Date: 9:55 AM 4/13/00 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: question time
Cari amici,
ricevo i seguenti quesiti, e rispondo ad uso e
consumo generale.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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D.: L'impegno di sponsorizzazione di uno
straniero che vuole venire in
Italia per 1 anno a cercare lavoro, pu essere
diviso con un'altra persona?
Cio uno sponsor sottoscrive la fidejussione e
l'altro garantisce
l'alloggio?
R.: Lo sponsor e' unico ed e' quello che
sottoscrive la fideiussione.
L'alloggio pero' puo' essere messo a
disposizione da un terzo, secondo
quanto affermato dall'art.34, co.4, del
Regolamento, che qui riporto:
"4. La prestazione relativa all'alloggio
pu essere attestata mediante
specifico impegno di chi ne ha la disponibilit,
corredata delle
certificazioni richieste dall'articolo 16,
comma 4, lettera b).".
D.: Se cos fosse, chi dei due deve presentare
la domanda? O va presentata
da entrambi?
R.: La domanda e' presentata dallo sponsor
(unico).
D.: mi piacerebbe sapere qualcosa di pi sulla
famigerata circolare del 26
marzo u.s. e sulla sua applicazione nell'area
di Milano.
R.: Se si riferisce alla direttiva del 22
marzo sul rilascio "sub judice"
dei permessi di soggiorno ai regolarizzandi,
non so nulla in relazione alla
sua applicazione nell'area di Milano. La
direttiva (tutt'altro che
famigerata) invita i questori a rilasciare,
provvisoriamente, il permesso
in quei casi in cui i requisiti di alloggio e
lavoro siano provati, non
essendo invece stato completato l'accertamento
relativo al requisito della
data di presenza. La direttiva invita anche i
questori a sollecitare una
rapida conclusione di questa fase di
accertamento. La mia personale
opinione e' che non si debba confondere una
prova contraffatta con una
comprata, e nessuna di queste con una
inadeguata. Se fossi un questore, nel
primo caso rigetterei la richiesta di
permesso. Nel secondo trasmetterei
gli atti alla Procura della Repubblica e,
inattesa di accertamenti da parte
di questa rilascerei il permesso "sub
judice". Nel terzo, terrei a mente il
principio in base al quale la Pubblica
Amministrazione deve usare il buon
senso. Considererei cosi' il fatto che la data
limite del 27 marzo '98 era
stata fissata per evitare l'effetto richiamo;
le istanze presentate,
nell'ipotesi peggiore, riguardano persone che
comunque in Italia sono
arrivate prima del 15 dicembre '98 - non ieri;
accogliere queste istanze,
anche nel caso peggiore, non legittimerebbe
oggi - 13 aprile 2000 - alcun
effetto richiamo. Sempre se fossi un questore,
infine, nel valutare la
sufficienza di una prova - ad esempio quella
corrispondente alla
dichiarazione di un responsabile di
associazione - prima di procedere ad un
esame dei pollini depositatisi sulla scheda dell'associazione,
cercherei di
capire se i questori di altre province hanno
considerato adeguate le
certificazioni di quello stesso responsabile.
Potrei cosi' liberare, in
tempi brevi, risorse attualmente paralizzate e
dedicarle al perseguimento
dei crimini.
D.: Quale documentazione ritenuta idonea
alla prova del reddito per il
nulla osta al ricongiungimento familiare?
Ovvero cosa pu fare chi ha appena
ricevuto il permesso a mezzo sanatoria per
dare tale prova?
R.: A mio parere (non so se a parere dei
questori...), la disponibilita' di
mezzi di sostentamento puo' essere dimostrata
certificando l'esistenza di
risparmi o di redditi. Per i redditi prodotti
in Italia, si applica -
sempre a mio parere - l'art.2, co.1 del
Regolamento di attuazione, che qui
riporto:
"1. I cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 2 e 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente
agli stati, fatti e qualit
personali certificabili o attestabili da parte
di soggetti pubblici o
privati italiani, fatte salve le disposizioni
del testo unico o del
presente regolamento che prevedono
l'esibizione o la produzione di
specifici documenti.".
Dovrebbe, cioe', essere accettata l'autocertificazione.