Date: 10:09 AM 6/16/00 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: emendamenti asilo
Cari amici,
martedi' prossimo, alle 20, scade il termine
per la presentazione, in Commissione affari costituzionali, degli emendamenti
relativi al ddl asilo. Alla luce di quanto gia' proposto dal Relatore, ho
estratto dal nostro vecchio documento (di ottobre) quelli da lui tralasciati,
cercando di evidenziare, sulla base di preferenze mie proprie (e discutibili)
quelli piu' rilevanti. Ve ne propongo il risultato.
Aggiungo anche il documento mandatomi da
Marceca e Geraci sugli emendamenti in materia sanitaria. Non l'ho ancora
esaminato. E' possibile che visiano sovrapposizioni tra i due documenti.
Vi metto a parte, poi, di un mio timore: il
testo, come emendato dal Relatore, e' "troppo buono". Intendo dire
che e' troppo buono data la politica degli ingressi e del soggiorno per gli
stranieri non richiedenti asilo. Non sarei affatto stupito se il Governo se ne
accorgesse. Vale - a mio parere - la pena di pensare a soluzioni di riserva in
relazione ad una attivazione del comma 6 dell'art. 6 (il principio dello
scavalcamento del pre-esame) che non si presti ad abusi generalizzati.
L'attuale previsione di un ricorso sospensivo - che pure sul piano giuridico e'
inattaccabile - rappresenta infatti uno strumento formidabile per aggirare le
norme restrittive sull'immigrazione per motivi economici. Si potrebbe pensare,
in luogo di questa, ad un potere di veto - in relazione all'esito negativo del
pre-esame - in capo al rappresentante dell'ACNUR o della ONG delegata.
Capisco che una soluzione del genere
rappresenti un onere per ACNUR e ONG. Per questo motivo da molto tempo insisto
perche' ACNUR e ONG attive nel campo del diritto d'asilo si battano per un
allargamento dei canali di immigrazione legale per ragioni economiche...
Infine, temo che la nostra proposta - recepita
dal Relatore - riguardo alla definizione delle categorie di aventi diritto
all'asilo possa risultare non realistica (nulla levando alla sua bellezza). Se
dovessi io riscrivere il ddl, piuttosto che inseguire il dettato costituzionale
con una formulazione del tipo
"Il diritto di asilo previsto dalla
Costituzione e' disciplinato dalla presente legge. Ha diritto d'asilo lo
straniero che appartenga a una delle seguenti categorie: ...",
abbandonerei l'obiettivo di dare attuazione
all'art. 10 (che tanto ha gia' carattere precettivo) e mi limiterei ad
affermare:
"Lo straniero che appartenga a una delle
seguenti categorie ... gode del diritto d'asilo previsto dall'art. 10 della
Costituzione".
In questo modo, non escluderei che altri
stranieri godano del medesimo diritto, e potrei limitarmi, ove necessario, a
definire le categorie in accordo con la Convenzione di Ginevra o poco piu'. Gli
altri avrebbero sempre la possibilita' di accedere al giudice ordinario per il
riconoscimento del diritto costituzionale.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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(15/6/2000)
PROPOSTE DI EMENDAMENTO RELATIVE AL DISEGNO DI
LEGGE "NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE UMANITARIA E DI DIRITTO
D'ASILO" EMENDATO DAL RELATORE
(approvato dal Senato il 5/11/1998 e all'esame
della Commissione
Affari costituzionali della Camera)
Art. 4
4.1 Dopo il comma 1 dell'articolo 4,
aggiungere il seguente comma:
"1 bis. Non si applicano le disposizioni
di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n.286, nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia,
domanda di asilo, e il comandante del vettore abbia dato, ove ed appena
possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di
frontiera."
4.2 Al comma 2 dell'articolo 4,
sostituire le parole
"richiedere l'assistenza di un avvocato
di fiducia"
con le seguenti:
"richiedere l'assistenza, anche per il
procedimento di cui all'articolo 6, di un avvocato di fiducia".
4.3 Al comma 2 dell'articolo 4,
sostituire il periodo
"La domanda e' formulata, ove necessario,
con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non
disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito
internazionale."
con il seguente:
"In fase di presentazione della
domanda e del pre-esame di cui
all'articolo 6 il richiedente asilo ha diritto ad esprimersi nella sua lingua o
in una lingua a lui nota e ad essere assistito, ove necessario, da un
interprete o, se non disponibile, da persona a conoscenza della sua lingua che
dia sufficienti garanzie di affidabilita' e riservatezza."
4.4 Dopo il comma 2 dell'articolo 4
aggiungere il seguente:
"2 bis. Nessun elemento idoneo a rendere
nota l'identita' del richiedente asilo puo' essere in qualsiasi forma divulgato
o comunicato senza l'espressa autorizzazione scritta dell'interessato."
4.5 Il comma 5 dell'articolo 4 e'
sostituito dal seguente:
"5. Il richiedente asilo elegge domicilio
nel territorio dello Stato."
4.6 Al comma 6 dell'articolo 4, dopo le
parole
"salvo quanto previsto dagli articoli 6 e
10"
inserire le seguenti:
", ovvero fino al quindicesimo giorno
successivo alla espressa rinuncia da parte dell'interessato alla richiesta
d'asilo".
4.7 Al comma 7 dell'articolo 4,
aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Al richiedente asilo in possesso di
permesso di soggiorno ad altro titolo o di carta di soggiorno si applicano in
ogni caso le disposizioni piu' favorevoli previste per i titolari di permesso
di soggiorno per richiesta di asilo."
4.8 Al comma 8 dell'articolo 4,
sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
"In tutti i casi, qualora siano presenti
in Italia familiari del richiedente asilo privi di altro permesso di soggiorno
valido, a ciascuno di essi e' rilasciato, su richiesta, un permesso di
soggiorno per richiesta di asilo."
Art. 5
5.1 Al comma 2, dell'art.5, dopo il
primo periodo inserire il seguente:
"L'ufficio del giudice tutelare
competente per territorio procede alla nomina del tutore appena ricevuta
notizia della presenza del minore non accompagnato richiedente asilo e comunque
entro un termine massimo di 15 giorni".
5.2.0.1 Dopo il comma 2 dell'articolo 5,
aggiungere il seguente:
"2 bis. Il tutore del minore non
accompagnato richiedente asilo puo' conferire delega per atti specifici
inerenti il procedimento per il riconoscimento del diritto d'asilo ad uno degli
appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma
2."
5.2 Al comma 4 dell'articolo 5,
aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"o della protezione per motivi umanitari
di cui all'articolo 9, salvo che il ricongiungimento possa essere autorizzato
in base ad altre disposizioni vigenti".
Art. 6
6.1 Al comma 1 dell'articolo 6,
aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Su richiesta dell'interessato, la
responsabilita' dell'esame della domanda e' comunque attribuita all'Italia
qualora la legislazione o la prassi vigenti nello Stato al quale la domanda
dovrebbe esser trasferita non prevedano forme adeguate di protezione per la
specifica situazione dichiarata dal richiedente stesso, in particolare nei casi
in cui la domanda di asilo sia fondata sui motivi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b).".
6.2 Al comma 2 dell'articolo 6, prima
delle parole
"Al pre-esame puo' intervenire"
inserire il seguente periodo:
"Il richiedente asilo deve essere sentito
personalmente dal delegato della Commissione centrale."
6.3 Alla lettera b) del comma 4
dell'articolo 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"L'inammissibilita' della domanda non
sussiste, tuttavia, nel caso in cui lo Stato firmatario della Convenzione di
Ginevra non dia sufficienti garanzie per l'ammissione dell'interessato ad una
procedura equa ed imparziale per la determinazione dello status di rifugiato,
ovvero quando la legislazione o la prassi vigenti nello Stato firmatario della
Convenzione di Ginevra non prevedano forme adeguate di protezione per la
specifica situazione dichiarata dal richiedente, in particolare nei casi in cui
la domanda di asilo sia fondata sui motivi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b);"
6.4 Al comma 4 dell'articolo 6,
sopprimere la lettera c) e riformulare, corrispondentemente la lettera d) nel
modo seguente:
"d) risulti perseguito, da un tribunale
internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia
aderisce, per un crimine contro la pace o contro l'umanita' o un crimine di
guerra o un grave delitto di diritto comune commesso all'estero;".
6.5 Al comma 4 dell'articolo 6, sopprimere
la lettera e).
6.6 Al comma 5 dell'articolo 6,
sopprimere la lettera b).
6.7 Al comma 5 dell'articolo 6,
sopprimere la lettera c).
6.8 Al comma 5 dell'articolo 6,
sopprimere la lettera d).
6.11.A Al comma 10 dell'articolo 6, dopo le
parole
"In caso di mancata convalida, da parte
del pretore, del provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di
polizia o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 12 della
legge 6 marzo 1998, n.40"
inserire le seguenti:
"ovvero qualora il pre-esame della
domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il
delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi
entro tale periodo o ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente
o dei suoi familiari"
6.12.A Al comma 11 dell'articolo 6, dopo le
parole
"della vita familiare e sociale"
inserire le seguenti:
"e dei contatti con gli appartenenti alle
organizzazioni di cui al comma 2".
Art. 8
8.1 Al comma 6 aggiungere, in fine, le
seguenti parole:
"o che abbiano espressamente rinunciato
alla richiesta di asilo".
Artt. 8 e 9
8-9.1 Al comma 1, lettera c),
dell'articolo 8, sostituire le parole
"provvedimento di temporanea
impossibilit al rimpatrio"
con le seguenti:
"provvedimento di protezione per motivi
umanitari".
Corrispondentemente, all'articolo 9,
sostituire la rubrica con la seguente:
"Protezione per motivi umanitari",
Inoltre, al comma 1, sostituire le parole
"decidere che sussiste l'impossibilit
temporanea al rimpatrio"
con le seguenti:
"adottare un provvedimento di protezione
per motivi umanitari",
al comma 2, sostituire le parole
"Il provvedimento di impossibilita'
temporanea al rimpatrio da' titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il
medesimo motivo"
con le seguenti:
"Il provvedimento di protezione per
motivi umanitari da' titolo ad un permesso di soggiorno per asilo
umanitario",
al comma 2, sostituire le parole
"condizioni di impossibilit al
rimpatrio"
con le seguenti
"condizioni di cui al comma 1"
e al comma 3, sostituire le parole
"provvedimento di impossibilita'
temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2"
con le seguenti:
"provvedimento di protezione per motivi
umanitari di cui al presente articolo".
Art. 10
10.1.1 Al comma 1 dell'articolo 10,
sostituire le parole
"richiedere un permesso di soggiorno per
motivi di giustizia"
con le seguenti:
"richiedere la proroga del permesso di
soggiorno".
Corrispondentemente, al comma 6 dell'articolo
13, sostituire le parole
"concesso per motivi di giustizia, ai
sensi del predetto articolo 10,"
con le seguenti:
"prorogato ai sensi del predetto articolo
10".
10.2 Al comma 1 dell'articolo 10
sopprimere le parole
"o di tutela delle relazioni
internazionali".
Art. 13
13.1 Al comma 4 dell'articolo 13, dopo
le parole
"purche' ne sussistano i presupposti in
base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri
in Italia"
inserire le seguenti:
"o sussistano rilevanti motivi di
carattere umanitario".
13.2 Dopo l'articolo 13, aggiungere il
seguente articolo:
"Art. 13 bis.
(Limiti al provvedimento di respingimento e di
espulsione dal territorio dello stato)
1. Lo straniero al quale sia stato
riconosciuto il diritto d'asilo puo' essere espulso dal territorio dello Stato
solo per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, salvo che
sia divenuta definitva l'estinzione del diritto d'asilo. La medesima
disposizione si applica allo straniero che abbia presentato domanda di asilo,
per tutto il tempo necessario per il procedimento di riconoscimento del diritto
di asilo e per gli eventuali procedimenti giurisdizionali."
Art. 14
14.1 Al comma 4 dell'articolo 14,
sostituire le parole:
"ha fissato la propria residenza"
con le seguenti:
"ha eletto il proprio domicilio".
14.2 Al comma 7 dell'articolo 14,
sostituire le parole
"Agli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le
prestazioni"
con le seguenti
"Allo straniero al quale e' stato
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente,
per tutta la durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo
incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali,
tutte le prestazioni"
14.3 All'articolo 14, aggiungere, in
fine, il seguente comma:
"8. Entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i
Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n.400, un regolamento inteso a definire i contributi a favore delle
organizzazioni che intervengno, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 e del
comma 2 dell'articolo 6, nella fase di presentazione delle domande di asilo e
del relativo pre-esame."
Art. 15
15.1 Sostituire il comma 1 dell'articolo
15 con il seguente:
"1. Il titolare del diritto di asilo e lo
straniero per il quale e' adottato il provvedimento di protezione per motivi
umanitari di cui all'articolo 9 o che sia stato accolto sulla base di misure
straordinarie di accoglienza temporanea di cui all'articolo del Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.286, hanno diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in
cui e' consentito il ricongiungimento con familiari stranieri del cittadino
italiano. Al familiare per il quale puo' essere chiesto il ricongiungimento, se
gia' presente in Italia, e' rilasciato su richiesta, un permesso di soggiorno
per motivi familiari, anche a prescindere dal possesso di altro valido titolo
di soggiorno. Ai fini del ricongiungimento familiare e del rilascio di un
permesso di soggiorno per motivi familiari, la persona che, nell'ambito di una
relazione stabile e durevole, conviveva con il titolare del diritto d'asilo
legalmente separato o non coniugato nel paese del quale questi e' cittadino o,
se apolide, nel quale aveva residenza abituale, e' equiparata al coniuge non
legalmente separato."
15.2 Al comma 5 dell'articolo 15,
sostituire le parole
"secondo le modalit previste
dall'articolo 14, comma 2"
con le seguenti:
"secondo le modalita' previste
dall'articolo 34 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286".
15.3 Sostituire il comma 6 dell'articolo
15 con il seguente:
"6. Le disposizioni, le misure e i
diritti di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo si estendono ai
familiari ricongiunti e a quelli che hanno ottenuto il permesso di soggiorno
per motivi familiari ai sensi del comma 1, nonche' al titolare di permesso di
soggiorno per motivi di giustizia rilasciato ai sensi del comma 6 dell'articolo
13 e ai suoi familiari regolarmente soggiornanti in Italia."
Art.16
16.1 Dopo l'articolo 16, aggiungere il
seguente:
"Art.16 bis
(Convenzioni con organizzazioni non
governative)
1. Il Ministro dell'interno puo' stipulare,
per particolari esigenze, convenzioni con organismi non governativi per
assicurare gli interventi di integrazione e assistenza previsti dagli articoli
14, 15 e 16 della presente legge.".
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DISEGNO DI LEGGE N. 203-554-2425
Norme in materia di protezione umanitaria e di
diritto di asilo
approvato dal Senato della Repubblica il 5 novembre 1998
PROPOSTE DI MODIFICA
Art. 13
Comma 6
Aggiungere alla fine: " di attivit lavorativa o di studio e comporta
l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale presso la azienda
sanitaria locale del comune in cui lo straniero dimora".
Motivazione: La
possibilit di lavorare e studiare con un permesso di soggiorno per motivi di
giustizia rappresenta una novit: si ritiene che la modifica proposta sia
coerente con tutta l'impostazione delle disposizioni sanitarie di cui all'art.
34 del D.Lgs 286/98 (art. 32 della L. 40/98).
Art. 14
Comma 2
Aggiungere: "
ancorch continuative, per malattia ed infortunio e l'eventuale supporto
psicologico, il vitto e, "
Motivazione: Si
contempla cos l'opportunit di supportare lo straniero in una fase
particolarmente delicata qual' quella di pre-esame, cio di primo contatto con
le istituzioni, attenzione d'altronde manifestata all'Art. 7, comma 2, in caso
di pre-colloquio rispetto all'audizione del soggetto. L'esperienza dimostra
infatti che non sempre lo straniero che ha subito violenza lo dichiara al
momento della domanda: la presenza di personale specializzato sin dalle
primissime fasi pu invece favorirne l'emersione.
Comma 7
Sostituire con: "Ai sensi del D. Lgs. 286/98, art. 34, commi 1, 2 e 7 (o della
L. 40/98, art. 32, commi 1, 2 e 7) gli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per richiesta di asilo hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio
sanitario nazionale presso la azienda sanitaria locale del comune in cui
dimorano e sono esentati da eventuali quote di partecipazione alla spesa
connesse alle prestazioni ad essi erogate."
Motivazione: Si
ritiene improprio, ai sensi degli artt. citati, attribuire gli oneri delle
prestazioni a carico del Ministero dell'Interno.
Comma 8
(nuovo)
Aggiungere: "Gli
stranieri autorizzati al soggiorno per impossibilit temporanea al rimpatrio di
cui all'art. 9, comma 2, sono obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario
nazionale presso la azienda sanitaria locale del comune in cui dimorano;
qualora non producano reddito tali soggetti sono esentati da eventuali quote di
partecipazione alla spesa connesse alle prestazioni ad essi erogate."
Motivazione: L'autorizzazione
al soggiorno per impossibilit temporanea al rimpatrio rappresenta un istituto
nuovo: si ritiene che la modifica proposta sia coerente con tutta
l'impostazione delle disposizioni sanitarie di cui all'art. 34 del D.Lgs 286/98
(art. 32 della L. 40/98).
Art. 15
Comma 5
Sostituire con: " in materia di previdenza e di assistenza sociale ed
obbligatoriamente iscritto al Servizio sanitario nazionale ai sensi del D. Lgs.
286/98, art. 34, commi 1, 2 e 7. "
Motivazione: In
tutta la legislazione internazionale - ed in quella precedente nazionale - il
soggetto cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato gode di particolare
tutela; non apportando tale modifica, peraltro gi prevista dal citato D.Lgs.
286/98, gli si riconoscono invece
le stesse opportunit assistenziali che la legislazione vigente prevede per i
soggetti privi di regolare permesso di soggiorno, cio in condizione di
irregolarit giuridica