Date: 11:29 AM 9/7/00 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: circolare Kossovo, Europa e altro
Cari amici,
alla pagina
http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2000/settembre/
troverete la circolare relativa al DPCM, di imminente pubblicazione sulla G.U.,
sulle misure da adottare nei confronti dei profughi del conflitto in Kossovo
(la protezione temporanea essendo scaduta il 30 giugno scorso). Mi e' stata
mandata da Gianfranco Schiavone (ICS), con le note che appendo a questo
messaggio.
Troverete anche, ala stessa pagina, una
eccellente nota sugli sviluppi delle politiche di immigrazione e asilo
nell'Unione europea, preparata da Walter Citti, dell'ASGI.
Vi segnalo, infine, un caso che mi e' stato
proposto: un cittadino somalo, da molti anni in Italia, ha subito un
provvedimento di espulsione, avendo omesso di rinnovare a tempo debito il
permesso di soggiorno. Ha presentato ricorso, con esito, pero', negativo. Il
suo passaporto e' scaduto, e non sembra vi sia possibilita' di ottenere un
documento di viaggio (anche temporaneo), mancando un'autorita' somala in grado
di emetterlo.
Vi sono capitati casi analoghi? E' possibile,
per i somali, ottenere un documento di viaggio? In caso contrario,
l'impossibilita' puo' essere motivo perche' l'Italia il provvedimento di
espulsione?
Vi saro' grato se mi darete informazioni.
Cordiali saluti
sergio briguglio
------------
Allegato alla presente si trasmette la
circolare telegrafica urgentissima inoltrata dal Ministero dell'Interno
relativa alle misure adottate nei confronti dei profughi del Kosovo presenti in
Italia per motivi di protezione temporanea il cui permesso di soggiorno
scaduto il giorno 30.06.00.
La circolare illustra il contenuto del DPCM la
cui pubblicazione sulla G.U. dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.
Il contenuto di tale DPCM conforme a quanto
era stato precedentemente annunciato dalle stesse autorit governative, e
precisamente:
1. si
disciplinano, seppure a posteriori, le modalit di attuazione del programma di
aiuto al rimpatrio volontario attuato con la collaborazione dell'OIM. La
validit del pds per gli interessati estesa, senza necessit di apposito
rinnovo, fino alla effettiva data di partenza dall'Italia prevista dall'OIM.
2. si
prevede che coloro che dimostrino un certo grado di integrazione
socio-lavorativa nel nostro paese, "attraverso un effettivo e stabile
inserimento nel mercato del lavoro" (circolare art. 3 co. 4) possono
richiedere il rilascio di un pds ordinario per motivi di lavoro. La domanda deve essere presentata alla
Prefettura territorialmente competente (non alle questure) entro il 30.09.00,
corredata dei documenti giustificativi. Il pds precedentemente in possesso
degli interessati, in scadenza, prorogato fino alla definizione dell'istanza.
3. si
prevede infine che coloro che ritengono di non potere in alcun caso rientrare
in patria per gravi motivi personali, ovvero a causa di timori per la propria
vita e sicurezza derivanti dal permanere di una situazione di tensione ed
instabilit nel Kosovo, e segnatamente in alcune regioni contro determinati
gruppi sociali e minoranze, potranno richiedere alle Questure territorialmente
competenti entro il 30.09.00 il rilascio di un pds per motivi umanitari ai
sensi dell'art. 5 co. 6 del DLgs 286/98. Le questure sono tenute ad inoltrare
l'istanza alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di
rifugiato, la quale dar la propria valutazione in relazione alla effettiva
sussistenza di fondate ragioni di carattere umanitario per il rilascio del pds.
La valutazione positiva da parte delle Commissione costituisce parere
vincolante per le questure al fine del rilascio del previsto pds.
Si ricorda ancora una volta inoltre che tutti
coloro che hanno usufruito della protezione temporanea in base alla DPCM
12.05.99 e DPCM 31.12.99, e non hanno perci avuto accesso ad un esame
individuale della propria richiesta di protezione hanno diritto di presentare
istanza d'asilo (Conv. di Ginevra) secondo quanto stabilito dalla vigente
normativa, qualora ritengano di possedere i requisiti per vedersi riconosciuto
lo status di rifugiato.
Pur non presentando novit particolari
rispetto a quanto annunciato, la circolare allegata presenta alcuni aspetti
confusi e tali da dare adito a problematiche anche gravi. In particolare:
a) la circolare fa riferimento esclusivamente
ai titolari di pds rilasciato per motivi di "protezione temporanea"
in base al DPCM 12.05.99 e DPCM 30.12.99 e non fa alcun riferimento ai titolari
del pds per "motivi umanitari" rilasciato a seguito di un diniego
dell'istanza d'asilo da parte della Commissione centrale, accompagnato da una
raccomandazione alle questure di rilasciare comunque un pds per motivi
umanitari. E' noto che la maggior parte di tali permessi, anche se emessi sulla
base delle previsioni del DLgs 286/98 art. 5 co. 6, ovvero su una base normativa del tutto differente da
quella che disciplina la protezione temporanea, sono stati rilasciati con
scadenza 30.06.00, attuando un'equiparazione di fatto delle due categorie
giuridiche. Tale equiparazione stata giustificata con la ragione di evitare
trattamenti differenziati a persone che, sotto il profilo oggettivo, si
trovavano nelle stesse condizioni, quanto a impossibilit di rientro nei
territori di provenienza. Per uguali ragioni di equiparazione si deve ritenere
che i profughi del Kosovo in possesso di un pds per motivi umanitari in
scadenza in data 30.06.00 che si trovino nelle medesime condizioni dei titolari
della protezione temporanea indicate nel nuovo DPCM, possano presentare
analoghe istanze alle Prefetture o alla Questure competenti. Indicazioni in tal
senso dovrebbero essere inviate nei prossimi giorni dalla autorit centrali
alle Prefetture competenti.
b) la circolare non specifica in modo chiaro
quali siano i parametri e le modalit di valutazione da parte delle Prefetture
dell'effettivo grado di integrazione socio-economica delle persone che
richiederanno il rilascio del pds per motivi di lavoro, ovvero se si debba fare
riferimento in senso stretto ai requisiti stabiliti dalla legislazione vigente
in materia di rilascio di pds per motivi di lavoro a cittadini stranieri,
ovvero se, come pi volte assicurato dal Ministero dell'Interno, sar possibile
valutare le singole posizioni con maggiore liberalit, specie per coloro che
sono giunti in Italia dopo la cessazione del conflitto, quindi in tempi relativamente
recenti e che pertanto hanno ancora una posizione lavorativa precaria, oppure
dispongono di contratti di lavoro a breve termine.
Permane infine ancora irrisolta la questione
del rilascio dei pds per lavoro, da parte della Questure, una volta terminata
positivamente l'istruttoria presso le Prefetture, anche in assenza di un
passaporto in corso di validit (condizione che interessa la grande maggioranza
dei profughi del Kosovo). Si rimane in attesa di apposite istruzioni da parte
della direzione di P.S. del Ministero dell'Interno che permettano di superare
tale problema.
c) non sono infine neppure indicate le
procedure e le relative garanzie di tutela del richiedente attraverso le quali
verr acquisito, caso per caso, il parere della Commissione centrale al fine
del rilascio del pds per motivi umanitari.
Si invitano tutti i destinari della presente a
segnalare al Servizio Rifugiati ICS o ad altri servizi, con tempestivit
qualunque tipo di problema relativo all'applicazione e all'interpretazione
delle disposizioni sopra illustrate, anche allo scopo di monitorare la
situazione nelle varie citt d'Italia e potere intervenire utilmente.
per il Servizio Rifugiati Ics
Gianfranco Schiavone