Date: 10:35 AM 7/5/00 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: sponsorizzazione; regolarizzazione

 

Cari amici,

vi giro un messaggio, inviatomi da Nazzarena Zorzella, su

sponsorizzazione e regolarizzazione.

 

Riguardo al primo problema, osservo come il regolamento chieda solo

che lo sponsor abbia adeguata capacita' economica. Il vademecum del

Min. interno alleggerisce questa previsione, stabilendo che lo

sponsor debba avere "una capacit economica adeguata alla prestazione

di garanzia ovvero la disponibilit di un reddito personale o

familiare che tenga conto del numero di familiari a carico, sulla

scorta dei criteri stabiliti, in materia di ricongiungimento

familiare, dall'art. 29, comma 3, lett.b del Testo Unico

sull'immigrazione".

 

Resta vero a mio parere che il reddito puo' sempre essere

autocertificato, anche dallo straniero.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

 

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Reply-To: "Avv. Nazarena Zorzella" <ri12653@iperbole.bologna.it>

From: "Avv. Nazarena Zorzella" <ri12653@iperbole.bologna.it>

To: "sergio briguglio" <briguglio@frascati.enea.it>

Subject: regolarizzazioni + sponsorizzazioni

Date: Tue, 4 Jul 2000 19:23:18 +0200

X-Priority: 3

 

caro Sergio,

non avendo ancora appreso l'arte del "taglia e cuci" ti chiederei di

inviare alla tua monumentale mailing list il seguente messaggio:

 

1) SPONSORIZZAZIONE: poich la questura di Bologna ha richiesto

all'atto della presentazione della domanda di sponsorizzazione la

dimostrazione anche del reddito del richiedente (oltre, ovviamente,

alla fidejussione) e visto che oggi stanno fioccando i dinieghi per

il difetto di tale requisito, mi servirebbe sapere se anche nelle

altre realt stata chiesta la produzione della dichiarazione dei

redditi.

 

 

2) REGOLARIZZAZIONE: credo che in sede ministeriale vada chiarita e

risolta positivamente la questione delle domande rigettate perch

fondate su prova di presenza falsa (in questi casi,

tutti, inevitabilmente l'autorit di P.S. deve avere inviato alla

Procura della Repubblica la segnalazione del reato) : sono molti

questi casi e spesso, laddove si presentato ricorso al Tar,

stata negata la sospensiva.

Ora, noto che nella stragrande maggioranza dei casi il falso

documento di presenza stato prodotto originariamente nella fase in

cui le questure applicavano rigidamente i criteri valutativi

sull'idoneit della prova di presenza, criteri che si sono via via

allargati a seguito del d.lgs. 113/99 che non poneva pi limiti

numerici alla regolarizzazione. Successivamente, molti stranieri

hanno prodotto vere prove di presenza ma in molti casi esse non sono

state valutate positivamente solo perch la pregressa produzione di

prova falsa stata ritenuta sintomatica di un cattivo inserimento

sociale se non quando di tendenza criminale.

Credo che tale posizione - assunta da non tutte ma sicuramente da

alcune questure - debba essere superata con un intervento

ministeriale, in quanto la produzione di prove false di presenza

stata in quei casi necessitata dal comportamento della P.S. che

ammetteva solo certe prove e non altre, quelle stesse poi ritenute

idonee ma solo a partire dalla circolare del maggio 99.

E' irrilevante, del resto, che a seguito della falsa produzione di

prova falsa sia stato aperto un procedimento penale, sia perch la

pendenza (neppure la condanna, ma questo un altro tema non

pertinente in questo discorso) di un procedimento non costituisce, a

norma del TU, elemento ostativo al rilascio del permesso di

soggiorno, sia perch sino a quando non interviene la condanna

(ammesso che ci avvenga) l'interessato non pu ritenersi

responsabile di alcuna infrazione penale.

Va, in ogni caso, dato rilievo ad una sorta di "stato di necessit" o

di "causa di forza maggiore" che possa consentire di superare in via

amministrativa la preclusione che mi pare sussista a livello

ministeriale, comprendendo che l'illiceit si compiuta solo per

divenire regolari e non per finalit criminali.

 

Sarebbe bene avere un quadro preciso di casi come quelli sopra

descritti , anche se ritengo che comunque, al di l del loro numero,

vadano risolti positivamente insieme agli altri e non lasciati

indietro, per evidenti ragioni contrattuali.

 

cari saluti

 

Nazzarena