Date: 9:55 AM 4/13/00 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: question time

 

Cari amici,

ricevo i seguenti quesiti, e rispondo ad uso e consumo generale.

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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D.: L'impegno di sponsorizzazione di uno straniero che vuole venire in

Italia per 1 anno a cercare lavoro, pu essere diviso con un'altra persona?

Cio uno sponsor sottoscrive la fidejussione e l'altro garantisce

l'alloggio?

 

R.: Lo sponsor e' unico ed e' quello che sottoscrive la fideiussione.

L'alloggio pero' puo' essere messo a disposizione da un terzo, secondo

quanto affermato dall'art.34, co.4, del Regolamento, che qui riporto:

"4. La prestazione relativa all'alloggio pu essere attestata mediante

specifico impegno di chi ne ha la disponibilit, corredata delle

certificazioni richieste dall'articolo 16, comma 4, lettera b).".

 

D.: Se cos fosse, chi dei due deve presentare la domanda? O va presentata

da entrambi?

 

R.: La domanda e' presentata dallo sponsor (unico).

 

D.: mi piacerebbe sapere qualcosa di pi sulla famigerata circolare del 26

marzo u.s. e sulla sua applicazione nell'area di Milano.

 

R.: Se si riferisce alla direttiva del 22 marzo sul rilascio "sub judice"

dei permessi di soggiorno ai regolarizzandi, non so nulla in relazione alla

sua applicazione nell'area di Milano. La direttiva (tutt'altro che

famigerata) invita i questori a rilasciare, provvisoriamente, il permesso

in quei casi in cui i requisiti di alloggio e lavoro siano provati, non

essendo invece stato completato l'accertamento relativo al requisito della

data di presenza. La direttiva invita anche i questori a sollecitare una

rapida conclusione di questa fase di accertamento. La mia personale

opinione e' che non si debba confondere una prova contraffatta con una

comprata, e nessuna di queste con una inadeguata. Se fossi un questore, nel

primo caso rigetterei la richiesta di permesso. Nel secondo trasmetterei

gli atti alla Procura della Repubblica e, inattesa di accertamenti da parte

di questa rilascerei il permesso "sub judice". Nel terzo, terrei a mente il

principio in base al quale la Pubblica Amministrazione deve usare il buon

senso. Considererei cosi' il fatto che la data limite del 27 marzo '98 era

stata fissata per evitare l'effetto richiamo; le istanze presentate,

nell'ipotesi peggiore, riguardano persone che comunque in Italia sono

arrivate prima del 15 dicembre '98 - non ieri; accogliere queste istanze,

anche nel caso peggiore, non legittimerebbe oggi - 13 aprile 2000 - alcun

effetto richiamo. Sempre se fossi un questore, infine, nel valutare la

sufficienza di una prova - ad esempio quella corrispondente alla

dichiarazione di un responsabile di associazione - prima di procedere ad un

esame dei pollini depositatisi sulla scheda dell'associazione, cercherei di

capire se i questori di altre province hanno considerato adeguate le

certificazioni di quello stesso responsabile. Potrei cosi' liberare, in

tempi brevi, risorse attualmente paralizzate e dedicarle al perseguimento

dei crimini.

 

D.: Quale documentazione ritenuta idonea alla prova del reddito per il

nulla osta al ricongiungimento familiare? Ovvero cosa pu fare chi ha appena

ricevuto il permesso a mezzo sanatoria per dare tale prova?

 

R.: A mio parere (non so se a parere dei questori...), la disponibilita' di

mezzi di sostentamento puo' essere dimostrata certificando l'esistenza di

risparmi o di redditi. Per i redditi prodotti in Italia, si applica -

sempre a mio parere - l'art.2, co.1 del Regolamento di attuazione, che qui

riporto:

"1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono

utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della

legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualit

personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o

privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del

presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di

specifici documenti.".

Dovrebbe, cioe', essere accettata l'autocertificazione.