Date: 9:27 AM 3/31/00 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: sponsorizzazione, bossi-berlusconi e
altro
Cari amici,
vi giro, sull'argomento sponsorizzazione, un
messaggio - interessante come
al solito - di Elena Rozzi. Vi giro anche il
testo della proposta
Bossi-Berlusconi. Il primo testo risente,
nella forma, di una cattiva
trasmissione delle lettere accentate. Il
secondo, dell'influenza
esercitata, sugli estensori, dalla scuola di
pensiero che fa capo al
Colonnello Pappalardo e a Tom Cruise.
Alla pagina
http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2000/marzo/
potrete trovare copia del modulo per la
richiesta di sponsorizzazione,
distribuito dalla Questura di Bologna e
inviatomi da Nazzarena Zorzella,
nonche' copia di una lettera inviata dal Gruppo
di Riflessione al Ministro
Bianco e al Capo della Polizia, Masone.
Cordiali saluti
sergio briguglio
X-Originating-IP: [62.10.41.125]
From: "Elena Rozzi"
<e_rozzi@hotmail.com>
To: briguglio@frascati.enea.it
Date: Wed, 29 Mar 2000 11:15:49 PST
Mime-Version: 1.0
Caro Sergio,
"cahier des doleances", parte II.
E stupefacente come, giu per li rami, la
norma si faccia piu restrittiva:
1) Il regolamento, art. 34, co. 1 dice
"Sono ammessi a prestare la garanzia
di cui allarticolo 23 del testo unico i
cittadini italiani ed i cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
[...], i quali abbiano una
capacita economica adeguata alla prestazione
della garanzia di cui al comma
2 [...]".
2) Nella circolare del Ministero dellInterno
del 16 marzo 2000 diventa: "Il
garante dovra dimostrare una capacita
economica adeguata alla prestazione
di garanzia (art. 34, comma 1 reg. att.)
ovvero la disponibilita dii un
reddito personale o familiare che taenga conto
del numero di familiari a
carico, sulla scorta dei criteri stabiliti, in
materia di ricongiungimenot
familiare, dallart. 29 co. 3 lett. b) del
T.U. sullimmigrazione (limporto
annuo dellassegno sociale cui applicare il
moltilicatore previsto dalla
citata norma e attualmente pari a L.
8.005.400)."
3) Nel modulo della Questura di Torino,
troviamo tra i documenti richiesti
al garante: "fotocopia della
dichiarazione dei redditi del richiedente o
modello 101 rilasciato dal datore di lavoro,
relativi allanno precedente da
cui risulti un reddito personale o familiare
che, tenendo conto del numero
di familiari a carico, non sia inferiore a
quanto stabilito dal criterio
applicato in materia di ricongiungimento
familiare ai sensi dellart. 29
comma 3 lett. b) D.P.R. 286/98."
Il che significa tra laltro che i cittadini
stranieri che si sono
regolarizzati con lultima regolarizzazione
non potranno sponsorizzare; ne
potranno farlo tutte quelle persone con
redditi "flessibili", che magari
sono attualmente in grado di prestare la
garanzia ma non riescono a
dimostrare un tale reddito per lanno scorso;
e i lavoratori autonomi, che
non hanno ancora presentato la dichirazione
dei redditi ma non hanno il 101?
Nella lista dei documenti richiesti a Bologna
questo non cera. E solo la
Questura di Torino a richiederlo?
La capacita economica adeguata non e
dimostrata dal fatto stesso che il
garante sottoscrive la fideiussione?
Un'ultima cosa, per curiosita: da dove sorge
la cifra di 8.005.400?
Lassegno sociale, se significa "pensione
sociale" (ma e cosi? o e solo
una mia abissale ignoranza?), nellultima
finanziaria e pari a Ł 634.000
mensili, il che fa per 12 mesi Ł 7.608.000 ...
o ce una specie di
tredicesima?
Ciao,
elena
----------------
>
Art. 1. Le erogazioni liberali a favore delle
>iniziative missionarie ed umanitarie,
religiose e laiche, sviluppate nei
>Paesi non OCSE sono, senza limiti di
importo, deducibili dal reddito
>imponibile, ai fini IRPEF e IRPEG, e dal
valore aggiunto della produzione
>imponibile, ai fini IRAP.
>
Art. 2. 1. Tutte le disposizioni vigenti in materia
>di immigrazione di stranieri provenienti
da paesi non appartenenti allâOCSE
>sono abrogate e sostituite dalla presente
legge.
>
>
2. Il Governo procede alla denunzia unilaterale dei
>trattati e delle convenzioni non conformi
ai principi della presente legge,
>stipulati con paesi non appartenenti
allâOCSE.
>
>
3. Il Governo procede alla revisione immediata dei
>programmi di cooperazione e di aiuto nei
confronti dei paesi
>extracomunitari, quando vi la prova che
i relativi governi non adottano,
>ovvero ritardano, le necessarie misure di
contrasto alle organizzazioni
>criminali, con particolare riferimento al
riciclaggio, al trasporto illegale
>di persone, allo sfruttamento della
prostituzione, al traffico di
>stupefacenti e di armamenti.
>
>
Art. 3 1. Le regioni, nellâambito dei propri statuti
>e con i procedimenti ivi stabiliti,
definiscono semestralmente, con delibera
>collegiale delle rispettive giunte, i
limiti numerici e le tipologie,
>distinte per categorie di impieghi, delle
disponibilit alla accoglienza di
>immigrati extracomunitari.
>
>
2. Le delibere di cui al comma 1 sono adottate su
>proposta della conferenza dei sindaci,
sulla base delle richieste avviate
>presso ciascun comune dalle famiglie e
dalle imprese interessate.
>
>
3. Presso ciascuna regione istituito, nei modi
>previsti dallo statuto, un osservatorio
sullâimmigrazione.
>
>
4. Le delibere di cui al comma 1 possono essere
>adottate sulla base di piani di
coordinamento cui aderiscono due o pi
>regioni interessate.
>
>
Art. 4 Il servizio consolare, potenziato in organici
>e mezzi con i fondi i cui al seguente art.
13, forma e pubblica, nei Paesi
>di immigrazione, i ruoli di immigrazione.
A tutti i soggetti iscritti nei
>ruoli di immigrazione viene attribuito il
codice fiscale italiano.
>
>
Art. 5 Lâimmigrazione in Italia da Paesi non OCSE
>consentita solo previa iscrizione nel
ruolo di immigrazione ed acquisizione
>del codice fiscale.
>
>
Art. 6 Le strutture locali di accoglienza sono
>finanziate con contributi specifici a
carico dei datori di lavoro e dei
>lavoratori interessati, che possono
beneficiare di speciali forme di
>rateazione.
>
> Art.
7 Tutti gli immigrati da Paesi non OCSE che,
>dopo 6 mesi dallâingresso in Italia, sono
ancora privi di codice fiscale e
>di un regolare rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata
>e continuativa, o non esercitano una regolare
attivit di impresa, arte o
>professione, sono immediatamente
rimpatriati, ai sensi del successivo art.
>10.
>
>
Art. 8 Il ricongiungimento dei familiari pu essere
>chiesto al Comune di residenza dopo 3 anni
dallâiscrizione nei ruoli di
>immigrazione, sul presupposto della
disponibilit di una adeguata
>abitazione, del corretto adempimento dei
doveri fiscali ed in assenza di
>carichi pendenti ovvero di condanne per delitto.
>
>
Art. 9 La cittadinanza italiana pu essere ottenuta
>dopo 10 anni dallâiscrizione nei ruoli di
immigrazione, sul presupposto
>della disponibilit di una adeguata
abitazione, del corretto adempimento dei
>doveri fiscali ed in assenza di carichi
pendenti ovvero di condanne per
>delitto.
>
>
Art. 10 Salvo che il fatto costituisca pi grave
>reato, punito con la reclusione fino a 5
anni e con la multa fino a L. 30
>milioni chiunque compie attivit di organizzazione
dellâimmigrazione
>clandestina nel territorio dello Stato.
>
>
Se il fatto di cui al comma 1 commesso a fine di
>lucro ovvero di altra utilit, si applica
la pena della reclusione da 3 a 6
>anni e della multa di L. 30 milioni.
>
>
Se il fatto commesso da tre o pi persone in
>concorso tra loro, ovvero se esso riguarda
lâingresso di cinque o pi
>persone, ovvero se esso commesso
mediante lâutilizzazione di servizi di
>trasporto internazionale ovvero
avvalendosi di documenti di identit o di
>passaporti contraffatti, si applica la
pena della reclusione da 5 a 15 anni
>e della multa di L. 30 milioni per ogni
straniero di cui stato favorito lâ
>ingresso clandestino nel territorio dello
Stato.
>
>
Se il fatto di cui al comma 1 commesso al fine del
>reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento
>della prostituzione, ovvero se esso
riguarda minori da impiegare in attivit
>illecite, la pena della reclusione da 6
a 18 anni e della multa di L. 50
>milioni per ogni straniero di cui stato
favorito lâingresso clandestino
>nel territorio dello Stato.
>
>
Dopo lâart. 416-ter C.P., inserita la seguente
>disposizione: ăart. 416-quater C.P.
ăAssociazione per delinquere finalizzata
>allâorganizzazione ed allo sfruttamento
dellâimmigrazione clandestinaä
>
>
1. Si applica la pena stabilita dal primo comma dell
>âart. 416-bis a chi fa parte di una
associazione finalizzata allâ
>organizzazione ed allo sfruttamento
dellâimmigrazione clandestina.
>
>
2. Coloro che promuovono ovvero dirigono lâ
>associazione sono puniti, per ci solo con
la reclusione da quattro a nove
>anni.
>
>
3. Se lâassociazione armata, si applica la pena
>della reclusione da quattro a dieci anni
nei casi previsti dal primo comma e
>da cinque a quindici anni nei casi
previsti dal secondo comma.
>
>
4. Lâassociazione si considera armata quando i
>partecipanti hanno la disponibilit, per
il conseguimento delle finalit
>dellâassociazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute
>in luogo di deposito.ä
>
>
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, sempre
>obbligatorio lâarresto in flagranza ed
sempre disposta la confisca delle
>cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che
>ne sono il prezzo, il prodotto, il
profitto o che ne costituiscono lâ
>impiego. In particolare sempre disposta
la immediata distruzione del mezzo
>di trasporto utilizzato per i medesimi
reati, anche qualora sia pronunciata
>sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e
445 C.P.P.. Nei medesimi casi, si
>procede con giudizio direttissimo, salvo
che si rendano necessarie speciali
>indagini.
>
>
6. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
>salvo che il fatto non costituisca pi grave
reato, si applica la pena della
>reclusione fino a 5 anni e della multa
fino a L. 30 milioni per chiunque, al
>fine di trarre comunque profitto dalla
condizione di illegalit dello
>straniero ovvero comunque nellâambito
delle attivit punite a norma del
>presente articolo, favorisce la permanenza
di questi nel territorio dello
>Stato.
>
>
7. Nel corso delle operazioni finalizzate alla
>prevenzione ovvero al contrasto delle
immigrazioni clandestine, gli
>ufficiali e gli agenti di pubblica
sicurezza e glli altri pubblici ufficiali
>che, in tale contesto, adempiono un dovere
del proprio ufficio, possono
>usare ovvero ordinare di far uso delle
armi o di un altro mezzo di coazione
>fisica quando ricorrono gli estremi di cui
allâart. 53 C.P.
>
>
8. Fermo restando quanto previsto dallâart. 54 C.P.,
>non costituiscono reato le attivit di
soccorso e assistenza umanitaria
>prestate nel territorio dello Stato a
favore degli stranieri immigrati
>clandestinamente che si trovino in
condizioni di bisogno.
>
>
9. Fermo il disposto dellâart. 51 C.P. non sono
>punibili gli ufficiali di polizia
giudiziaria i quali, al solo fine di
>acquisire elementi di prova in ordine ai
reati previsti dal presente
>articolo, procedono allâinfiltrazione
nelle associazioni di cui al
>precedente comma 4. Per lo stesso motivo,
i suddetti ufficiali di polizia
>giudiziaria possono omettere o ritardare
di compiere gli atti di rispettiva
>competenza, dandone immediato avviso anche
telefonico allâautorit
>giudiziaria.
>
>
10. Le navi italiane da guerra o in servizio di
>polizia, che incontrino in mare
territoriale o in altro mare una nave
>nazionale ovvero altra imbarcazione che si
sospetta essere adibita al
>trasporto di stranieri clandestini,
possono fermarla, sottoporla a visita ed
>a perquisizione, catturarla e condurla in
un porto dello Stato o nel porto
>estero pi vicino in cui risieda una
autorit consolare.
>
>
11. Gli stessi poteri di cui al comma 10 possono
>esplicarsi su navi ovvero altre
imbarcazioni non nazionali nelle acque
>territoriali, e, al di fuori di queste,
nei limiti consentiti dalle norme
>dellâordinamento internazionale, dal
codice penale militare di pace e da
>accordi bilaterali o internazionali.
>
>
12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano,
>in quanto compatibili, anche agli
aeromobili
>
>
. Art. 11 1. E disposta lâespulsione coattiva dello
>straniero che:
>
>
a) entrato clandestinamente nel territorio dello
>Stato;
>
>
b) si trattenuto nel territorio dello Stato senza
>titolo di soggiorno nel termine
prescritto, ovvero quando il titolo di
>soggiorno stato revocato o annullato,
ovvero scaduto e non stato
>chiesto il rinnovo;
>
>
c) per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
>dello Stato;
>
>
2. Lo straniero espulso rinviato coattivamente
>allo Stato di appartenenza, ovvero, quando
ci non sia possibile, allo Stato
>di provenienza.
>
>
3. Lo straniero espulso non pu rientrare nel
>territorio dello Stato per un periodo di
10 anni.
>
>
4. Lo straniero gi espulso che, prima del periodo
>di cui al comma 3, entri nuovamente nel
territorio dello Stato espulso in
>via definitiva.
>
>
5. Ove lo straniero, gi espulso in via definitiva,
>entri nuovamente nel territorio dello Stato,
punito con lâarresto da 2 a 6
>mesi, ed nuovamente espulso con
accompagnamento coattivo immediato.
>
>
6. Ove lo straniero di cui al precedente comma 5
>entri nuovamente nel territorio dello
Stato, punito con la reclusione da 2
>mesi a 6 mesi, con aumento da un terzo al
triplo della pena in ragione di
>ogni ulteriore ingresso clandestino.
>
>
7. Lâespulsione in ogni caso disposta con decreto
>motivato. Quando nei confronti dello
straniero sia riferita allâautorit
>giudiziaria notizia di reato ovvero quando
penda procedimento penale, anche
>in esito a querela, lâautorit giudiziaria
rilascia nulla osta allâ
>espulsione, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali ovvero
>probatorie, anche in riferimento ad altri
imputati. Nel caso di arresto in
>flagranza, il Giudice rilascia il nulla
osta allâatto della convalida, salvo
>che debba applicare una misura detentiva
ai sensi dellâart. 391, comma 5,
>C.P.P.
>
>
8. Avverso il decreto di espulsione pu esser
>proposto unicamente ricorso al Tribunale
entro 5 giorni dalla relativa
>comunicazione. Il termine di 30 giorni
qualora lâespulsione sia eseguita
>con accompagnamento immediato. Il ricorso
pu essere sottoscritto anche
>personalmente. Il Tribunale accoglie o
rigetta il ricorso nel termine di 10
>giorni dalla data di deposito. Lo
straniero pu essere ammesso al gratuito
>patrocinio a spese dello Stato e, qualora
sia sprovvisto di un difensore,
>assistito da un difensore dâufficio. Il
ricorso non sospende lâesecuzione
>del decreto.
>
>
Art. 12 Un apposito decreto del Presidente del
>Consiglio dei ministri, da emanare entro
un mese dallâentrata in vigore
>della presente legge, ne disciplina
lâattuazione.
>
>
Art. 13 1. Alla copertura delle minori entrate e dei
>costi derivanti dalla attuazione della
presente legge, pari a lire 300
>miliardi per lâanno 2000, si provvede mediante
corrispondente stanziamento
>iscritto ai fini del bilancio triennale
2000 - 2002 nellâambito dellâunit
>previsionale di base in parte corrente
ÇFondo specialeČ dello stato di
>previsione del Ministero del tesoro,
bilancio e della programmazione
>economica per lâanno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando lâ
>accantonamento relativo al medesimo
Ministero, salvo reintegro finanziario
>con i minori costi e con le maggiori
entrate prodotte dallo sviluppo indotto
>dalla attuazione della presente legge.
>
>
2. Il Ministro del Tesoro, del bilancio e della
>programmazione autorizzato ad apportare,
con propri decreti, occorrenti
>variazioni di bilancio.
>
> 30 marzo 2000