Date: 9:49 AM 3/28/00 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: rinnovo e conversione di permessi per
lavoro
Cari amici,
mi sono stati posti alcuni quesiti
interessanti in relazione a rinnovo e
conversione di permessi di soggiorno per
lavoro subordinato (o, come
vengono impropriamente definiti dalle questure
incaso di condizione di
disoccupazione del titolare, "per attesa
occupazione"). Ve li giro, con le
risposte che ho cercato di fornire. Vorrei
attirare la vostra attenzione
sulla questione - sotto riportata (*) -
dell'autocertificazione della
disponibilita' di reddito.
Cordiali saluti
sergio briguglio
(*) Sto assumendo una forma circolare; anzi,
sferica.
------------------
>Il problema nasce al momento del rinnovo o
della conversione dei permessi
>per "attesa occupazione"
rispetto dei quali la Questura di L'Aquila pone i
>seguenti problemi;
>1) se si richiede il rinnovo del permesso
per "attesa occupazione", si deve
>dimostrare di aver avuto un reddito
certificabile per il 1999
(attraverso
>mod. cud o buste paga) oppure di avere un lavoro al momento del
rinnovo.
>2) Se si richiede la conversione del
permesso per lavoro autonomo e si
>in possesso di tutte le licenze richieste,
si chiede di certificare un
>reddito per il 1999 (attraverso buste paga
o fatture emesse) "superiore
>all'importo minimo previsto dalla legge
per l'esenzione dalla
>partecipazione alla spesa sanitaria"
ecc. (art.26 c.3 T.U.). Addirittura in
>base a questo articolo sarebbe possibile
corrispondere garanzia.
>
> corretta tale impostazione?
>Mie valutazioni:
>1) quanto dovrebbe essere questo reddito
(pari all'importo dell'assegno
>sociale o alla met di esso, come recita
la direttiva di Bianco? corretto
>che chieda solo un reddito e non la
disponibilit di una somma pari a
>questi importi?
>2) applicabile questo articolo alla
fattispecie della conversione del
>permesso oppure relativo solo a coloro
che entrano in Italia con i flussi
>annuali? Se applicabile, come si fa a
corrispondere garanzia? Se non
>applicabile, quali requisiti reddituali
dovrebbe, eventualmente, possedere
>lo straniero?
>
>
Provo a rispondere:
1) Rinnovo del permesso per attesa
occupazione.
a) Questo tipo di permesso non e' previsto ne'
dal Testo Unico ne' dal
Regolamento. Poco male che sul permesso per
lavoro subordinato sia
stampigliata la'espressione "attesa
occupazione", ma questo non deve
alterare le caratteristiche del permesso, ne'
i diritti del titolare.
Stiamo inviando una lettera a Masone al
riguardo.
b) A prescindere dal nome, ai fini del rinnovo
del permesso per lavoro
subordinato dello straniero disoccupato
valgono le disposizioni del comma 9
dell'art. 22 del T.U. e del comma 4 dell'art.
37 del Regolamento: alla
scadenza naturale, il permesso e' rinnovato -
anche in fase di
disoccupazione - fino al limite di un anno
dall'ultima iscrizione nelle
liste di collocamento (ovviamente, se tale
limite e' posteriore alla data
di scadenza del permesso). Trovato, nel
frattempo, lavoro, lo straniero
ottiene un permesso della durata prevista
dall'art. 36, comma 3, del
Regolamento. Non trovandolo, alla nuova
scadenza del permesso lo straniero
deve lasciare l'Italia. In definitiva, e'
legittima la richiesta di
dimostrazione di un rapporto di lavoro se ci
si trova di fronte a tale
ultima scadenza.
2) Conversione in permesso per lavoro
autonomo.
La richiesta, ai fini della conversione da
lavoro subordinato (poco importa
se la chiamano "attesa occupazione")
a lavoro autonomo, della dimostrazione
dei requisiti di reddito mi sembra fondata
(art. 14 del Regolamento e art.
26 del Testo Unico). Il reddito e' surrogabile
con garanzia - da prestarsi,
immagino, con adeguata fideiussione, in analogia
con quanto previsto per le
garanzie ex art. 23, comma 4, Testo Unico.
Ai fini della dimostrazione del reddito e'
rilevante l'art. 13, comma 2 del
Regolamento, che qui riporto:
"Ai fini del rinnovo del permesso di
soggiorno, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 22, comma 9, del testo
unico, la documentazione
attestante la disponibilit di un reddito, da
lavoro o da altra fonte
lecita, sufficiente al sostentamento proprio e
dei familiari conviventi a
carico pu essere accertata d'ufficio sulla
base di una dichiarazione
temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta
di
rinnovo."
Sono estremamente scettico sul fatto che un
reddito (che corrisponde a un
flusso di risorse) possa essere dimostrato
mediante l'esibizione di un
risparmio (che puo' essere frutto di un
prestito a usura...).
Credo che la disposizione sopra riportata
meriti di essere invocata piu'
spesso.
Quanto all'ammontare, l'importo non fa
riferimento, per il lavoro autonomo,
all'assegno sociale, ma alla soglia per
l'esenzione dal ticket (se non
sbaglio, 16 milioni annui, il doppio circa
dell'assegno sociale). Il
riferimento, poi, all'importo dell'assegno
sociale dimezzato si applica
solo per gli ingressi per inserimento nel
mercato del lavoro "senza
sponsor" (art. 23, comma 4).
Il requisito del reddito mi sembra - per come
sono scritti Testo Unico e
Regolamento - applicabile all'accesso ad
attivita' di lavoro autonomo anche
"dall'Italia", non solo ai nuovi
ingressi. La ratio - discutibile - e' che
chi vuole svolgere lavoro autonomo non deve
gravare oltre misura sulla
Sanita', e quindi lo accetto solo se ha un
reddito tale da non consentirgli
l'esonero dal ticket. Non si tiene conto del
fatto che il lavoro diventa
sempre piu' "autonomo", e che si
tratta spesso di attivita' di piccoli
servizi, utilissime anche quando non danno
luogo a rapporti di lavoro
subordinato stabile. La colpa pero' non e'
solo di chi ha scritto legge e
regolamento: e' anche nostra (mia) che non ci
siamo accorti, in fase di
discussione parlamentare, di come fossero
invalicabili, per gli stranieri,
certi limiti (si pensi anche all'alloggio
idoneo al ricongiungimento!).
Espieremo. Forse.