Date: 11:55 AM 10/23/00 +0200
From: Sergio Briguglio
Subject: art. 41 e finanziaria (appello nodi)
Cari amici,
ricevo da Sergio Ferraiolo (che ringrazio) e
diffondo il seguente chiarimento sulla questione posta dall'appello del NODI
(interpretazione dell'art. 41 del Testo unico).
Cordiali saluti
sergio briguglio
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La situazione in questi termini:
La disposizione che interessa ERA nella
finanziaria (art. 50, comma 10 del
disegno di legge A.C.(=Atto Camera) 7328 che
la finanziaria).
Il Presidente della Camera, ai sensi
dell'articolo 120, comma 2 del
Regolamento, il 5 ottobre ha operato una serie
di stralci alla finanziaria
per disposizioni ordinamentali o, comunque,
non strettamente aderenti allo
spirito della legge finanziaria.
La disposizione che interessa divenuta un
autonomo disegno di legge,
A.C.7328-quinquies, che vi trascrivo:
"La disposizione di cui all'art.41 del
decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, deve essere interpretata nel senso che
solo gli stranieri titolari
di carta di soggiorno sono equiparati ai
cittadini italiani ai fini della
concessione delle provvidenze che
costituiscono diritti soggettivi in base
alla legislazione vigente in materia di
servizi sociali; per le altre
prestazioni e servizi sociali l'equiparazione
con i cittadini italiani
consentita a favore degli stranieri che siano
almeno titolari di permesso di
soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
Sono fatte salve le
disposizioni previste dal decreto legislativo
18 giugno 1998, n. 237, e
dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e successive
modificazioni".
D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237 (1).
Disciplina dell'introduzione in via
sperimentale, in talune aree,
dell'istituto del reddito minimo di
inserimento, a norma dell'articolo 59,
commi 47 e 48, della L. 27 dicembre 1997, n.
449 (2).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 luglio
1998, n. 167.
L. 23 dicembre 1998, n. 448 (1).
Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo (1/circ).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre
1998, n. 302, S.O.
Capo VI - Misure in materia di politiche
sociali e del lavoro
ART. 65. Assegno ai nuclei familiari con
almeno tre figli minori.
1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore
dei nuclei familiari composti
da cittadini italiani residenti, con tre o pi
figli tutti con et inferiore
ai 18 anni, che risultino in possesso di
risorse economiche non superiori al
valore dell'indicatore della situazione
economica (ISE), di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (313),
tabella 1, pari a lire 36 milioni
annue con riferimento a nuclei familiari con
cinque componenti, concesso
un assegno sulla base di quanto indicato al
comma 3. Per nuclei familiari
con diversa composizione detto requisito
economico riparametrato sulla
base della scala di equivalenza prevista dal
predetto decreto legislativo n.
109 del 1998 (313), tenendo anche conto delle
maggiorazioni ivi previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 concesso dai
comuni, che ne rendono nota la
disponibilit attraverso pubbliche affissioni
nei territori comunali, ed
corrisposto a domanda. L'assegno medesimo
erogato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) sulla base dei
dati forniti dai comuni,
secondo modalit da definire nell'ambito dei
decreti di cui al comma 6. A
tal fine sono trasferite dal bilancio dello
Stato all'INPS le somme indicate
al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni
esercizio, sulla base di
specifica rendicontazione (314).
3. L'assegno corrisposto integralmente, per
un ammontare di 200.000 lire
mensili e per 13 mensilit, per valori
dell'ISE del beneficiario inferiori o
uguali alla differenza tra il valore dell'ISE
di cui al comma 1 e il doppio
del predetto importo dell'assegno su base
annua. Per valori dell'ISE del
beneficiario compresi tra la predetta
differenza e il valore dell'ISE di cui
al comma 1 l'assegno corrisposto in misura
pari alla met della differenza
tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del
beneficiario.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti
economici di cui al presente
articolo sono rivalutati annualmente sulla
base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
5. Per le finalit del presente articolo
istituito un Fondo presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui
dotazione stabilita in lire
390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400
miliardi per l'anno 2000 e in lire
405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, con uno o pi decreti del Ministro per
la solidariet sociale, di
concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,
sono emanate le necessarie
norme regolamentari per l'applicazione del
presente articolo, inclusa la
determinazione dell'integrazione dell'ISE, con
l'indicatore della situazione
patrimoniale
(313) Riportato alla voce Previdenza sociale.
(314) Comma cos sostituito dall'art. 50, L.
17 maggio 1999, n. 144,
riportata alla voce Economia nazionale
(Sviluppo della).
(314/a) In attuazione di quanto disposto dal
presente articolo vedi il D.M.
15 luglio 1999, n. 306.
ART. 66. Assegno di maternit.
1. Con riferimento ai figli nati
successivamente al 1 luglio 1999, alle
madri cittadine italiane residenti, in
possesso dei requisiti di cui al
comma 2, che non beneficiano del trattamento
previdenziale della indennit
di maternit, concesso un assegno per
maternit pari a lire 200.000
mensili nel limite massimo di cinque
mensilit. L'assegno elevato a lire
300.000 mensili per i parti successivi al 1
luglio 2000. L'assegno
concesso dai comuni con decorrenza dalla data
del parto. I comuni provvedono
ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei
requisiti all'atto dell'iscrizione
all'anagrafe comunale dei nuovi nati
(314/b).
1-bis. Con decreto da emanare entro il 30
maggio 1999, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale provvede ad
assicurare il coordinamento
tra le disposizioni di cui al comma 1 del
presente articolo, quelle di cui
all'articolo 59, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e quelle di
cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica, del 27 maggio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 171
del 24 luglio 1998, recante estensione della
tutela della maternit e
dell'assegno al nucleo familiare (314/c).
2. L'assegno di maternit di cui al comma 1,
nonch l'integrazione di cui al
comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di
appartenenza delle madri
risulti in possesso di risorse economiche non
superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica
(ISE), di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (315),
tabella 1, pari a lire 50 milioni
annue con riferimento a nuclei familiari con
tre componenti. Per nuclei
familiari con diversa composizione detto
requisito economico riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista
dal predetto decreto
legislativo n. 109 del 1998 (315), tenendo
anche conto delle maggiorazioni
ivi previste.
3. Qualora l'indennit di maternit
corrisposta da parte degli enti
previdenziali competenti alle lavoratrici che
godono di forme di tutela
economica della maternit diverse dall'assegno
istituito al comma 1 risulti
inferiore all'importo di cui al medesimo comma
1, le lavoratrici interessate
possono avanzare ai comuni richiesta per la
concessione della quota
differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti
reddituali di cui al presente
articolo sono rivalutati annualmente sulla
base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
5. Per le finalit del presente articolo
istituito un Fondo presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui
dotazione stabilita in lire
25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125
miliardi per l'anno 2000 e in lire
150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. [Lo
Stato rimborsa all'ente locale,
entro tre mesi dall'invio della documentata
richiesta di rimborso, le somme
anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi
del comma 1] (315/a).
5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma
restando la titolarit concessiva
in capo ai comuni, erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza
sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai
comuni, secondo modalit da
definire nell'ambito dei decreti di cui al
comma 6. A tal fine sono
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS
le somme indicate al comma 5,
con conguaglio, alla fine di ogni esercizio,
sulla base di specifica
rendicontazione (315/b).
6. Con uno o pi decreti del Ministro per la
solidariet sociale, di
concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,
sono emanate le necessarie
norme regolamentari per l'attuazione del
presente articolo (315/c).