Date: 11:29 AM 9/7/00 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: circolare Kossovo, Europa e altro

 

Cari amici,

alla pagina http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2000/settembre/ troverete la circolare relativa al DPCM, di imminente pubblicazione sulla G.U., sulle misure da adottare nei confronti dei profughi del conflitto in Kossovo (la protezione temporanea essendo scaduta il 30 giugno scorso). Mi e' stata mandata da Gianfranco Schiavone (ICS), con le note che appendo a questo messaggio.

 

Troverete anche, ala stessa pagina, una eccellente nota sugli sviluppi delle politiche di immigrazione e asilo nell'Unione europea, preparata da Walter Citti, dell'ASGI.

 

Vi segnalo, infine, un caso che mi e' stato proposto: un cittadino somalo, da molti anni in Italia, ha subito un provvedimento di espulsione, avendo omesso di rinnovare a tempo debito il permesso di soggiorno. Ha presentato ricorso, con esito, pero', negativo. Il suo passaporto e' scaduto, e non sembra vi sia possibilita' di ottenere un documento di viaggio (anche temporaneo), mancando un'autorita' somala in grado di emetterlo.

 

Vi sono capitati casi analoghi? E' possibile, per i somali, ottenere un documento di viaggio? In caso contrario, l'impossibilita' puo' essere motivo perche' l'Italia il provvedimento di espulsione?

 

Vi saro' grato se mi darete informazioni.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

 

------------

 

 

 

Allegato alla presente si trasmette la circolare telegrafica urgentissima inoltrata dal Ministero dell'Interno relativa alle misure adottate nei confronti dei profughi del Kosovo presenti in Italia per motivi di protezione temporanea il cui permesso di soggiorno scaduto il giorno 30.06.00.

La circolare illustra il contenuto del DPCM la cui pubblicazione sulla G.U. dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. 

Il contenuto di tale DPCM conforme a quanto era stato precedentemente annunciato dalle stesse autorit governative, e precisamente: 

 

 

1.         si disciplinano, seppure a posteriori, le modalit di attuazione del programma di aiuto al rimpatrio volontario attuato con la collaborazione dell'OIM. La validit del pds per gli interessati estesa, senza necessit di apposito rinnovo, fino alla effettiva data di partenza dall'Italia prevista dall'OIM.

 

2.         si prevede che coloro che dimostrino un certo grado di integrazione socio-lavorativa nel nostro paese, "attraverso un effettivo e stabile inserimento nel mercato del lavoro" (circolare art. 3 co. 4) possono richiedere il rilascio di un pds ordinario per motivi di lavoro.  La domanda deve essere presentata alla Prefettura territorialmente competente (non alle questure) entro il 30.09.00, corredata dei documenti giustificativi. Il pds precedentemente in possesso degli interessati, in scadenza, prorogato fino alla definizione dell'istanza.

 

3.         si prevede infine che coloro che ritengono di non potere in alcun caso rientrare in patria per gravi motivi personali, ovvero a causa di timori per la propria vita e sicurezza derivanti dal permanere di una situazione di tensione ed instabilit nel Kosovo, e segnatamente in alcune regioni contro determinati gruppi sociali e minoranze, potranno richiedere alle Questure territorialmente competenti entro il 30.09.00 il rilascio di un pds per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 co. 6 del DLgs 286/98. Le questure sono tenute ad inoltrare l'istanza alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, la quale dar la propria valutazione in relazione alla effettiva sussistenza di fondate ragioni di carattere umanitario per il rilascio del pds. La valutazione positiva da parte delle Commissione costituisce parere vincolante per le questure al fine del rilascio del previsto pds.  

 

Si ricorda ancora una volta inoltre che tutti coloro che hanno usufruito della protezione temporanea in base alla DPCM 12.05.99 e DPCM 31.12.99, e non hanno perci avuto accesso ad un esame individuale della propria richiesta di protezione hanno diritto di presentare istanza d'asilo (Conv. di Ginevra) secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, qualora ritengano di possedere i requisiti per vedersi riconosciuto lo status di rifugiato.

 

 

 

Pur non presentando novit particolari rispetto a quanto annunciato, la circolare allegata presenta alcuni aspetti confusi e tali da dare adito a problematiche anche gravi. In particolare:

 

a) la circolare fa riferimento esclusivamente ai titolari di pds rilasciato per motivi di "protezione temporanea" in base al DPCM 12.05.99 e DPCM 30.12.99 e non fa alcun riferimento ai titolari del pds per "motivi umanitari" rilasciato a seguito di un diniego dell'istanza d'asilo da parte della Commissione centrale, accompagnato da una raccomandazione alle questure di rilasciare comunque un pds per motivi umanitari. E' noto che la maggior parte di tali permessi, anche se emessi sulla base delle previsioni del DLgs 286/98 art. 5 co. 6, ovvero su una  base normativa del tutto differente da quella che disciplina la protezione temporanea, sono stati rilasciati con scadenza 30.06.00, attuando un'equiparazione di fatto delle due categorie giuridiche. Tale equiparazione stata giustificata con la ragione di evitare trattamenti differenziati a persone che, sotto il profilo oggettivo, si trovavano nelle stesse condizioni, quanto a impossibilit di rientro nei territori di provenienza. Per uguali ragioni di equiparazione si deve ritenere che i profughi del Kosovo in possesso di un pds per motivi umanitari in scadenza in data 30.06.00 che si trovino nelle medesime condizioni dei titolari della protezione temporanea indicate nel nuovo DPCM, possano presentare analoghe istanze alle Prefetture o alla Questure competenti. Indicazioni in tal senso dovrebbero essere inviate nei prossimi giorni dalla autorit centrali alle Prefetture competenti.

 

b) la circolare non specifica in modo chiaro quali siano i parametri e le modalit di valutazione da parte delle Prefetture dell'effettivo grado di integrazione socio-economica delle persone che richiederanno il rilascio del pds per motivi di lavoro, ovvero se si debba fare riferimento in senso stretto ai requisiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia di rilascio di pds per motivi di lavoro a cittadini stranieri, ovvero se, come pi volte assicurato dal Ministero dell'Interno, sar possibile valutare le singole posizioni con maggiore liberalit, specie per coloro che sono giunti in Italia dopo la cessazione del conflitto, quindi in tempi relativamente recenti e che pertanto hanno ancora una posizione lavorativa precaria, oppure dispongono di contratti di lavoro a breve termine.

 

Permane infine ancora irrisolta la questione del rilascio dei pds per lavoro, da parte della Questure, una volta terminata positivamente l'istruttoria presso le Prefetture, anche in assenza di un passaporto in corso di validit (condizione che interessa la grande maggioranza dei profughi del Kosovo). Si rimane in attesa di apposite istruzioni da parte della direzione di P.S. del Ministero dell'Interno che permettano di superare tale problema.

 

c) non sono infine neppure indicate le procedure e le relative garanzie di tutela del richiedente attraverso le quali verr acquisito, caso per caso, il parere della Commissione centrale al fine del rilascio del pds per motivi umanitari.

 

 

 

Si invitano tutti i destinari della presente a segnalare al Servizio Rifugiati ICS o ad altri servizi, con tempestivit qualunque tipo di problema relativo all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni sopra illustrate, anche allo scopo di monitorare la situazione nelle varie citt d'Italia e potere intervenire utilmente.

 

 

 

per il Servizio Rifugiati Ics

 

Gianfranco Schiavone