Date: 9:41 AM 6/19/00 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: ddl asilo (emendamenti alternativi)

 

Cari amici,

nell'ipotesi che il Governo dia parere sfavorevole agli emendamenti proposti dal Relatore Soda, e per evitare che questi si dimetta e che, conseguentemente, il ddl asilo affondi, ho provato a formulare degli emendamenti alternativi. Se questi incontrano il vostro favore, potrebbero essere proposti a Relatore e Governo come possibile via d'uscita.

 

Fatemi sapere, considerando che il termine per la presentazione degli emendamenti e' fissato alle ore 20 di martedi' 20 giugno.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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EMENDAMENTI ALTERNATIVI A QUELLI INCORPORATI DAL RELATORE NEL TESTO BASE (ART. 2, CO.1; ART. 6, CO. 7, 8 e 9)

 

 

2.1 Il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dai seguenti:

 

"1. Allo straniero o all'apolide che trovandosi fuori dal Paese del quale cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalit, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche e' riconosciuto il diritto d'asilo nel territorio dello Stato, con le modalita' e alle condizioni previste dalla presente legge. Il diritto d'asilo puo' essere altresi' riconosciuto, su richiesta dell'interessato, dal giudice ordinario allo straniero effettivamente impedito nell'esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana."

 

 

6.1 Aggiungere, in fine al comma 6 dell'articolo 6, il seguente periodo:

 

"L'applicazione di tale disposizione puo' essere richiesta dal rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dal membro dell'organizzazione non governativa che interviene al pre-esame ai sensi del comma 2."

 

 

6.2 Il comma 7 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

 

"7. La domanda trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso positivamente ovvero quando risulti opportuna o sia chiesta dall'interessato l'adozione di un provvedimento di impossibilita' temporanea al rimpatrio di cui all'articolo 9. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato o all'espulsione del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso."

 

6.3 Aggiungere, in fine al comma 7 dell'articolo 6, il seguente periodo:

 

"Il provvedimento di respingimento o di espulsione a carico dello straniero che abbia presentato al giudice ordinario istanza di riconoscimento del diritto d'asilo e' adottato previa acquisizione del nulla-osta del giudice stesso."