anche al di fuori
delle quote previste nel ripetuto decreto.
Tale attivita' diversa da quella riportata sul
permesso di soggiorno dara'
luogo, eventualmente in sede di rinnovo del
permesso, al rilascio di un
diverso titolo relativo all'attivita'
effettivamente svolta e non ad
un'immediata conversione del permesso di
soggiorno.
Infine, si informa che, al fine di fornire
algi utenti, sia stranieri che
italiani, singoli cittadini, enti o
associazioni tili informazioni sugli
iter procedurali che devono essere percorsi,
e' stato predisposto una sorta
di vademecum, contenente utili indicazioni e
che, non appena sara'
stampato, verra' distribuito a codesti Uffici.
Confidando nella puntuale applicazione da
parte delle SS.LL., si fa riseva
di ulteriori comunicazioni.
IL CAPO DELLA POLIZIA
Masone