Date: 9:41 AM 6/19/00 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: ddl asilo (emendamenti alternativi)
Cari amici,
nell'ipotesi che il Governo dia parere
sfavorevole agli emendamenti proposti dal Relatore Soda, e per evitare che
questi si dimetta e che, conseguentemente, il ddl asilo affondi, ho provato a
formulare degli emendamenti alternativi. Se questi incontrano il vostro favore,
potrebbero essere proposti a Relatore e Governo come possibile via d'uscita.
Fatemi sapere, considerando che il termine per
la presentazione degli emendamenti e' fissato alle ore 20 di martedi' 20
giugno.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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EMENDAMENTI ALTERNATIVI A QUELLI INCORPORATI
DAL RELATORE NEL TESTO BASE (ART. 2, CO.1; ART. 6, CO. 7, 8 e 9)
2.1 Il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito
dai seguenti:
"1. Allo straniero o all'apolide che
trovandosi fuori dal Paese del quale cittadino o, se apolide, nel quale aveva
residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese
a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di
religione, di sesso, di nazionalit, di appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche e' riconosciuto il
diritto d'asilo nel territorio dello Stato, con le modalita' e alle condizioni
previste dalla presente legge. Il diritto d'asilo puo' essere altresi'
riconosciuto, su richiesta dell'interessato, dal giudice ordinario allo
straniero effettivamente impedito nell'esercizio delle libert democratiche
garantite dalla Costituzione italiana."
6.1 Aggiungere, in fine al comma 6
dell'articolo 6, il seguente periodo:
"L'applicazione di tale disposizione puo'
essere richiesta dal rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati o dal membro dell'organizzazione non governativa che interviene
al pre-esame ai sensi del comma 2."
6.2 Il comma 7 dell'articolo 6 e' sostituito
dal seguente:
"7. La domanda trasmessa alla
Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando
il pre-esame si sia concluso positivamente ovvero quando risulti opportuna o
sia chiesta dall'interessato l'adozione di un provvedimento di impossibilita'
temporanea al rimpatrio di cui all'articolo 9. In caso di esito negativo il
funzionario di frontiera o quello di questura provvede al respingimento
immediato o all'espulsione del richiedente asilo, ove questi non abbia altro
titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento
stesso."
6.3 Aggiungere, in fine al comma 7
dell'articolo 6, il seguente periodo:
"Il provvedimento di respingimento o di
espulsione a carico dello straniero che abbia presentato al giudice ordinario
istanza di riconoscimento del diritto d'asilo e' adottato previa acquisizione
del nulla-osta del giudice stesso."