Date: 11:55 AM 10/23/00 +0200

From: Sergio Briguglio

Subject: art. 41 e finanziaria (appello nodi)

 

Cari amici,

ricevo da Sergio Ferraiolo (che ringrazio) e diffondo il seguente chiarimento sulla questione posta dall'appello del NODI (interpretazione dell'art. 41 del Testo unico).

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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La situazione in questi termini:

La disposizione che interessa ERA nella finanziaria (art. 50, comma 10 del

disegno di legge A.C.(=Atto Camera) 7328 che la finanziaria).

Il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2 del

Regolamento, il 5 ottobre ha operato una serie di stralci alla finanziaria

per disposizioni ordinamentali o, comunque, non strettamente aderenti allo

spirito della legge finanziaria.

La disposizione che interessa divenuta un autonomo disegno di legge,

A.C.7328-quinquies, che vi trascrivo:

"La disposizione di cui all'art.41 del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, deve essere interpretata nel senso che solo gli stranieri titolari

di carta di soggiorno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della

concessione delle provvidenze che costituiscono diritti soggettivi in base

alla legislazione vigente in materia di servizi sociali; per le altre

prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani

consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di

soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le

disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e

dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive

modificazioni".

 

D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237 (1).

Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree,

dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59,

commi 47 e 48, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 luglio 1998, n. 167.

 

 

L. 23 dicembre 1998, n. 448 (1).

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (1/circ).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.

 

 

Capo VI - Misure in materia di politiche sociali e del lavoro

 

ART. 65. Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.

1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti

da cittadini italiani residenti, con tre o pi figli tutti con et inferiore

ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al

valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (313), tabella 1, pari a lire 36 milioni

annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, concesso

un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari

con diversa composizione detto requisito economico riparametrato sulla

base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.

109 del 1998 (313), tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1 concesso dai comuni, che ne rendono nota la

disponibilit attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed

corrisposto a domanda. L'assegno medesimo erogato dall'Istituto nazionale

della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni,

secondo modalit da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A

tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate

al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di

specifica rendicontazione (314).

3. L'assegno corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire

mensili e per 13 mensilit, per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o

uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio

del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del

beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui

al comma 1 l'assegno corrisposto in misura pari alla met della differenza

tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente

articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalit del presente articolo istituito un Fondo presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione stabilita in lire

390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire

405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con uno o pi decreti del Ministro per la solidariet sociale, di

concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie

norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la

determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione

patrimoniale

(313) Riportato alla voce Previdenza sociale.

 

(314) Comma cos sostituito dall'art. 50, L. 17 maggio 1999, n. 144,

riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

 

(314/a) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M.

15 luglio 1999, n. 306.

 

 

 

ART. 66. Assegno di maternit.

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1 luglio 1999, alle

madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al

comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennit

di maternit, concesso un assegno per maternit pari a lire 200.000

mensili nel limite massimo di cinque mensilit. L'assegno elevato a lire

300.000 mensili per i parti successivi al 1 luglio 2000. L'assegno

concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono

ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei

requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati

(314/b).

1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del

lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento

tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui

all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di

cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171

del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternit e

dell'assegno al nucleo familiare (314/c).

2. L'assegno di maternit di cui al comma 1, nonch l'integrazione di cui al

comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri

risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori

dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (315), tabella 1, pari a lire 50 milioni

annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei

familiari con diversa composizione detto requisito economico riparametrato

sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto

legislativo n. 109 del 1998 (315), tenendo anche conto delle maggiorazioni

ivi previste.

3. Qualora l'indennit di maternit corrisposta da parte degli enti

previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela

economica della maternit diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti

inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate

possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota

differenziale.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente

articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalit del presente articolo istituito un Fondo presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione stabilita in lire

25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire

150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. [Lo Stato rimborsa all'ente locale,

entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme

anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1] (315/a).

5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarit concessiva

in capo ai comuni, erogato dall'Istituto nazionale della previdenza

sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalit da

definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono

trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5,

con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica

rendicontazione (315/b).

6. Con uno o pi decreti del Ministro per la solidariet sociale, di

concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie

norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo (315/c).