Date: 9:27 AM 3/31/00 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: sponsorizzazione, bossi-berlusconi e altro

 

Cari amici,

vi giro, sull'argomento sponsorizzazione, un messaggio - interessante come

al solito - di Elena Rozzi. Vi giro anche il testo della proposta

Bossi-Berlusconi. Il primo testo risente, nella forma, di una cattiva

trasmissione delle lettere accentate. Il secondo, dell'influenza

esercitata, sugli estensori, dalla scuola di pensiero che fa capo al

Colonnello Pappalardo e a Tom Cruise.

 

Alla pagina

http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2000/marzo/

potrete trovare copia del modulo per la richiesta di sponsorizzazione,

distribuito dalla Questura di Bologna e inviatomi da Nazzarena Zorzella,

nonche' copia di una lettera inviata dal Gruppo di Riflessione al Ministro

Bianco e al Capo della Polizia, Masone.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

X-Originating-IP: [62.10.41.125]

From: "Elena Rozzi" <e_rozzi@hotmail.com>

To: briguglio@frascati.enea.it

Date: Wed, 29 Mar 2000 11:15:49 PST

Mime-Version: 1.0

 

Caro Sergio,

"cahier des doleances", parte II.

 

E’ stupefacente come, giu’ per li rami, la norma si faccia piu’ restrittiva:

1) Il regolamento, art. 34, co. 1 dice "Sono ammessi a prestare la garanzia

di cui all’articolo 23 del testo unico i cittadini italiani ed i cittadini

stranieri regolarmente soggiornanti in Italia [...], i quali abbiano una

capacita’ economica adeguata alla prestazione della garanzia di cui al comma

2 [...]".

 

2) Nella circolare del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2000 diventa: "Il

garante dovra’ dimostrare una capacita’ economica adeguata alla prestazione

di garanzia (art. 34, comma 1 reg. att.) ovvero la disponibilita’ dii un

reddito personale o familiare che taenga conto del numero di familiari a

carico, sulla scorta dei criteri stabiliti, in materia di ricongiungimenot

familiare, dall’art. 29 co. 3 lett. b) del T.U. sull’immigrazione (l’importo

annuo dell’assegno sociale cui applicare il moltilicatore previsto dalla

citata norma e’ attualmente pari a L. 8.005.400)."

 

3) Nel modulo della Questura di Torino, troviamo tra i documenti richiesti

al garante: "fotocopia della dichiarazione dei redditi del richiedente o

modello 101 rilasciato dal datore di lavoro, relativi all’anno precedente da

cui risulti un reddito personale o familiare che, tenendo conto del numero

di familiari a carico, non sia inferiore a quanto stabilito dal criterio

applicato in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29

comma 3 lett. b) D.P.R. 286/98."

 

Il che significa tra l’altro che i cittadini stranieri che si sono

regolarizzati con l’ultima regolarizzazione non potranno sponsorizzare; ne’

potranno farlo tutte quelle persone con redditi "flessibili", che magari

sono attualmente in grado di prestare la garanzia ma non riescono a

dimostrare un tale reddito per l’anno scorso; e i lavoratori autonomi, che

non hanno ancora presentato la dichirazione dei redditi ma non hanno il 101?

 

Nella lista dei documenti richiesti a Bologna questo non c’era. E’ solo la

Questura di Torino a richiederlo?

 

La capacita’ economica adeguata non e’ dimostrata dal fatto stesso che il

garante sottoscrive la fideiussione?

 

 

 

Un'ultima cosa, per curiosita’: da dove sorge la cifra di 8.005.400?

L’assegno sociale, se significa "pensione sociale" (ma e’ cosi’? o e’ solo

una mia abissale ignoranza?), nell’ultima finanziaria e’ pari a Ł 634.000

mensili, il che fa per 12 mesi Ł 7.608.000 ... o c’e’ una specie di

tredicesima?

 

 

Ciao,

elena

 

 

----------------

 

>                        Art. 1. Le erogazioni liberali a favore delle

>iniziative missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei

>Paesi non OCSE sono, senza limiti di importo, deducibili dal reddito

>imponibile, ai fini IRPEF e IRPEG, e dal valore aggiunto della produzione

>imponibile, ai fini IRAP.

>                        Art. 2. 1. Tutte le disposizioni vigenti in materia

>di immigrazione di stranieri provenienti da paesi non appartenenti allâOCSE

>sono abrogate e sostituite dalla presente legge.

>

>                        2. Il Governo procede alla denunzia unilaterale dei

>trattati e delle convenzioni non conformi ai principi della presente legge,

>stipulati con paesi non appartenenti allâOCSE.

>

>                        3. Il Governo procede alla revisione immediata dei

>programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei paesi

>extracomunitari, quando vi  la prova che i relativi governi non adottano,

>ovvero ritardano, le necessarie misure di contrasto alle organizzazioni

>criminali, con particolare riferimento al riciclaggio, al trasporto illegale

>di persone, allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di

>stupefacenti e di armamenti.

>

>                        Art. 3 1. Le regioni, nellâambito dei propri statuti

>e con i procedimenti ivi stabiliti, definiscono semestralmente, con delibera

>collegiale delle rispettive giunte, i limiti numerici e le tipologie,

>distinte per categorie di impieghi, delle disponibilitˆ alla accoglienza di

>immigrati extracomunitari.

>

>                        2. Le delibere di cui al comma 1 sono adottate su

>proposta della conferenza dei sindaci, sulla base delle richieste avviate

>presso ciascun comune dalle famiglie e dalle imprese interessate.

>

>                        3. Presso ciascuna regione  istituito, nei modi

>previsti dallo statuto, un osservatorio sullâimmigrazione.

>

>                        4. Le delibere di cui al comma 1 possono essere

>adottate sulla base di piani di coordinamento cui aderiscono due o pi

>regioni interessate.

>

>                        Art. 4 Il servizio consolare, potenziato in organici

>e mezzi con i fondi i cui al seguente art. 13, forma e pubblica, nei Paesi

>di immigrazione, i ruoli di immigrazione. A tutti i soggetti iscritti nei

>ruoli di immigrazione viene attribuito il codice fiscale italiano.

>

>                        Art. 5 Lâimmigrazione in Italia da Paesi non OCSE 

>consentita solo previa iscrizione nel ruolo di immigrazione ed acquisizione

>del codice fiscale.

>

>                        Art. 6 Le strutture locali di accoglienza sono

>finanziate con contributi specifici a carico dei datori di lavoro e dei

>lavoratori interessati, che possono beneficiare di speciali forme di

>rateazione.

>

>                        Art. 7 Tutti gli immigrati da Paesi non OCSE che,

>dopo 6 mesi dallâingresso in Italia, sono ancora privi di codice fiscale e

>di un regolare rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata

>e continuativa, o non esercitano una regolare attivitˆ di impresa, arte o

>professione, sono immediatamente rimpatriati, ai sensi del successivo art.

>10.

>

>                        Art. 8 Il ricongiungimento dei familiari pu˜ essere

>chiesto al Comune di residenza dopo 3 anni dallâiscrizione nei ruoli di

>immigrazione, sul presupposto della disponibilitˆ di una adeguata

>abitazione, del corretto adempimento dei doveri fiscali ed in assenza di

>carichi pendenti ovvero di condanne per delitto.

>

>                        Art. 9 La cittadinanza italiana pu˜ essere ottenuta

>dopo 10 anni dallâiscrizione nei ruoli di immigrazione, sul presupposto

>della disponibilitˆ di una adeguata abitazione, del corretto adempimento dei

>doveri fiscali ed in assenza di carichi pendenti ovvero di condanne per

>delitto.

>

>                        Art. 10 Salvo che il fatto costituisca pi grave

>reato,  punito con la reclusione fino a 5 anni e con la multa fino a L. 30

>milioni chiunque compie attivitˆ di organizzazione dellâimmigrazione

>clandestina nel territorio dello Stato.

>

>                        Se il fatto di cui al comma 1  commesso a fine di

>lucro ovvero di altra utilitˆ, si applica la pena della reclusione da 3 a 6

>anni e della multa di L. 30 milioni.

>

>                        Se il fatto  commesso da tre o pi persone in

>concorso tra loro, ovvero se esso riguarda lâingresso di cinque o pi

>persone, ovvero se esso  commesso mediante lâutilizzazione di servizi di

>trasporto internazionale ovvero avvalendosi di documenti di identitˆ o di

>passaporti contraffatti, si applica la pena della reclusione da 5 a 15 anni

>e della multa di L. 30 milioni per ogni straniero di cui  stato favorito lâ

>ingresso clandestino nel territorio dello Stato.

>

>                        Se il fatto di cui al comma 1  commesso al fine del

>reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento

>della prostituzione, ovvero se esso riguarda minori da impiegare in attivitˆ

>illecite, la pena  della reclusione da 6 a 18 anni e della multa di L. 50

>milioni per ogni straniero di cui  stato favorito lâingresso clandestino

>nel territorio dello Stato.

>

>                        Dopo lâart. 416-ter C.P.,  inserita la seguente

>disposizione: ăart. 416-quater C.P. ăAssociazione per delinquere finalizzata

>allâorganizzazione ed allo sfruttamento dellâimmigrazione clandestinaä

>

>                        1. Si applica la pena stabilita dal primo comma dell

>âart. 416-bis a chi fa parte di una associazione finalizzata allâ

>organizzazione ed allo sfruttamento dellâimmigrazione clandestina.

>

>                        2. Coloro che promuovono ovvero dirigono lâ

>associazione sono puniti, per ci˜ solo con la reclusione da quattro a nove

>anni.

>

>                        3. Se lâassociazione  armata, si applica la pena

>della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e

>da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

>

>                        4. Lâassociazione si considera armata quando i

>partecipanti hanno la disponibilitˆ, per il conseguimento delle finalitˆ

>dellâassociazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute

>in luogo di deposito.ä

>

>                        5. Nei casi previsti dai commi precedenti,  sempre

>obbligatorio lâarresto in flagranza ed  sempre disposta la confisca delle

>cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che

>ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono lâ

>impiego. In particolare  sempre disposta la immediata distruzione del mezzo

>di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche qualora sia pronunciata

>sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 445 C.P.P.. Nei medesimi casi, si

>procede con giudizio direttissimo, salvo che si rendano necessarie speciali

>indagini.

>

>                        6. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e

>salvo che il fatto non costituisca pi grave reato, si applica la pena della

>reclusione fino a 5 anni e della multa fino a L. 30 milioni per chiunque, al

>fine di trarre comunque profitto dalla condizione di illegalitˆ dello

>straniero ovvero comunque nellâambito delle attivitˆ punite a norma del

>presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello

>Stato.

>

>                        7. Nel corso delle operazioni finalizzate alla

>prevenzione ovvero al contrasto delle immigrazioni clandestine, gli

>ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza e glli altri pubblici ufficiali

>che, in tale contesto, adempiono un dovere del proprio ufficio, possono

>usare ovvero ordinare di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione

>fisica quando ricorrono gli estremi di cui allâart. 53 C.P.

>

>                        8. Fermo restando quanto previsto dallâart. 54 C.P.,

>non costituiscono reato le attivitˆ di soccorso e assistenza umanitaria

>prestate nel territorio dello Stato a favore degli stranieri immigrati

>clandestinamente che si trovino in condizioni di bisogno.

>

>                        9. Fermo il disposto dellâart. 51 C.P. non sono

>punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali, al solo fine di

>acquisire elementi di prova in ordine ai reati previsti dal presente

>articolo, procedono allâinfiltrazione nelle associazioni di cui al

>precedente comma 4. Per lo stesso motivo, i suddetti ufficiali di polizia

>giudiziaria possono omettere o ritardare di compiere gli atti di rispettiva

>competenza, dandone immediato avviso anche telefonico allâautoritˆ

>giudiziaria.

>

>                        10. Le navi italiane da guerra o in servizio di

>polizia, che incontrino in mare territoriale o in altro mare una nave

>nazionale ovvero altra imbarcazione che si sospetta essere adibita al

>trasporto di stranieri clandestini, possono fermarla, sottoporla a visita ed

>a perquisizione, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto

>estero pi vicino in cui risieda una autoritˆ consolare.

>

>                        11. Gli stessi poteri di cui al comma 10 possono

>esplicarsi su navi ovvero altre imbarcazioni non nazionali nelle acque

>territoriali, e, al di fuori di queste, nei limiti consentiti dalle norme

>dellâordinamento internazionale, dal codice penale militare di pace e da

>accordi bilaterali o internazionali.

>

>                        12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano,

>in quanto compatibili, anche agli aeromobili

>

>                        . Art. 11 1. E disposta lâespulsione coattiva dello

>straniero che:

>

>                        a)  entrato clandestinamente nel territorio dello

>Stato;

>

>                        b) si  trattenuto nel territorio dello Stato senza

>titolo di soggiorno nel termine prescritto, ovvero quando il titolo di

>soggiorno  stato revocato o annullato, ovvero  scaduto e non  stato

>chiesto il rinnovo;

>

>                        c) per motivi di ordine pubblico o di sicurezza

>dello Stato;

>

>                        2. Lo straniero espulso  rinviato coattivamente

>allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci˜ non sia possibile, allo Stato

>di provenienza.

>

>                        3. Lo straniero espulso non pu˜ rientrare nel

>territorio dello Stato per un periodo di 10 anni.

>

>                        4. Lo straniero giˆ espulso che, prima del periodo

>di cui al comma 3, entri nuovamente nel territorio dello Stato  espulso in

>via definitiva.

>

>                        5. Ove lo straniero, giˆ espulso in via definitiva,

>entri nuovamente nel territorio dello Stato,  punito con lâarresto da 2 a 6

>mesi, ed  nuovamente espulso con accompagnamento coattivo immediato.

>

>                        6. Ove lo straniero di cui al precedente comma 5

>entri nuovamente nel territorio dello Stato,  punito con la reclusione da 2

>mesi a 6 mesi, con aumento da un terzo al triplo della pena in ragione di

>ogni ulteriore ingresso clandestino.

>

>                        7. Lâespulsione  in ogni caso disposta con decreto

>motivato. Quando nei confronti dello straniero sia riferita allâautoritˆ

>giudiziaria notizia di reato ovvero quando penda procedimento penale, anche

>in esito a querela, lâautoritˆ giudiziaria rilascia nulla osta allâ

>espulsione, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero

>probatorie, anche in riferimento ad altri imputati. Nel caso di arresto in

>flagranza, il Giudice rilascia il nulla osta allâatto della convalida, salvo

>che debba applicare una misura detentiva ai sensi dellâart. 391, comma 5,

>C.P.P.

>

>                        8. Avverso il decreto di espulsione pu˜ esser

>proposto unicamente ricorso al Tribunale entro 5 giorni dalla relativa

>comunicazione. Il termine  di 30 giorni qualora lâespulsione sia eseguita

>con accompagnamento immediato. Il ricorso pu˜ essere sottoscritto anche

>personalmente. Il Tribunale accoglie o rigetta il ricorso nel termine di 10

>giorni dalla data di deposito. Lo straniero pu˜ essere ammesso al gratuito

>patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, 

>assistito da un difensore dâufficio. Il ricorso non sospende lâesecuzione

>del decreto.

>

>                        Art. 12 Un apposito decreto del Presidente del

>Consiglio dei ministri, da emanare entro un mese dallâentrata in vigore

>della presente legge, ne disciplina lâattuazione.

>

>                        Art. 13 1. Alla copertura delle minori entrate e dei

>costi derivanti dalla attuazione della presente legge, pari a lire 300

>miliardi per lâanno 2000, si provvede mediante corrispondente stanziamento

>iscritto ai fini del bilancio triennale 2000 - 2002 nellâambito dellâunitˆ

>previsionale di base in parte corrente ÇFondo specialeČ dello stato di

>previsione del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione

>economica per lâanno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando lâ

>accantonamento relativo al medesimo Ministero, salvo reintegro finanziario

>con i minori costi e con le maggiori entrate prodotte dallo sviluppo indotto

>dalla attuazione della presente legge.

>

>                        2. Il Ministro del Tesoro, del bilancio e della

>programmazione  autorizzato ad apportare, con propri decreti, occorrenti

>variazioni di bilancio.

>

>                        30 marzo 2000