Date: 9:08 AM 5/31/00 +0100

From: Sergio Briguglio

Subject: sulla regolarizzazione

 

Cari amici,

su richiesta di Dino Frisullo, ho dovuto preparare in fretta e furia (non

si tratterebbe, altrimenti, di Dino Frisullo) una scheda sulle questioni

principali relative alla moribonda regolarizzazione.

 

Ve la sottopongo, sperando che possa fornire argomenti per una soluzione

meno penosa dei casi - circa 80.000 - che sembrano destinati ad un esito

negativo.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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I) Documento programmatico triennale: favorire l'emersione del bacino di

irregolarita' mediante gli strumenti introdotti dalla nuova legge (inclusa

la sponsorizzazione). Riporto il brano saliente (nota che l'art. 21 di cui

si parla e' quello della legge 40 sulla sponsorizzazione - oggi art. 23 del

Testo unico):

 

"Inoltre, in via eccezionale, per il 1998 e, in parte minore, per il 1999,

potrˆ essere consentito, per un limitato contingente di lavoratori presenti

in Italia anche in situazione di irregolaritˆ, l'attivazione del meccanismo

delle garanzie prestate da terzi ai sensi dell'art. 21, con il rilascio di

un permesso di soggiorno per un anno ai fini di inserimento nel mercato del

lavoro."

 

Questa previsione e' stata disattesa, per la mancanza del regolamento di

attuazione (oggi superata) che disciplinasse le modalita' di

sponsorizzazione.

 

II) D.P.C.M. 16-10-1998 (governo Prodi-Napolitano): regolarizzazione per

38000 stranieri che presentino istanza entro il 15 dicembre 1998 e

dimostrino i seguenti requisiti:

 

a)         idonea  documentazione circa l'effettiva presenza  in Italia  prima

del 27 marzo 1998;

 

- per lavoro subordinato:

 

b)         un  contratto di lavoro subordinato ... ovvero un contratto di

collaborazione... . Tali contratti devono recare sottoscrizione autenticata

e prevedere la sola condizione sospensiva della concessione del permesso di

soggiorno, e devono essere verificati dalla competente Direzione

provinciale del lavoro;

c)         idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa.

 

- per lavoro autonomo:

 

b)         idonea documentazione relativa al  possesso dei requisiti  di cui

all'articolo 26,  del Testo Unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. A

tal fine la sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento della

specifica attivitˆ dovrˆ essere attestata mediante il nulla osta

dell'organo competente per l'iscrizione in albi o registri, per il rilascio

dell'autorizzazione o licenza o per la ricezione della denuncia di inizio

dell'attivitˆ;

c)         idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa e il

possesso delle risorse occorrenti per l'attivitˆ da intraprendere. Si

prescinde dalla documentazione relativa a dette risorse per l'attivitˆ di

commercio ambulante.

 

III) Decreto legislativo 13 aprile 1999, n.113: introdotta nel Testo unico

una norma transitoria che, fermi i requisiti fissati dal D.P.C.M.

16-10-1998, rimuove il limite numerico per le regolarizzazioni. Riporto il

brano saliente:

 

"Agli stranieri gia' presenti nel territorio dello Stato

anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo

1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di

programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo

3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui

all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda

con le modalita' e nei termini previsti dal medesimo decreto, puo'

essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati.

Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di

cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le

modalita' ivi previste."

 

IV) Circolare 10 maggio 1999 del capo della polizia in applicazione del

Decreto legislativo (vedi

http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/1999/maggio ):

rilassa i criteri per l'accertamento dei requisiti. In particolare, per la

prova di presenza si considerano valide le attestazioni rilasciate da

associazioni e avallate dal responsabile provinciale dell'associazione; per

il lavoro subordinato, si contempla la possibilita' che il datore di lavoro

sia venuto meno all'impegno, nelle more delle procedure di

regolarizzazione; per il lavoro autonomo, si consente il rilascio di un

permesso per un anno a chi non sia in grado di dimostrare il reddito di

sedici milioni annui.

 

V) Delle istanze presentate al 15-12-98 (numero compreso tra 300.000 e

400.000), vengono presentate effettivamente circa 240.000 domande corredate

da documentazione (cito a memoria e i numeri possono essere imprecisi).

Circa 140.000 ottengono il permesso. Circa 20.000 sono respinte. Circa

80.000 sono sospese, in attesa di accertamenti ulteriori (rectius: di

decisioni politiche). Per questi casi, il grosso dei dubbi riguarda la

prova di presenza.

 

VI) La decisione politica arriva a fine marzo: direttiva del capo della

polizia del 22 marzo. La direttiva invita i questori a rilasciare,

provvisoriamente, il permesso in quei casi in cui i requisiti di alloggio e

lavoro siano provati, non

essendo invece stato completato l'accertamento relativo al requisito della

data di presenza. La direttiva invita anche i questori a sollecitare una

rapida conclusione di questa fase di accertamento.

 

Scoppia la solita campagna gasparriana. Si perdono le elezioni. La

direttiva viene - credo - revocata.

 

VII) Ulteriori problemi: presso alcuni valichi di froniera vengono irrogati

provvedimenti di espulsione a carico di stranieri irregolari che stanno per

uscire dal territorio dello Stato (avendo magari conquistato una chiamata

nominativa o una sponsorizzazione). Ho in mente un caso in cui il giudice

ha anche respinto il ricorso. Il Servizio stranieri del Ministero

dell'interno aveva - in via informale - negato che ci fosse questo rischio.

Questo si traduce in una incentivazione della clandestinita' o del ricorso

agli scafisti.

 

VIII) Escamotage possibile (solo per chi abbia chiesto un permesso di

soggiorno, pur non avendone titolo): ) si potrebbe adottare lo strumento

normativo offerto dalla lettura congiunta dei commi 5 (il rilascio del

permesso e' negato se non sono soddisfatte le condizioni, salvo che siano

intervenuti nuovi elementi che lo giustifichino o che gli impedimenti

corrispondano a irregolarita' amministrative sanabili) e 9 (il permesso e'

rilasciato se sussistono i requisiti previsti dal Testo unico per il

permesso richiesto ovvero, in mancanza, per altro tipo di permesso da

rilasciare in applicazione dello stesso Testo unico) dell'art.5 del Testo

unico. Anche in presenza di un potenziale diniego relativo alla richiesta

del permesso di soggiorno ex-regolarizzazione (o del permesso di soggiorno

per richiesta di asilo...), sarebbe cioe' possibile rilasciare altro

permesso (quello per inserimento nel mercato del lavoro) entro i limiti

fissati dal decreto di programmazione dei flussi (l'elemento nuovo

intervenuto).