Date: 3:17 PM 6/20/00 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: Re: ddl asilo (emendamenti alternativi) -Reply

 

Cari amici,

concordo con Jurgen sull'impossibilita' di proporre ufficialmente degliemendamenti "di compromesso" finche' non sia nota ufficialmente la posizione del Governo.

 

Insisto comunque perche' si cominci a discutere della cosa con Soda (faccenda mai immediata - sembra - stante la difficolta' di mettersi in contatto telefonico con lui).

 

Quanto alle osservazioni sugli emendamenti - provvisori - "di compromesso", mi limito a quelle serie e vi propongo, a titolo esplicativo, una brevissima nota in merito.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

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L'emendamento 2.1 intende esplicitare che le procedure previste dal ddl riguardano la richiesta d'asilo "ex Convenzione di Ginevra", e che resta impregiudicata la facolta' di chiedere direttamente al giudice ordinario il riconoscimento del piu' vasto diritto costituzionale. Si evita in questo modo di definire esplicitamente il contenuto di tale diritto, lasciando alla giurisprudenza il compito di delimitarlo. Una definizione esplicita, infatti, rischia per un verso di restringerlo impropriamente (come fa il testo approvato dal Senato), e per il verso opposto di esercitare un pericoloso effetto-richiamo (questa almeno sembra l'opinione in ambito governativo).

 

L'emendamento 6.1 sostituisce l'effetto sospensivo del ricorso con una forma di tutela "non giurisdizionale", affidata al rappresentante ACNUR (o al rappresentante della ONG delegata), in relazione all'esito negativo del pre-esame. Detto rappresentante puo' attivare, in caso appunto di esito tendenzialmente negativo, il meccanismo di tutela previsto dal comma 6 dell'art. 6.

 

L'emendamento 6.2 stabilisce (sempre in sostituzione della previsione di ricorso sospensivo) che la domanda sia comunque trasmessa alla Commissione, anche quando sussistano motivi per concludere negativamente il pre-esame, laddove si ritenga opportuna l'adozione di un provvedimento di "impossibilita' temporanea al rimpatrio" - adozione che spetta alla sola Commissione. Tale trasmissione puo' essere chiesta anche dall'interessato. Questo non vanifica il filtro costituito dal pre-esame, dal momento che la Commissione non e' chiamata, in seguito alla trasmissione, a decidere sul diritto d'asilo ma solo sulla protezione temporanea.

 

L'emendamento 6.3 preserva da un allontanamento inopportuno lo straniero che abbia presentato domanda di riconoscimento del diritto d'asilo al giudice ordinario.