Date: 9:53 AM 6/19/00 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: regolarizzazione
Cari amici,
in vista dell'incontro sulla regolarizzazione,
che avra' luogo, oggi pomeriggio, tra il Sottosegretario Brutti e una
delegazione dei manifestanti di Brescia e Roma, vi propongo una nota sintetica
su possibili vie d'uscita "soft", corredata da un'appendice
contenente gli stralci rilevanti delle norme di legge, dei decreti e delle
circolari emanati in materia.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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REGOLARIZZAZIONE: VIE D'USCITA POSSIBILI
- Il decreto legislativo destina la
regolarizzazione agli stranieri "in possesso dei requisiti" e
"che abbiano presentato la relativa domanda con le modalit e nei termini
previsti" dal DPCM 16-10-98. E' sufficiente che il possesso dei requisiti
sia dimostrato oggi.
- Lo straniero non deve "provare" la
presenza, ma solo presentare idonea documentazione circa la presenza stessa.
Dalle circolari si evince che e' sufficiente "documentazione proveniente da organismi
umanitari
e assistenziali
attestante, inequivocabilmente, una effettiva
prestazione a favore dell'interessato".
Attestare non equivale a provare.
- Qualora vi sia il fondato sospetto di un
commercio illecito di attestazioni, siano trasmessi gli atti alla Procura; si
rilasci provvisoriamente un permesso di soggiorno; lo si revochi in caso di
esito sfavorevole allo straniero dell'eventuale procedimento penale.
- Se il rapporto di lavoro subordinato e'
inesistente, l'art. 5, co. 5, consente di rilasciare il permesso se sono
intervenuti fatti nuovi (un nuovo rapporto di lavoro). L'art. 5, co. 9,
consente di rilasciare un altro permesso (per lavoro autonomo, per esempio,
previa esibizione, anche tardiva, del nulla-osta) se sussistono i requisiti
corrispondenti.
- In mancanza di tutti i requisiti per la
regolarizzazione, l'art. 5, co. 5 e 9, consentono il rilascio di altro permesso
(attesa-occupazione, inserimento nel mercato del lavoro, formazione, turismo,
cure). Tale permesso e' convertibile in permesso per lavoro autonomo entro
quote (nuovo decreto flussi), per iscrizione all'albo delle imprese artigiane
(con sponsorizzazione o dimostrazione del reddito al rinnovo o
autocertificazione del reddito).
- In mancanza di altro appiglio, l'art. 5, co.
6, consente il rilascio di un permesso per motivi umanitari.
- Non devono essere espulsi gli irregolari che
stanno uscendo dal territorio dello Stato (l'art. 96 della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen non impone l'iscrizione nel SIS dello
straniero che sia rilevato come iregolare in uscita). L'Amministrazione, poi,
ha tutto l'interesse (anche economico) a non adottare un provvedimento di
espulsione a carico di uno straniero che stia comunque lasciando il territorio
dello Stato.
- Deve essere fatto un nuovo decreto flussi
che corregga e incorpori il decreto (abusivo) del Ministro del lavoro.'
- Il decreto legislativo destina la
regolarizzazione agli stranieri "in possesso dei requisiti" e
"che abbiano presentato la relativa domanda con le modalit e nei termini
previsti" dal DPCM 16-10-98. E' sufficiente che il possesso dei requisiti
sia dimostrato oggi.
- Lo straniero non deve "provare" la
presenza, ma solo presentare idonea documentazione circa la presenza stessa.
Dalle circolari si evince che e' sufficiente "documentazione proveniente da organismi
umanitari
e assistenziali
attestante, inequivocabilmente, una effettiva
prestazione a favore dell'interessato".
Attestare non equivale a provare.
- Se il rapporto di lavoro subordinato e'
inesistente, l'art. 5, co. 5, consente di rilasciare il permesso se sono
intervenuti fatti nuovi (un nuovo rapporto di lavoro). L'art. 5, co. 9,
consente di rilasciare un altro permesso (per lavoro autonomo, per esempio, previa
esibizione, anche tardiva, del nulla-osta) se sussistono i requisiti
corrispondenti.
- In mancanza di tutti i requisiti per la
regolarizzazione, l'art. 5, co. 5 e 9, consentono il rilascio di altro permesso
(attesa-occupazione, inserimento nel mercato del lavoro, formazione, turismo,
cure). Tale permesso e' convertibile in permesso per lavoro autonomo entro
quote (nuovo decreto flussi), per iscrizione all'albo delle imprese artigiane
(con sponsorizzazione o dimostrazione del reddito al rinnovo o
autocertificazione del reddito).
- In mancanza di altro appiglio, l'art. 5, co.
6, consente il rilascio di un permesso per motivi umanitari.
- Non devono essere espulsi gli irregolari che
stanno uscendo dal territorio dello Stato (l'art. 96 della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen non impone l'iscrizione nel SIS dello
straniero che sia rilevato come iregolare in uscita).
- Deve essere fatto un nuovo decreto flussi
che corregga e incorpori il decreto (abusivo) del Ministro del lavoro.
APPENDICE
Dalla Circolare Capo della Polizia 30 Ottobre
'98
Validita' della semplice attestazione delle
associazioni
Per
quanto concerne la prova
della presenza in
Italia si rappresenta, innanzitutto, che tutti i
documenti presentati
dovranno avere data certa
antecedente al 27 marzo 1998 . Essi potranno consistere in:
...
- documentazione proveniente da
organismi umanitari e assistenziali attestante, inequivocabilmente,
una effettiva prestazione a favore dell'interessato (di natura assistenziale, economica, legale, ecc...).
Irrilevanza del momento in cui si dispone di
sistemazione alloggiativa
In merito alla
documentazione circa
la sistemazione
alloggiativa si ritiene che la stessa possa
consistere nell'esibizione di:
- un contratto di affitto o
altro titolo legittimante la
disponibilit dell'immobile;
- un
documento che accerti l'effettiva
ospitalit nel quale si indichi la sistemazione alloggiativa offerta allo straniero
(stanza, posto letto), supportata
dall'esibizione della denuncia prevista dall'art.
7 del "Testo unico delle
disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", da
produrre, al pi tardi all'atto del ritiro del permesso di soggiorno.
L'ospitalit potr
essere offerta anche da un cittadino straniero regolarmente soggiornante, in possesso di regolare contratto
di affitto, o che comunque
disponga di idonea sistemazione alloggiativa, o da un centro di
accoglienza.
Limitazione ai casi di pericolosita' sociale
dell'esclusione irrevocabile dai benefici della regolarizzazione
Si rappresenta, infine, che sono esclusi
dall'applicazione del decreto in oggetto i cittadini extracomunitari per i
quali l'ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere
consentiti, salvo i casi di revoca,
perch espulsi o segnalati in base a Convenzioni o accordi, ai fini del
respingimento o non ammissione, o perch suscettibili di espulsione per motivi
di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero per i motivi di cui all'art.
13 comma 2, lettera c), del testo unico.
Dalla Circolare Min. Interno Novembre 1998
Procrastinabilita' della dimostrazione dei
requisiti (nota: nessun riferimento a una data limite per chiedere il
nulla-osta alla Camera di commercio)
Si chiarisce, altresi', che nel caso di
mancata presentazione dello straniero richiedente la regolarizzazione alla data
indicata dalle Questure al momento della prenotazione, per giustificati motivi
debitamente documentati (es.: ricovero ospedaliero), puo' essere fissata, in
via eccezionale e a richiesta dell'interessato, una nuova data per la
presentazione della prescritta documentazione.
Analoga possibilita' potra' essere concessa, a
richiesta, qualora gli Uffici della Pubblica Aministrazione interessati alla
regolarizzazione (Camera di Commercio, Direzioni Provinciali del Lavoro, etc.)
non abbiano fornito il nulla-osta entro la data fissata all'atto della
prenotazione.
Infine, tenuto conto che il termine di presentazione
delle prenotazioni e' comunque fissato, come indicato nella circolare p.n. del
6.11.1998, al 15 dicembre, dovra' essere consentito agli stranieri che siano
stati invitati a presentare l'istanza in una data antecedente al 15 dicembre e
che o non si siano presentati per mancanza della prescritta documentazione o
per motivi di forza maggiore o abbiano presentato la stessa documentazione
incompleta, di ripetere la prenotazione sempre entro la data sopra indicata,
con ulteriore invito a presentarsi successivamente.
Dalla Circolare del Capo della Polizia, 10
maggio '99
Possibilita' di riesaminare le domande
Infatti, prima di procedere alla convocazione
dello straniero, al fine di comunicargli l'esito dell'istanza di
regolarizzazione, qualora la Questura abbia ritenuto non accoglibile l'istanza
prodotta, sulla base delle precedenti direttive pur non avendo adottato un
formale provvedimento di diniego, potra' essere riesaminata la documentazione
prodotta in base alle nuove disposizioni di seguito evidenziate.
Nel caso dei limitati provvedimenti di rigetto
gia' notificati, si potra' provvedere, su istanza motivata degli interessati,
ad un riesame, revocando di conseguenza i provvedimenti adottati e non conformi
agli attuali orientamenti.
Sufficienza della dichiarazione del
responsabile provinciale dell'associazione (nota: la Caritas diocesana ha come
responsabile provinciale il suo direttore)
Sono state da piu' parti rappresentate
difficolta' di esibire quale prova della presenza in Italia la documentazione
proveniente da organismi umanitari ed assistenziali. A tale riguardo, nel
confermare che il possesso di una semplice tessera di iscrizione a sindacati o
ad associazioni non puo' costituire prova se non corredato da ulteriore
documentazione recante data anteriore al 27 marzo 1998, (quale ad esempio
l'iscrizione in registri progressivi o la ricevuta della istanza avanzata dallo
straniero oppure altro documento da cui si deduca che lo straniero ha usufruito
di prestazioni sociali, sanitarie, assistenziali, legali etc.) si ritiene che
qualora non possa essere esibita quest'ultima documentazione, potra' essere
considerata, quale certificazione integrativa, una apposita dichiarazione
sottoscritta dai responsabili provinciali delle organizzazioni sindacali o
delle associazioni appositamente e preventivamente designati e formalmente
comunicati alle Questure dalle medesime, con la quale si certifica che la
tessera di iscrizione o altra documentazione similare in possesso dello
straniero e' stata effettivamente rilasciata alla data in essa indicata.
Sufficienza della dichiarazione di chi offre
ospitalita', ai fini della dimostrazione di sistemazione alloggiativa, al
momento del rilascio del permesso
Oltre alla documentazione indicata nella
circolare p.n. del 30 ottobre 1998, potra' essere accolta anche la sola
dichiarazione di colui che offre la disponibilita' dell'alloggio, fermi
restando gli obblighi di comunicazione, previsti dall'art.7 del decreto
legislativo 286/98 e dall'art.12 della legge 191/78, adempimento che dovra'
essere eseguito al piu' tardi entro la data di ritiro del permesso di
soggiorno.
Possibilita' di dimostrare il reddito al
momento del rinnovo, ai fini della regolarizzazione per lavoro autonomo (via
d'uscita in mancanza di altre possibilita' lavorative, data la inesistenza di
requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane)
Si e' dell'avviso che, ove lo straniero non sia
in grado di dimostrare la disponibilita' di un reddito annuo consolidato o di
mezzi economici pari all'importo dell'assegno sociale, le istanze, complete
degli altri requisiti, potranno comunque essere ricevute e la documentazione
attestante la disponibilita' economica potra' essere esibita all'atto del primo
rinnovo. Pertanto il relativo permesso di soggiorno non potra' avee durata
massima superiore ad un anno.
Possibilita' di completamento delle
documentazioni incomplete
Nel caso in cui alla data fissata all'atto
della prenotazione, venga esibita una documentazione incompleta potra' essere
fissato un nuovo appuntamento, entro il termine ultimo delle prenotazioni gia'
programmate da ciascuna Questura e, comunque, non oltre il 20 ottobrep.v., al
fine di consentire il perfezionamento della pratica.
Modalita' di comunicazione della data di
rilascio del permesso (elenchi)
Il rilascio dei permessi di soggiorno, che si
effettuea' a partire dal 12 maggio p.v., dovra' avvenire attraverso la
convocazione degli stranieri richiedenti, secondo un criterio temporale basato
sulla data di presentazione della domanda, da attuare attraverso i mezzi piu'
efficaci e ritenuti piu' appropriati secondo le differenti realta' provinciali
(comunicati stampa, affissione di elenchi presso le Questure, convocazione
"ad personam" etc.).
Rilascio di permesso per attesa-occupazione in
caso di sopravvenuta mancanza del posto di lavoro e possibilita' di conversione
del permesso per attesa-occupazione in permesso ad altro titolo (ricorso
all'art. 5, co.5)
E' stato, inoltre, segnalato che molti datori
di lavoro pur avendo assunto un formale impegno sottoscrivendo contratti di cui
all'art.3 del D.P.C.M. 16 ottobre 1998, successivamente, anche a causa del
protrarsi delle procedure di regolarizzazione, hanno revocato la propria
offerta di lavoro.
Di conseguenza, alcuni stranieri, che all'atto
della presentazione della documentazione erano in possesso di tutti i requisiti
previsti, al momento del rilascio del permesso di soggiorno, risultano essere,
di fatto, privi della formale offerta di lavoro.
Al riguardo si ritiene, pero', che tali
istanze non debbano essere paificate a quelle prive, fin dall'origine, del
requisito del contratto di lavoro.
Conseguentemente per tai casi sara' possibile
concedere un permesso di soggiorno per lavoro-attesa occupazione, della durata
limitata ad un anno, periodo entro il quale lo straniero dovra' trovae un'altra
occupazione, informando tempestivamente la Questura competente che provvedera'
a rinnovare il soggiorno secondo le modalita' sopra richiamate.
Alla scadenza annuale, nel caso in cui lo
straniero non sia in grado di dimostrare di svolgere attivita' lavorativa, il
permesso di soggiorno non verra' rinnovato, salvo quanto previsto dall'art.5,
comma 5 del Decreto Legislativo 286/98.
Dalla Circolare del Min. lavoro, Gennaio '99
Elasticita' nella verifica delle condizioni
contrattuali
I casi in cui le condizioni contrattuali
risultino discostarsi in modo non rilevante dai parametri indicati nelle
circolari precedenti sullo stesso oggetto (come ad esempio durata del contratto
di lavoro stagionale inferiore a sei mesi, orario medio dei contratti a tempo
parziale inferiore al 40% dell'orario normale, perplessit rilevate in ordine
al reddito del datore di lavoro o del committente) non dovranno dar luogo al
diniego del visto di verifica, bensi' esser segnalati alla Questura, in vista
delle valutazioni finali.
Dalla Circolare Min. interno, 30 gennaio '99
Limiti all'esclusione dai benefici della
regolarizzazione (carattere non preclusivo della semplice condizione di
detenzione)
Si chiede, in primo luogo, come valutare le
istanze prodotte da pluripregiudicati per i reati di spaccio di sostanze
stupefacenti o contro il patrimonio e la persona, nonch pi volte destinatari
di provvedimenti di espulsione, ognuno dei quali con differenti false
generalit.
Si ritiene, in generale, che per la sola
ragione di essere stato condannato per taluno dei reati di cui all'art.380
c.p.p., lo straniero richiedente non possa non essere ammesso alla
regolarizzazione, tenuto conto che l'unico limite, previsto dal D.P.C.M.
16.10.98 (art.6), riguarda gli stranieri per i quali "l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti".
Ne discende che l'esclusione, come peraltro
illustrato nella circolare di questo Ufficio n. 74/98, concerne gli stranieri
destinatari di provvedimento di espulsione, salvo i casi di revoca, o
suscettibili di espulsione per i motivi di cui all'art.13, comma 2, lettera c)
del D.L.vo 286/98.
L'appartenenza del richiedente a taluna delle
categorie di persone indicate nell'art.1 della legge 1423/56 o nell'art.1 della
legge 575/65 costituisce, pertanto, la pregiudiziale su cui avviare la valutazione
dell'istanza prodotta dai soggetti in argomento, ferma restando la necessit di
ottenere la revoca di un eventuale provvedimento di espulsione adottato, a
mente dell'art.15 del D.L.vo 286/98, dalla competente A.G.
Per ci che riguarda, poi, la possibilit di
regolarizzare gli extracomunitari detenuti in Italia che abbiano prodotto la
relativa istanza, vantando promesse di lavoro futuro, si ritiene che non sia di
fondamentale rilevanza la condizione attuale di detenzione dello straniero, ma
assuma importanza decisiva la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma,
tenendo anche conto dei criteri che verranno successivamente indicati per il
rilascio del permesso di soggiorno.
Dalla Circolare Min. lavoro, 24 settembre '99
Possibilita' di iscrizione nelle liste di
collocamento e di assunzione del regolarizzato per lavoro autonomo
A tale riguardo si stabilisce che, qualora lo
straniero abbia gi acquisito il permesso di soggiorno per lavoro autonomo a
seguito della regolarizzazione ma non abbia ancora intrapreso l'attivit
autonoma, possa essere consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento o
l'assunzione senza procedere alla modifica del permesso stesso. Nel caso di
assunzione del lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo, il datore di lavoro deve darne comunicazione alla competente Direzione
Provinciale del Lavoro.
Dalla Circolare Min. lavoro, 25 novembre '99
Possibilita' di dar seguito al contratto di
lavoro gia' verificato in attea dell'esito della regolarizzazione (possibilita'
di revoca in caso di successivo esito negativo; utilizzabilita' di questo
strumento anche per altri contratti, in congiunzione con l'art.5, co.5)
Al fine di evitare che i tempi occorrenti per
il rilascio dei permessi di soggiorno possano influire sulla disponibilita' del
datore di lavoro a dare in futuro esecuzione al contratto di lavoro
sottoscritto alla presentazione della domanda, si informa che, nel caso in cui
il contratto di lavoro sia stato gia' verificato con esito favorevole, il
datore di lavoro potra' richiedere alla competenza Direzione Provinciale del
Lavoro di poter provvedere alla costituzione del rapporto di lavoro, previa
esibizione del cedolino comprovante l'avvenuta presentazione della domanda, in
attesa di esibire, successivamente, il permesso di soggiorno.
La suddetta richiesta dovra' essere resa nota
contestualmente dal datore di lavoro alla Questura competente.
Resta tuttavia fermo che in caso di mancato
rilascio del permesso di soggiorno in quanto il lavoratore risulta sprovvisto
dei prescritti requisiti, il rapporto di lavoro non potra' ulteriormente
proseguire.
Dal Decreto legislativo correttivo
Irrilevanza del momento in cui si dimostra il
possesso dei requisiti
"1-bis. Agli stranieri gi presenti nel
territorio dello Stato anteriormente all'entrata in vigore della legge 6/3/98, n.
40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei
flussi per il 1998 emanato ai
sensi dell'art. 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui
all'art. 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalit
e nei termini previsti dal medesimo decreto, pu essere rilasciato il permesso
di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli
ingressi per motivi di lavoro di cui all'art. 3, comma 4, restano disciplinati
secondo le modalit ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per
l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal
presente Testo Unico.".
Dal Testo unico, art. 5
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo
sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno stato rilasciato, esso
revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per
l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarit
amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di
soggiorno possono essere altres adottati sulla base di convenzioni o accordi
internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da
obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
9. Il permesso di soggiorno rilasciato,
rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui stata presentata
la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da
rilasciare in applicazione del presente testo unico.