Date: 9:49 AM 3/28/00 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: rinnovo e conversione di permessi per lavoro

 

Cari amici,

mi sono stati posti alcuni quesiti interessanti in relazione a rinnovo e

conversione di permessi di soggiorno per lavoro subordinato (o, come

vengono impropriamente definiti dalle questure incaso di condizione di

disoccupazione del titolare, "per attesa occupazione"). Ve li giro, con le

risposte che ho cercato di fornire. Vorrei attirare la vostra attenzione

sulla questione - sotto riportata (*) - dell'autocertificazione della

disponibilita' di reddito.

 

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

(*) Sto assumendo una forma circolare; anzi, sferica.

 

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>Il problema nasce al momento del rinnovo o della conversione dei permessi

>per "attesa occupazione" rispetto dei quali la Questura di L'Aquila pone i

>seguenti problemi;

>1) se si richiede il rinnovo del permesso per "attesa occupazione", si deve

>dimostrare di aver avuto un reddito certificabile per il 1999  (attraverso

>mod. cud o  buste paga) oppure di avere un lavoro al momento del rinnovo.

>2) Se si richiede la conversione del permesso per lavoro autonomo e si

>in possesso di tutte le licenze richieste, si chiede di certificare un

>reddito per il 1999 (attraverso buste paga o fatture emesse) "superiore

>all'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla

>partecipazione alla spesa sanitaria" ecc. (art.26 c.3 T.U.). Addirittura in

>base a questo articolo sarebbe possibile corrispondere garanzia.

>

> corretta tale impostazione?

>Mie valutazioni:

>1) quanto dovrebbe essere questo reddito (pari all'importo dell'assegno

>sociale o alla met di esso, come recita la direttiva di Bianco? corretto

>che chieda solo un reddito e non la disponibilit di una somma pari a

>questi importi?

>2) applicabile questo articolo alla fattispecie della conversione del

>permesso oppure relativo solo a coloro che entrano in Italia con i flussi

>annuali? Se applicabile, come si fa a corrispondere garanzia? Se non

>applicabile, quali requisiti reddituali dovrebbe, eventualmente, possedere

>lo straniero?

>

>

 

 

Provo a rispondere:

 

1) Rinnovo del permesso per attesa occupazione.

 

a) Questo tipo di permesso non e' previsto ne' dal Testo Unico ne' dal

Regolamento. Poco male che sul permesso per lavoro subordinato sia

stampigliata la'espressione "attesa occupazione", ma questo non deve

alterare le caratteristiche del permesso, ne' i diritti del titolare.

Stiamo inviando una lettera a Masone al riguardo.

 

b) A prescindere dal nome, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro

subordinato dello straniero disoccupato valgono le disposizioni del comma 9

dell'art. 22 del T.U. e del comma 4 dell'art. 37 del Regolamento: alla

scadenza naturale, il permesso e' rinnovato - anche in fase di

disoccupazione - fino al limite di un anno dall'ultima iscrizione nelle

liste di collocamento (ovviamente, se tale limite e' posteriore alla data

di scadenza del permesso). Trovato, nel frattempo, lavoro, lo straniero

ottiene un permesso della durata prevista dall'art. 36, comma 3, del

Regolamento. Non trovandolo, alla nuova scadenza del permesso lo straniero

deve lasciare l'Italia. In definitiva, e' legittima la richiesta di

dimostrazione di un rapporto di lavoro se ci si trova di fronte a tale

ultima scadenza.

 

 

2) Conversione in permesso per lavoro autonomo.

 

La richiesta, ai fini della conversione da lavoro subordinato (poco importa

se la chiamano "attesa occupazione") a lavoro autonomo, della dimostrazione

dei requisiti di reddito mi sembra fondata (art. 14 del Regolamento e art.

26 del Testo Unico). Il reddito e' surrogabile con garanzia - da prestarsi,

immagino, con adeguata fideiussione, in analogia con quanto previsto per le

garanzie ex art. 23, comma 4, Testo Unico.

 

Ai fini della dimostrazione del reddito e' rilevante l'art. 13, comma 2 del

Regolamento, che qui riporto:

 

"Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 22, comma 9, del testo unico, la documentazione

attestante la disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte

lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a

carico pu essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione

temporaneamente sostitutiva  resa dall'interessato con la richiesta di

rinnovo."

 

Sono estremamente scettico sul fatto che un reddito (che corrisponde a un

flusso di risorse) possa essere dimostrato mediante l'esibizione di un

risparmio (che puo' essere frutto di un prestito a usura...).

 

Credo che la disposizione sopra riportata meriti di essere invocata piu'

spesso.

 

Quanto all'ammontare, l'importo non fa riferimento, per il lavoro autonomo,

all'assegno sociale, ma alla soglia per l'esenzione dal ticket (se non

sbaglio, 16 milioni annui, il doppio circa dell'assegno sociale). Il

riferimento, poi, all'importo dell'assegno sociale dimezzato si applica

solo per gli ingressi per inserimento nel mercato del lavoro "senza

sponsor" (art. 23, comma 4).

 

Il requisito del reddito mi sembra - per come sono scritti Testo Unico e

Regolamento - applicabile all'accesso ad attivita' di lavoro autonomo anche

"dall'Italia", non solo ai nuovi ingressi. La ratio - discutibile - e' che

chi vuole svolgere lavoro autonomo non deve gravare oltre misura sulla

Sanita', e quindi lo accetto solo se ha un reddito tale da non consentirgli

l'esonero dal ticket. Non si tiene conto del fatto che il lavoro diventa

sempre piu' "autonomo", e che si tratta spesso di attivita' di piccoli

servizi, utilissime anche quando non danno luogo a rapporti di lavoro

subordinato stabile. La colpa pero' non e' solo di chi ha scritto legge e

regolamento: e' anche nostra (mia) che non ci siamo accorti, in fase di

discussione parlamentare, di come fossero invalicabili, per gli stranieri,

certi limiti (si pensi anche all'alloggio idoneo al ricongiungimento!).

Espieremo. Forse.