Date: 9:08 AM 5/31/00 +0100
From: Sergio Briguglio
Subject: sulla regolarizzazione
Cari amici,
su richiesta di Dino Frisullo, ho dovuto
preparare in fretta e furia (non
si tratterebbe, altrimenti, di Dino Frisullo)
una scheda sulle questioni
principali relative alla moribonda
regolarizzazione.
Ve la sottopongo, sperando che possa fornire
argomenti per una soluzione
meno penosa dei casi - circa 80.000 - che
sembrano destinati ad un esito
negativo.
Cordiali saluti
sergio briguglio
--------------
I) Documento programmatico triennale: favorire
l'emersione del bacino di
irregolarita' mediante gli strumenti
introdotti dalla nuova legge (inclusa
la sponsorizzazione). Riporto il brano
saliente (nota che l'art. 21 di cui
si parla e' quello della legge 40 sulla
sponsorizzazione - oggi art. 23 del
Testo unico):
"Inoltre, in via eccezionale, per il 1998
e, in parte minore, per il 1999,
potrˆ essere consentito, per un limitato
contingente di lavoratori presenti
in Italia anche in situazione di irregolaritˆ,
l'attivazione del meccanismo
delle garanzie prestate da terzi ai sensi
dell'art. 21, con il rilascio di
un permesso di soggiorno per un anno ai fini
di inserimento nel mercato del
lavoro."
Questa previsione e' stata disattesa, per la
mancanza del regolamento di
attuazione (oggi superata) che disciplinasse
le modalita' di
sponsorizzazione.
II) D.P.C.M. 16-10-1998 (governo
Prodi-Napolitano): regolarizzazione per
38000 stranieri che presentino istanza entro
il 15 dicembre 1998 e
dimostrino i seguenti requisiti:
a) idonea documentazione circa l'effettiva
presenza in Italia prima
del 27 marzo 1998;
- per lavoro subordinato:
b) un contratto di lavoro subordinato ...
ovvero un contratto di
collaborazione... . Tali contratti devono
recare sottoscrizione autenticata
e prevedere la sola condizione sospensiva
della concessione del permesso di
soggiorno, e devono essere verificati dalla
competente Direzione
provinciale del lavoro;
c) idonea
documentazione circa la sistemazione alloggiativa.
- per lavoro autonomo:
b) idonea
documentazione relativa al
possesso dei requisiti di
cui
all'articolo 26, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero. A
tal fine la sussistenza dei requisiti
richiesti per lo svolgimento della
specifica attivitˆ dovrˆ essere attestata
mediante il nulla osta
dell'organo competente per l'iscrizione in
albi o registri, per il rilascio
dell'autorizzazione o licenza o per la ricezione
della denuncia di inizio
dell'attivitˆ;
c) idonea
documentazione circa la sistemazione alloggiativa e il
possesso delle risorse occorrenti per
l'attivitˆ da intraprendere. Si
prescinde dalla documentazione relativa a
dette risorse per l'attivitˆ di
commercio ambulante.
III) Decreto legislativo 13 aprile 1999,
n.113: introdotta nel Testo unico
una norma transitoria che, fermi i requisiti
fissati dal D.P.C.M.
16-10-1998, rimuove il limite numerico per le
regolarizzazioni. Riporto il
brano saliente:
"Agli stranieri gia' presenti nel
territorio dello Stato
anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo
1998, n. 40, in possesso dei requisiti
stabiliti dal decreto di
programmazione dei flussi per il 1998 emanato
ai sensi dell'articolo
3, comma 4, in attuazione del documento
programmatico di cui
all'articolo 3, comma 1, che abbiano
presentato la relativa domanda
con le modalita' e nei termini previsti dal
medesimo decreto, puo'
essere rilasciato il permesso di soggiorno per
i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi
per motivi di lavoro di
cui all'articolo 3, comma 4, restano
disciplinati secondo le
modalita' ivi previste."
IV) Circolare 10 maggio 1999 del capo della
polizia in applicazione del
Decreto legislativo (vedi
http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/1999/maggio
):
rilassa i criteri per l'accertamento dei
requisiti. In particolare, per la
prova di presenza si considerano valide le
attestazioni rilasciate da
associazioni e avallate dal responsabile
provinciale dell'associazione; per
il lavoro subordinato, si contempla la
possibilita' che il datore di lavoro
sia venuto meno all'impegno, nelle more delle
procedure di
regolarizzazione; per il lavoro autonomo, si
consente il rilascio di un
permesso per un anno a chi non sia in grado di
dimostrare il reddito di
sedici milioni annui.
V) Delle istanze presentate al 15-12-98
(numero compreso tra 300.000 e
400.000), vengono presentate effettivamente
circa 240.000 domande corredate
da documentazione (cito a memoria e i numeri
possono essere imprecisi).
Circa 140.000 ottengono il permesso. Circa
20.000 sono respinte. Circa
80.000 sono sospese, in attesa di accertamenti
ulteriori (rectius: di
decisioni politiche). Per questi casi, il grosso
dei dubbi riguarda la
prova di presenza.
VI) La decisione politica arriva a fine marzo:
direttiva del capo della
polizia del 22 marzo. La direttiva invita i
questori a rilasciare,
provvisoriamente, il permesso in quei casi in
cui i requisiti di alloggio e
lavoro siano provati, non
essendo invece stato completato l'accertamento
relativo al requisito della
data di presenza. La direttiva invita anche i
questori a sollecitare una
rapida conclusione di questa fase di
accertamento.
Scoppia la solita campagna gasparriana. Si
perdono le elezioni. La
direttiva viene - credo - revocata.
VII) Ulteriori problemi: presso alcuni valichi
di froniera vengono irrogati
provvedimenti di espulsione a carico di
stranieri irregolari che stanno per
uscire dal territorio dello Stato (avendo
magari conquistato una chiamata
nominativa o una sponsorizzazione). Ho in
mente un caso in cui il giudice
ha anche respinto il ricorso. Il Servizio
stranieri del Ministero
dell'interno aveva - in via informale - negato
che ci fosse questo rischio.
Questo si traduce in una incentivazione della
clandestinita' o del ricorso
agli scafisti.
VIII) Escamotage possibile (solo per chi abbia
chiesto un permesso di
soggiorno, pur non avendone titolo): ) si
potrebbe adottare lo strumento
normativo offerto dalla lettura congiunta dei
commi 5 (il rilascio del
permesso e' negato se non sono soddisfatte le
condizioni, salvo che siano
intervenuti nuovi elementi che lo
giustifichino o che gli impedimenti
corrispondano a irregolarita' amministrative
sanabili) e 9 (il permesso e'
rilasciato se sussistono i requisiti previsti
dal Testo unico per il
permesso richiesto ovvero, in mancanza, per
altro tipo di permesso da
rilasciare in applicazione dello stesso Testo
unico) dell'art.5 del Testo
unico. Anche in presenza di un potenziale
diniego relativo alla richiesta
del permesso di soggiorno ex-regolarizzazione
(o del permesso di soggiorno
per richiesta di asilo...), sarebbe cioe'
possibile rilasciare altro
permesso (quello per inserimento nel mercato
del lavoro) entro i limiti
fissati dal decreto di programmazione dei
flussi (l'elemento nuovo
intervenuto).