Date: 3:17 PM 6/20/00 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: Re: ddl asilo (emendamenti
alternativi) -Reply
Cari amici,
concordo con Jurgen sull'impossibilita' di
proporre ufficialmente degliemendamenti "di compromesso" finche' non
sia nota ufficialmente la posizione del Governo.
Insisto comunque perche' si cominci a
discutere della cosa con Soda (faccenda mai immediata - sembra - stante la
difficolta' di mettersi in contatto telefonico con lui).
Quanto alle osservazioni sugli emendamenti -
provvisori - "di compromesso", mi limito a quelle serie e vi
propongo, a titolo esplicativo, una brevissima nota in merito.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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L'emendamento 2.1 intende esplicitare che le
procedure previste dal ddl riguardano la richiesta d'asilo "ex Convenzione
di Ginevra", e che resta impregiudicata la facolta' di chiedere
direttamente al giudice ordinario il riconoscimento del piu' vasto diritto
costituzionale. Si evita in questo modo di definire esplicitamente il contenuto
di tale diritto, lasciando alla giurisprudenza il compito di delimitarlo. Una
definizione esplicita, infatti, rischia per un verso di restringerlo
impropriamente (come fa il testo approvato dal Senato), e per il verso opposto
di esercitare un pericoloso effetto-richiamo (questa almeno sembra l'opinione
in ambito governativo).
L'emendamento 6.1 sostituisce l'effetto
sospensivo del ricorso con una forma di tutela "non giurisdizionale",
affidata al rappresentante ACNUR (o al rappresentante della ONG delegata), in
relazione all'esito negativo del pre-esame. Detto rappresentante puo' attivare,
in caso appunto di esito tendenzialmente negativo, il meccanismo di tutela
previsto dal comma 6 dell'art. 6.
L'emendamento 6.2 stabilisce (sempre in
sostituzione della previsione di ricorso sospensivo) che la domanda sia
comunque trasmessa alla Commissione, anche quando sussistano motivi per
concludere negativamente il pre-esame, laddove si ritenga opportuna l'adozione
di un provvedimento di "impossibilita' temporanea al rimpatrio" -
adozione che spetta alla sola Commissione. Tale trasmissione puo' essere
chiesta anche dall'interessato. Questo non vanifica il filtro costituito dal
pre-esame, dal momento che la Commissione non e' chiamata, in seguito alla
trasmissione, a decidere sul diritto d'asilo ma solo sulla protezione
temporanea.
L'emendamento 6.3 preserva da un
allontanamento inopportuno lo straniero che abbia presentato domanda di
riconoscimento del diritto d'asilo al giudice ordinario.